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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 ottobre 2025

Cassazione n. 32346/2025

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1849/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso l’ORDINANZA del TRIBUNALE MODENA n. 3219/2024 depositata il 12/12/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Modena, in un procedimento introdotto da Ma-[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per l’accertamento dell’inadempimento contrattuale di [OSCURATO:SOCIETA]. e la conseguente domanda di risarcimento del danno, dichiarava l’incompetenza territoriale del giudice adito a favore del Tribunale di Milano nella cui circoscrizione aveva sede la convenuta debitrice.

L’eccezione di incompetenza era stata prospettata dalla convenuta, in questa sede resistente, assumendo che l’obbligazione cui la stessa doveva ritenersi tenuta secondo l’assunto della cliente era illiquida e come tale doveva trovare applicazione il combinato disposto di cui agli artt. 20 c.p.c. e 1182,c.4 c.c..

La causa era stata trattata in prima udienza con lo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., previo deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. ove entrambe le parti avevano preso posizione anche in merito all’eccezione di incompetenza territoriale de qua, all’esito del cui deposito il Tribunale aveva pronunciato l’ordinanza qui impugnata.

Avverso tale pronuncia Ma-[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto istanza di regolamento di competenza assumendo la violazione e falsa applicazione dell’art.20 c.p.c. con riguardo all’art.1182 c.3. c.c. dovendosi ritenere che l’obbligazione risarcitoria, in quanto sostitutiva di quella dovuta contrattualmente, doveva essere eseguita al domicilio della creditrice; ha lamentato altresì l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.1. n.5 atteso che la debitrice non aveva contestato la competenza radicata presso il Tribunale di Modena secondo tutti i criteri legali; infine ha lamentato che il Giudice adito aveva violato il disposto di cui all’art.171 bis c.p.c. non avendo sottoposto alle parti la questione preliminare di incompetenza territoriale ritenuta poi assorbente.

Ha contestato conseguentemente anche la regolamentazione finale delle spese di lite.

In questa sede parte resistente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza dei requisiti di specificità richiesti dall’art.360 nn.1-5 c.p.c. rilevando, peraltro, che il primo motivo di ricorso si basa su una riqualificazione giuridica tardiva dei fatti di causa, mentre il secondo motivo riguarda argomentazioni difensive non riconducibili al disposto di cui all’art.360 c.1. n.5 ed infine la correttezza dello svolgimento del procedimento ex artt. 171 e ss. c.p.c. all’esito del quale il Tribunale ha pronunciato l’ordinanza impugnata.

Ha assunto che, correttamente dunque, il medesimo giudicante ha liquidato le spese di giudizio a carico di parte ricorrente.

Fissata l’odierna adunanza camerale, il Pubblico Ministero ha depositato le proprie conclusioni ritenendo sussistente la competenza territoriale del Tribunale di Modena attesa l’illiquidità della somma pretesa; parte ricorrente ha depositato memoria ex art.380-bis.1c.p.c.

Nell’imminenza dell’adunanza odierna è sopravvenuto impedimento del Relatore designato ed è stato designato altro relatore. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.20 c.p.c. con riguardo all’art.1182 c.c. atteso che il giudice di prime cure non ha considerato che, accertato l’inadempimento contrattuale della fornitrice, la conseguente obbligazione risarcitoria dedotta in giudizio doveva ritenersi sostitutiva di quella rimasta inadempiuta e che pertanto la competenza territoriale doveva essere individuata con riguardo al luogo in cui la stessa obbligazione originaria doveva essere eseguita ovvero presso la sede della cliente creditrice.

L’assunto non può essere condiviso.

Ed infatti le obbligazioni pecuniarie riguardo alle quali trova applicazione il disposto di cui all’art.1182 c.3, e quindi il foro del domicilio del creditore, sono quelle che hanno ad oggetto sin dalla loro costituzione la prestazione di una determinata somma di denaro e dunque quelle che hanno fondamento in un titolo negoziale o giudiziale che ne abbia stabilito la misura o che la renda determinabile in base ad elementi certi e prestabiliti (Cass.n.6656/2009).

Laddove invece tale misura non sia certa né determinabile, il debito risulta inevitabilmente illiquido con conseguente applicazione del disposto del quarto comma dell’art.1182 c.c..

Nella specie, pur correttamente ritenendosi che, con riferimento al criterio di cui all’art.20 c.p.c., la competenza territoriale deve essere individuata tenendo in considerazione l’obbligazione originaria rimasta inadempiuta (Cass.n.15012/2005, Cass.n. 6762/2014), l’originaria obbligazione che parte ricorrente assume non essere stata correttamente adempiuta da controparte aveva ad oggetto la somministrazione di un servizio di telecomunicazione contro l’obbligo di pagamento di un canone mensile e come tale era priva di una specifica misura; analogamente l’obbligazione risarcitoria risultava subordinata, per ammontare, alla quantificazione giudiziale di un danno da accertarsi per voci distinte.

Il secondo motivo di ricorso – con cui si lamenta l’incompletezza dell’eccezione di incompetenza -deve essere invece accolto.

Ed infatti dagli atti di causa si evince che parte resistente non ha mai contestato la competenza del Tribunale di Modena anche con riguardo al luogo in cui era sorta l’obbligazione (art.20 c.p.c., prima parte), né con riguardo agli altri profili dello stesso art.19.

Pertanto, poiché in tema di competenza territoriale derogabile nelle cause relative a diritti di obbligazione l’art.38, primo comma, c.p.c. impone che il convenuto è tenuto ad eccepire l’incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt.18,19 e 20 c.p.c. indicando specificatamente in relazione ai criteri medesimi quale sia il giudice che ritenga competente (Cass.n.17474/20, Cass.n.17020/2011), nulla avendo rilevato la resistente in merito al luogo ove era sorta l’obbligazione, né in merito all’esistenza di uno stabilimento ed un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l’oggetto della domanda ed al giudice conseguentemente competente, la cognizione del Tribunale di Modena resta radicata in base ai predetti profili non contestati.

Peraltro, in sede diregolamento di competenza avverso sentenza dichiarativa dell'incompetenza del giudice adito con riferimento ai criteri dicompetenza territoriale derogabile, la Corte di cassazione, cui appartiene ilpotere di riscontrare la competenza o meno del giudice adito ancorché per ragioni diverse da quelle sostenute dalla parte ricorrente, è tenuta ad accertare d'ufficio l'osservanza del disposto dell'art. 38, comma terzo, cod. proc. civ. con riguardo alla rituale e valida proposizione dell'eccezione di incompetenza, che, pur espressamente esaminata e decisa in senso affermativo dalla sentenza, non sia stata adeguatamente censurata dal ricorrente, il quale si sia limitato a contestare la declinatoria di incompetenza sotto il profilo dell'inesatta applicazione dei criteri di collegamento dellacompetenza territoriale (Cass.n.9793/2009,Cass. n.8322/91) Tanto è sufficiente ad evidenziare l’assoluta irrilevanza delle critiche svolte dalla parte resistente alla tecnica di redazione del ricorso, particolarmente quanto alla deduzione con il secondo motivo della violazione dell’art. 38 c.p.c., che è norma processuale, ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c.

Peraltro, si ricorda che – a prescindere dalla possibile evocazione dell’insegnamento di Cass. Sez.

Un. n. 17931 del 2013, il regolamento di competenza, non solo per quanto sopra osservato riguardo ai poteri della Corte, ma anche come conferma la qualificazione come “istanza” e l’assenza di richiamo degli artt. 360 e ss. c.p.c., sia nell’art. 42 che nell’art. 43 c.p.c., non soggiace all’art. 360 c.p.c..

Deve pertanto dichiararsi la competenza del Tribunale di Modena.

Gli altri motivi restano conseguentemente assorbiti.

Condanna parte controricorrente a rifondere a parte ricorrente le spese processuali liquidate in euro 2.800 per compensi oltre euro 200 per esborsi oltre spese generali ed accessori come per legge.

P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] la competenza del Tribunale di Modena avanti alla quale rimette le parti per la riassunzione con termine di tre mesi decorrenti dalla comunicazione di deposito della presente ordinanza.

Condanna parte controricorrente a rifondere a parte ricorrente le spese processuali liquidate in euro 2.800 per compensi oltre euro 200 per esb

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1849/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso l’ORDINANZA del TRIBUNALE MODENA n. 3219/2024 depositata il 12/12/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Modena, in un procedimento introdotto da Ma-[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per l’accertamento dell’inadempimento contrattuale di [OSCURATO:SOCIETA]. e la conseguente domanda di risarcimento del danno, dichiarava l’incompetenza territoriale del giudice adito a favore del Tribunale di Milano nella cui circoscrizione aveva sede la convenuta debitrice. L’eccezione di incompetenza era stata prospettata dalla convenuta, in questa sede resistente, assumendo che l’obbligazione cui la stessa doveva ritenersi tenuta secondo l’assunto della cliente era illiquida e come tale doveva trovare applicazione il combinato disposto di cui agli artt. 20 c.p.c. e 1182,c.4 c.c.. La causa era stata trattata in prima udienza con lo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., previo deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. ove entrambe le parti avevano preso posizione anche in merito all’eccezione di incompetenza territoriale de qua, all’esito del cui deposito il Tribunale aveva pronunciato l’ordinanza qui impugnata. Avverso tale pronuncia Ma-[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto istanza di regolamento di competenza assumendo la violazione e falsa applicazione dell’art.20 c.p.c. con riguardo all’art.1182 c.3. c.c. dovendosi ritenere che l’obbligazione risarcitoria, in quanto sostitutiva di quella dovuta contrattualmente, doveva essere eseguita al domicilio della creditrice; ha lamentato altresì l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.1. n.5 atteso che la debitrice non aveva contestato la competenza radicata presso il Tribunale di Modena secondo tutti i criteri legali; infine ha lamentato che il Giudice adito aveva violato il disposto di cui all’art.171 bis c.p.c. non avendo sottoposto alle parti la questione preliminare di incompetenza territoriale ritenuta poi assorbente. Ha contestato conseguentemente anche la regolamentazione finale delle spese di lite. In questa sede parte resistente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza dei requisiti di specificità richiesti dall’art.360 nn.1-5 c.p.c. rilevando, peraltro, che il primo motivo di ricorso si basa su una riqualificazione giuridica tardiva dei fatti di causa, mentre il secondo motivo riguarda argomentazioni difensive non riconducibili al disposto di cui all’art.360 c.1. n.5 ed infine la correttezza dello svolgimento del procedimento ex artt. 171 e ss. c.p.c. all’esito del quale il Tribunale ha pronunciato l’ordinanza impugnata. Ha assunto che, correttamente dunque, il medesimo giudicante ha liquidato le spese di giudizio a carico di parte ricorrente. Fissata l’odierna adunanza camerale, il Pubblico Ministero ha depositato le proprie conclusioni ritenendo sussistente la competenza territoriale del Tribunale di Modena attesa l’illiquidità della somma pretesa; parte ricorrente ha depositato memoria ex art.380-bis.1c.p.c. Nell’imminenza dell’adunanza odierna è sopravvenuto impedimento del Relatore designato ed è stato designato altro relatore. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.20 c.p.c. con riguardo all’art.1182 c.c. atteso che il giudice di prime cure non ha considerato che, accertato l’inadempimento contrattuale della fornitrice, la conseguente obbligazione risarcitoria dedotta in giudizio doveva ritenersi sostitutiva di quella rimasta inadempiuta e che pertanto la competenza territoriale doveva essere individuata con riguardo al luogo in cui la stessa obbligazione originaria doveva essere eseguita ovvero presso la sede della cliente creditrice. L’assunto non può essere condiviso. Ed infatti le obbligazioni pecuniarie riguardo alle quali trova applicazione il disposto di cui all’art.1182 c.3, e quindi il foro del domicilio del creditore, sono quelle che hanno ad oggetto sin dalla loro costituzione la prestazione di una determinata somma di denaro e dunque quelle che hanno fondamento in un titolo negoziale o giudiziale che ne abbia stabilito la misura o che la renda determinabile in base ad elementi certi e prestabiliti (Cass.n.6656/2009). Laddove invece tale misura non sia certa né determinabile, il debito risulta inevitabilmente illiquido con conseguente applicazione del disposto del quarto comma dell’art.1182 c.c.. Nella specie, pur correttamente ritenendosi che, con riferimento al criterio di cui all’art.20 c.p.c., la competenza territoriale deve essere individuata tenendo in considerazione l’obbligazione originaria rimasta inadempiuta (Cass.n.15012/2005, Cass.n. 6762/2014), l’originaria obbligazione che parte ricorrente assume non essere stata correttamente adempiuta da controparte aveva ad oggetto la somministrazione di un servizio di telecomunicazione contro l’obbligo di pagamento di un canone mensile e come tale era priva di una specifica misura; analogamente l’obbligazione risarcitoria risultava subordinata, per ammontare, alla quantificazione giudiziale di un danno da accertarsi per voci distinte. Il secondo motivo di ricorso – con cui si lamenta l’incompletezza dell’eccezione di incompetenza -deve essere invece accolto. Ed infatti dagli atti di causa si evince che parte resistente non ha mai contestato la competenza del Tribunale di Modena anche con riguardo al luogo in cui era sorta l’obbligazione (art.20 c.p.c., prima parte), né con riguardo agli altri profili dello stesso art.19. Pertanto, poiché in tema di competenza territoriale derogabile nelle cause relative a diritti di obbligazione l’art.38, primo comma, c.p.c. impone che il convenuto è tenuto ad eccepire l’incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt.18,19 e 20 c.p.c. indicando specificatamente in relazione ai criteri medesimi quale sia il giudice che ritenga competente (Cass.n.17474/20, Cass.n.17020/2011), nulla avendo rilevato la resistente in merito al luogo ove era sorta l’obbligazione, né in merito all’esistenza di uno stabilimento ed un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l’oggetto della domanda ed al giudice conseguentemente competente, la cognizione del Tribunale di Modena resta radicata in base ai predetti profili non contestati. Peraltro, in sede diregolamento di competenza avverso sentenza dichiarativa dell'incompetenza del giudice adito con riferimento ai criteri dicompetenza territoriale derogabile, la Corte di cassazione, cui appartiene ilpotere di riscontrare la competenza o meno del giudice adito ancorché per ragioni diverse da quelle sostenute dalla parte ricorrente, è tenuta ad accertare d'ufficio l'osservanza del disposto dell'art. 38, comma terzo, cod. proc. civ. con riguardo alla rituale e valida proposizione dell'eccezione di incompetenza, che, pur espressamente esaminata e decisa in senso affermativo dalla sentenza, non sia stata adeguatamente censurata dal ricorrente, il quale si sia limitato a contestare la declinatoria di incompetenza sotto il profilo dell'inesatta applicazione dei criteri di collegamento dellacompetenza territoriale (Cass.n.9793/2009,Cass. n.8322/91) Tanto è sufficiente ad evidenziare l’assoluta irrilevanza delle critiche svolte dalla parte resistente alla tecnica di redazione del ricorso, particolarmente quanto alla deduzione con il secondo motivo della violazione dell’art. 38 c.p.c., che è norma processuale, ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. Peraltro, si ricorda che – a prescindere dalla possibile evocazione dell’insegnamento di Cass. Sez. Un. n. 17931 del 2013, il regolamento di competenza, non solo per quanto sopra osservato riguardo ai poteri della Corte, ma anche come conferma la qualificazione come “istanza” e l’assenza di richiamo degli artt. 360 e ss. c.p.c., sia nell’art. 42 che nell’art. 43 c.p.c., non soggiace all’art. 360 c.p.c.. Deve pertanto dichiararsi la competenza del Tribunale di Modena. Gli altri motivi restano conseguentemente assorbiti. Condanna parte controricorrente a rifondere a parte ricorrente le spese processuali liquidate in euro 2.800 per compensi oltre euro 200 per esborsi oltre spese generali ed accessori come per legge. P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] la competenza del Tribunale di Modena avanti alla quale rimette le parti per la riassunzione con termine di tre mesi decorrenti dalla comunicazione di deposito della presente ordinanza. Condanna parte controricorrente a rifondere a parte ricorrente le spese processuali liquidate in euro 2.800 per compensi oltre euro 200 per esb
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