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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 32606/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento della sentenza con rinvio, con riguardo alla durata delle pene accessorie fallimentari, e senza rinvio in relazione alla condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali, con inammissibilità dei restanti motivi di ricorso; b) la memoria trasmessa nell'interesse dellaimputato.

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 07/04/2021 la Corte d'appello di Brescia ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia, avendolo ritenuto responsabile del reato di bancarotta fraudolenta documentale, attribuitogli quale amministratore della [OSCURATO:SOCIETA].„ dichiarata fallita in data 26/03/2013.

2. Nell'interesse del è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 17:3 disp. att. cod. pi -oc. pen. 2.1.

Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali per avere la Corte territoriale trascurato di considerare che la consegna delle scritture contabili dall'imputato al nuovo amministratore della società era stata confermata dall'ex- commercialista della società e per avere illogicamente ritenuto non attendibile la spiegazione difensiva della cessione della società in vista della presentazione di una proposta di concordato.

2.2. Con il secondo motivo si lamenta assoluta mancanza di motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato.

2.3. Con il terzo motivo si lamenta difetto assoluto di motivazione in ordine alla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari.

2.4. Con il quarto motivo si lamenta erronea applicazione dell'art. 592 cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale, nonostante la parziale riforma della sentenza di primo grado, ugualmente condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali del grado.

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176: a) le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento della sentenza con rinvio, con riguardo alla durata delle pene accessorie fallimentari, e senza rinvio in relazione alla condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali, con inammissibilità dei restanti motivi di ricorso; b) memoria nell'interesse dell'imputato.

Considerato in diritto

1. I primi due motivi di ricorso, esaminabili c:ongiuntamente per la loro stretta connessione logica, sono inammissibili per difetto di specificità, in quanto fondati su censure che, nella sostanza, ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame.

La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell'art. 591 comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

In particolare, con motivazione con non presenta alcun profilo di illogicità, la Corte territoriale ha sottolineato come, a fronte di un consistente attivo fallimentare, era del tutto inverosimile che l'intera contabilità aziendale fosse stata consegnata a persona resasi irreperibile e palesemente inidonea a realizzare l'obiettivo - dichiarato dall'imputato - di tentare la strada del concordato preventivo.

Il presupposto valutativo di siffatta conclusione - il consistente divario tra debiti ed elementi attivi - è del tutto genericamente contestato.

D'altra parte - e si viene così a trattare del profilo del dolo - proprio il mancato rinvenimento dei beni strumentali, autoveicoli e denaro, quali risultanti dal bilancio 2011 della CID s.r.I., conferma la logicità delle conclusioni della Corte territoriale, quanto alla correlazione finalistica tra la condotta contestata e la finalità di recare pregiudizio ai creditori.

2. Il terzo motivo è, invece, fondato, dal momento che il riferimento operato dalla Corte territoriale ai «parametri ricavabili dalla citata sentenza della Corte costituzionale», ossia la sentenza n 222 del 2018, è assolutamente tautologico, nel senso che non indica siffatti parametri e ancor meno li correla alle concrete vicende oggetto del procedimento.

3. Del pari fondato è il quarto motivo, dal momento che la parziale riforma della sentenza di primo grado precludeva l'operatività dell'art. 592, comma 1, cod. proc. pen., che consente la condanna della parte privata solo in caso di rigetto o di declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione.

4. Dalle superiori considerazioni discende che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, limitatamente alla condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali, che deve essere eliminata, e con rinvio in relazione alla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari di cui all'art. 216, ult. co.,

I. fall.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fallimentare, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello di Brescia.

Annulla senza rinvio la medesima sentenza in riferimento alla condanna dell'imputato al pagamento delle spese nei confronti della parte civile, che elimina.

Dic

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento della sentenza con rinvio, con riguardo alla durata delle pene accessorie fallimentari, e senza rinvio in relazione alla condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali, con inammissibilità dei restanti motivi di ricorso; b) la memoria trasmessa nell'interesse dellaimputato. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 07/04/2021 la Corte d'appello di Brescia ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia, avendolo ritenuto responsabile del reato di bancarotta fraudolenta documentale, attribuitogli quale amministratore della [OSCURATO:SOCIETA].„ dichiarata fallita in data 26/03/2013. 2. Nell'interesse del è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 17:3 disp. att. cod. pi -oc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali per avere la Corte territoriale trascurato di considerare che la consegna delle scritture contabili dall'imputato al nuovo amministratore della società era stata confermata dall'ex- commercialista della società e per avere illogicamente ritenuto non attendibile la spiegazione difensiva della cessione della società in vista della presentazione di una proposta di concordato. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta assoluta mancanza di motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato. 2.3. Con il terzo motivo si lamenta difetto assoluto di motivazione in ordine alla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari. 2.4. Con il quarto motivo si lamenta erronea applicazione dell'art. 592 cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale, nonostante la parziale riforma della sentenza di primo grado, ugualmente condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali del grado. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176: a) le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento della sentenza con rinvio, con riguardo alla durata delle pene accessorie fallimentari, e senza rinvio in relazione alla condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali, con inammissibilità dei restanti motivi di ricorso; b) memoria nell'interesse dell'imputato. Considerato in diritto 1. I primi due motivi di ricorso, esaminabili c:ongiuntamente per la loro stretta connessione logica, sono inammissibili per difetto di specificità, in quanto fondati su censure che, nella sostanza, ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell'art. 591 comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). In particolare, con motivazione con non presenta alcun profilo di illogicità, la Corte territoriale ha sottolineato come, a fronte di un consistente attivo fallimentare, era del tutto inverosimile che l'intera contabilità aziendale fosse stata consegnata a persona resasi irreperibile e palesemente inidonea a realizzare l'obiettivo - dichiarato dall'imputato - di tentare la strada del concordato preventivo. Il presupposto valutativo di siffatta conclusione - il consistente divario tra debiti ed elementi attivi - è del tutto genericamente contestato. D'altra parte - e si viene così a trattare del profilo del dolo - proprio il mancato rinvenimento dei beni strumentali, autoveicoli e denaro, quali risultanti dal bilancio 2011 della CID s.r.I., conferma la logicità delle conclusioni della Corte territoriale, quanto alla correlazione finalistica tra la condotta contestata e la finalità di recare pregiudizio ai creditori. 2. Il terzo motivo è, invece, fondato, dal momento che il riferimento operato dalla Corte territoriale ai «parametri ricavabili dalla citata sentenza della Corte costituzionale», ossia la sentenza n 222 del 2018, è assolutamente tautologico, nel senso che non indica siffatti parametri e ancor meno li correla alle concrete vicende oggetto del procedimento. 3. Del pari fondato è il quarto motivo, dal momento che la parziale riforma della sentenza di primo grado precludeva l'operatività dell'art. 592, comma 1, cod. proc. pen., che consente la condanna della parte privata solo in caso di rigetto o di declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione. 4. Dalle superiori considerazioni discende che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, limitatamente alla condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali, che deve essere eliminata, e con rinvio in relazione alla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari di cui all'art. 216, ult. co., I. fall. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fallimentare, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello di Brescia. Annulla senza rinvio la medesima sentenza in riferimento alla condanna dell'imputato al pagamento delle spese nei confronti della parte civile, che elimina. Dic
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