CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 9 febbraio 1971
Cassazione n. 43721/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/02/1971 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/02/2000 avverso l'ordinanza del 11/04/2023 del TRIB. LIBERTA di FROSINONEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Frosinone, giudicando in sede di rinvio, ha respinto l'appello cautelare proposto da [OSCURATO:PERSONA] - in proprio e quale legale rappresentante della S.r.l. [OSCURATO:PERSONA] Immobiliare - avverso il provvedimento del GIP del Tribunale di Cassino che aveva respinto la richiesta di revoca del sequestro preventivo di tre immobili, disposto per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 44 lett. b) d.P.R. 380/01 in relazione agli artt. 10, comma 2, 23-ter d.P.R. 380/01, relativamente al mutamento di destinazione d'uso degli stessi da destinazione artigianale a residenziale abitativa, anche mediante la realizzazione di opere interne. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo quale legale rappresentante della S.r.l. [OSCURATO:PERSONA] Immobiliare, lamentando violazione di legge in relazione all'art. 627, commi 3 e 4, cod. proc. pen. In sintesi, si deduce che il Tribunale non si sia uniformato al principio di diritto affermato nella sentenza rescindente della Cassazione, che aveva evidenziato come la conferma del provvedimento impugnato fosse fondata su un fatto diverso da quello oggetto di imputazione provvisoria, vale a dire il difetto del permesso di costruire. Pertanto, l'introduzione da parte del PM, nel giudizio di rinvio (mediante modifica della imputazione provvisoria), della mancanza del permesso di costruire, integra, di per sé, un "fatto diverso" ed in quanto tale è inammissibile. Si sostiene che la cornice fattuale e giuridica del giudizio di rinvio avrebbe dovuto coincidere con l'originario capo di imputazione e non con una diversa contestazione fattuale, in violazione, fra l'altro, del diritto di difesa. Si deduce, inoltre, che il Tribunale sia ritornato su temi già affrontati e risolti positivamente dallo stesso, con evidente violazione del principio del giudicato progressivo, visto che erano già state considerate fondate le argomentazioni difensive relative all'errata interpretazione da parte del GIP dell'art. 10 d.l. 47/2014 (convertito dalla I. 80/2014), con conseguente formazione del giudicato interno sul punto. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi proposti sono fondati, nei termini che seguono. 2. Nella specie, deve trovare applicazione il condivisibile insegnamento secondo cui, nel giudizio di appello cautelare, anche nella fase di rinvio a seguito di annullamento da parte della Corte di cassazione, possono essere introdotti nuovi elementi probatori, sia in ordine alla gravità indiziaria, sia con riguardo all'esistenza delle esigenze cautelari, a condizione che le produzioni del pubblico ministero e dell'indagato siano relative agli stessi fatti già oggetto di valutazione da parte del primo giudice della cautela (cfr. Sez. 2, n. 53645 del 08/09/2016, Rv. 268978 - 01). In questa prospettiva, va qui ribadito che la cognizione del giudice dell'appello cautelare è limitata, in ossequio al principio devolutivo, ai punti della decisione impugnata attinti dai motivi di gravame e a quelli strettamente connessi e da essi dipendenti (cfr. Sez. 5, n. 23042 del 04/04/2023, Rv. 284544 - 01). 3. Ai suddetti limiti, che sono propri del c;liudizio di appello cautelare, il caso in disamina aggiunge l'ulteriore limite costituito dall'esigenza, per il Giudice del rinvio, di uniformarsi - ex art 627, comma 3, cod. proc. pen. - al decisum della sentenza rescindente della Cassazione, la quale aveva ristretto la regiudicanda alla configurazione giuridica prospettata nell'originario capo di imputazione provvisorio posto a fondamento del sequestro, in cui non Era contemplata la figura dell'illecito edilizio derivante dalla mancanza del permesso di costruire. Invero, la Terza Sezione della Corte di legittimità aveva diaramente statuito nel senso che il Giudice del rinvio non avrebbe potuto porre a fondamento della propria decisione un fatto diverso, nella specie individuato proprio nel difetto del permesso di costruire, fatto che non era stato contestato con l'imputazione provvisoria e da cui - a detta della sentenza rescindente - era derivato l'errore di diritto cui era conseguito l'annullamento con rinvio del (primo) provvedimento emesso dal Tribunale in sede di appello cautelare (v. Sez. 3, n. 9100/2023). 4. Ne discende che il Tribunale avrebbe dovuto statuire nei limiti giuridici delineati dalla sentenza rescindente, e non deliberare - come ha (illegittimamente) fatto - su un fatto diverso, atteso che l'iniziativa del Pubblico ministero di modificare la contestazione provvisoria non oteva dispiegarsi all'interno di una fase impugnatoria cristallizzata sia dal principio devolutivo 3 e proprio del giudizio di appello, sia dal principio di diritto stabilito dalla Corte di legittimità, cui il Giudice del rinvio è sempre tenuto ad uniformarsi. 5. Alle superiori considerazioni consegue l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio al competente Tribunale, il quale dovrà decidere nei limiti della imputazione provvisoria delineata nell'originario capo di imputazione provvisorio, nel quale non era contestato il difetto del permesso di costruire. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Frosinone competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, cod. proc.