CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31223/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];I N. 5194/26 [OSCURATO:PERSONA] -I- 1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 368 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso di entrambi gli imputati; Ritenuto che le censure proposte dai ricorrenti nel primo motivo di ricorso in punto di responsabilità per il reato loro addebitato, risultano dirette ad una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda di cui all'imputazione, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito scrutinati dalla Corte d'appello con diffuso, analitico e logico apparato argomentativo; che il tessuto motivazionale della sentenza impugnata non appare quindi censurabile in sede di controllo di legittimità, che non può spingersi a verificare la rispondenza di siffatto apparato argomentativo alle risultanze processuali, sovrapponendo la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito; Ritenuto che il motivo di ricorso attinente alla negata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è manifestamente infondato dal momento che, oltre al richiamo alla motivazione della sentenza di primo grado, si evince dal complesso della motivazione (v. in particolare pag. 7, là dove si fa riferimento a "una oculata scelta calunniatrice") che la Corte territoriale non ha ravvisato gli elementi per applicare la norma invocata, con argomentazioni, seppure implicite, ma esaustive e lineari; Considerato, invero, quanto al terzo motivo di ricorso, che i giudici del merito hanno motivato in maniera sintetica ma sufficiente con riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche, rappresentando la gravità dei fatti falsamente attribuiti alla persona offesa (sentenza primo grado pag. 11) e comunque la mancanza di elementi positivi valutabili (sentenza di appello, pag. 9);Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.M