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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 febbraio 2020

Cassazione n. 25515/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28387/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in R oma , via M ontezebio , n. 28 , sc. a int.6 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:EMAIL]), che lo rappresentano e difendono giusta procura speciale allegata al controricorso. -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di R oma n. 1372/2020 depositata il 20/02/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/06/2024 dal Consigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] per l’Italia [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza n. 1372/2020 del 20 febbraio 2020, con cui la Corte d’Appello di Roma rigettava la sua impugnazione della sentenza con cui il Tribunale di Roma rigettava la sua domanda, proposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Italia, volta alla ripetizione delle somme spese per la rimozione di interferenze telefoniche.

Per quanto ancora rileva in questa sede, nell’anno 2006 [OSCURATO:PERSONA] per l’Italia eseguiva lavori di ampliamento della A4 Milano - Brescia, nel tratto Milano est-Bergamo, nel corso dei quali venivarimossa e ricollocat a una serie di interferenze telefoniche di proprietà di [OSCURATO:PERSONA].

Sebbene tale evenienza fosse stata oggetto di apposite convenzioni tra le parti, insorgevano contestazioni sulla ripartizione delle spese in relazione alla rimozione di nove interferenze; essendo divenuta urgente l’esecuzione dei lavori, [OSCURATO:PERSONA] per l’Italia anticipava le relative spese, ma ne chiedeva il rimborso a [OSCURATO:PERSONA].

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni.

La resistente [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria illustrativa.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con un unico motivo la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] per l’Italia denuncia “Violazione e/o falsa applicazione delle norme di cui all’art. 1322, 1362, 1363, 1343 e 1697 cod. civ.” Lamenta che la corte d’appello è incorsa nella violazione delle regole ermeneutiche, perché nel caso di specie ha interpretato la convenzione stipulata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] senza considerare la comune intenzione delle parti.

2. Il motivo è infondato.

Questa Corte (v., tra le tante, Cass., 01/07/2022, n. 21059; Cass., 26/05/2020, n. n.9792; Cass., 09/08/2018, n. 20694; Cass., 12/7/2007, n. 15604; Cass., 22/2/2007, n. 4178) ha già ripetutamente avuto modo di affermare i seguenti principi di diritto: -l'interpretazione del contratto, consistendo in un'operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in un'indagine di fatto riservata al giudice di merito, il cui accertamento è censurabile in cassazione soltanto per inadeguatezza della motivazione o per violazione delle regole ermeneutiche; -l'inadeguatezza della motivazione o la violazione delle regole ermeneutiche dedotte per censurare l'interpretazione del contratto data dal giudice di merito devono essere specificamente indicata in modo da dimostrare - in relazione al contenuto del testo contrattuale - l'erroneo risultato interpretativo cui per effetto della predetta violazione è giunta la decisione, che altrimenti sarebbe stata con certezza diversa la decisione; la deduzione deve essere, altresì, accompagnata dalla trascrizione integrale del testo contrattuale in modo da consentire alla Corte di Cassazione di verificare la sussistenza della denunciata violazione e la sua decisività; -non può trovare ingresso in sede di legittimità la critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca esclusivamente nella prospettazione di una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto già dallo stesso esaminati;-per sottrarsi al sindacato di legittimità, l'interpretazione data dal giudice di merito ad un contratto non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni.

Orbene, nel caso di specie la società ricorrente si limita a contrapporre una propria diversa interpretazione rispetto a quella fornita dal giudice di merito, il quale -con motivazione scevra da vizi logico-giuridici, che ha tenuto conto del tenore complessivo della convenzione stipulata tra le parti e delle risultanze acquisite in giudizio, tra cui le tavole planimetriche (v. penultima pagina dell’impugnata sentenza)ed è dunque insindacabile in sede di legittimità- ha affermato che, ai sensi dell’art. 6 della convenzione, la regola -ai fini della attribuzione delle spese di spostamento- della preesistenza o meno dell’impianto rispetto all’autostrada A4 va riferita ad “interferenze preesistenti”, mentre la creazione di nuove interferenze invece comporta, ai sensi della clausola 4, l’addebito delle spese di spostamento a carico della società [OSCURATO:PERSONA].

3. In conclusione, il ricorso va rigettato.

4. Le spese del giudizio di legittimità, che si liquidano nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la società ricorrente al pagamento, in favore della società controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.400,00per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28387/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in R oma , via M ontezebio , n. 28 , sc. a int.6 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:EMAIL]), che lo rappresentano e difendono giusta procura speciale allegata al controricorso. -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di R oma n. 1372/2020 depositata il 20/02/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/06/2024 dal Consigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per l’Italia [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza n. 1372/2020 del 20 febbraio 2020, con cui la Corte d’Appello di Roma rigettava la sua impugnazione della sentenza con cui il Tribunale di Roma rigettava la sua domanda, proposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Italia, volta alla ripetizione delle somme spese per la rimozione di interferenze telefoniche. Per quanto ancora rileva in questa sede, nell’anno 2006 [OSCURATO:PERSONA] per l’Italia eseguiva lavori di ampliamento della A4 Milano - Brescia, nel tratto Milano est-Bergamo, nel corso dei quali venivarimossa e ricollocat a una serie di interferenze telefoniche di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]. Sebbene tale evenienza fosse stata oggetto di apposite convenzioni tra le parti, insorgevano contestazioni sulla ripartizione delle spese in relazione alla rimozione di nove interferenze; essendo divenuta urgente l’esecuzione dei lavori, [OSCURATO:PERSONA] per l’Italia anticipava le relative spese, ma ne chiedeva il rimborso a [OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. La resistente [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria illustrativa.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con un unico motivo la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] per l’Italia denuncia “Violazione e/o falsa applicazione delle norme di cui all’art. 1322, 1362, 1363, 1343 e 1697 cod. civ.” Lamenta che la corte d’appello è incorsa nella violazione delle regole ermeneutiche, perché nel caso di specie ha interpretato la convenzione stipulata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] senza considerare la comune intenzione delle parti. 2. Il motivo è infondato. Questa Corte (v., tra le tante, Cass., 01/07/2022, n. 21059; Cass., 26/05/2020, n. n.9792; Cass., 09/08/2018, n. 20694; Cass., 12/7/2007, n. 15604; Cass., 22/2/2007, n. 4178) ha già ripetutamente avuto modo di affermare i seguenti principi di diritto: -l'interpretazione del contratto, consistendo in un'operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in un'indagine di fatto riservata al giudice di merito, il cui accertamento è censurabile in cassazione soltanto per inadeguatezza della motivazione o per violazione delle regole ermeneutiche; -l'inadeguatezza della motivazione o la violazione delle regole ermeneutiche dedotte per censurare l'interpretazione del contratto data dal giudice di merito devono essere specificamente indicata in modo da dimostrare - in relazione al contenuto del testo contrattuale - l'erroneo risultato interpretativo cui per effetto della predetta violazione è giunta la decisione, che altrimenti sarebbe stata con certezza diversa la decisione; la deduzione deve essere, altresì, accompagnata dalla trascrizione integrale del testo contrattuale in modo da consentire alla Corte di Cassazione di verificare la sussistenza della denunciata violazione e la sua decisività; -non può trovare ingresso in sede di legittimità la critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca esclusivamente nella prospettazione di una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto già dallo stesso esaminati;-per sottrarsi al sindacato di legittimità, l'interpretazione data dal giudice di merito ad un contratto non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni. Orbene, nel caso di specie la società ricorrente si limita a contrapporre una propria diversa interpretazione rispetto a quella fornita dal giudice di merito, il quale -con motivazione scevra da vizi logico-giuridici, che ha tenuto conto del tenore complessivo della convenzione stipulata tra le parti e delle risultanze acquisite in giudizio, tra cui le tavole planimetriche (v. penultima pagina dell’impugnata sentenza)ed è dunque insindacabile in sede di legittimità- ha affermato che, ai sensi dell’art. 6 della convenzione, la regola -ai fini della attribuzione delle spese di spostamento- della preesistenza o meno dell’impianto rispetto all’autostrada A4 va riferita ad “interferenze preesistenti”, mentre la creazione di nuove interferenze invece comporta, ai sensi della clausola 4, l’addebito delle spese di spostamento a carico della società [OSCURATO:PERSONA]. 3. In conclusione, il ricorso va rigettato. 4. Le spese del giudizio di legittimità, che si liquidano nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la società ricorrente al pagamento, in favore della società controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.400,00per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma n
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