CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 22983/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 00611/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 57, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, via Salaria n. 92, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; - controricorrenti - e sul ricorso successivo proposto da [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in Roma, piazza Cavour, presso la cancelleria della Suprema Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, via Salaria n. 92, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; - controricorrenti - e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - intimati - avverso la sentenza della Corte di appello di Catania, seconda sezione civile, n. 654/17 del 2 maggio 2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18 gennaio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso in cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della sentenza di primo grado, lo ha condannato a pagare, in solido con [OSCURATO:PERSONA], la somma di euro 72.000,00 in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno resistito con controricorso.r.g4n. 0611/2018 est. [OSCURATO:PERSONA] % 2. Con successivo ricorso [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso in cassazione avverso la stessa sentenza, affidato a due motivi, contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno resistito con controricorso, nonché nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che sono rimasti intimati. 3. La Corte territoriale ha premesso che la vicenda traeva origine da un contratto di locazione di un immobile di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], stipulato in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. di Mugnieco-Pisana & C., di cui [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati soci; il pagamento dei canoni di locazione maturati e non corrisposti, di ammontare complessivo pari a euro 72.000,00 era stati garantito da quattro assegni, emessi con timbro della citata società, sottoscritti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mai negoziati per mancanza di provvista; la s.n.c. nel corso dell'anno 2008 si era trasformata in s.a.s. e aveva poi ceduto l'azienda alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., con espressa esclusione dei debiti aziendali; con scrittura privata del 6 maggio 2008, qualificabile come contratto di transazione, stipulato tra i fratelli Mugnieco da una parte e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali ex soci della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e C. dall'altra, si era convenuto di estinguere il debito per canoni attraverso il rilascio di un assegno di conto corrente, tratto sul Banco di Sicilia e intestato alla [OSCURATO:SOCIETA]. per euro 72.000,00, con scadenza 31 dicembre 2008, emesso da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; tale assegno sarebbe stato trattenuto dai Mugnieco a garanzia del pagamento della somma precitata, che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si impegnavano a versare al momento della riscossione del credito r.g 0611/2018 est. [OSCURATO:PERSONA] vantato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della cessionaria di azienda [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; all'esito del pagamento, l'assegno di euro 70.000,00 sarebbe stato restituito dai Mugnieco; in caso di mancato pagamento del titolo, la transazione avrebbe conservato valore nei soli limiti del rilascio dell'immobile da parte del conduttore e della quantificazione dei canoni scaduti. 4. Con tali premesse, la Corte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva, ha osservato che i rapporti tra le parti andavano regolati sulla base del contenuto del contratto di transazione, in forza del quale era stato emesso l'assegno di euro 72.000,00. Nonostante tale assegno non fosse più nella disponibilità dei Mugnieco, i debitori della somma di denaro - e segnatamente [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avevano l'onere di provare l'avvenuto adempimento dell'obbligazione contratta con la transazione. Prova che gli stessi non avevano fornito, del tutto irrilevante in proposito risultando l'allegazione dell'avvenuta sostituzione dell'originario assegno con altri quattro assegni firmati dal [OSCURATO:PERSONA] e consegnati ai Mugnieco sempre con funzione di garanzia, atteso che, in ogni caso, l'obbligazione principale di pagamento non risultava adempiuta. 5. I controricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] lamenta: a. Primo motivo: «I" Violazione legge sugli assegni artt. 1 e 2 del R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736, art. 2697 cc, art.1199 cc in relazione all'art. 360 n. 3 cpc inerente alla validità o meno del patto di garanzia contenuto nella scrittura .(-- 4 r.g.eir i n. d0611/2018 C . est. [OSCURATO:PERSONA] _. . privata del 6.5.08 nonché sull'onere della prova dell'avvenuto pagamento dell'obbligazione»; b. Secondo motivo: «II^ Violazione art. 1199 cc, 2697 cc, art. 116 cpc. In relazione all'art. 360 n. 3 cpc. Illogicità della motivazione e omessa valutazione di elementi di prova decisivi in relazione all'art. 360 n. 5 cpc». 2. I controricorrenti svolgono argomentazioni volte a evidenziare l'inammissibilità dell'avversa impugnazione, di cui chiedono comunque il rigetto. 3. La Corte dà preliminarmente atto che il ricorso per cassazione di [OSCURATO:PERSONA] non risulta notificato a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], laddove risulta ritualmente notificato ai controricorrenti e al primo ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. La rilevata mancata notifica è da ritenersi conseguente al rigetto, in appello, della domanda proposta dai Mugnieco nei confronti dei suddetti condebitori solidali con la Zaccaria, in relazione al quale si è formato il giudicato per omessa impugnazione da parte dei creditori che vi avevano interesse, onde fruire del vantaggio derivante dalla concorrenza, nella medesima prestazione, di due ulteriori condebitori (Cass. 13718/2021). 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 4a) Il primo motivo non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata. La Corte territoriale ha fondato la condanna del ricorrente, in solido con l'altra ricorrente [OSCURATO:PERSONA], sull'accertata sua qualità di parte del contratto di transazione del 6 maggio 2008, per effetto del quale egli, in proprio e in qualità di ex socio della [OSCURATO:SOCIETA]., si impegnava a pagare il debito sociale pari ai canoni di r.g. jn.O611/2018 Co est. [OSCURATO:PERSONA] locazione dovuti per l'utilizzazione dell'immobile dei proprietà dei Mugnieco. La stessa Corte riconosce espressamente l'irrilevanza, ai fini del decidere, della sorte tanto dell'assegno originario di euro 70.000,00, quanto dei quattro assegni di euro 18.000,00 che sarebbero stati sostituiti al primo, sempre con funzione di garanzia. La Corte catanese pone alla base della condanna non già i citati titoli di credito, bensì l'obbligazione di pagamento assunta dai ricorrenti con la sottoscrizione del contratto di transazione. In tale contesto, la censura in esame non si confronta con tale ragione, ma del tutto eccentricamente lamenta che la Corte di appello avrebbe errato nel qualificare la funzione dell'assegno originario, omettendo di rilevare la nullità del titolo con funzione di sola garanzia, circostanza di tutto estranea ai motivi della decisione impugnata. Tale divergenza si ripercuote, infine, anche sulla questione dell'onere della prova dell'adempimento che, inquadrata correttamente in termini di responsabilità contrattuale derivante dalla transazione, era certamente onere della parte obbligata dover fornire, secondo gli ordinari criteri di riparto della responsabilità contrattuale, senza alcun collegamento con l'astrattezza del regime dei titoli di credito. In ogni caso, anche a voler considerare, in via di ipotesi, la nullità del patto di garanzia, dedotta dal ricorrente, e a voler seguire la tesi del medesimo, secondo il quale l'assegno consegnato con la scrittura del 6 maggio 2008 era un titolo consegnato in pagamento, resta il fatto che i debitori odierni ricorrenti, sui quale ricadeva il relativo onere (art. 1218 c.c.), non hanno provato - come correttamente affermato dalla Corte d'appello - di avere adempiuto la loro obbligazione, non . 00611/2018 s. est. [OSCURATO:PERSONA] bastando la mera consegna ai creditori dell'assegno di Euro 72.000,00, avvenuta con la predetta scrittura. Invero, la dichiarazione che il creditore rilasci al debitore di avvenuta ricezione in pagamento di un assegno bancario non costituisce quietanza liberatoria in senso tecnico, a prescindere dal nomen che il dichiarante le abbia attribuito, trattandosi di una mera dichiarazione di scienza asseverativa del fatto della ricezione dell'assegno, ma non anche dell'effetto giuridico dell'adempimento dell'obbligazione, il quale consegue solo alla riscossione della somma portata dal titolo (Cass. 1572/2019). 4b) Il secondo motivo è, per le stesse ragioni appena illustrate, inammissibile nella parte in cui argomenta l'effetto solutorio insito nella restituzione dell'assegno, sia perché come detto la ratio decidendi è basata su altro presupposto, sia perché non spiega in alcun modo da quali elementi tragga il convincimento che nel giudizio sia stata fornita la prova dell'avventa restituzione dell'assegno originario, atteso che la Corte di appello riferisce che lo stesso non era stato rinvenuto in possesso di alcuna delle parti in lite. La stessa censura è inammissibile anche nella parte in cui lamenta il vizio di motivazione, atteso che, ben lungi dall'identificare il fatto storico-naturalistico, discusso tra le parti e decisivo ai fini del decidere, la cui valutazione sarebbe stata omessa dalla sentenza impugnata, finisce per proporre a questa Corte una diversa interpretazione del materiale probatorio raccolto nella fase di merito, lamentandone l'erronea valutazione; ciò che, tuttavia, non è ammissibile, applicandosi alla fattispecie l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. nella formulazione introdotta a seguito dell'entrata in vigore della legge 7 agosto r.g. h. 00611/2018 Col est. [OSCURATO:PERSONA] 2012, n. 134, per cui il predetto vizio è denunciabile in cassazione solo per anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; id. Sez. 5, Ordinanza n. 24035 del 03/10/2018; id. sez. 6-1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019; id. Sez. 2, Ordinanza n. 20610 del 09/07/2021). 5. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] lamenta: a. Primo motivo: «Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA], ut rappresentata e difesa - ex art. 360, I^ co. nn. 3 e 5 cod. proc. civ. - eccepisce violazione ed errata applicazione ex art. 112, 214 e 216 c.p.c. anche in relazione all'art. 2702 cc, violazione delle norme di legge relative all'onere della prova, nonché insufficiente e contraddittoria motivazione». b. Secondo motivo: «Violazione ed errata applicazione della Legge assegno - delle norme imperative ex art. 31 del R.D. 1736/1933, nonché violazione dell'art. 1322 cc del principio di autonomia contrattuale -Violazione delle norme sull'onere della prova ex RD 1736/33 e omessa e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. 6. Il controricorrenti svolgono argomentazioni volte a evidenziare l'inammissibilità dell'avversa impugnazione, di cui chiedono comunque il rigetto. 7. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.r.g.g00611/2018 est. [OSCURATO:PERSONA] 7a) Il primo motivo, per la parte in cui lamenta la violazione dell'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., è inammissibile perché non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata. Ciò per le medesime ragioni già esplicitate nell'esame del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]: la Corte territoriale ha fondato la condanna della ricorrente, in solido con l'altro ricorrente, sull'accertata qualità di parte del contratto di transazione; la Corte di appello ha affermato chiaramente (pag. 4) che la scrittura del 6 maggio 2008, che ha poi qualificato come transazione e posto a base del decidere, risultava "dall'esame degli atti"; il motivo in esame, del tutto dimentico di siffatta affermazione, lamenta che la Corte abbia posto a fondamento della sentenza la transazione, definita "inesistente e mai esibita in atti", senza in alcun modo contrastare la diversa affermazione di esistenza in atti del documento, chiaramente esplicitata nella sentenza impugnata. In relazione alla rilevanza degli assegni, tanto l'originario che i quattro successivi, si rinvia alle considerazioni già esposte a confutazione delle analoghe lamentele sollevate dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. In relazione al dedotto vizio di motivazione, se ne rileva l'inammissibilità, posto che la sua formulazione e la sua illustrazione appaiono riferirsi alla versione vigente anteriormente all'attuale formulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., applicabile ratione temporis alla fattispecie, a seguito della novella introdotta a seguito dell'entrata in vigore della legge 7 agosto 2012, n. 134. 7b) Il secondo motivo è inammissibile nella parte in cui lamenta violazione di legge, poiché la censura, ancora una r.g. n p0611/2018 Co est. [OSCURATO:PERSONA] volta, fa riferimento alla disciplina dei titoli di credito di cui al R.D. n. 1736 del 1933, laddove, come detto, altra è la ratio decidendí della sentenza impugnata, e si sviluppa in una diversa interpretazione del materiale probatorio, pretendendo da questa Corte un'inammissibile riedizione del giudizio di merito; la censura è, peraltro, inammissibile anche nella parte in cui lamenta il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per le stesse ragioni illustrate a proposito del precedente primo motivo di ricorso. 8. Le spese di lite, liquidate come indicato in dispositivo, seguono la soccombenza. 9. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i due ricorsi depositati, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e dichiara inammissibile quello successivo proposto da [OSCURATO:PERSONA] e condanna i predetti in solido tra loro a rifondere a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] le spese della presente fase di legittimità, che liquida in complessivi euro 6.500,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di ciascuno dei ricorrenti, di un ulteriore importo