Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2003
ECLI:EU:C:2003:641
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Arrêt de la [OSCURATO:PERSONA]283/01
[OSCURATO:PERSONA] BV
contro
[OSCURATO:PERSONA] h.o.d.n. Memex
(domanda di pronuncia pregiudiziale propostadallo [OSCURATO:PERSONA] der Nederlanden)
«Marchi – Ravvicinamento delle legislazioni – Direttiva 89/104/CEE – Art. 2 – Segni idonei a costituire un marchio – Segni suscettibili di rappresentazione grafica – Segni sonori – Sequenza di note musicali – Descrizione scritta – Onomatopea»
Conclusioni dell'avvocato generale D. Ruiz-[OSCURATO:PERSONA], presentate il 3 aprile 2003
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 27 novembre 2003
Massime della sentenza
1..
Ravvicinamento delle legislazioni – Marchi – Direttiva 89/104 – Segni idonei a costituire un marchio – Segni sonori – Obbligo di considerarli come idonei a costituire un marchio – Presupposti
(Direttiva del Consiglio 89/104/CEE, art. 2)
2..
Ravvicinamento delle legislazioni – Marchi – Direttiva 89/104 – Segni idonei a costituire un marchio – Segni non atti ad essere percepiti visivamente – Inclusione – Presupposto – Segni che possono essere riprodotti graficamente – Segni sonori
(Direttiva del Consiglio 89/104, art. 2)
1.
L'art. 2 della prima direttiva 89/104, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa,
deve essere interpretato nel senso che i segni sonori devono poter essere considerati come marchi quando siano idonei a distinguere
i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese e siano suscettibili di rappresentazione grafica. v. punto 41, dispositivo 1
2.
L'art. 2 della prima direttiva 89/104, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa,
deve essere interpretato nel senso che può costituire un marchio un segno che di per sé non è percettibile visivamente, a
condizione che esso possa essere oggetto di una rappresentazione grafica, in particolare mediante figure, linee o caratteri,
che sia chiara, precisa, di per sé completa, facilmente accessibile, intelligibile, durevole ed oggettiva. Riguardo a un segno sonoro, tali requisiti non sono soddisfatti quando il segno venga rappresentato graficamente mediante
una descrizione che si avvale del linguaggio scritto, come l'indicazione che il segno è costituito dalle note che compongono
un'opera musicale conosciuta o l'indicazione che esso consiste nel verso di un animale, o mediante una semplice onomatopea
senza ulteriori precisazioni, ovvero mediante una sequenza di note musicali senza ulteriori precisazioni. Per contro, tali
requisiti sono soddisfatti quando il segno venga rappresentato mediante un pentagramma diviso in battute in cui figurano,
in particolare, una chiave, note musicali e pause la cui forma indica il valore relativo e, eventualmente, alterazioni.v. punto 64, dispositivo 2
SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)
27 novembre 2003
(1)
«Marchi – Ravvicinamento delle legislazioni – Direttiva 89/104/CEE – Art. 2 – Segni suscettibili di costituire un marchio – Segni suscettibili di rappresentazione grafica – Segni sonori – Sequenza di note musicali – Descrizione scritta – Onomatopea»
Nel procedimento C-283/01,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dallo [OSCURATO:PERSONA] der
Nederlanden ([OSCURATO:PERSONA]) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
[OSCURATO:PERSONA] BV
e
[OSCURATO:PERSONA] h.o.d.n. Memex,
domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 2 della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1),
LA CORTE (Sesta Sezione),,
composta dal sig. V. [OSCURATO:PERSONA], facente funzione di presidente della Sesta Sezione, dai sigg. J.N. [OSCURATO:PERSONA], J.P. [OSCURATO:PERSONA]
e R. [OSCURATO:PERSONA] e dalla sig.ra F. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), giudici,
avvocato generale: sig. D. Ruiz-[OSCURATO:PERSONA]
cancelliere: sig.ra M.F. Contet, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
─
per la [OSCURATO:PERSONA] BV, dalle sig.re T. [OSCURATO:PERSONA] e E.J. Morée, advocaten;
─
per il governo dei [OSCURATO:PERSONA], dalla sig.ra H.G. Sevenster, in qualità di agente;
─
per il governo francese, dal sig. G. de Bergues e dalla sig.ra A. Maitrepierre, in qualità di agenti;
─
per il governo italiano, dal sig. U. Leanza, in qualità di agente, assistito dal sig. O. Fiumara, avvocato dello Stato;
─
per il governo austriaco, dalla sig.ra C. Pesendorfer, in qualità di agente;
─
per il governo del [OSCURATO:PERSONA], dal sig. J.E. Collins, in qualità di agente, assistito dal sig. D. Alexander, barrister;
─
per la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, dai sigg. N.B. Rasmussen e H.M.H. Speyart, in qualità di agenti,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali della [OSCURATO:PERSONA] BV, rappresentata dalla sig.ra T. [OSCURATO:PERSONA], del governo dei [OSCURATO:PERSONA],
rappresentato dal sig. N.A.J. Bel, in qualità di agente, nonché della [OSCURATO:PERSONA], rappresentata dai sigg. N.B. Rasmussen
e H. van Vliet, in qualità di agenti, all'udienza del 27 febbraio 2003,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 3 aprile 2003,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con sentenza 13 luglio 2001, giunta alla Corte il 18 luglio seguente, lo [OSCURATO:PERSONA] der Nederlanden ([OSCURATO:PERSONA]) ha sollevato,
ai sensi dell'art. 234 CE, due questioni pregiudiziali relative all'interpretazione dell'art. 2 della prima direttiva del
Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa
(GU 1989, L 40, pag. 1; in prosieguo: la
direttiva).
2
Le dette questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra la [OSCURATO:PERSONA] BV (in prosieguo: la
[OSCURATO:PERSONA]) e il sig. [OSCURATO:PERSONA], il quale esercita la propria attività sotto la denominazione Memex, in merito all'utilizzazione da parte
di quest'ultimo, nell'ambito della propria attività, di segni sonori precedentemente registrati dalla [OSCURATO:PERSONA] presso l'ufficio
marchi del Benelux (in prosieguo: il
BBM) come marchi sonori.
Contesto normativo
La normativa comunitaria
3
La direttiva ha per oggetto, a termini del suo primo
considerando, il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sui marchi, al fine di eliminare le disparità esistenti che possono
ostacolare la libera circolazione dei prodotti e la libera prestazione dei servizi, nonché falsare le condizioni di concorrenza
nel mercato comune. Tuttavia, come emerge dal terzo
considerando, essa non mira al ravvicinamento completo delle dette legislazioni.
4
Ai sensi del settimo
considerando della direttiva,
la realizzazione degli obiettivi perseguiti presuppone che l'acquisizione e la conservazione del diritto sul marchio di impresa
registrato siano in linea di massima subordinate, in tutti gli Stati membri, alle stesse condizioni e che,
a tale scopo, occorre un elenco esemplificativo di segni suscettibili di costituire un marchio di impresa, i quali consentano
di contraddistinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.
5
L'art. 2 della direttiva, intitolato:
Segni suscettibili di costituire un marchio di impresa, contiene l'elenco esemplificativo previsto dal settimo
considerando. Esso così recita: Possono costituire marchi di impresa tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente, in particolare le parole, compresi
i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, la forma del prodotto o il suo confezionamento, a condizione che tali
segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.
6
L'art. 3 della direttiva, intitolato
Impedimenti alla registrazione o motivi di nullità, al n. 1, lett. a) e b), così recita: Sono esclusi dalla registrazione o, se registrati, possono essere dichiarati nulli:
a)
i segni che non possono costituire un marchio di impresa;
b)
i marchi di impresa privi di carattere distintivo
.
La normativa applicabile nel Benelux
7
[OSCURATO:PERSONA] del Belgio, il Granducato di Lussemburgo e il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] hanno riunito le rispettive normative sui marchi
in una legge comune, la legge uniforme del Benelux sui marchi (Trb. 1962, 58, e Trb. 1983, 187; in prosieguo: la
LBM), la cui attuazione è stata affidata ad una istituzione comune, il BBM.
8
La LBM è stata modificata, con effetto dal 1° gennaio 1996, dal protocollo 2 dicembre 1992, recante modificazione della detta
legge (Trb. 1993, 12; in prosieguo: il
protocollo), ai fini della trasposizione della direttiva nell'ordinamento giuridico dei detti tre Stati membri.
9
Tuttavia, non è stato ritenuto necessario modificare la LBM ai fini della trasposizione espressa degli artt. 2 e 3 della direttiva.
A tale riguardo, il punto I.2, commi sesto e settimo, della motivazione del protocollo precisa: L'art. 2 della direttiva, che riguarda i segni suscettibili di tutela, non esige un adattamento della LBM. Il testo del detto
articolo corrisponde quasi all'art. 1 della LBM. Se è pur vero che, a differenza dell'art. 2 della direttiva, l'art. 1 della
LBM non richiede che i segni siano suscettibili di rappresentazione grafica, ciononostante nella pratica i segni devono rispettare
tale requisito per beneficiare di tutela come marchi.Anche l'art. 3 della direttiva non ha comportato un adattamento della LBM. I motivi di diniego o di nullità assoluti previsti
al n. 1 del detto articolo si ritrovano negli artt. 1 e 4, nn. 1 e 2, in combinato disposto con l'art. 14, lett. A, n. 1,
della LBM (...).
10
L'art. 1 della LBM, che pertanto non è stato modificato dal protocollo, al primo comma dispone: Si considerano come marchi individuali le denominazioni, disegni, impronte, timbri, lettere, cifre, forme di prodotti o di
confezioni e ogni altro segno che valga a distinguere i prodotti di una impresa.
11
L'art. 1, lett b), del regolamento di esecuzione della LBM prevede che
[i]l deposito nel Benelux di un marchio si effettua in lingua francese ovvero olandese mediante la produzione di un documento
recante (...) la riproduzione del marchio.
12
Mentre, prima dell'entrata in vigore del protocollo, avvenuta il 1° gennaio 1996, il BBM non procedeva ad alcun controllo
sostanziale per la registrazione di un marchio, essendo tale controllo eventualmente compiuto a posteriori nell'ipotesi di
una azione di nullità ovvero nell'ambito di una domanda riconvenzionale in una causa relativa alla lesione del diritto del
titolare del marchio, esso esamina ora le domande depositate in base ai motivi assoluti di diniego previsti dalla LBM.
13
Quanto ai marchi sonori, il BBM riteneva, inizialmente, che essi potessero essere registrati. Tuttavia, in seguito alla sentenza
del Gerechtshof te 's Gravenhage (Corte d'Appello dell'Aia, [OSCURATO:PERSONA]) 27 maggio 1999, emessa nei confronti delle parti
della causa principale, il BBM nega, in linea generale, la registrazione dei marchi sonori.
[OSCURATO:PERSONA] principale e questioni pregiudiziali
14
[OSCURATO:PERSONA] è titolare di quattordici marchi registrati presso il BBM, il primo il 5 giugno 1992, gli ultimi il 2 febbraio
1999, per diversi prodotti e servizi delle classi 9 [programmi per computer registrati (software), ecc.], 16 (riviste, giornali,
ecc.), 35 (pubblicità, gestione di affari commerciali, ecc.), 41 (attività educative e di formazione, organizzazione di seminari
nel settore della pubblicità, del marketing, della proprietà intellettuale e della comunicazione commerciale, ecc.) e 42 (servizi
giuridici) dell'accordo di Nizza del 15 giugno 1957 relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi
ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato.
15
Quattro dei detti marchi consistono in un pentagramma con le prime nove note della composizione musicale
[OSCURATO:PERSONA] di L. van Beethoven. Due di essi sono accompagnati dalla dicitura
marchio sonoro; il marchio è costituito dalla rappresentazione della melodia composta dalle note trascritte (graficamente)
sul pentagramma. In uno dei due marchi si precisa inoltre
suonato al pianoforte.
16
Quattro altri marchi consistono nelle
nove prime note di '[OSCURATO:PERSONA]'. Due di essi sono accompagnati dalla dicitura
marchio sonoro; il marchio è costituito dalla melodia descritta. In uno dei due marchi si precisa inoltre
suonato al pianoforte.
17
Altri tre marchi consistono nella sequenza delle note musicali
mi, re diesis, mi, re diesis, mi, si, re, do, la. Due di essi sono accompagnati dalla dicitura
marchio sonoro; il marchio è costituito dalla riproduzione della melodia composta dalla sequenza di note così descritte. In uno dei due marchi si precisa inoltre
suonato al pianoforte.
18
Due dei marchi registrati dalla [OSCURATO:PERSONA] consistono nella denominazione
Kukelekuuuuu (onomatopea che richiama, in olandese, il canto del gallo). Uno dei due marchi è accompagnato dalla dicitura
marchio sonoro; il marchio è costituito da un'onomatopea che imita il canto di un gallo.
19
Infine, un marchio consiste nel
canto di un gallo ed è accompagnato dalla dicitura
marchio sonoro; il marchio è costituito dal canto così descritto.
20
Nell'ottobre 1992 la [OSCURATO:PERSONA] lanciava una campagna pubblicitaria radiofonica nella quale ciascuno dei messaggi pubblicitari
iniziava con una melodia (jingle) costituita dalle prime nove note di
[OSCURATO:PERSONA]. A partire dal febbraio 2003, faceva inoltre pubblicare un bollettino di informazione riguardante servizi da essa offerti
sul mercato. I suoi bollettini sono collocati in espositori di librerie e chioschi di giornali e ogni volta che viene ritirato
un bollettino dall'espositore suona la melodia. Infine, la [OSCURATO:PERSONA] sviluppava un programma informatico ad uso dei giuristi
e degli specialisti di marketing e, ogni volta che il dischetto contenente il programma viene attivato, si sente il canto
di un gallo.
21
Il sig. [OSCURATO:PERSONA], che esercita un'attività di consulenza nella comunicazione, in particolare nel diritto della pubblicità e nel
diritto dei marchi, organizza seminari sulla proprietà intellettuale e sul marketing e cura l'edizione di una rivista su tali
materie.
22
Nel corso di una campagna pubblicitaria iniziata il 1° gennaio 1995, il sig. [OSCURATO:PERSONA] usava una melodia costituita dalle prime
nove note di
[OSCURATO:PERSONA] e vendeva, parimenti, un programma informatico che, al momento dell'avvio, faceva sentire il canto di un gallo.
23
[OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per contraffazione del marchio e concorrenza sleale contro il sig. [OSCURATO:PERSONA].
24
Con sentenza 27 maggio 1999 il Gerechtshof te 's Gravenhage accoglieva la domanda della [OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui era
fondata sulla responsabilità civile, ma rigettava, per contro, quella basata sul diritto di marchio, sulla base del rilievo
che l'intenzione dei governi degli Stati membri facenti parte del Benelux era di negare la registrazione dei suoni come marchi.
25
[OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione dinanzi allo [OSCURATO:PERSONA] der Nederlanden, che decideva di sospendere il procedimento
e di sottoporre alla Corte in via pregiudiziale le seguenti questioni pregiudiziali:
1)
a) Se l'art. 2 della direttiva debba essere interpretato nel senso che osti a che i suoni o i rumori possano essere considerati
marchi.
b)
In caso di soluzione negativa della questione sub a): se il sistema istituito con la direttiva implichi che i suoni o i rumori
possano essere considerati marchi.
2)
a) In caso di soluzione negativa della questione sub a): quali siano i presupposti che pone la direttiva perché un marchio
sonoro sia suscettibile di riproduzione grafica ai sensi dell'art. 2 e, a tal riguardo, in che modo il deposito di un siffatto
marchio debba aver luogo.
b)
Se, in particolare, i requisiti menzionati sub a) previsti dalla direttiva siano soddisfatti qualora il suono o il rumore
siano depositati in modo differente sotto forma di: ─ note musicali; ─ una descrizione in parole sotto forma di una onomatopea; ─ una descrizione in parole sotto altra forma; ─ una riproduzione grafica come la trascrizione di un suono; ─ un supporto sonoro allegato al formulario di deposito; ─ un supporto digitale che può essere ascoltato via Internet; ─ una combinazione di tali possibilità; ─ un altro sistema e, in caso affermativo, quale
.
Sulla prima questione
26
Con la sua prima questione, sub a), il giudice del rinvio chiede se l'art. 2 della direttiva debba essere interpretato nel
senso che osta a che i segni sonori possano essere considerati come marchi. In caso di soluzione negativa, il detto giudice
chiede, nella sua prima questione, sub b), se tale disposizione implichi che i segni sonori debbano poter essere considerati
come marchi.
Osservazioni presentate alla Corte
27
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], dal settimo
considerando della direttiva emerge che l'art. 2 della medesima non contiene un elenco esaustivo dei segni suscettibili di costituire
un marchio. Di conseguenza, tutti i segni che possono servire a distinguere i prodotti o i servizi di una impresa da quelli
di altre imprese potrebbero, in linea di principio, essere utilizzati come marchi. Ne consegue, a suo avviso, che i segni
sonori, risultando chiaramente idonei a tal fine, possono essere utilizzati come marchi.
28
La detta interpretazione troverebbe conferma, in particolare, nelle conclusioni dell'avvocato generale Ruiz-[OSCURATO:PERSONA]
nella causa C-273/00, Sieckmann (sentenza 12 dicembre 2002, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-11737), nei lavori preparatori della direttiva e
nei documenti del Consiglio accessibili al pubblico riguardanti l'adozione sia della direttiva sia del regolamento (CE) del
Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), nonché nelle linee guida in tema di
esame di domande di registrazione dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).
29
I governi olandese, francese, italiano, austriaco e del [OSCURATO:PERSONA] ritengono che i suoni siano idonei a distinguere alcuni
prodotti o servizi di una impresa rispetto a quelli di altre imprese. Poiché l'elenco dei segni suscettibili di costituire
un marchio, di cui all'art. 2 della direttiva, avrebbe, secondo i detti governi, un valore meramente indicativo, alcuni suoni
potrebbero conseguentemente costituire marchi.
30
I governi francese e austriaco aggiungono che, in considerazione dell'obiettivo della direttiva, consistente nel procedere
all'armonizzazione delle normative degli Stati membri in tema di marchi, i suoni devono poter essere considerati marchi quando
siano suscettibili di rappresentazione grafica.
31
[OSCURATO:PERSONA] ricorda che, ai sensi dell'art. 2 della direttiva, un segno, per poter essere registrato come marchio, deve
essere suscettibile di riproduzione grafica e adatto a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre
imprese. A suo avviso, dalla disciplina prevista dagli artt. 2 e 3 della direttiva emergerebbe che il carattere distintivo
ai sensi dell'art. 2, contrariamente all'art. 3, non si incentra sulla questione se un segno possa concretamente assumere
un carattere distintivo per i prodotti o i servizi per i quali ne è stata chiesta la registrazione, ma piuttosto sul possesso,
da parte del segno in questione, di un carattere distintivo a livello generale, a prescindere dalle diverse categorie di prodotti
o servizi.
32
Orbene, i suoni e i rumori sarebbero percettibili dall'uomo, che potrebbe memorizzarli, e permetterebbero di distinguere i
prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese. Inoltre, essi sarebbero suscettibili di rappresentazione grafica.
33
Dato che l'elenco dei segni suscettibili di costituire un marchio di cui all'art. 2 della direttiva non è limitativo, la [OSCURATO:PERSONA]
ne deduce che i segni consistenti in suoni o rumori sono idonei, in linea di principio, ad essere registrati come marchi,
a condizione di poter distinguere alcuni prodotti o servizi senza rischio di confusione, e di essere suscettibili di una riproduzione
grafica chiara, precisa, stabile e che consenta ai terzi di comprendere agevolmente quale sia il marchio protetto.
Pronuncia della Corte
34
Con riguardo alla prima questione, sub a), l'art. 2 della direttiva ha ad oggetto la definizione dei tipi di segni idonei
a costituire un marchio d'impresa. Tale disposizione stabilisce che possono costituire marchi di impresa
in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, la forma del prodotto o il suo confezionamento
(...). E' pur vero che la detta disposizione menziona soltanto segni che possono essere percepiti visivamente, di tipo bidimensionale
o tridimensionale, e che possono essere pertanto rappresentati attraverso lettere o caratteri scritti o un'immagine (sentenza
Sieckmann, cit., punto 43).
35
Tuttavia, come risulta dal testo sia del citato art. 2 sia del settimo
considerando della direttiva, che indica
un elenco [e]semplificativo di segni che possono costituire un marchio d'impresa, tale enumerazione non è esaustiva. Pertanto, se pure detta disposizione
non menziona i segni che di per sé non possono essere percepiti visivamente, quali i suoni, comunque non li esclude espressamente
(v. in tal senso, con riguardo ai segni olfattivi, la sentenza Sieckmann, cit., punto 44).
36
Peraltro, come sottolineato dalla [OSCURATO:PERSONA], dai governi che hanno preso parte al procedimento e dalla [OSCURATO:PERSONA], i segni
sonori non sono inidonei, per natura, a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.
37
Ciò premesso, l'art. 2 della direttiva deve essere interpretato nel senso che i suoni possono costituire un marchio, a condizione
di poter essere anche oggetto di riproduzione grafica, problema che sarà affrontato nell'analisi della seconda questione.
38
Con riguardo alla prima questione, sub b), si deve rilevare che l'art. 2 della direttiva non vieta la registrazione dei suoni
come marchi. Di conseguenza, gli Stati membri non possono escludere tale registrazione in linea di principio.
39
Infatti, ancorché la direttiva non miri ad un ravvicinamento completo delle legislazioni degli Stati membri in tema di marchi,
dal suo settimo
considerando si evince chiaramente che l'acquisizione e la conservazione del diritto sul marchio registrato sono subordinate alle stesse
condizioni in tutti gli Stati membri.
40
A tale riguardo, come ha sottolineato il governo francese, non possono sussistere differenze tra uno Stato membro e l'altro
quanto alla natura dei segni idonei a costituire un marchio.
41
Si deve pertanto risolvere la prima questione nel senso che l'art. 2 della direttiva deve essere interpretato nel senso che
i segni sonori devono essere considerati come marchi quando siano idonei a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa
da quelli di altre imprese e siano suscettibili di rappresentazione grafica.
Sulla seconda questione
42
Con la seconda questione il giudice del rinvio domanda alla Corte di precisare i requisiti in presenza dei quali un segno
sonoro è suscettibile di riproduzione grafica ai sensi dell'art. 2 della direttiva e, in particolare, se note musicali, una
descrizione in parole sotto forma di una onomatopea, una descrizione scritta sotto altra forma, una riproduzione grafica come
la trascrizione di un suono, un supporto sonoro allegato al formulario di deposito, un supporto digitale che può essere ascoltato
via Internet, una combinazione di tali possibilità, ovvero un sistema del tutto differente rispondano alle esigenze della
riproduzione grafica.
Osservazioni presentate alla Corte
43
In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA], i governi che hanno preso parte al procedimento e la [OSCURATO:PERSONA] concordano nel ritenere che
ogni riproduzione grafica di un segno sonoro debba soddisfare diversi requisiti affinché il detto segno possa costituire un
marchio.
44
[OSCURATO:PERSONA], secondo la [OSCURATO:PERSONA], la riproduzione grafica deve essere chiara, precisa e comprensibile, senza eccessivi sforzi,
da parte dei terzi. Secondo il governo olandese, deve essere completa, chiara, precisa, affinché si possa sapere quale sia
l'oggetto dell'esclusività del titolare del marchio, e intellegibile per coloro che abbiano interesse alla consultazione del
registro dei marchi. Il governo francese fa valere che la riproduzione grafica deve essere chiara e precisa, senza che la
percezione del segno debba essere immediata per il pubblico; inoltre, il segno protetto deve essere intelligibile. Secondo
il governo italiano, la detta riproduzione deve essere idonea a esprimere il suono, a renderlo comprensibile e a distinguerlo.
Il governo austriaco ritiene che il suono di un segno sonoro deve risultare chiaramente da una riproduzione grafica ovvero
deve poter essere dedotto con sufficiente chiarezza, affinché l'eventuale ambito di tutela del marchio sia riconoscibile con
sufficiente precisione. Secondo il governo del [OSCURATO:PERSONA], la riproduzione grafica deve essere di per sé sufficientemente
completa, chiara, precisa e comprensibile, senza sforzo eccessivo, da coloro che consultano il registro dei marchi. Infine,
la [OSCURATO:PERSONA] deduce che la riproduzione deve essere chiara, precisa, stabile e deve permettere ai terzi di comprendere agevolmente
quale sia il marchio oggetto di tutela.
45
Per quanto riguarda, in secondo luogo, le forme accettabili di riproduzione grafica dei segni sonori, la [OSCURATO:PERSONA], i governi
francese, austriaco e del [OSCURATO:PERSONA] nonché la [OSCURATO:PERSONA] ritengono che un pentagramma musicale costituisca una riproduzione
grafica ai sensi dell'art. 2 della direttiva.
46
[OSCURATO:PERSONA] e il governo francese ritengono che un riferimento ad un'opera conosciuta, come
le prime nove note di
[OSCURATO:PERSONA], costituisca una riproduzione grafica, contrariamente a quanto invece sostenuto dal governo del [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA].
47
A differenza dai governi francesi e del [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] ritengono che la descrizione di una melodia
mediante la trascrizione delle note di cui è composta, come
mi, re diesis, mi, re diesis, mi, si, re, do, la, debba essere considerata una rappresentazione grafica della melodia de qua.
48
[OSCURATO:PERSONA] nonché i governi francesi e austriaco ammettono, in sostanza, che la trascrizione di un suono costituisce una
riproduzione grafica. Il governo austriaco aggiunge che il deposito di una siffatta domanda di registrazione è ricevibile
a condizione di essere accompagnato da una riproduzione sonora su un supporto di dati, e il governo francese che tale modo
di rappresentazione potrebbe essere accompagnato da un supporto sonoro o da una registrazione digitale. Per contro, il governo
del [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, in linea generale, tale forma di riproduzione grafica non può essere ammessa e la [OSCURATO:PERSONA]
nega, allo stato attuale della tecnica, che la trascrizione di un suono possa costituire una forma ammissibile di riproduzione
grafica nel contesto del deposito di un segno come marchio.
49
Contrariamente ai governi francese e austriaco, la [OSCURATO:PERSONA] e, in taluni casi (descrizione chiara e priva di ambiguità),
il governo del [OSCURATO:PERSONA] nonché la [OSCURATO:PERSONA] ritengono che l'onomatopea sia del pari suscettibile di registrazione.
50
Con riguardo a un supporto sonoro accluso al modulo di deposito, il governo francese ritiene che potrebbe essere allegato
a una trascrizione del suono ovvero a uno spettrogramma e il governo austriaco postula che sia accluso a una trascrizione
del suono. Per contro, la [OSCURATO:PERSONA], il governo del [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] contestano che tale pretesa modalità di
riproduzione grafica possa costituire un mezzo di deposito di un segno come marchio.
Pronuncia della Corte
51
In limine, si deve ricordare che, nell'ambito della collaborazione tra la Corte e i giudici nazionali istituita dall'art. 234 CE,
spetta esclusivamente al giudice nazionale cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell'emananda
decisione giurisdizionale valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia
pregiudiziale per essere in grado di pronunciare la propria sentenza sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte.
Di conseguenza, se le questioni sollevate dal giudice nazionale vertono sull'interpretazione del diritto comunitario, la Corte,
in via di principio, è tenuta a statuire (v., in particolare, sentenza 15 dicembre 1995, causa C-415/93, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.
I-4921, punto 59).
52
Nondimeno la Corte ha considerato che, per verificare la propria competenza, le spettava esaminare le condizioni in cui era
adita dal giudice nazionale. Infatti, lo spirito di collaborazione che deve presiedere al funzionamento del rinvio pregiudiziale
implica che, dal canto suo, il giudice nazionale tenga conto della funzione attribuita alla Corte, che è quella di contribuire
all'amministrazione della giustizia negli Stati membri e non di esprimere pareri consultivi su questioni generali o ipotetiche
(v., in particolare, sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 60).
53
[OSCURATO:PERSONA], il rifiuto di pronunciarsi su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale è possibile, tra l'altro,
qualora il problema sia di natura ipotetica (v., in particolare, sentenza 8 maggio 2003, causa C-111/01, [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I-4207, punto 36).
54
Nella specie, si deve constatare che la [OSCURATO:PERSONA] non ha depositato alcuna domanda di registrazione sotto forma di trascrizione
di un suono, di supporto sonoro, di un supporto digitale ovvero di una combinazione di tali sistemi, sicché, mancando il requisito
della rilevanza, non si procederà alla soluzione della questione nella parte in cui verte su tali modalità di riproduzione.
55
Riguardo, in primo luogo, ai requisiti cui deve rispondere ogni riproduzione grafica, la Corte ha affermato, nella citata
sentenza Sieckmann, riguardante i segni olfattivi, che l'art. 2 della direttiva deve essere interpretato nel senso che può
costituire un marchio un segno che di per sé non può essere percepito visivamente, a condizione che possa essere oggetto di
una rappresentazione grafica, in particolare attraverso immagini, linee o caratteri, che sia chiara, precisa, di per sé completa,
facilmente accessibile, intellegibile, durevole ed oggettiva.
56
Tali requisiti valgono parimenti per i segni sonori, i quali, come quelli olfattivi, non sono di per sé percettibili visivamente.
57
Riguardo, in secondo luogo, alle forme suscettibili di riproduzione grafica, sebbene spetti al giudice del rinvio determinare,
in ciascuno dei casi concreti sottopostigli, se il segno fosse suscettibile di costituire un marchio e potesse pertanto legittimamente
essere oggetto di registrazione, la Corte è tuttavia competente a fornire indicazioni riguardo alla questione se una riproduzione
mediante note musicali ovvero facendo uso del linguaggio scritto costituisca riproduzione grafica di un segno sonoro ai sensi
dell'art. 2 della direttiva.
58
Si deve sottolineare, in limine, che un segno non può essere registrato come marchio sonoro quando il richiedente, nella sua
domanda di registrazione, abbia omesso di precisare che il segno depositato deve essere inteso come segno sonoro. Infatti,
in tal caso, l'autorità competente in materia di registrazione di marchi nonché il pubblico, in particolare gli operatori
economici, possono legittimamente ritenere che si tratti di un marchio denominativo o figurativo, come rappresentato graficamente
nella domanda di registrazione.
59
Per quanto attiene, in primo luogo, alla riproduzione di un segno sonoro mediante una descrizione che si avvalga del linguaggio
scritto, non può escludersi a priori che tale modalità di riproduzione grafica soddisfi i requisiti enunciati al precedente
punto 55. Tuttavia, riguardo a segni come quelli oggetto della causa principale, una riproduzione grafica come
le prime nove note di
[OSCURATO:PERSONA] ovvero
il canto di un gallo manca quantomeno di precisione e di chiarezza e non consente, pertanto, di determinare l'estensione della tutela richiesta.
Essa non può pertanto costituire una riproduzione grafica di tale segno ai sensi dell'art. 2 della direttiva.
60
Riguardo, inoltre, alle onomatopee, si deve rilevare che sussiste una sfasatura tra l'onomatopea stessa, come viene pronunciata,
e il suono o il rumore reale, ovvero la sequenza di suoni o di rumori reali, che essa intende imitare foneticamente. Pertanto,
nel caso in cui un segno sonoro venga riprodotto graficamente con una semplice onomatopea, le autorità competenti e il pubblico,
in particolare gli operatori economici, non sono in grado di determinare se il segno oggetto di tutela sia l'onomatopea stessa,
come viene pronunciata, ovvero il suono o il rumore reale. A ciò si aggiunga che le onomatopee possono essere percepite diversamente
a seconda delle persone, passando da uno Stato membro all'altro. Ciò vale con riguardo all'onomatopea olandese
Kukelekuuuuu, che tende a trascrivere il canto del gallo, e che è molto diversa dalla corrispondente onomatopea nelle altre lingue utilizzate
negli Stati membri del Benelux. Di conseguenza, una semplice onomatopea senza ulteriori precisazioni non può costituire una
riproduzione grafica del suono o del rumore di cui intenda costituire la trascrizione fonetica.
61
Per quanto riguarda, infine, le note musicali, che costituiscono una modalità abituale di riproduzione dei suoni, una sequenza
di note senza ulteriori precisazioni, come
mi, re diesis, mi, re diesis, mi, si, re, do, la, non costituisce, neanch'essa, una riproduzione grafica ai sensi dell'art. 2 della direttiva. Infatti tale descrizione, che
non è né chiara, né precisa, né di per sé completa, non consente, in particolare, di determinare l'altezza e la durata dei
suoni che compongono la melodia oggetto della domanda di registrazione e che costituiscono parametri essenziali per conoscere
tale melodia e, pertanto, per definire il marchio stesso.
62
Per contro, un pentagramma diviso in battute e in cui figurano, in particolare, una chiave (chiave di sol, di fa o di do),
note musicali e pause la cui forma (per le note: semibreve, minima, semiminima, croma, semicroma, ecc; per le pause: pausa,
pausa di semibreve, sospiro, sospiro di croma, ecc.) indica il valore relativo e, eventualmente, le alterazioni (diesis, bemolle,
bequadro) ─ ove l'insieme di tali indicazioni determina l'altezza e la durata del suono ─ può costituire una rappresentazione
fedele della sequenza dei suoni che compongono la melodia di cui si domanda registrazione. Tale modalità di riproduzione grafica
dei suoni risponde ai requisiti fissati dalla giurisprudenza della Corte, secondo cui la detta riproduzione deve essere chiara,
precisa, di per sé completa, facilmente accessibile, intellegibile, durevole e oggettiva.
63
Una siffatta riproduzione, sebbene non immediatamente intellegibile, può comunque diventarlo agevolmente consentendo così
alle autorità competenti e al pubblico, in particolare agli operatori economici, di avere conoscenza esatta del segno di cui
si chiede la registrazione come marchio.
64
La seconda questione deve essere risolta come segue:
─
l'art. 2 della direttiva deve essere interpretato nel senso che può costituire un marchio un segno che di per sé non è percettibile
visivamente, a condizione che esso possa essere oggetto di una rappresentazione grafica, in particolare mediante figure, linee
o caratteri, che sia chiara, precisa, di per sé completa, facilmente accessibile, intellegibile, durevole ed oggettiva,
─
riguardo a un segno sonoro, tali requisiti non sono soddisfatti quando il segno venga rappresentato graficamente mediante
una descrizione che si avvale del linguaggio scritto, come l'indicazione che il segno è costituito dalle note che compongono
un'opera musicale conosciuta o l'indicazione che esso consiste nel verso di un animale, o mediante una semplice onomatopea
senza ulteriori precisazioni, ovvero mediante una sequenza di note musicali senza ulteriori precisazioni. Per contro, tali
requisiti sono soddisfatti quando il segno venga rappresentato mediante un pentagramma diviso in battute in cui figurano,
in particolare, una chiave, note musicali e pause la cui forma indica il valore relativo e, eventualmente, alterazioni.
Sulle spese
65
Le spese sostenute dai governi dei [OSCURATO:PERSONA], francese, italiano, austriaco e del [OSCURATO:PERSONA], nonché dalla [OSCURATO:PERSONA],
che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale
il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle
spese.
Per questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dallo [OSCURATO:PERSONA] der Nederlanden con ordinanza 13 luglio 2001, dichiara:
1)
L'art. 2 della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri in materia di marchi d'impresa, deve essere interpretato nel senso che i segni sonori devono poter essere considerati
come marchi quando siano idonei a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese e siano suscettibili
di rappresentazione grafica.
2)
L'art. 2 della direttiva 89/104 deve essere interpretato nel senso che può costituire un marchio un segno che di per sé non
è percettibile visivamente, a condizione che esso possa essere oggetto di una rappresentazione grafica, in particolare mediante
figure, linee o caratteri, che sia chiara, precisa, di per sé completa, facilmente accessibile, intellegibile, durevole ed
oggettiva. Riguardo a un segno sonoro, tali requisiti non sono soddisfatti quando il segno venga rappresentato graficamente mediante
una descrizione che si avvale del linguaggio scritto, come l'indicazione che il segno è costituito dalle note che compongono
un'opera musicale conosciuta o l'indicazione che esso consiste nel verso di un animale, o mediante una semplice onomatopea
senza ulteriori precisazioni, ovvero mediante una sequenza di note musicali senza ulteriori precisazioni. Per contro, tali
requisiti sono soddisfatti quando il segno venga rappresentato mediante un pentagramma diviso in battute in cui figurano,
in particolare, una chiave, note musicali e pause la cui forma indica il valore relativo e, eventualmente, alterazioni.
[OSCURATO:PERSONA]
[OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 27 novembre 2003.
Il cancelliere
Il presidente
R. Grass
V. [OSCURATO:PERSONA]
1
–
Lingua processuale: l'olandese.