CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 settembre 2024
Cassazione n. 36426/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato ad Alcamo il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2023 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di violazione di legge, in relazione agli artt. 157, secondo comma, 159 e 161, secondo comma, cod. pen., e all'art. 129 cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale omesso di dichiarare l'intervenuta prescrizione dei reati ascritti all'odierno ricorrente, risulta manifestamente infondato perché in contrasto con l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, a mente del quale: «La recidiva reiterata, in quanto circostanza a effetto speciale, incide sia sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ex art. 157, comma secondo, cod. pen., sia, in presenza di atti interruttivi, su quello del termine massimo, ex art. 161, comma secondo, cod. pen., senza che tale duplice valenza comporti violazione del principio del "ne bis in idem" sostanziale o dell'art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso Zolotoukhine c. Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l'istituto della prescrizione» (così, ex plurimis: Sez. 4, n. 44610 del 21/09/2023, Bisiccè, Rv. 285267-01; Sez. 5, n. 32679 del 13/06/2018, Pireddu, Rv. 273490-01; Sez. 2, n. 5985 del 10/11/2017, dep. 2018, Scaragli, Rv. 272015-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 10 settembre 2024.