CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 12770/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di tentato furto aggravato in abitazione, di cui al capo A); a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto mono aggravato, di cui al capo C); a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto in abitazione aggravato in concorso, di cui al capo D) e [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto in abitazione in concorso, di cui al capo E). 2. Propongono ricorso per cassazione, con unico atto affidato ad un solo motivo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e denunciano, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., mancanza di motivazione da inadeguata risposta alle doglianze formulate con i motivi di gravame. 3. Propone, altresì, ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e denuncia, con un solo motivo, vizio di motivazione in punto di dichiarazione di sua responsabilità, non potendosi dire la sua colpevolezza provata oltre ogni ragionevole dubbio, avendo la Corte territoriale mal motivato il rigetto delle doglianze presentate in appello: segnatamente, quelle in punto di individuazione fotografica effettuata dalla persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], anziano poi deceduto, e di correttezza della valutazione indiziaria. 3. Con requisitoria in data 20 giugno 2022, rassegnata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137, convertito in I. 18 dicembre 2020, n. 176, e degli artt. 1 e 7 d.l. n. 105 del 2021, il Procuratore Generale, in persona del Sostituto, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1. I ricorsi nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono generici, perché, oltre ad essere indeterminati, dal momento che non è dato cogliere neppure quali siano i punti della decisione d'appello fatti oggetto della presente impugnativa, difettano di qualsivoglia confronto con le ragioni ostese a sostegno della stessa con riferimento ai criteri seguiti dai giudici di merito per la determinazione del trattamento sanzionatorio (vedendo unicamente in relazione ad esso il gravame da loro proposto). 2. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] articola doglianze non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, destituite di fondamento. 2.1. La censura che attinge la valenza probatoria del riconoscimento della ricorrente effettuato dalla vittima del furto, [OSCURATO:PERSONA], non tiene conto della pacifica ermeneusi di questa Corte secondo cui l'individuazione" fotografica, costituendo prova atipica, in quanto non disciplinata dalla legge né collocabile nell'ambito della "ricognizione" personale prevista dall'ad 213 cod. proc. pen., legittimamente può essere assunta, se ritenuta dal giudice idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti, ai sensi dell'art. 189 cod. proc. pen., posto che, in tal caso, la certezza della prova dipende non dal riconoscimento in sé, ma dalla ritenuta attendibilità di chi l'ha effettuato (Sez. 2, n. 3382 del 28/02/1997, dep. 1997, Rv. 207409; in termini Sez. 5, n. 9505 del 24/11/2015, dep. 2016, Rv. 267562; Sez. 6, n. 49758 del 27/11/2012, Rv. 253910; Sez. 2, n. 16818 del 27/03/2008, Rv. 239774). Ne viene che, poiché il giudice di appello ha fatto menzione di tutta una serie di elementi (cfr. pag. 7, secondo capoverso, della sentenza impugnata) indicativi dell'affidabilità del riconoscimento effettuato dalla persona offesa, il relativo apprezzamento, in quanto condotto in maniera conforme al diritto e secondo le massime della logica plausibilità, non può essere sindacato in questa sede. 2.2. La seconda censura, che attinge la correttezza della valutazione complessiva degli elementi di prova atti a dimostrare la riconducibilità alla ricorrente del furto in danno di [OSCURATO:PERSONA], dettosi «abbastanza sicuro» del riconoscimento di [OSCURATO:PERSONA], è manifestamente infondata, essendo articolata in spregio alla regula iuris secondo cui il giudizio sugli elementi probatori, tanto più se effettuato sulla base di criteri inferenziali, presuppone sempre il loro esame globale e unitario, tendente a dissolvere l'ambiguità di ciascuno dei singoli elementi indiziari. In tal senso si è espresso il diritto vivente, affermando che:<<Nella valutazione complessiva ciascun indizio (notoriamente) si somma e, di più, si integra con gli altri, talché il limite della valenza di ognuno risulta superato, sicché l'incidenza positiva probatoria viene esaltata nella composizione unitaria, e l'insieme può assumere il pregnante e univoco significato dimostrativo, per il quale può affermarsi conseguita la prova logica del fatto (...) che - giova ricordare - non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto alla prova diretta (o storica) quando sia conseguita con la rigorosità metodologica che giustifica e sostanzia il principio del c.d. libero convincimento del giudice» (Sez. U, n. 6682 del 4/02/1992, P.M., P.C., Musumeci e altri, Rv. 191231). Alla stregua di tale criterio, dunque, il riconoscimento di [OSCURATO:PERSONA], effettuato da Ponzetto, ancorché connotato da margini di opinabilità, considerato dai giudici di merito come elemento indiziario ed apprezzato in una cornice unitaria, entro la quale hanno trovato posto gli altri elementi probatori passati in rassegna nella sentenza impugnata, è stato congruamente stimato idoneo a concorrere nella persuasiva dimostrazione della responsabilità dell'imputata. Le deduzioni al riguardo si traducono, quindi, in rilievi generici - in quanto meramente riproduttivi di quelli già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dai giudici di merito - e volti a prefigurare la possibilità di una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di emergenze processuali. 3. Per tutto quanto esposto i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore dell