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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 21 ottobre 2021

Cassazione n. 39319/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2019 del [OSCURATO:PERSONA] di CREMONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con restituzione atti al Tribunale di Cremona [OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del Tribunale di Cremona, resa ex art. 444 cod. proc. pen. è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata di mesi dieci di reclusione ed euro quattrocentoventimila di multa, in relazione al reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002.

2. Avverso la sentenza propone ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia, formulando un unico motivo con il quale fa valere la violazione dell'art. 165 cod. pen. per avere il giudice concesso la sospensione condizionale della pena senza l'imposizione di alcun obbligo, nonostante l'imputato avesse già goduto del beneficio sospensivo applicatogli con sentenza del Tribunale di Milano in data 14 giugno 2016, resa ex art. 444 cod. pen., con cui è stata inflitta la pena di anni uno di reclusione per il reato di cui all'art. 642 cod. pen..

Rileva che solo nell'ipotesi di applicazione di una pena pecuniaria o di una sanzione sostituitiva è consentito reiterare la sospensione condizionale della pena senza sottoporla all'adempimento di prescrizioni, dovendo, invece, nell'ipotesi di condanna a pena detentiva tenersi conto dei limiti di cui all'art. 164, ultimo comma cod. pen..

In questo caso, tuttavia la nuova concessione del beneficio di cui all'art.163 cod. pen. deve essere subordinato all'adempimento di obblighi, ai sensi dell'art. 165, commi 1 e 2 cod. pen..

Chiede l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha l'accoglimento del ricorso.

4. Il ricorso è fondato.

E' sufficiente rilevare che dal certificato penale si evince la precedente sentenza di condanna del Tribunale di Milano in data 14 giugno 2016, resa ex art. 444 cod. pen. alla pena di anni uno di reclusione per il reato di cui all'art. 642 cod. pen. e che, ai sensi dell'art. 165, comma 1" cod. pen., nell'ipotesi di nuova concessione del beneficio della sospensione condizionale, è imposto che esso sia subordinato all'adempimento di obblighi.

Deve, dunque, ribardirsi che "La sentenza di applicazione della pena con la quale sia stata concessa, all'imputato che ne abbia già usufruito, la sospensione condizionale della pena senza subordinare il beneficio all'adempimento degli obblighi di cui all'art. 165, comma primo, cod. pen., come previsto dal secondo comma della medesima norma, è affetta da nullità nel suo insieme e non solo nella parte relativa alla sospensione, per avere il giudice omesso di verificare la concedibilità del beneficio, rigettando, in presenza di condizioni ostative, la richiesta di patteggiamento a norma dell'art. 444, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 2 - , Sentenza n. 11611 del 27/01/2020, Rv. 278632).5.

La sentenza deve, dunque, essere annullata senza rinvio, con restituzione degli atti al Tribunale di Cremona, per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Cremona per l'ulteriore corso.

Cosi deciso il 21 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] nte Maura ardin Frances m ' OEPOS[T,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2019 del [OSCURATO:PERSONA] di CREMONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con restituzione atti al Tribunale di Cremona [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del Tribunale di Cremona, resa ex art. 444 cod. proc. pen. è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata di mesi dieci di reclusione ed euro quattrocentoventimila di multa, in relazione al reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002. 2. Avverso la sentenza propone ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia, formulando un unico motivo con il quale fa valere la violazione dell'art. 165 cod. pen. per avere il giudice concesso la sospensione condizionale della pena senza l'imposizione di alcun obbligo, nonostante l'imputato avesse già goduto del beneficio sospensivo applicatogli con sentenza del Tribunale di Milano in data 14 giugno 2016, resa ex art. 444 cod. pen., con cui è stata inflitta la pena di anni uno di reclusione per il reato di cui all'art. 642 cod. pen.. Rileva che solo nell'ipotesi di applicazione di una pena pecuniaria o di una sanzione sostituitiva è consentito reiterare la sospensione condizionale della pena senza sottoporla all'adempimento di prescrizioni, dovendo, invece, nell'ipotesi di condanna a pena detentiva tenersi conto dei limiti di cui all'art. 164, ultimo comma cod. pen.. In questo caso, tuttavia la nuova concessione del beneficio di cui all'art.163 cod. pen. deve essere subordinato all'adempimento di obblighi, ai sensi dell'art. 165, commi 1 e 2 cod. pen.. Chiede l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha l'accoglimento del ricorso. 4. Il ricorso è fondato. E' sufficiente rilevare che dal certificato penale si evince la precedente sentenza di condanna del Tribunale di Milano in data 14 giugno 2016, resa ex art. 444 cod. pen. alla pena di anni uno di reclusione per il reato di cui all'art. 642 cod. pen. e che, ai sensi dell'art. 165, comma 1" cod. pen., nell'ipotesi di nuova concessione del beneficio della sospensione condizionale, è imposto che esso sia subordinato all'adempimento di obblighi. Deve, dunque, ribardirsi che "La sentenza di applicazione della pena con la quale sia stata concessa, all'imputato che ne abbia già usufruito, la sospensione condizionale della pena senza subordinare il beneficio all'adempimento degli obblighi di cui all'art. 165, comma primo, cod. pen., come previsto dal secondo comma della medesima norma, è affetta da nullità nel suo insieme e non solo nella parte relativa alla sospensione, per avere il giudice omesso di verificare la concedibilità del beneficio, rigettando, in presenza di condizioni ostative, la richiesta di patteggiamento a norma dell'art. 444, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 2 - , Sentenza n. 11611 del 27/01/2020, Rv. 278632).5. La sentenza deve, dunque, essere annullata senza rinvio, con restituzione degli atti al Tribunale di Cremona, per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Cremona per l'ulteriore corso. Cosi deciso il 21 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] nte Maura ardin Frances m ' OEPOS[T,
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