CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 aprile 2026
Cassazione n. 30663/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Moldavia, CUI 05JVBRU avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe il Tribunale di Firenze, decidendo sulla richiesta di riesame, ha parzialmente confermato il provvedimento cautelare emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].-. dal Giudice per le indagini preliminari del -Tribunale di Pistoia, per la ritenuta gravita indiziarla di diversi reati di cessione distupefacenti commessi tra ottobre 2024 e maggio 2025, sostituendo l'obbligo di dimora con prescrizioni con l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], tramite i difensori di fiducia, articolando tre motivi, attinenti all'assenza sia delle esigenze cautelari che ai gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, del D.P.R. n. 309/1990, trattandosi di consumo di gruppo dello stupefacente. 3. Nelle more della presente decisione, i difensori di [OSCURATO:PERSONA], con nota trasmessa via pec il 30 giugno 2026, hanno dichiarato di rinunciare al ricorso, in ragione dell'avvenuta revoca della misura cautelare, circostanza sopravvenuta, fondata su nuovi elementi di fatto non sussistenti all'atto della proposizione del ricorso che fa venire meno l'interesse ad impugnare del ricorrente, così da escludersi il pagamento delle spese processuali e la condanna all'ammenda. P.Q.M P.Q.M*o :sg Giuseppinc.1 Cirimele