CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 novembre 2015
Cassazione n. 14552/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Tribunale di SalernoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Salerno ha confermato, neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], l’ordinanza emessa dal Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Vallo della Lucania, in data 21 novembre 2025, con laquale è stata applicata la misura degli arresti domiciliari per due reati di furtopluriaggravati, commessi in concorso con altri su autovetture posteggiate lungola pubblica via.2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l’indagato, peril tramite del suo difensore, affidato ad unico motivo, con cui denuncia violazionedi legge e vizio di motivazione contestando la sussistenze di esigenze cautelarisotto il profilo dell’attualità del pericolo. Deduce, in particolare, la mancataeffettuazione di una valutazione prognostica sulla possibilità di condottereiterate, alla stregua di un'analisi accurata dalla fattispecie concreta.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha depositato requisitoria scritta con laquale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è infondato.1.Va premesso che, in tema di esigenze cautelari, opera il principio secondocui, in sede di giudizio di legittimità, sono rilevabili esclusivamente i viziargomentativi che incidono sui requisiti minimi di esistenza e di logicità deldiscorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto delladecisione (Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244 – 01; Sez. 1,n. 6972 del 7/12/1999, dep. 2000, Alberti, Rv. 215331 – 01). Il controllo dilogicità deve rimanere all'interno del provvedimento impugnato e non è possibileprocedere a una nuova o diversa valutazione dello spessore delle esigenzecautelari (Sez. 1, n. 1083 del 20/2/1998, Martorana, Rv. 210019 – 01). Il ricorsoper cassazione che deduca assenza delle esigenze cautelari è ammissibile solo sedenuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità dellamotivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure cheriguardano la ricostruzione dei fatti o che si risolvono in una diversa valutazionedegli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017,Paviglianiti, Rv. 270628 – 01)2. Nel caso in esame, il Tribunale ha confermato l’ordinanza del Giudice perle indagini preliminari che ha applicato nei confronti del ricorrente la misuradell’obbligo di presentazione alla P.G. ritenendo sussistenti gravi indizi inrelazione a due ipotesi di reato oggetto di contestazione provvisoria ( ai capi F eG). In particolare, premesso che l'indagine ha riguardato una serie di furtiperpetrati all'interno di diverse vetture parcheggiate in vari comuni del Cilento,ha sottolineato che alla identificazione dell'indagato, e degli altri complici chehanno agito in concorso, si è pervenuti attraverso le immagini acquisite da varisistemi di videosorveglianza oltre che attraverso gli esiti delle intercettazionidisposte sull’autovettura di uno dei suddetti complici. Dall'esito delleintercettazioni è emersa una ripartizione dei ruoli fra i complici, nell’ambito dellaprogrammazione di plurime condotte delittuose, e che l'odierno ricorrenteinsieme ad altro correo, identificato in [OSCURATO:PERSONA], è risultato dedito allarealizzazione delle condotte predatorie.L'[OSCURATO:PERSONA], identificato attraverso le immagini del sistema divideosorveglianza oltre che attraverso gli esiti delle intercettazioni e in quantorinvenuto in possesso della refurtiva (per il capo F), ha ammesso l'addebito di cuial capo G).Il Tribunale, oltre a ritenere sussistenti gravi indizi a carico del ricorrente, haaltresì ritenuto sussistenti le esigenze cautelari sottolineando essere lo stessoprivo di stabile lavoro, avendo dichiarato di lavorare saltuariamente, comemuratore, e senza regolare assunzione, nonché evidenziando che i delitti sonostati commessi in epoca prossima, in concorso con altri soggetti dediti allaperpetrazione di omologhi reati e, peraltro, con modalità tali da disvelare unacerta inclinazione a delinquere. È stato, altresì, dato risalto al fatto che l'indagatorisulta avere subito altre plurime condanne per furto in quanto dato che rafforzala propensione del medesimo alla perpetrazione di tale genere di illeciti perprocurarsi guadagno.Il provvedimento impugnato risulta, pertanto, allineato alle indicazioniermeneutiche elaborate da questa Corte di legittimità, secondo le quali il pericolodi reiterazione del reato, di cui all'art. 274 lett. c), cod. proc. pen. è "concreto"ogni volta che si dimostri l'esistenza di elementi non ipotetici, ma reali, dai qualisi possa dedurre la probabilità di recidiva, ed è "attuale" allorché sia possibileformulare una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella suadimensione temporale. Il relativo giudizio - che deve valorizzare l'esistenza dielementi specializzanti, senza limitarsi alla rilevazione dell’astratta gravità deltitolo di reato - va fondato sull'analisi della personalità dell'accusato, desumibileanche, seppur non solo, dalle modalità del fatto per cui si procede, e sull'esamedelle sue concrete condizioni di vita, senza richiedere la previsione di una"specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice, poiché lavalutazione circa l'alta probabilità di una "prossima" ricaduta nel delitto non puòche fare riferimento alla consistente possibilità di recidiva nel periodo di tempo incui potrebbero essere attive le cautele (Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi,Rv. 282891-01; Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, Mungiguerra, Rv. 282767- 01;Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991-01; Sez. 5, n. 1154del 11/11/2021, dep. 2022, Magliulo, Rv. 282769-01; Sez. 2, n. 5054 del24/11/2020, Barletta, dep. 2021, Rv. 280566-01; Sez. 1, n. 14840 del22/01/2020, Oliverio, Rv. 279122-01; Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017,Rv. 271216 – 01; Sez. 2, n. 53645 del 08/09/2016, Rv. 268977; Sez. 2, n.47619 del 19/10/2016, Esposito, Rv. 26850801; Sez. 2, n. 18744 del14/04/2016, Foti, Rv. 266946; Sez. 6, n. 15978 del 27/11/2015, dep. 2016,Garrone, Rv. 266988).Le direttrici di censura del ricorrente rimangono, in definitiva, sottratteall'orizzonte di verifica del giudice di legittimità, in quanto legate a valutazioniastratte, non proiettate ad una critica argomentata della motivazione resa dalTribunale e volte unicamente ad ottenere un diverso, e più favorevole, epilogovalutativo. Ne consegue la loro infondatezza.3.Le superiori considerazioni, pertanto, conducono al rigetto del ricorso cuisi accompagna la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANDREINA [OSCURATO:PERSONA]