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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 29193/2024

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17 dicembre 1986 avverso la sentenza della Corte di appello di Genova del 25 maggio 2023 visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la r:eiezione del ricorso; udito il difensore di parte ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione, che ha ribadito la fondatezza dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza descritta in epigrafe, la Corte di appello di Genova ha confermato la condanna resa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per la calunnia realizzata ai danni di [OSCURATO:PERSONA].

Tanto per aver accusato Turco, pur conoscendone l'innocenza, di averlo aggredito procurandogli delle lesioni aggravate, incolpazione alla quale fecero seguito l'arresto del calunniato, in un primo momento con l'accusa di tentato omicidio, e la successiva sottoposizione dello stesso ad un procedimento penale, poi archiviato.Con la stessa sentenza la Corte del merito ha anche confermato le statuizioni rese in favore della parte civile costituita.

2. Propone ricorso la difesa dell'imputato e deduce sei diverse censure.

2.1. I motivi addotti per primo, secondo, terzo e quinto attengono alla valutazione del compendio probatorio, letto dalla Corte del merito in termini . conformi alle indicazioni rese dal primo giudiceimp trascurando integralmente i rilievi difensivi puntualizzati dal gravame, rimasti privi di risposta o disattesi in termini di mera apparenza del motivare, per la apoditticità delle argomentazioni spese o per la manifesta illogicità del ritenere.

In particolare, la difesa evidenzia: che entrambi i giudici del merito avrebbero dato rilievo alle dichiarazioni dei soggetti informati Rottura, Praticò e Aimèouando nessuno di questi aveva assistito direttamente ai fatti e non poteva, dunque, riferirne il portato, come del resto confermato dal decreto di archiviazione; che la attendibilità di tali dichiaranti, peraltro, era stata messa in dubbio dall'appello per l'animosità mostrata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e perché erano stati riferiti fatti neppure riportati dalla versione di Turco; che sarebbe stata apoditticamente devalutata la versione offerta dalla sorella del [OSCURATO:PERSONA] e dalla sua fidanzata, queste si'presenti all'aggressione, sul presupposto di una inaccettabile, pregiudiziale, inattendibilità delle due dichiaranti, per essersi attenute alla versione offerta dall'imputato, quando, di contro, non potevano essere smentite dagli altri soggetti escussi a sommarie informazioni che, diversamente da loro, non avevano assistito direttamente alla vicenda; che, con considerazioni manifestamente illogiche e contraddittorie, era stato negato rilievo probatorio anche alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], anche queste conformi alla versione offerta da [OSCURATO:PERSONA]; che non era stata data risposta, se non in termini di acritica adesione alla prospettazione accusatoria, ai profili di inattendibilità della versione dei fatti riferita da Turco, con particolare riguardo alla mancata tempestiva indicazione della presunta aggressione patita e della ascrivibilità ad una mera reazione per legittima difesa delle lesioni arrecate a Casini.

2.2. Con il uarto motivo, la difesa contesta la configurabilità della calunnia.

La denunzia operata dall'imputato non aveva inciso sul procedimento penale promosso ai danni del Turco: le relative situazioni in fatto e in particolare le ferite calisate a Casini, oltre alla pacifica presenza del coltello con le quali le stesse furono inferte, avrebbero comunque determinato l'avvio di un procedimento penale diretto ad accertare le relative responsabilità, a prescindere dalla denunzia del ricorrente.

2.3. Con il sesto motivo, infine, si evidenzia che la Corte del merito, malgrado l'apposito rilievo prospettato con il gravame, avrebbe confermato la scelta del primo giudice di subordinare la sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale, da rendere, tuttavia, non al passaggio in giudicato della sentenza ma entro il termine di sei mesi dalla data della pronuncia, il tutto senza operare alcuna valutazione delle reali condizioni economiche dell'imputato.

3. La difesa della parte civile, con memoria inviata via "pec", ha contestato fondatezza e ammissibilità del ricorso, depositando notek spese. [OSCURATO:PERSONA] 1.La non manifesta infondatezza dei motivi di ricorso e, in particolare, dell'ultima censura prospettata dall'impugnazione, porta all'annullamento della condanna agli effetti penali, per l'estinzione del reato contestato in ragione della prescrizione maturata, in assenza di utili ragioni di sospensione, in epoca successiva alla sentenza gravata.

Di contro, la infondatezza, se non la inammissibilità, delle doglianze dirette a contrastare il giudizio di responsabilità, impone la conferma della sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili correlate al fatto di reato ascritto al ricorrente.

2. La lettura delle due, conformi, decisioni di merito consente, in primo luogo, di dare per assodata una circostanza in fatto pacifica: Turco ebbe a colpire con un coltello [OSCURATO:PERSONA] la sera del 17 agosto 2016 determinandogli ferite guaribili con 10 giorni di prognosi.

3. Secondo,la denunzia presentata il giorno successivo dall'imputato, la parte civile, con la scusa di chiarire'« un diverbio avuto nel pomeriggio, lo avrebbe aggredito e colpito mentre era in compagnia del cognato, della sorella e della sua fidanzata.

Di contro, la versione resa da Turco innanzi al Giudice per le indagini preliminari in sede di convalida successiva all'arresto patito in detta occasione, dava conto di tutt'altra ricostruzione: certo il diverbio del pomeriggio, provocato da una frase inopportuna rivolta da Turco a Cas`i'ni (componente della polizia locale), quest'ultimo gli avrebbe prospettato a breve delle ritorsioni ( gli fece un "cenno come a dire ci vediamo dopo"), tant'è che la stessa sera, sempre nei pressi del bar dove nel pomeriggio si era verificato il primo momento di conflitto tra i due, lo aveva incontrato e in compagnia di altre persone, tra cui un uomo, lo aveva attirato in un portoncino e colpito a calci e pugni, così che, per difendersi da detta aggressione, Turco si era visto costretto ad usare il coltellino che aveva in tasca, arrecando al ricorrente le lesioni già riferite. • t

4. La Corte del merito, in linea con le valutazioni rese dal primo giudice, ha ritenuto coerente al vero questa seconda versione, considerando non credibile quella dell'imputato.

In particolare, si è dato risalto alla pacifica distonia tra le emergenze acquisite e quanto riferito dall'imputato rispetto alla scaturigine del contatto che diede luogo al confronto fisico che portò al ferimento dell'imputato, atteso che la versione riferita da [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata apertamente smentita dai soggetti escussi e in particolare: da [OSCURATO:PERSONA] (moglie del titolare del bar) che ebtte a riferire di aver saputo da un cliente, presente al diverbio pomeridiano, della minaccia di ritorsione proferita dal [OSCURATO:PERSONA] in direzione del Turco; da [OSCURATO:PERSONA] (che avrebbe confermato tale versione per avergliela riferita la stessa Aima) nonché da [OSCURATO:PERSONA] ( titolare del bar) che, avendo constatato in precedenza l'atteggiamento del ricorrente, lo aveva sollecitato a "non fare casini" nel locale; e da [OSCURATO:PERSONA] (che oltre ad aver visto [OSCURATO:PERSONA] scalciare Turco, senti quest'ultimo rivolgersi alla parte civile in tono aggressivo e l'altro rispondere in modo evasivo). 5.Ciò premesso, la valutazione resa in sentenza in ordine alla non veridicità della versione di [OSCURATO:PERSONA] quanto alla scaturigine del contatto tra i due poi sfociato nelle ferite inferte da Turco non merita censure, sia sul piano logico del ragionamento seguito che sul versante della puntualità dello scrutinio operato sul tema nel disattendere le censure esposte con l'appello.

E tale conclusione, del tutto coerentemente, è stata apprezzata in termini di rilevante decisività, perchè destinata ad influenzare negativamente il racconto di [OSCURATO:PERSONA], finendo per smentire in radice la ricostruzione dei fatti da questi riversata nella denunzia calunniosa, così da dare corpo e sostanza al giudizio di responsabilità.

6. In questa cornice, le censure prospettate dal ricorso perdono rilievo e consistenza.

Va, infatti, osservato che: è del tutto indifferente che i dichiaranti valorizzati a sostegno del giudizio di responsabilità non abbiano direttamente assistito allo scontro tra i due, perché i dati apprezzati in forza delle relative dichiarazioni riguardavano piuttosto elementi oggetto di diretta conoscenza, per l'appunto riferibili alle fasi precedenti al detto confronto fisico; la inattendibilità di tali dichiaranti, anche per una asserita animosità nei confronti dell'imputato, vi"ene prospettata dal ricorso in termini apodittici; la versione dei fatti riferita dalla sorella e dalla fidanzata del ricorrente, replicando anche le circostanze riferite da quest'ultimo quanto alla scaturigine dell'incontro, finisce per essere integralmente travolta, al pari del narrato del [OSCURATO:PERSONA], proprio dalla non veridicità di tale aspetto del narrato; la deposizione di [OSCURATO:PERSONA] è stata ritenuta correttamente indifferente perché lo stesso, non presente al momento del confronto fisico, non riferì modalità dirette a chiarirne il contenuto né utili a smentire le considerazioni spese sulle modalità dell'approccio occorso tra i due; sul piano logico, la motivazione spesa nel giustificare i motivi per i quali, solo in sede di convalida dell'arresto, peraltro a brevissima distanza dai fatti, Turco ebbe a chiarire di essersi difeso dall'aggressione che aveva patito, non merita censura alcuna (penultima pagina della motivazione, pehuitimo capoverso).7.Ciò premesso sulla corretta ricostruzione dei fatti a giudizio e in ordine alla coerente valutazione resa quanto alla non veridicità della versione riferita dal ricorrente con la denunzia proposta ai danni della parte civile, resta da dire, senza incertezza alcuna, che il tenore dell'accusa falsamente prospettata nei confronti del calunniato era tale da influenzare l'incolpazione penale, favorendo l'instaurazione del procedimento, poi archiviato, che ne è scaturito, così da dare sostanza alla configurabilità del reato contestato.

E', infatti, indifferente, a tale fine, che la situazione in fatto fotografata dalla vicenda a giudizio potesse comunque dare luogo, anche d'ufficio, alla instaurazione di una indagine nei confronti del soggetto ingiustamente accusato, perché tanto lascia comunque inalterato, nei suoi tratti costitutivi, il disvalore illecito della falsa incolpazione laddove la stessa, come nel caso a mano deve ritenersi pacifico, contenga gli elementi necessari e sufficienti per l'esercizio dell'azione penale nei confronti del calunniato.

8. Alla reiezione del ricorso in parte qua, consegue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del grado in favore della parte civile, liquidate nei termini di cui al dispositivo che segue.

P.Q.M.

Annulla sera rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione, ferme restando le statuizioni civili.

Condanna, inoltre, l'imputato alle spese di rappresentanza e difesa sostenuto nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17 dicembre 1986 avverso la sentenza della Corte di appello di Genova del 25 maggio 2023 visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la r:eiezione del ricorso; udito il difensore di parte ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione, che ha ribadito la fondatezza dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza descritta in epigrafe, la Corte di appello di Genova ha confermato la condanna resa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per la calunnia realizzata ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. Tanto per aver accusato Turco, pur conoscendone l'innocenza, di averlo aggredito procurandogli delle lesioni aggravate, incolpazione alla quale fecero seguito l'arresto del calunniato, in un primo momento con l'accusa di tentato omicidio, e la successiva sottoposizione dello stesso ad un procedimento penale, poi archiviato.Con la stessa sentenza la Corte del merito ha anche confermato le statuizioni rese in favore della parte civile costituita. 2. Propone ricorso la difesa dell'imputato e deduce sei diverse censure. 2.1. I motivi addotti per primo, secondo, terzo e quinto attengono alla valutazione del compendio probatorio, letto dalla Corte del merito in termini . conformi alle indicazioni rese dal primo giudiceimp trascurando integralmente i rilievi difensivi puntualizzati dal gravame, rimasti privi di risposta o disattesi in termini di mera apparenza del motivare, per la apoditticità delle argomentazioni spese o per la manifesta illogicità del ritenere. In particolare, la difesa evidenzia: che entrambi i giudici del merito avrebbero dato rilievo alle dichiarazioni dei soggetti informati Rottura, Praticò e Aimèouando nessuno di questi aveva assistito direttamente ai fatti e non poteva, dunque, riferirne il portato, come del resto confermato dal decreto di archiviazione; che la attendibilità di tali dichiaranti, peraltro, era stata messa in dubbio dall'appello per l'animosità mostrata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e perché erano stati riferiti fatti neppure riportati dalla versione di Turco; che sarebbe stata apoditticamente devalutata la versione offerta dalla sorella del [OSCURATO:PERSONA] e dalla sua fidanzata, queste si'presenti all'aggressione, sul presupposto di una inaccettabile, pregiudiziale, inattendibilità delle due dichiaranti, per essersi attenute alla versione offerta dall'imputato, quando, di contro, non potevano essere smentite dagli altri soggetti escussi a sommarie informazioni che, diversamente da loro, non avevano assistito direttamente alla vicenda; che, con considerazioni manifestamente illogiche e contraddittorie, era stato negato rilievo probatorio anche alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], anche queste conformi alla versione offerta da [OSCURATO:PERSONA]; che non era stata data risposta, se non in termini di acritica adesione alla prospettazione accusatoria, ai profili di inattendibilità della versione dei fatti riferita da Turco, con particolare riguardo alla mancata tempestiva indicazione della presunta aggressione patita e della ascrivibilità ad una mera reazione per legittima difesa delle lesioni arrecate a Casini. 2.2. Con il uarto motivo, la difesa contesta la configurabilità della calunnia. La denunzia operata dall'imputato non aveva inciso sul procedimento penale promosso ai danni del Turco: le relative situazioni in fatto e in particolare le ferite calisate a Casini, oltre alla pacifica presenza del coltello con le quali le stesse furono inferte, avrebbero comunque determinato l'avvio di un procedimento penale diretto ad accertare le relative responsabilità, a prescindere dalla denunzia del ricorrente. 2.3. Con il sesto motivo, infine, si evidenzia che la Corte del merito, malgrado l'apposito rilievo prospettato con il gravame, avrebbe confermato la scelta del primo giudice di subordinare la sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale, da rendere, tuttavia, non al passaggio in giudicato della sentenza ma entro il termine di sei mesi dalla data della pronuncia, il tutto senza operare alcuna valutazione delle reali condizioni economiche dell'imputato. 3. La difesa della parte civile, con memoria inviata via "pec", ha contestato fondatezza e ammissibilità del ricorso, depositando notek spese. [OSCURATO:PERSONA] 1.La non manifesta infondatezza dei motivi di ricorso e, in particolare, dell'ultima censura prospettata dall'impugnazione, porta all'annullamento della condanna agli effetti penali, per l'estinzione del reato contestato in ragione della prescrizione maturata, in assenza di utili ragioni di sospensione, in epoca successiva alla sentenza gravata. Di contro, la infondatezza, se non la inammissibilità, delle doglianze dirette a contrastare il giudizio di responsabilità, impone la conferma della sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili correlate al fatto di reato ascritto al ricorrente. 2. La lettura delle due, conformi, decisioni di merito consente, in primo luogo, di dare per assodata una circostanza in fatto pacifica: Turco ebbe a colpire con un coltello [OSCURATO:PERSONA] la sera del 17 agosto 2016 determinandogli ferite guaribili con 10 giorni di prognosi. 3. Secondo,la denunzia presentata il giorno successivo dall'imputato, la parte civile, con la scusa di chiarire'« un diverbio avuto nel pomeriggio, lo avrebbe aggredito e colpito mentre era in compagnia del cognato, della sorella e della sua fidanzata. Di contro, la versione resa da Turco innanzi al Giudice per le indagini preliminari in sede di convalida successiva all'arresto patito in detta occasione, dava conto di tutt'altra ricostruzione: certo il diverbio del pomeriggio, provocato da una frase inopportuna rivolta da Turco a Cas`i'ni (componente della polizia locale), quest'ultimo gli avrebbe prospettato a breve delle ritorsioni ( gli fece un "cenno come a dire ci vediamo dopo"), tant'è che la stessa sera, sempre nei pressi del bar dove nel pomeriggio si era verificato il primo momento di conflitto tra i due, lo aveva incontrato e in compagnia di altre persone, tra cui un uomo, lo aveva attirato in un portoncino e colpito a calci e pugni, così che, per difendersi da detta aggressione, Turco si era visto costretto ad usare il coltellino che aveva in tasca, arrecando al ricorrente le lesioni già riferite. • t 4. La Corte del merito, in linea con le valutazioni rese dal primo giudice, ha ritenuto coerente al vero questa seconda versione, considerando non credibile quella dell'imputato. In particolare, si è dato risalto alla pacifica distonia tra le emergenze acquisite e quanto riferito dall'imputato rispetto alla scaturigine del contatto che diede luogo al confronto fisico che portò al ferimento dell'imputato, atteso che la versione riferita da [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata apertamente smentita dai soggetti escussi e in particolare: da [OSCURATO:PERSONA] (moglie del titolare del bar) che ebtte a riferire di aver saputo da un cliente, presente al diverbio pomeridiano, della minaccia di ritorsione proferita dal [OSCURATO:PERSONA] in direzione del Turco; da [OSCURATO:PERSONA] (che avrebbe confermato tale versione per avergliela riferita la stessa Aima) nonché da [OSCURATO:PERSONA] ( titolare del bar) che, avendo constatato in precedenza l'atteggiamento del ricorrente, lo aveva sollecitato a "non fare casini" nel locale; e da [OSCURATO:PERSONA] (che oltre ad aver visto [OSCURATO:PERSONA] scalciare Turco, senti quest'ultimo rivolgersi alla parte civile in tono aggressivo e l'altro rispondere in modo evasivo). 5.Ciò premesso, la valutazione resa in sentenza in ordine alla non veridicità della versione di [OSCURATO:PERSONA] quanto alla scaturigine del contatto tra i due poi sfociato nelle ferite inferte da Turco non merita censure, sia sul piano logico del ragionamento seguito che sul versante della puntualità dello scrutinio operato sul tema nel disattendere le censure esposte con l'appello. E tale conclusione, del tutto coerentemente, è stata apprezzata in termini di rilevante decisività, perchè destinata ad influenzare negativamente il racconto di [OSCURATO:PERSONA], finendo per smentire in radice la ricostruzione dei fatti da questi riversata nella denunzia calunniosa, così da dare corpo e sostanza al giudizio di responsabilità. 6. In questa cornice, le censure prospettate dal ricorso perdono rilievo e consistenza. Va, infatti, osservato che: è del tutto indifferente che i dichiaranti valorizzati a sostegno del giudizio di responsabilità non abbiano direttamente assistito allo scontro tra i due, perché i dati apprezzati in forza delle relative dichiarazioni riguardavano piuttosto elementi oggetto di diretta conoscenza, per l'appunto riferibili alle fasi precedenti al detto confronto fisico; la inattendibilità di tali dichiaranti, anche per una asserita animosità nei confronti dell'imputato, vi"ene prospettata dal ricorso in termini apodittici; la versione dei fatti riferita dalla sorella e dalla fidanzata del ricorrente, replicando anche le circostanze riferite da quest'ultimo quanto alla scaturigine dell'incontro, finisce per essere integralmente travolta, al pari del narrato del [OSCURATO:PERSONA], proprio dalla non veridicità di tale aspetto del narrato; la deposizione di [OSCURATO:PERSONA] è stata ritenuta correttamente indifferente perché lo stesso, non presente al momento del confronto fisico, non riferì modalità dirette a chiarirne il contenuto né utili a smentire le considerazioni spese sulle modalità dell'approccio occorso tra i due; sul piano logico, la motivazione spesa nel giustificare i motivi per i quali, solo in sede di convalida dell'arresto, peraltro a brevissima distanza dai fatti, Turco ebbe a chiarire di essersi difeso dall'aggressione che aveva patito, non merita censura alcuna (penultima pagina della motivazione, pehuitimo capoverso).7.Ciò premesso sulla corretta ricostruzione dei fatti a giudizio e in ordine alla coerente valutazione resa quanto alla non veridicità della versione riferita dal ricorrente con la denunzia proposta ai danni della parte civile, resta da dire, senza incertezza alcuna, che il tenore dell'accusa falsamente prospettata nei confronti del calunniato era tale da influenzare l'incolpazione penale, favorendo l'instaurazione del procedimento, poi archiviato, che ne è scaturito, così da dare sostanza alla configurabilità del reato contestato. E', infatti, indifferente, a tale fine, che la situazione in fatto fotografata dalla vicenda a giudizio potesse comunque dare luogo, anche d'ufficio, alla instaurazione di una indagine nei confronti del soggetto ingiustamente accusato, perché tanto lascia comunque inalterato, nei suoi tratti costitutivi, il disvalore illecito della falsa incolpazione laddove la stessa, come nel caso a mano deve ritenersi pacifico, contenga gli elementi necessari e sufficienti per l'esercizio dell'azione penale nei confronti del calunniato. 8. Alla reiezione del ricorso in parte qua, consegue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del grado in favore della parte civile, liquidate nei termini di cui al dispositivo che segue. P.Q.M. Annulla sera rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione, ferme restando le statuizioni civili. Condanna, inoltre, l'imputato alle spese di rappresentanza e difesa sostenuto nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi e
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