CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 maggio 2023
Cassazione n. 13073/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 30023/2021Numero sezionale 2172/2023Numero di raccolta generale 13073/2023Data pubblicazione 12/05/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]*DATI * –* L. * Consigliere * UE 2016/679** * Consigliere* CC* * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 30023/2021 * proposto da[OSCURATO:PERSONA] domiciliato ex lege in [OSCURATO:PERSONA] presso laCANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE rappresentato e difeso dall avvocato* * * ricorrentecontro* * domiciliato ex lege in [OSCURATO:PERSONA] presso laCANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE rappresentato e difeso dall avvocato* * * controricorrente* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 30023/2021Numero sezionale 2172/2023Numero di raccolta generale 13073/2023Data pubblicazione 12/05/2023avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di PISA n. 1204/2021 depositata il21/09/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/04/2023 dal ConsigliereIl Comune di Pisa ha proposto ricorso per cassazione contro lasentenza con la quale il Tribunale della stessa città l ha condannato arisarcire i danni cagionati a * * propria dipendente a causadi un trattamento illecito di dati personali.La * ha resistito con controricorso e memoria.Ragioni della decisioneI. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi i violazione o falsa applicazione degli artt. 24 29 e 82 del* UE 2016/679 cd. * per avere il tribunale ignoratole circostanze che avevano condotto all illecito trattamento del datopersonale dell interessata e ritenuto il danno in re ipsa per il solo fattoche si fosse verificato nell ente un trattamento dati non conforme aldettato normativo si sostiene esser stato pacificamente dimostrato ingiudizio quale fosse il complesso sistema di gestione della privacyadottato dal comune di Pisa con puntuale descrizione delle misure disicurezza tese a garantire la protezione dei dati proprio nell ambito dellagestione informatica dei flussi documentali e della pubblicazione di attie documenti all albo pretorio ambito in cui l incidente si era verificatodonde l ostensione all albo pretorio del comune dei dati personali delladipendente era avvenuta per incidente distrazione o errore umano nonprevedibile né evitabile in futuro di un operatore autorizzato altrattamento e adeguatamente istruito operatore che incaricato dicurare il procedimento informatico di generazione del visto di regolaritàcontabile e di caricarlo sul sistema di gestione documentale in allegato* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 30023/2021Numero sezionale 2172/2023Numero di raccolta generale 13073/2023Data pubblicazione 12/05/2023alla determinazione anonimizzata aveva inavvertitamente “spuntato”il campo “pubblica” in corrispondenza del visto stesso che invecedoveva rimanere a solo uso interno a tale incidente era stato postorimedio in poco più di 24 ore sicché si sarebbe dovuto ritenereinsussistente un danno addossabile al comune quale conseguenza dellaaccidentale affissione all albo pretorio del visto ii violazione o falsa applicazione dell art. 2050 cod. civ. perchéil danno afferente non può mai essere considerato in re ipsa e l attricenel giudizio di merito non aveva fornito prova alcuna del danno subitoin conseguenza della pubblicazione all albo pretorio di un visto diregolarità contabile contenente i suoi dati personali per poco più di ungiorno iii nullità della sentenza per motivazione apparente dovuta aillogica valutazione dei presupposti di fatto avendo il tribunaleaffermato che il danno come in re ipsa per esser stati divulgati datipersonali in violazione dei principi per il trattamento dei dati stessi cosìmostrando di confondere il concetto di violazione dei dati con quello didanno che possa esserne derivato iv omesso esame di fatto decisivo in ordine al contenuto dellacomunicazione del * per la protezione dei dati personali che erastata considerata solo come presa d atto da parte dell autorità dicontrollo della rinuncia al reclamo da parte della * anziché comedefinizione di merito del reclamo con declaratoria di non sussistenza dialcuna violazione nella condotta del comune tale da rendere necessarial adozione di provvedimenti collegiali.* Il ricorso i cui motivi possono essere esaminaticongiuntamente per connessione è in parte inammissibile e in parteinfondato.* * sentenza si apprende che il trattamento illecito erastato integrato nel seguente modo il 12/8/2020 il comune di Pisa avevapubblicato sul proprio sito istituzionale una determina relativapignoramento per un certo importo dello stipendio di una dipendente* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 30023/2021Numero sezionale 2172/2023Numero di raccolta generale 13073/2023comunale tale per cui l ente si era assunto l impegno di versare il quintoData pubblicazione 12/05/2023dello stipendio a favore della società creditrice nella determina erastata omessa la pubblicazione dei dati della debitrice ma nella notacontabile allegata l espressa indicazione dei dati era stata invecemantenuta e i dati erano così finiti seppure per poco più di un giornonell albo pretorio on line del comune medesimo.In tale situazione il tribunale ha concluso nel senso che iltrattamento era comunque oggettivamente avvenuto in violazione del* e che di ciò era d altronde consapevole lo stesso ente che avevagiustappunto ammesso – così come ha ammesso anche in questa sede di avere diffuso mediante pubblicazione i dati “reputazionali” nonostensibili in virtù dei principi di necessità e minimizzazione previstidalla norma.* – Tanto premesso non possiede alcuna rilevanza il fatto checiò sia avvenuto per errore umano distrazione o altro come il ricorrenteinsiste nel dire ai fini dell attuale primo mezzo per l elementare ragioneche il titolare del trattamento dei dati risponde anche per il fatto colposodei propri dipendenti come del resto già sancisce in generale l art. 2049cod. civ. per tutta la materia della responsabilità civile.V. Il punto fondamentale è che il danno non patrimonialerisarcibile è in questi casi determinato da una lesione del dirittofondamentale alla protezione dei dati personali tutelatocostituzionalmente artt. 2 e 21 * e art. 8 della Cedu .La rilevanza del rimedio risarcitorio è confermata dal * il cuiart. 82 stabilisce che chiunque subisca un danno materiale oimmateriale causato da una violazione del presente regolamento ha ildiritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare del trattamentoo dal responsabile del trattamento .* sta a significare che il soggetto danneggiato a seguito di untrattamento dei suoi dati in violazione delle norme del * e di quellenazionali di recepimento cfr. il d.lgs. n. 101 del 2018 di aggiornamentodel codice privacy può ottenere il risarcimento di qualunque danno* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 30023/2021Numero sezionale 2172/2023Numero di raccolta generale 13073/2023Data pubblicazione 12/05/2023occorsogli anche se la lesione sia marginale e il titolare risponde per ildanno causato dal trattamento in violazione del regolamentoindipendentemente dall eventuale concorso del responsabile specifico.* Il concetto di danno è d altronde precisato nel *146 del * secondo il quale Il titolare del trattamento o ilresponsabile del trattamento dovrebbe risarcire i danni cagionati a unapersona da un trattamento non conforme al presenteregolamento ma dovrebbe essere esonerato da tale responsabilità sedimostra che l evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile”.Vi si trova scritto inoltre che il concetto di danno “dovrebbe essereinterpretato in senso lato alla luce della giurisprudenza della Corte digiustizia in modo tale da rispecchiare pienamente gli obiettivi delpresente regolamento” sicché “gli interessati dovrebbero ottenerepieno ed effettivo risarcimento per il danno subito”.* I * di un * UE o di una *svolgono la funzione di spiegare le ragioni dell intervento normativo ene integrano la “concisa motivazione” come chiarito anche dalla *pratica comune del * europeo del Consiglio e dellaCommissione per la redazione dei testi legislativi dell * europeadel 2015.Non contengono cioè enunciati di carattere normativo v. ** 5 n. 7280 22 .E tuttavia costituiscono in ogni caso elementi non secondari inchiave interpretativa delle norme afferenti.L adeguamento del sistema nazionale alle norme del *impone allora di puntualizzare il senso di alcune anteriori posizioniespresse da questa Corte a proposito dell art. 15 del codice privacy.Si è detto nella vigenza dell art. 15 che il danno non può dirsi inre ipsa v. * * 6 1 n. 17383 20 * * 3 n. 16133 14 equesto è certamente da mantenere.* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 30023/2021Numero sezionale 2172/2023Numero di raccolta generale 13073/2023Data pubblicazione 12/05/2023Tuttavia il senso dell affermazione non può esser tradottoaltrimenti che in ciò che il diritto al risarcimento non si sottrae allaverifica della gravità della lesione e della serietà del danno.* perché anche per tale diritto opera il bilanciamento con ilprincipio di solidarietà ex art. 2 cost. di cui quello di tolleranza dellalesione minima è un precipitato.Il senso dell affermazione dopo il * è offerto dallaconstatazione che non è tale da determinare una lesione effettiva deldiritto la mera violazione delle prescrizioni poste in tema di trattamentoma lo è invece quella violazione che concretamente offenda la portataeffettiva del diritto alla riservatezza del dato.fatto ed è rimesso al giudice di merito può osservarsi che nel caso inesame il tribunale non ha mancato di cogliere l evidenza del profilo.* menzionando la categoria del danno in re ipsa iltribunale ha svolto l accertamento ritenendo che in effetti un danno erastato integrato dall ostensione del dato per tipologia e contestosebbene solo per un tempo ridotto. E tanto emerge implicitamente dalladescrizione della vicenda materiale e dal suo essere maturata in unospecifico ambito temporale e socio lavorativo.* Ne deriva che tutte le giustificazioni fornite dal comune diPisa nel primo motivo non sono rilevanti visto che l illiceità deltrattamento imputabile al titolare non è stata mai contestata né per leconsiderazioni esposte è minimamente contestabile e gli elementiindicati a fondamento dei restanti motivi sono tutti privi di decisività einammissibilmente finalizzati a sovvertire il giudizio di fatto.* E opportuno del resto aggiungere che mai potrebbe rilevarein senso favorevole al comune ciò che nel ricorso è stato specificato aproposito del provvedimento del *Il provvedimento era conseguito alla rinuncia al reclamo fattadall interessata.* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 30023/2021Numero sezionale 2172/2023Numero di raccolta generale 13073/2023Data pubblicazione 12/05/2023Nel ricorso è riportato il passaggio cruciale nel quale era statoriconosciuto che “il documento è stato pubblicato per un mero erroremateriale e per un periodo limitato e l amministrazione nel momento incui ha avuto conoscenza dell errore ha posto immediatamente in esseretutte le misure necessarie per rimuovere il documento”.Ebbene anche a voler prescindere dall essere stata la decisionemotivata per concludere l esame del reclamo “senza l adozione diprovvedimenti collegiali” ai soli fini quindi del giudizio amministrativocolà rilevante impregiudicati naturalmente i diritti del soggetto lesoresta essenziale che lo stesso provvedimento del * conforta lavalutazione di responsabilità del titolare del trattamento ovedoverosamente parametrata al *Invero il titolare del trattamento deve comunque risarcire il dannocagionato a una persona “da un trattamento non conforme al presenteregolamento” e può essere esonerato da una tale responsabilità nonsemplicemente se si è attivato come suo dovere per rimuovere il datoillecitamente esposto ma solo “se dimostra che l evento dannoso nongli è in alcun modo imputabile”.X. – In conclusione il ricorso deve essere rigettato.* affermati i seguenti principi di diritto in base alla disciplina generale del * UE 2016/679cd. * il titolare del trattamento dei dati personali è sempre tenutoa risarcire il danno cagionato a una persona da un trattamento nonconforme al regolamento stesso e può essere esonerato dallaresponsabilità non semplicemente se si è attivato come suo dovereper rimuovere il dato illecitamente esposto ma solo “se dimostra chel evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile” l esclusione del principio del danno in re ipsa presuppone inquesti casi la prova della serietà della lesione conseguente altrattamento ciò vuol dire che può non determinare il danno la meraviolazione delle prescrizioni formali in tema di trattamento del dato* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 30023/2021Numero sezionale 2172/2023Numero di raccolta generale 13073/2023mentre induce sempre al risarcimento quella violazione cheData pubblicazione 12/05/2023concretamente offenda la portata effettiva del diritto alla riservatezza.Le spese seguono la soccombenza.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 30023/2021Numero sezionale 2172/2023Numero di raccolta generale 13073/2023Data pubblicazione 12/05/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]*DATI * –* L. * Consigliere * UE 2016/679** * Consigliere* CC* * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 30023/2021 * proposto da[OSCURATO:PERSONA] domiciliato ex lege in [OSCURATO:PERSONA] presso laCANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE rappresentato e difeso dall avvocato* * * ricorrentecontro* * domiciliato ex lege in [OSCURATO:PERSONA] presso laCANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE rappresentato e difeso dall avvocato* * * controricorrente* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 30023/2021Numero sezionale 2172/2023Numero di raccolta generale 13073/2023Data pubblicazione 12/05/2023avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di PISA n. 1204/2021 depositata il21/09/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/04/2023 dal ConsigliereIl Comune di Pisa ha proposto ricorso per cassazione contro lasentenza con la quale il Tribunale della stessa città l ha condannato arisarcire i danni cagionati a * * propria dipendente a causadi un trattamento illecito di dati personali.La * ha resistito con controricorso e memoria.Ragioni della decisioneI. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi i violazione o falsa applicazione degli artt. 24 29 e 82 del* UE 2016/679 cd. * per avere il tribunale ignoratole circostanze che avevano condotto all illecito trattamento del datopersonale dell interessata e ritenuto il danno in re ipsa per il solo fattoche si fosse verificato nell ente un trattamento dati non conforme aldettato normativo si sostiene esser stato pacificamente dimostrato ingiudizio quale fosse il complesso sistema di gestione della privacyadottato dal comune di Pisa con puntuale descrizione delle misure disicurezza tese a garantire la protezione dei dati proprio nell ambito dellagestione informatica dei flussi documentali e della pubblicazione di attie documenti all albo pretorio ambito in cui l incidente si era verificatodonde l ostensione all albo pretorio del comune dei dati personali delladipendente era avvenuta per incidente distrazione o errore umano nonprevedibile né evitabile in futuro di un operatore autorizzato altrattamento e adeguatamente istruito operatore che incaricato dicurare il procedimento informatico di generazione del visto di regolaritàcontabile e di caricarlo sul sistema di gestione documentale in allegato* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 30023/2021Numero sezionale 2172/2023Numero di raccolta generale 13073/2023Data pubblicazione 12/05/2023alla determinazione anonimizzata aveva inavvertitamente “spuntato”il campo “pubblica” in corrispondenza del visto stesso che invecedoveva rimanere a solo uso interno a tale incidente era stato postorimedio in poco più di 24 ore sicché si sarebbe dovuto ritenereinsussistente un danno addossabile al comune quale conseguenza dellaaccidentale affissione all albo pretorio del visto ii violazione o falsa applicazione dell art. 2050 cod. civ. perchéil danno afferente non può mai essere considerato in re ipsa e l attricenel giudizio di merito non aveva fornito prova alcuna del danno subitoin conseguenza della pubblicazione all albo pretorio di un visto diregolarità contabile contenente i suoi dati personali per poco più di ungiorno iii nullità della sentenza per motivazione apparente dovuta aillogica valutazione dei presupposti di fatto avendo il tribunaleaffermato che il danno come in re ipsa per esser stati divulgati datipersonali in violazione dei principi per il trattamento dei dati stessi cosìmostrando di confondere il concetto di violazione dei dati con quello didanno che possa esserne derivato iv omesso esame di fatto decisivo in ordine al contenuto dellacomunicazione del * per la protezione dei dati personali che erastata considerata solo come presa d atto da parte dell autorità dicontrollo della rinuncia al reclamo da parte della * anziché comedefinizione di merito del reclamo con declaratoria di non sussistenza dialcuna violazione nella condotta del comune tale da rendere necessarial adozione di provvedimenti collegiali.* Il ricorso i cui motivi possono essere esaminaticongiuntamente per connessione è in parte inammissibile e in parteinfondato.* * sentenza si apprende che il trattamento illecito erastato integrato nel seguente modo il 12/8/2020 il comune di Pisa avevapubblicato sul proprio sito istituzionale una determina relativapignoramento per un certo importo dello stipendio di una dipendente* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 30023/2021Numero sezionale 2172/2023Numero di raccolta generale 13073/2023comunale tale per cui l ente si era assunto l impegno di versare il quintoData pubblicazione 12/05/2023dello stipendio a favore della società creditrice nella determina erastata omessa la pubblicazione dei dati della debitrice ma nella notacontabile allegata l espressa indicazione dei dati era stata invecemantenuta e i dati erano così finiti seppure per poco più di un giornonell albo pretorio on line del comune medesimo.In tale situazione il tribunale ha concluso nel senso che iltrattamento era comunque oggettivamente avvenuto in violazione del* e che di ciò era d altronde consapevole lo stesso ente che avevagiustappunto ammesso – così come ha ammesso anche in questa sede di avere diffuso mediante pubblicazione i dati “reputazionali” nonostensibili in virtù dei principi di necessità e minimizzazione previstidalla norma.* – Tanto premesso non possiede alcuna rilevanza il fatto checiò sia avvenuto per errore umano distrazione o altro come il ricorrenteinsiste nel dire ai fini dell attuale primo mezzo per l elementare ragioneche il titolare del trattamento dei dati risponde anche per il fatto colposodei propri dipendenti come del resto già sancisce in generale l art. 2049cod. civ. per tutta la materia della responsabilità civile.V. Il punto fondamentale è che il danno non patrimonialerisarcibile è in questi casi determinato da una lesione del dirittofondamentale alla protezione dei dati personali tutelatocostituzionalmente artt. 2 e 21 * e art. 8 della Cedu .La rilevanza del rimedio risarcitorio è confermata dal * il cuiart. 82 stabilisce che chiunque subisca un danno materiale oimmateriale causato da una violazione del presente regolamento ha ildiritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare del trattamentoo dal responsabile del trattamento .* sta a significare che il soggetto danneggiato a seguito di untrattamento dei suoi dati in violazione delle norme del * e di quellenazionali di recepimento cfr. il d.lgs. n. 101 del 2018 di aggiornamentodel codice privacy può ottenere il risarcimento di qualunque danno* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 30023/2021Numero sezionale 2172/2023Numero di raccolta generale 13073/2023Data pubblicazione 12/05/2023occorsogli anche se la lesione sia marginale e il titolare risponde per ildanno causato dal trattamento in violazione del regolamentoindipendentemente dall eventuale concorso del responsabile specifico.* Il concetto di danno è d altronde precisato nel *146 del * secondo il quale Il titolare del trattamento o ilresponsabile del trattamento dovrebbe risarcire i danni cagionati a unapersona da un trattamento non conforme al presenteregolamento ma dovrebbe essere esonerato da tale responsabilità sedimostra che l evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile”.Vi si trova scritto inoltre che il concetto di danno “dovrebbe essereinterpretato in senso lato alla luce della giurisprudenza della Corte digiustizia in modo tale da rispecchiare pienamente gli obiettivi delpresente regolamento” sicché “gli interessati dovrebbero ottenerepieno ed effettivo risarcimento per il danno subito”.* I * di un * UE o di una *svolgono la funzione di spiegare le ragioni dell intervento normativo ene integrano la “concisa motivazione” come chiarito anche dalla *pratica comune del * europeo del Consiglio e dellaCommissione per la redazione dei testi legislativi dell * europeadel 2015.Non contengono cioè enunciati di carattere normativo v. ** 5 n. 7280 22 .E tuttavia costituiscono in ogni caso elementi non secondari inchiave interpretativa delle norme afferenti.L adeguamento del sistema nazionale alle norme del *impone allora di puntualizzare il senso di alcune anteriori posizioniespresse da questa Corte a proposito dell art. 15 del codice privacy.Si è detto nella vigenza dell art. 15 che il danno non può dirsi inre ipsa v. * * 6 1 n. 17383 20 * * 3 n. 16133 14 equesto è certamente da mantenere.* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 30023/2021Numero sezionale 2172/2023Numero di raccolta generale 13073/2023Data pubblicazione 12/05/2023Tuttavia il senso dell affermazione non può esser tradottoaltrimenti che in ciò che il diritto al risarcimento non si sottrae allaverifica della gravità della lesione e della serietà del danno.* perché anche per tale diritto opera il bilanciamento con ilprincipio di solidarietà ex art. 2 cost. di cui quello di tolleranza dellalesione minima è un precipitato.Il senso dell affermazione dopo il * è offerto dallaconstatazione che non è tale da determinare una lesione effettiva deldiritto la mera violazione delle prescrizioni poste in tema di trattamentoma lo è invece quella violazione che concretamente offenda la portataeffettiva del diritto alla riservatezza del dato.fatto ed è rimesso al giudice di merito può osservarsi che nel caso inesame il tribunale non ha mancato di cogliere l evidenza del profilo.* menzionando la categoria del danno in re ipsa iltribunale ha svolto l accertamento ritenendo che in effetti un danno erastato integrato dall ostensione del dato per tipologia e contestosebbene solo per un tempo ridotto. E tanto emerge implicitamente dalladescrizione della vicenda materiale e dal suo essere maturata in unospecifico ambito temporale e socio lavorativo.* Ne deriva che tutte le giustificazioni fornite dal comune diPisa nel primo motivo non sono rilevanti visto che l illiceità deltrattamento imputabile al titolare non è stata mai contestata né per leconsiderazioni esposte è minimamente contestabile e gli elementiindicati a fondamento dei restanti motivi sono tutti privi di decisività einammissibilmente finalizzati a sovvertire il giudizio di fatto.* E opportuno del resto aggiungere che mai potrebbe rilevarein senso favorevole al comune ciò che nel ricorso è stato specificato aproposito del provvedimento del *Il provvedimento era conseguito alla rinuncia al reclamo fattadall interessata.* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 30023/2021Numero sezionale 2172/2023Numero di raccolta generale 13073/2023Data pubblicazione 12/05/2023Nel ricorso è riportato il passaggio cruciale nel quale era statoriconosciuto che “il documento è stato pubblicato per un mero erroremateriale e per un periodo limitato e l amministrazione nel momento incui ha avuto conoscenza dell errore ha posto immediatamente in esseretutte le misure necessarie per rimuovere il documento”.Ebbene anche a voler prescindere dall essere stata la decisionemotivata per concludere l esame del reclamo “senza l adozione diprovvedimenti collegiali” ai soli fini quindi del giudizio amministrativocolà rilevante impregiudicati naturalmente i diritti del soggetto lesoresta essenziale che lo stesso provvedimento del * conforta lavalutazione di responsabilità del titolare del trattamento ovedoverosamente parametrata al *Invero il titolare del trattamento deve comunque risarcire il dannocagionato a una persona “da un trattamento non conforme al presenteregolamento” e può essere esonerato da una tale responsabilità nonsemplicemente se si è attivato come suo dovere per rimuovere il datoillecitamente esposto ma solo “se dimostra che l evento dannoso nongli è in alcun modo imputabile”.X. – In conclusione il ricorso deve essere rigettato.* affermati i seguenti principi di diritto in base alla disciplina generale del * UE 2016/679cd. * il titolare del trattamento dei dati personali è sempre tenutoa risarcire il danno cagionato a una persona da un trattamento nonconforme al regolamento stesso e può essere esonerato dallaresponsabilità non semplicemente se si è attivato come suo dovereper rimuovere il dato illecitamente esposto ma solo “se dimostra chel evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile” l esclusione del principio del danno in re ipsa presuppone inquesti casi la prova della serietà della lesione conseguente altrattamento ciò vuol dire che può non determinare il danno la meraviolazione delle prescrizioni formali in tema di trattamento del dato* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 30023/2021Numero sezionale 2172/2023Numero di raccolta generale 13073/2023mentre induce sempre al risarcimento quella violazione cheData pubblicazione 12/05/2023concretamente offenda la portata effettiva del diritto alla riservatezza.Le spese seguono la soccombenza. *La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle speseprocessuali che liquida in 2.200 00 * di cui 200 00 * per esborsioltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massimapercentuale di legge.Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza sianoomesse le generalità e gli altri dati significativi.Ai sensi dell art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delricorrente dell ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello relativo al ricorso se dovuto.* in Roma nella camera di consiglio della prima sezionecivile addì 19 aprile 2023.Il Presidente* **La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle speseprocessuali che liquida in 2.200 00 * di cui 200 00 * per esborsioltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massimapercentuale di legge.Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza sianoomesse le generalità e gli altri dati significativi.Ai sensi dell art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delricorrente dell ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello relativo al ricorso se dovuto.* in Roma nella camera di consiglio della prima sezionecivile addì 19 aprile 2023.Il Presidente* *