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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 01456/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 05636AC) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato ,al.taziwoa-a-14e-pert-i; erff—f udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre personalmente avverso la sentenza emessa dz Ha Corte di appello di Napoli che ha confermato la decisione del Tribunale di Napoli che aveva condannato il ricorrente in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Il ricorso, con cui si censura l'omessa declaratoria delle cause di non pun bilità, deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto . pe sonalmente dall'imputato.

3. Ai sensi che, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla I !gge n. 10::; del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i notivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo s Corte di Cassazione; il ricorso proposto, sottoscritto personalmente dall'imputato è pertanto inammissibile ex art. 610, comma 5-bis, primo periodo, cod. proc. pen..

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 05636AC) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato ,al.taziwoa-a-14e-pert-i; erff—f udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre personalmente avverso la sentenza emessa dz Ha Corte di appello di Napoli che ha confermato la decisione del Tribunale di Napoli che aveva condannato il ricorrente in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Il ricorso, con cui si censura l'omessa declaratoria delle cause di non pun bilità, deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto . pe sonalmente dall'imputato. 3. Ai sensi che, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla I !gge n. 10::; del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i notivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo s Corte di Cassazione; il ricorso proposto, sottoscritto personalmente dall'imputato è pertanto inammissibile ex art. 610, comma 5-bis, primo periodo, cod. proc. pen.. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 01456/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris