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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 giugno 2021

Cassazione n. 33081/2021

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 2408-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], ricorrente che non ha depositato il ricorso entro í termini prescritti dalla legge; - Ricorrente non costituito - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, piazza Cavour presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - Controricorrente - avverso l'ordinanza della CORTE DI APPELLO di LECCE, n. 746 del 2020; Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 24/06/2021, dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: il Relatore ha depositato la seguente relazione ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.; «[OSCURATO:PERSONA], per omesso deposito dello stesso nel termine stabilito dall'art. 369 cod. proc. civ. (giorni venti dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto), trattandosi di sanzione processuale rilevabile d'ufficio e non esclusa dalla costituzione del resistente (Cass., Sez. 2, n. 22092 del 04/09/2019; Cass., Sez. 6 - 2, n. 25453 del 26/10/2017; Cass., Sez. 6 - 3, n. 12894 del 24/05/2013)»; Considerato che: - il Collegio condivide la proposta del Relatore, in quanto la notifica del ricorso si è perfezionata il 2/11/2020 e il ricorso non è stato depositato nei venti giorni successivi, come da cer- tificazione della cancelleria in atti, posteriore rispetto alla sca- denza del termine; - il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato improcedibile; - le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte soccombente; - ricorrono i presupposti processuali di cui all'art. 13 com- ma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versa- mento del contributo unificato, se dovuto; P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara improcedibile il ricorso e condanna la parte ricor- rente al pagamento, in favore della parte controricorrente, del- le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 (tremila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. -2- Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, addì 24 giugno 2021.

IL PRy DENTE ) Luigi bardo [OSCURATO:PERSONA] o i, . 10 NOV 2021 '1'::-.,.`.>:-4, 'y rt _g g NCELLpE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 2408-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], ricorrente che non ha depositato il ricorso entro í termini prescritti dalla legge; - Ricorrente non costituito - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, piazza Cavour presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - Controricorrente - avverso l'ordinanza della CORTE DI APPELLO di LECCE, n. 746 del 2020; Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 24/06/2021, dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: il Relatore ha depositato la seguente relazione ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.; «[OSCURATO:PERSONA], per omesso deposito dello stesso nel termine stabilito dall'art. 369 cod. proc. civ. (giorni venti dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto), trattandosi di sanzione processuale rilevabile d'ufficio e non esclusa dalla costituzione del resistente (Cass., Sez. 2, n. 22092 del 04/09/2019; Cass., Sez. 6 - 2, n. 25453 del 26/10/2017; Cass., Sez. 6 - 3, n. 12894 del 24/05/2013)»; Considerato che: - il Collegio condivide la proposta del Relatore, in quanto la notifica del ricorso si è perfezionata il 2/11/2020 e il ricorso non è stato depositato nei venti giorni successivi, come da cer- tificazione della cancelleria in atti, posteriore rispetto alla sca- denza del termine; - il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato improcedibile; - le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte soccombente; - ricorrono i presupposti processuali di cui all'art. 13 com- ma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versa- mento del contributo unificato, se dovuto; P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara improcedibile il ricorso e condanna la parte ricor- rente al pagamento, in favore della parte controricorrente, del- le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 (tremila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. -2- Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, addì 24 giugno 2021. IL PRy DENTE ) Luigi bardo [OSCURATO:PERSONA] o i, . 10 NOV 2021 '1'::-.,.`.>:-4, 'y rt _g g NCELLpE
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