CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 aprile 2022
Cassazione n. 26172/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] N. IL [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] N. IL [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 2145/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 18/06/2021 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/04/2022 la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Udito il Procuratore Generale in persona del [OSCURATO:PERSONA]. che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'[OSCURATO:PERSONA] difensor Avv. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Bologna ha riformato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti degli imputati [OSCURATO:PERSONA],amministratore di fatto e [OSCURATO:PERSONA], amministratore unico di [OSCURATO:PERSONA] srl per i delitti di bancarotta fraudolenta per distrazione di risorse finanziarie e bancarotta documentale per aver tenuto irregolarmente i libri e le scritture contabili in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. Con le aggravanti dei più fatti di bancarotta e del danno patrimoniale di rilevante gravità. Epoca del fallimento: Maggio 2003. 1.Ha presentato ricorso l'imputato [OSCURATO:PERSONA] tramite difensore fiduciario, che, col primo motivo, ha lamentato vizio di omessa motivazione e violazione dell'art 40 cpv cp. La sentenza di primo grado aveva confermato la responsabilità dell'imputato a titolo di omissione, in riferimento alle condotte distrattive del coimputato [OSCURATO:PERSONA] mentre nell'imputazione si era fatto riferimento a condotte commissive; il fatto ritenuto in sentenza sarebbe quindi diverso ed alla difesa, per questa ragione, era stato impedito l'esercizio pieno delle sue prerogative riguardo ad ogni possibile profilo di addebito. 1.1 Per altro verso sostiene la difesa che l'imputato non era in grado di effettuare controlli anche perché i rapporti con la banca erano stati delegati al coimputato ed alla moglie Martini; si censura, quindi, l'automatismo in cui sarebbero incorsi i Giudici del merito, osservando che non vi sarebbe adeguata giustificazione degli elementi soggettivi di colpa o dolo ed allo scopo non sarebbe sufficiente l'accettazione della carica; né sarebbe dimostrato il nesso di causalità tra la condotta ed il fallimento. 2. Tramite il secondo motivo ci si duole di una motivazione complessivamente illogica, poiché la Corte di appello aveva ritenuto quanto mai significativa la partecipazione del giudicabile all'affare Torriani, per poi escluderne la valenza all'interno del procedimento ma, essendo l'unico del quale [OSCURATO:PERSONA] si era occupato effettivamente, restavano oscure le ragioni della conferma di responsabilità. Sotto diverso profilo la difesa si lamenta anche del trattamento sanzionatorio in relazione alla riduzione di pena inflitta al coimputato per la lontananza nel tempo dei fatti, elemento che, invece, non era stato considerato per l'attuale ricorrente. 3.Tramite il terzo motivo si eccepisce la prescrizione del reato al momento dell'emissione della sentenza di secondo grado, posto che non sarebbe ravvisabile la circostanza aggravante del danno di speciale rilevanza, senza la quale si era compiuto il termine prescrizionale. Ha presentato ricorso l'imputato [OSCURATO:PERSONA] tramite difensore fiduciario, articolando quattro motivi. 4.Col primo ci si lamenta della violazione di legge processuale in relazione agli artt 179 e 419 cpp per l'omesso avviso dell'udienza preliminare, conseguendone la nullità assoluta di tutti gli atti successivi. L'imputato con l'atto di nomina ed in sede di interrogatorio ex art 415 bis cpp aveva dichiarato domicilio presso la propria abitazione mentre l'avviso di udienza preliminare era stato notificato al difensore di fiducia, ritenendo pertanto, valida la notifica così eseguita. Per altro verso la Corte aveva giudicato tardiva l'eccezione proposta dalla difesa in appello. Sostiene il ricorrente che entrambe le determinazioni sarebbero errate, citando giurisprudenza di questa Corte a sostegno. 5.Nel secondo motivo ci si duole della motivazione illogica quanto al ritenuto ruolo di amministratore di fatto, poiché l'imputato era subentrato nell'attività nel 1998 e secondo documenti acquisiti nel giudizio la sua presenza nella società sarebbe stata saltuaria. 6. Tramite il terzo motivo si lamenta la violazione della norma incriminatrice speciale quanto alla bancarotta documentale fraudolenta, perchè secondo la sentenza di primo grado, non smentita sul punto da quella di appello, l'irregolare tenuta della contabilità sarebbe stata presente già nel 1998, essendo, pertanto, già impossibile in quell'epoca ricostruire i movimenti degli affari della società. 7.Con il quarto motivo si censura la sentenza impugnata per l'applicazione della pena accessoria in misura corrispondente a quella principale, in violazione con i dettami contenuti nella pronunzia delle SU nr 28219 del 2019, secondo i quali le pene accessorie devono essere determinate ai sensi dell'art 133 cp. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di Cassazione ha concluso per il rigetto dei ricorsi. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato telematicamente memoria di replica alle conclusioni del PG, con la quale ha ampliato le argomentazioni a sostegno dell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. Ricorso [OSCURATO:PERSONA]. 1.II primo motivo appare inammissibile poiché non ha relazione con la motivazione che ha inteso censurare. Invero, la Corte territoriale ha dato atto che l'imputato ha rivestito la carica di amministratore unico e che in tale qualità formale era tenuto alla vigilanza sull'operato dell'amministratore di fatto; peraltro, rispondendo all'analogo motivo di appello - qui riproposto pedissequamente senza tener conto degli argomenti impiegati nel giudizio di merito - la sentenza impugnata ha rappresentato che le condotte accertate nei confronti dell'attuale ricorrente non hanno assunto solo carattere omissivo, risultando dimostrato che [OSCURATO:PERSONA] si recava in banca insieme al coimputato [OSCURATO:PERSONA] e sottoscriveva i titoli, tramite la negoziazione dei quali era stato realizzato il depauperamento del patrimonio della fallita. 1.1 La difesa vorrebbe trarre dal suindicato passaggio motivazionale la violazione dell'art 521 cpp, peraltro con deduzione solo genericamente formulata, poiché in primo grado la responsabilità dell'imputato sarebbe stata confermata a titolo di omissione ex art 40 cpv cp, per il mancato assolvimento ai doveri di vigilanza su di lui incombenti. La Corte territoriale ha posto in evidenza come l'addebito mosso a [OSCURATO:PERSONA] fosse imperniato sulla qualità di amministratore unico, come tale gravato dal correlato dovere di vigilanza, da lui stesso disatteso, e che in ogni caso anche il Tribunale aveva fondato la pronunzia di responsabilità su condotte positivamente realizzate, come la sottoscrizione dei titoli, poi azionati da [OSCURATO:PERSONA], oggetto delle condotte distrattive contestate ad entrambi gli imputati. In ogni caso e conclusivamente è condivisibile l'affermazione dei Giudici di appello, secondo la quale il diritto di difesa era stato pienamente esercitato anche tramite l'impugnazione nella fase di merito; sul punto può aggiungersi che l'originaria imputazione nei confronti del giudicabile era elevata in relazione a condotte commissive mediante le quali egli si era appropriato, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], di risorse finanziarie della società, destinandole a finalità non congrue con l'attività di impresa esercitata, essendo, in definitiva, anche questa la condotta ritenuta integrata nel giudizio di merito e risultando, quindi, uguali la condotta contestata e quella ritenuta in sentenza. In proposito questa Corte ha già ritenuto che non integra violazione del principio di correlazione tra il reato contestato e quello ritenuto in sentenza (art. 521 cod. proc. pen.), la decisione con la quale un soggetto venga condannato per bancarotta fraudolenta nella qualità di socio amministratore di fatto, anziché quale amministratore unico di diritto, qualora rimanga immutata l'azione distrattiva ascrittagli. (Sez. 5 - , Sentenza n. 36155 del 30/04/2019 Ud. (dep. 16/08/2019 ) Rv. 276779. 1.2.Quanto alla critica inerente l'assenza di nesso di causalità tra la condotta ed il fallimento, la difesa implicitamente evoca la sentenza di questa Sezione "Corvetta",secondo la quale nel reato di bancarotta fraudolenta per distrazione lo stato di insolvenza che dà luogo al fallimento costituisce elemento essenziale del reato, in qualità di evento dello stesso e, pertanto, deve porsi in rapporto causale con la condotta dell'agente e deve essere, altresì, sorretto dall'elemento soggettivo del dolo. Deve puntualizzarsi ancora una volta che tale pronuncia è rimasta isolata, poiché la giurisprudenza sul delitto di bancarotta fraudolenta assolutamente prevalente ha affermato i diversi e consolidati principi per cui la natura giuridica del delitto in parola è quella di reato di pericolo e per la sua integrazione è sufficiente il dolo generico. Ex multis : Sez. 5, Sentenza n. 3229 del 14/12/2012 Ud. (dep. 22/01/2013 ) Rv. 253932; Sez. 5, Sentenza n. 21846 del 13/02/2014 Ud. (dep. 28/05/2014 ) Rv. 260407, secondo le quali il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è reato di pericolo a dolo generico, per la cui sussistenza, pertanto, non è necessario che l'agente abbia consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, nè che abbia agito allo scopo di recare pregiudizio ai creditori. Sul tema si è pronunziato anche il più autorevole Collegio di questa Corte regolatrice, affermando i principi per i quali ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento, essendo sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli,Rv. 266804); si è, altresì, puntualizzato che l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare danno ai creditori.2.Inammissibile è pure il secondo motivo, poiché il ricorrente attribuisce alla sentenza impugnata un significato letterale e logico che da essa non si trae, quanto alla rilevanza del cosiddetto affare Torriani, che diversamente da quanto dedotto dalla difesa è stato esplicitamente definito dai Giudici di appello non di rilievo nel giudizio, essendo estraneo all'imputazione e citato solo per illustrare i rapporti tra gli imputati. Il ricorso che deduca vizi di motivazione - ove consentiti e dotati della necessaria specificità ex art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. - è inammissibile per manifesta infondatezza se muove censure o critiche sostanzialmente vuote di significato in quanto manifestamente contrastate dagli atti processuali, come avviene nel caso in cui si attribuisca alla motivazione della decisione impugnata un contenuto letterale, logico e critico radicalmente diverso da quello reale. Sez. 2 , Sentenza n. 17281 del 08/01/2019 Ud. (dep. 19/04/2019) Rv. 276916. 2.1 Del tutto generica è la doglianza relativa al trattamento sanzionatorio riservato a [OSCURATO:PERSONA] in relazione a quello inflitto al coimputato che, peraltro, è stato sanzionato in misura maggiormente severa, a causa dei precedenti penali. 3. Destituito di ogni fondamento logico prima che giuridico è il terzo motivo di ricorso, che ha dedotto l'intervenuta prescrizione del delitto, eccezione fondata sulla eliminazione dell'aggravante del danno di speciale rilevanza, aggravante la cui sussistenza, invece, è confermata dalla concordi sentenze di merito e che non ha formato oggetto dei motivi di appello, tantomeno dei motivi di ricorso. Ricorso [OSCURATO:PERSONA]. 4.Inammissibile risulta il primo motivo, poiché la difesa reitera l'eccezione processuale circa l'omessa notifica all'imputato dell'avviso di udienza preliminare, ripetendo l'argomento della dichiarazione di domicilio presso l'abitazione dello stesso imputato, senza occuparsi di confutare l'affermazione contenuta in sentenza, secondo la quale [OSCURATO:PERSONA], rispondendo all'interrogatorio, si era limitato a indicare la propria residenza, senza dichiarare né eleggere domicilio; pertanto in base ara predetta ricostruzione della situazione processuale è stata ritenuta corretta la notifica effettuata all'imputato ex art 157/ 8 bis cpp. Dalla sentenza impugnata t dall'atto di ricorso non emerge che il difensore abbia rifiutato di ricevere le notifiche ex art 157/ 8bis cpp e, quindi, la giustificazione resa dai Giudici del merito è in armonia con quanto già ritenuto da questa Corte in un recente arresto. Si è infatti, stabilito che la forma di notificazione prevista dall'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen., secondo cui le notificazioni all'imputato non detenuto, successive alla prima, sono eseguite mediante consegna al difensore di fiducia che non abbia rinunciato a riceverle, non prevale incondizionatamente sugli altri criteri ordinari ma si aggiunge ad essi, a fini di accelerazione processuale ed in attuazione del principio di ragionevole durata del processo, fatto salvo il caso in cui consti una dichiarazione o elezione di domicilio, che ha prevalenza rispetto agli altri criteri di notificazione. (Sez. 1, Sentenza n. 37076 del 16/04/2018 Cc. (dep. 31/07/2018 ) Rv. 273668.4.1.D'altra parte anche se si volesse seguire la rappresentazione degli eventi processuali descritti dalla difesa, va osservato che la nullità risulterebbe sanata, poiché si evince dalla sentenza impugnata che [OSCURATO:PERSONA] in primo grado era difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] mentre nel successivo grado di appello dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], officiati per la fase successiva e, dunque, egli ha sicuramente avuto notizia dell'intervenuta citazione in appello, provvedendo alla nomina di due diversi difensori per quel giudizio. In proposito:Sez. U, Sentenza n. 58120 del 22/06/2017 Ud. (dep. 29/12/2017 ) Rv. 271771, secondo la quale la notificazione della citazione a giudizio mediante consegna al difensore di fiducia ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. anziché presso il domicilio dichiarato o eletto, dà luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio, che non è sanata dalla mancata allegazione di circostanze impeditive della conoscenza dell'atto da parte dell'imputato. Tuttavia in motivazione si è affermato che il giudice può impiegare il parametro dell'esercizio effettivo dei diritti di difesa al fine di riscontrare il rispetto dei limiti di deducibilità della nullità o la sussistenza di una causa di sanatoria della stessa, rilevabile da circostanze obiettive di fatto desumibili dagli atti del processo, come la proposizione personale dell'atto di impugnazione da parte dell'imputato o la nomina del difensore al fine precipuo di presentare l'atto di introduzione alla fase di giudizio, in riferimento al quale si deduce l'omessa citazione al domicilio dichiarato o eletto. 5.Per esaminare il secondo motivo è utile ricordare il consolidato orientamento di questa Corte, secondo il quale per affermare la qualità di amministratore di fatto occorre aver riguardo alla presenza di elementi sintomatici dell'inserimento organico dell'agente con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare e che il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione. Ex nnultis: Sez. 5, Sentenza n. 8479 del 28/11/2016 Ud. (dep. 22/02/2017 )Rv. 269101.5ez. 5, Sentenza n 35346 del 20/06/2013 Ud. (dep. 22/08/2013 ) Rv. 256534. 5.1.La motivazione resa dalla Corte territoriale, in coerenza con i suddetti principi ha posto in luce adeguatamente e valutato logicamente gli elementi probatori per i quali il giudicabile è stato ritenuto amministratore di fatto, riferendosi all'assidua presenza in azienda, all'ingerenza riguardo alle modalità di fatturazione e soprattutto di contabilizzazione; si è aggiunto che le controparti delle operazioni incriminate ne hanno descritto un ruolo fondamentale nella realizzazione delle stesse, come emerge anche dalla sentenza di primo grado, mentre dalle dichiarazioni degli esponenti della Banca di Piacenza è stato enucleato, in coerenza con quanto affermato dalla altre fonti di prova, un ruolo di primo piano nella gestione societaria. 6.11 terzo motivo di ricorso, riguardante la bancarotta fraudolenta documentale appare motivo nuovo ed è, quindi, inammissibile,poiché nella sentenza impugnata - alla pagina cinque - si afferma esplicitamente che nei motivi di appello non era stata affrontata la questione, restando, quindi, incontestata la relativa affermazione di responsabilità sul punto ed inoltre la relativa doglianza neppure è indicatesa nella incontestata sintesi dei motivi di appello né con l'atto di impugnazione in esame la difesa ha confutato l'affermazione sulla mancata proposizione della questione, che ora vorrebbe sollevare. 6.1. Non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello. Sez. 2, Sentenza n. 29707 del 08/03/2017 Ud. (dep. 14/06/2017 ) Rv. 270316. D'altra parte non può non sottolinearsi come le doglianze della difesa sul tema della bancarotta fraudolenta documentale siano formulate del tutto genericamente e siano, nel contempo, versate completamente in fatto. 7.Quanto al quarto motivo, riguardante la determinazione delle pene accessorie fallimentari, definite nella stessa misura delle pene principali, occorre osservare che nella sentenza impugnata si è operata una rivalutazione complessiva del trattamento sanzionatorio in base ai criteri di cui all'art 133 cp, in particolare per Bertuzzijin ragione della lontananza nel tempo dei fatti oggetto di giudizio, così pervenendosi correttamente anche alla riduzione delle pene accessorie nella misura indicata. Alla luce delle considerazioni e dei principi che precedono i ricorsi sono dichiarati inammissibili ed i ricorrenti condannati ciascuno al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa