CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 maggio 2022
Cassazione n. 14082/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5624/2021 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Torino, [OSCURATO:PERSONA] n. 7/68. -RICORRENTE- contro [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], in persona del Prefetto p.t.. -INTIMATO- avverso la sentenza del tribunale di Torino n. 2830/2020, depositata in data 14.8.2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 25.3.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DECISIONE 1. Con ricorso depositato il 23.4.2018, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 28015/DEP, per l'importo di euro 2.582,00, emessa dal Prefetto di Torino il 5.3.2018 ai sensi degli artt. 1 bis D.L.gs n. 66/48 e 17 D.l.gs n. 507/99, per aver causato, in data 20.11.2012, un blocco stradale. F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 5624/2021 Numero sezionale 3283/2022 Numero di raccolta generale 14082/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 Si è costituita [OSCURATO:PERSONA], chiedendo di respingere l’opposizione. All’esito il giudice di pace ha annullato la sanzione, ritenendo che non vi fossero prove sufficienti della responsabilità dell'opponente, poiché la Prefettura non aveva prodotto né il DVD n. 1, sul quale era riprodotto il filmato raffigurante il ricorrente e gli altri manifestanti nell'atto di operare il contestato blocco stradale, né altra documentazione inerente alle operazioni svolte dagli agenti per identificare i responsabili. La decisione è stata appellata dal Ventrella relativamente alla pronuncia di compensazione sulle spese e, in via incidentale dalla Prefettura di Torino, che ha chiesto di riformare la decisione. All’esito il tribunale ha accolto l’appello incidentale, confermando il provvedimento sanzionatorio. La sentenza ha anzitutto stigmatizzato il fatto che il giudice di pace non avesse svolto alcuna istruttoria e non avesse acquisito i documenti su cui si fondava la contestazione, ponendo comunque in rilievo che era agli atti l’annotazione della Questura-DIGOS, che conteneva una precisa descrizione delle attività espletate dagli accertatori per l'individuazione delle persone che avevano preso parte al blocco stradale del 20.11.2012 e, fra gli altri, anche di [OSCURATO:PERSONA]. Secondo il tribunale, per superare l'efficacia probatoria dei fatti accertati, l'opponente avrebbe dovuto proporre querela di falso, indicando le prove da espletare a dimostrazione della propria assenza dal luogo della manifestazione o della sua estraneità agli illeciti. La cassazione della sentenza è chiesta da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso in tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] di Torino non ha svolto difese. F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 5624/2021 Numero sezionale 3283/2022 Numero di raccolta generale 14082/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso poteva esser definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio. 2. Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 437, comma secondo, c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c., per aver il tribunale acquisito in originale l’informativa della Questura, inizialmente prodotta in copia, in mancanza di una sollecitazione di parte e di uno specifico motivo di appello, supplendo – quindi - d’ufficio ad una carenza della Prefettura, che si era limitata a depositare foto in bianco e nero che non consentivano di identificare i trasgressori, senza dar prova della fondatezza della contestazione. Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis n. 1 c.p.c... Va anzitutto evidenziato che, come riconosce lo stesso ricorrente (cfr. ricorso, pagg. 4-5), la nota informativa era stata già depositata in copia dinanzi al giudice di pace, unitamente all’annotazione della Questura da cui si evincevano le attività svolte per identificare i responsabili. Non sussiste la denunciata violazione dell’art. 437 c.p.c. per aver il tribunale acquisito in originale il documento: a prescindere dalla possibilità di ritenere documento nuovo anche l’originale di una copia già prodotta tempestivamente, resta che, stante l’applicabilità del rito lavoro alle opposizioni in materia di sanzioni amministrative, ai sensi dell’art. 6 D.LGS. 150/2011, e il conferimento al giudice di poteri istruttori già previsti dalla L. 689/1981 (Cass. 34034/2019; Cass. 8572/2014; Cass.25690/2020), trovava applicazione il principio del necessario contemperamento tra il principio dispositivo con quello di verità ai sensi dell'art. 437, comma 2, c.p.c. (norma applicabile F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 5624/2021 Numero sezionale 3283/2022 Numero di raccolta generale 14082/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 all’opposizione a sanzione amministrativa ex art. 6 D.LGS. 150/2011, per effetto del disposto dell’art. 2, comma 1, del medesimo decreto). Quindi, i poteri istruttori d’ufficio potevano essere esercitati a prescindere dalla maturazione di preclusioni probatorie in capo alle parti (Cass. 26597/2020), restando affidato alla valutazione del giudice d’appello, nell’ambito dei motivi di impugnazione, se procedere alla suddetta integrazione, pur se non esplicitamente richiesta (cfr., per le controversie di lavoro, Cass. 11845/2018). 3. Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 6, comma undicesimo, D.LGS. 150/2011, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c., per aver il tribunale erroneamente ritenuto che dall’annotazione di servizio acquisita fosse possibile identificare coloro che, dalle foto, risultavano aver posto in essere il blocco stradale, identificazione che era, invece, materialmente impossibile, dato che il ricorrente era stato individuato con una cerchiatura di colore rosso sulle foto, depositate inizialmente in bianco e nero. Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt.6, comma ottavo, d.lgs. 150/2011 e 221 c.p.c., sostenendo che, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di merito, per superare la valenza probatoria degli accertamenti svolti dalla Questura non era necessario proporre la querela di falso. I due motivi sono inammissibili poiché, sotto l’apparente deduzione di un una violazione di legge, finiscono per sollecitare un diverso apprezzamento delle prove, riservato al giudice di merito, dovendo evidenziarsi che il tribunale – oltre a ritenere che le attività di identificazione dei responsabili dovessero esser contestate con querela di falso - ha valutato la valenza probatoria dei documenti F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 5624/2021 Numero sezionale 3283/2022 Numero di raccolta generale 14082/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 prodotti in primo grado, ritenendoli sufficienti a dimostrare la consumazione dei fatti contestati (cfr. sentenza, pag. 5). In sostanza, a prescindere dalla necessità che l’opponente proponesse querela di falso per contestare il contenuto della già menzionata annotazione di servizio, resta il fatto che tale elemento – tempestivamente depositato – è stato ritenuto elemento probatorio idoneo a fondare il giudizio di responsabilità, con apprezzamento che pertiene al giudizio di fatto, restando irrilevante stabilire se detti accertamenti fossero anche muniti di pubblica fede. Il ricorso è perciò inammissibile. Nulla sulle spese, non avendo l’amministrazione svolto difese. Si dà atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione seconda, del giorno 25.3.2022. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R