Corte costituzionalesentenzaSezione I
Corte costituzionale n. 203/1992
ECLI:IT:COST:1992:203
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1. - [OSCURATO:PERSONA] di Verona, sezione distaccata di [OSCURATO:PERSONA],
ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento
agli artt. 3, 24 e 77 della Costituzione, dell'art. 493 del codice di
procedura penale, "nella parte in cui non prevede la facoltà di
chiedere un termine per l'esame delle prove ammesse ai sensi del
terzo comma dello stesso articolo e vertenti su circostanze diverse
da quelle già indicate nelle liste depositate ai sensi dell'art. 468
del codice di procedura penale".
Il remittente premette che al dibattimento si è costituita la
parte civile chiedendo l'ammissione di prove testimoniali vertenti su
circostanze diverse da quelle indicate dalle altre parti nelle
rispettive liste di cui all'art. 468 del codice di procedura penale.
A seguito dell'ammissione di tali prove ai sensi dell'art. 493,
terzo comma, del codice di procedura penale - in quanto il mancato
deposito della lista è apparso imputabile all'omessa citazione della
parte offesa per l'udienza dibattimentale -, la difesa degli imputati
ha chiesto un breve rinvio per poter esaminare le prove dedotte per
la prima volta dalla parte civile.
A tale richiesta di rinvio si sono opposti il pubblico ministero e
la parte civile.
Ciò premesso, il giudice a quo solleva la anzidetta questione,
sostenendo che la evidenziata situazione - non evitabile attraverso
un'applicazione analogica dell'art. 519 del codice di procedura
penale, concernente ipotesi del tutto diversa - determina,
innanzitutto, una ingiustificata disparità di trattamento tra le
parti (in violazione sia dell'art. 3 della Costituzione, sia
dell'art. 2, n. 3 della legge di delega, e quindi dell'art. 77 della
Costituzione), risultando svantaggiata quella che, per circostanze a
sé estranee, vede ammessa l'acquisizione di prove richieste per la
prima volta in sede predibattimentale: in tal caso non è infatti
possibile usufruire del termine dei due giorni previsto dall'art. 567
del codice di procedura penale; dà luogo, inoltre, ad una
limitazione del diritto di difesa dell'imputato, sancito dall'art. 24
della Costituzione.
2. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato,
concludendo per l'infondatezza della questione.
Ritiene l'Avvocatura che la lettura combinata degli artt. 468,
primo comma, 495, secondo comma, e 477, secondo comma, del codice
consenta di pervenire ad un'interpretazione coerente con i principi
costituzionali e conforme alla direttiva n. 3 dell'art. 2 della legge
di delega.
L'art. 495, secondo comma, stabilisce il diritto di prova
contraria come cardine dell'istruzione probatoria; l'art. 468, primo
comma, soddisfa l'esigenza di mettere le parti nella condizione
concreta di poter articolare la controprova; l'art. 477, secondo
comma, consente al giudice di sospendere il dibattimento per ragioni
di assoluta necessità. Alla stregua delle norme citate, prosegue
l'Avvocatura, ben potrebbe il giudice, valutate le esigenze difensive
delle altre parti, e ritenuta la assoluta necessità di garantire in
concreto il diritto alla prova a discarico, esercitare l'anzidetto
potere discrezionale di sospensione del dibattimento.
1. - [OSCURATO:PERSONA] di Verona, sezione distaccata di [OSCURATO:PERSONA],
solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 493 del
codice di procedura penale nella parte in cui, dopo aver stabilito
l'acquisibilità, nella fase degli atti introduttivi del
dibattimento, di prove non indicate nella lista di cui all'art. 468
quando la parte che le richiede dimostra di non averle potute
indicare tempestivamente (terzo comma), non prevede la facoltà delle
altre parti di chiedere un termine per l'esame di dette prove,
nemmeno quando queste introducano nuovi temi d'indagine.
Ad avviso del remittente, la denunciata lacuna normativa (non
colmabile mediante un'applicazione analogica dell'art. 519 del codice
di procedura penale, concernente un'ipotesi del tutto diversa) viola,
da un lato, gli artt. 3 e 77 della Costituzione - quest'ultimo in
relazione alla direttiva n. 3 della legge di delega n. 81 del 1987 -,
per ingiustificata disparità di trattamento fra le parti, risultando
svantaggiata quella che, per circostanze a sé estranee, vede ammessa
l'acquisizione di prove richieste da altra parte per la prima volta
in sede dibattimentale, senza avere la possibilità di usufruire di
un termine per esaminare le deduzioni avversarie ed approntare
un'idonea linea difensiva o accusatoria; dall'altro, l'art. 24 della
Costituzione per la lesione del diritto di difesa della medesima
parte, nella fattispecie l'imputato.
2. - La questione non è fondata.
Va, innanzitutto, osservato che, secondo un generale principio, le
parti hanno sempre la facoltà di formulare al giudice richieste,
scritte od orali (cfr. artt. 121 e 141 del codice di procedura
penale). Il problema, del resto, deve ritenersi sostanzialmente
incentrato (al di là della formulazione letterale dell'ordinanza di
rimessione) non tanto sulla facoltà delle parti di chiedere, nella
ipotesi in discussione, un termine per l'esame delle prove ammesse ex
art. 493, terzo comma, quanto sulla possibilità per il giudice di
concedere un tale termine, in accoglimento della richiesta.
Ciò posto, il vigente sistema processuale - contrariamente a
quanto ritiene il remittente - offre al giudice lo strumento per
soddisfare, in casi quali quello di specie, le esigenze delle parti.
Invero, l'art. 477 del codice di procedura penale, dopo aver
stabilito, al primo comma, che il dibattimento, quando non è
assolutamente possibile esaurirlo in una sola udienza, deve
proseguire nel giorno seguente non festivo, dispone (secondo comma)
che "il giudice può sospendere il dibattimento soltanto per ragioni
di assoluta necessità e per un termine massimo che, computate tutte
le dilazioni, non oltrepassi i dieci giorni, esclusi i festivi".
Trattasi di norma che, sia per la sua collocazione nel capo dedicato
alle "disposizioni generali" del dibattimento, sia per il suo
specifico contenuto, ha evidente carattere generale e residuale,
mirando a contemperare il principio della concentrazione del
dibattimento (direttiva n. 66 della legge di delega) con l'esigenza
di consentire sospensioni di breve durata per motivi non
esplicitamente indicati, ma comunque caratterizzati da un'"assoluta
necessità". A detta norma, pertanto, il giudice può ricorrere
ogniqualvolta, in mancanza di altra disposizione specifica che
preveda la sospensione del dibattimento, ritenga che nella
fattispecie si sia in presenza dell'anzidetto presupposto.
Ora, va osservato che il codice riconosce alle parti il diritto di
dedurre prova contraria (art. 468, quarto comma); ed anzi attribuisce
all'imputato il diritto "all'ammissione delle prove indicate a
discarico sui fatti costituenti oggetto delle prove a carico" ed
analogo diritto al pubblico ministero "in ordine alle prove a carico
dell'imputato sui fatti costituenti oggetto delle prove a discarico"
(art. 495, secondo comma). Sussiste, poi, l'evidente esigenza di
assicurare a ciascuna parte la possibilità di esaminare
adeguatamente le prove indicate dalle altre parti, ai fini
dell'eventuale esercizio dei diritti sopra menzionati: ed a ciò
sono, infatti, preordinati i termini dilatori per il deposito delle
liste di cui agli artt. 468, primo comma, e 567, secondo comma, del
codice di procedura penale.
Ne consegue che, come esattamente osserva l'Avvocatura dello
Stato, il soddisfacimento dell'anzidetta esigenza nel caso di
ammissione di prove all'inizio del dibattimento, ex art. 493, terzo
comma, del codice di procedura penale, ben può costituire - ed anzi
deve ritenersi che integri senz'altro - una di quelle "ragioni di
assoluta necessità" che abilita il giudice, in assenza di altra
specifica disposizione, ai sensi del richiamato art. 477, secondo
comma, a disporre la sospensione del dibattimento, ove, ovviamente,
come avvenuto nel giudizio a quo, la parte interessata formuli una
richiesta in tal senso.
La indicata soluzione offre, inoltre, al giudice la possibilità
di graduare, adeguandola alle singole concrete fattispecie, la durata
della sospensione, al fine di contemperare al meglio, caso per caso,
le opposte esigenze sopra menzionate.
In conclusione, la questione si rivela basata su un erroneo
presupposto, e conseguentemente deve dichiararsi non fondata.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 493 del codice di procedura penale, sollevata, in
riferimento agli artt. 3, 24 e 77 della Costituzione, dal Pretore di
Verona, sezione distaccata di [OSCURATO:PERSONA], con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 aprile 1992.
Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA]
Il redattore: [OSCURATO:PERSONA]
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 28 aprile 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA