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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40837/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (Singh) Rilevato che i motivi dedotti appaiono manifestamente infondati con riferimento sia alla dedotta omessa traduzione in lingua a lui nota dell'avviso chiusura indagini (adempimento, peraltro, eseguito con l'ausilio di un interprete) sia al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. (atteso l'importo non trascurabile ricavato dalla cessione della sostanza stupefacente) sia, infine, alla mancata applicazione dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen., considerato il dato ponderale significativo della sostanza caduta in sequestro.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 20 se mbre 2024 Il consiglier estensore [OSCURATO:PERSONA] te [OSCURATO:PERSONA] tan

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (Singh) Rilevato che i motivi dedotti appaiono manifestamente infondati con riferimento sia alla dedotta omessa traduzione in lingua a lui nota dell'avviso chiusura indagini (adempimento, peraltro, eseguito con l'ausilio di un interprete) sia al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. (atteso l'importo non trascurabile ricavato dalla cessione della sostanza stupefacente) sia, infine, alla mancata applicazione dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen., considerato il dato ponderale significativo della sostanza caduta in sequestro. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 20 se mbre 2024 Il consiglier estensore [OSCURATO:PERSONA] te [OSCURATO:PERSONA] tan
Sentenza Cassazione n. 40837/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris