CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2022
Cassazione n. 44098/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con ordinanza del 21/06/2021, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Marsala, che lo ha condannato in relazione al reato di cui all' art. 635, comma secondo n. 1, cod. pen., ordinandone l'esecuzione. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che censura la violazione di legge in ordine alla valutazione della prova della penale responsabilità dell'imputato, è privo dei requisiti prescritti a pena di inammissibilità dall'art. 591, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. in quanto non indica le ragioni di diritto e i dati di fatto che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Deve di conseguenza essere rilevata la aspecificità e genericità assoluta del motivo di ricorso proposto, che si limita a richiamare principi di diritto assolutamente astratti e non correlati al caso concreto oggetto di decisione, senza confrontarsi con la motivazione che si caratterizza per logicità e persuasività quanto al fatto oggetto di contestazione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 11 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA] sen