Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 febbraio 2024

Cassazione n. 05908/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26775/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] n. 122, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che la rappresenta e difende per procura a margine del ricorso; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA]'ANTONIO A [OSCURATO:PERSONA], in persona del reverendo padre [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura in calce al controricorso, -controricorrente- e [OSCURATO:PERSONA], in persona del procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione e rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), per procura in calce al controricorso e con indicazione dell’indirizzo pec: [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante frate [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] n 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura in calce al controricorso ; -controricorrente- e [OSCURATO:PERSONA] quale curatrice dell’eredità giacente di [OSCURATO:PERSONA], ed [OSCURATO:PERSONA] ; -intimate- avverso il DECRETO d el TRIBUNALE di PIACENZA depositat o i l 9.2.2018in relazione al n.

R.G. 1321/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27.2.2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con atto di citazione del 26.9.2006 la [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] avanzando, tra le altre , domanda ex art. 2932 cod. civ. per l'adempimento coattivo di un contratto preliminare di vendita immobiliare con la stessa stipulato.

Il 13.1.2008 moriva a Piacenza la citata [OSCURATO:PERSONA], nubile e priva di discendenti, che - con testamento pubblico - aveva istituito eredi universali la [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di Torino, gli Ammalati di Lebbra della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] e la Chiesa di [OSCURATO:PERSONA] di Sant'Antonio a Trebbia ed aveva disposto di alcuni legati a favore della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] dell'Emilia.

Nel giudizio intervenivano in prosecuzione la [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di Torino, la Parrocchia di Sant'[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] dell'Emilia, che sostenevano di essere eredi e di avere validamente accettato l'eredità di [OSCURATO:PERSONA].

La citata [OSCURATO:SOCIETA]. contestava la qualità di eredi degli intervenuti, osservando che la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] dell'Emilia era solo legataria e che gli altri due enti morali intervenuti, pur avendo accettato l'eredità, non avevano svolto nei termini di legge l'inventario, decadendo dal relativo beneficio e dalla qualità di eredi.

Il Tribunale di Milano, ritenendo l'eccezione fondata, ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'erede legittimo di [OSCURATO:PERSONA], da individuarsi a cura della [OSCURATO:SOCIETA]., che citava in giudizio lo Stato [OSCURATO:PERSONA], il quale, però , costituendosi, eccepiva che non essendo ancora decorsi dieci anni dalla morte di [OSCURATO:PERSONA], non aveva ancora acquisito la qualità di erede della predetta, risultando quindi necessario chiedere la nomina di un curatore dell'eredità giacente della stessa [OSCURATO:PERSONA], ottenendo l'adesione a tale posizione anche della [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] dell'Emilia.

Con sentenza n. 11067/2014, poi passata in giudicato per mancata impugnazione, il Tribunale di Milano dichiarava improcedibili le domande proposte dalla [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto la stessa non aveva provato l'inesistenza di ulteriori eredi legittimi di [OSCURATO:PERSONA], indispensabile per poter considerare erede lo Stato ex art. 586 cod. civ., ragion per cui sarebbe stato necessario procedere alla nomina del curatore dell'eredità giacente di [OSCURATO:PERSONA] ex art. 528 cod. civ. 2) Con ricorso del 6.9.2016 la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] chiedevano al Tribunale di Piacenza la nomina di un curatore dell'eredità giacente di [OSCURATO:PERSONA] ed il Tribunale di Piacenza con decreto del 14.9.2016 accoglieva la richiesta, nominando curatore l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che il [OSCURATO:DATA_NASCITA] prestava giuramento, con conseguente trascrizione dello stesso decreto nei registri immobiliari. 3) Contro tale decreto proponevano reclamo ex art. 739 c.p.c. al Tribunale di Piacenza il 2.8.2017 la Parrocchia di Sant'[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] detta Cottolengo, sostenendo che avevano accettato l'eredità di [OSCURATO:PERSONA] con beneficio d'inventario e che, già da tempo , erano nel possesso dei beni della defunta, chiedendo quindi la dichiarazione di cessazione o la revoca dell'eredità giacente e della nomina del curatore della stessa.

Integrato il contraddittorio nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] dell'Emilia, che rappresentava di avere promosso un separato giudizio camerale ex art. 742 c.p.c. per ottenere la revoca e la conseguente cessazione dell'eredità giacente ed aderiva alle richieste delle reclamanti, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:SOCIETA]., quest'ultima eccepiva la tardività del reclamo ex art. 739 c.p.c. e, nel merito, negava la qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] delle reclamanti e della legataria chiamata in causa, invocando anche il giudicato della sentenza del Tribunale di Milano sopra citata. 4) Con decreto depositato il 9.02.2018 il Tribunale di Piacenza in composizione collegiale, disattesa l'eccezione di tardività del reclamo, accoglieva lo stesso, ritenendo che le reclamanti avessero provato di avere accettato con beneficio d'inventario tempestivamente l'eredità di [OSCURATO:PERSONA] e di essere già da tempo nel possesso dei beni ereditati e di avere compiuto atti di disposizione degli stessi e, pertanto , revocava la nomina dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] a curatore dell'eredità giacente di [OSCURATO:PERSONA], dichiarando cessate le sue funzioni; disponeva, quindi, anche la cancellazione delle trascrizioni del decreto di nomina del curatore dell'eredità giacente e compensava tra le parti le spese processuali per giusti motivi, stantela peculiarità delle questioni trattate e per la natura di volontaria giurisdizione del procedimento. 5) Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione - notificato il 10/14.9.2018 alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] dell'Emilia, alla [OSCURATO:PERSONA], il 10/[OSCURATO:DATA_NASCITA] alla Parrocchia di Sant'[OSCURATO:PERSONA] ed alla [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] detta Cottolengo, e per rifiuto della notifica in data 10/18.9.2018 alla curatela dell'eredità giacente di [OSCURATO:PERSONA]- la [OSCURATO:SOCIETA]., affidandosi a quattro motivi .

Hanno resist ito, con distinti controricorsi, la Parrocchia di Sant'[OSCURATO:PERSONA] in Sant'Antonio a Trebbia di Piacenza, la [OSCURATO:PERSONA]Antonio dei [OSCURATO:PERSONA] (nella quale si é fusa la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] dell'Emilia) e la [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA]; sono , invece, rimaste intimate la [OSCURATO:PERSONA] e la curatela dell'eredità giacente di [OSCURATO:PERSONA].

Ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. la [OSCURATO:SOCIETA].

La causa é stata trattenuta in decisione nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] 1) Col primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360,comma primo n. 3) c.p.c., la violazione degli articoli 327 e 739 c.p.c., osservando che il Tribunale di Piacenza - a fronte di un decreto che ha dichiarato l'apertura dell'eredità giacente ed ha nominato il curatore della stessa del Tribunale di Piacenza pubblicato il 14.9.2016, e di un reclamo ex art. 739 c.p.c. depositato il 2.8.2017 - ha erroneamente ritenuto tempestivo tale reclamo perché in difetto di notifica ad istanza di parte del decreto reclamato, ha ritenuto applicabile il termine d'impugnazione di un anno dalla pubblicazione previsto dall'art. 327 c.p.c. vecchia formulazione, anziché il termine di sei mesi dalla pubblicazione previsto dallo stesso articolo nel testo modificato dall'art. 46, comma 17, della L. 18.6.2009 n. 69, che avrebbe invece dovuto applicare in base alla disposizione transitoria dell'art. 58 di quella legge in quanto il procedimento camerale di primo grado era stato introdotto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e dalla [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e,quindi, in data successiva al 4.7.2009. 2) Col secondo motivo la ricorrente deduce, in relazione all'art. 360,comma primo , n. 3) c.p.c., la violazione degli articoli 528 cod. civ., 739 e 747 c.p.c. e dell'art. 105 del D. Lgs. n. 51 del 1998, in quanto in base alla previsione dell'art. 739, comma 2° , c.p.c. il reclamo contro il decreto del Tribunale di Piacenza che aveva dichiarato aperta la procedura di eredità giacente di [OSCURATO:PERSONA] e nominato il curatore della stessa doveva essere proposto alla Corte d'Appello di Bologna e non allo stesso Tribunale di Piacenza in composizione collegiale (in tal senso si richiama Cass. 10.3.2006 n. 5274). 3) Col terzo motivo la ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360, comma primo , n. 3) c.p.c., la violazione degli articoli 2909 cod. civ. e dell'art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile, dell'art. 324 c.p.c. e dell'art. 528 cod. civ., sostenendo che il decreto impugnato abbia violato il giudicato implicito contenuto nella sentenza del Tribunale di Milano n. 11067/2014, che aveva dichiarato improcedibili le domande avanzate dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in quanto non era stata convenuta in giudizio la curatela dell'eredità giacente di [OSCURATO:PERSONA], la cui apertura era stata ritenuta indispensabile, con conseguente esclusione della qualità di eredi sia dell'intervenuta Parrocchia di Sant'[OSCURATO:PERSONA], che dell'intervenuta [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] detta Cottolengo, che a quel giudizio avevano partecipato. 4) Col quarto motivo la ricorrente prospetta, in relazione all'art. 360,comma primo, n. 3) c.p.c., la violazione degli articoli 473, 485 e 487 cod. civ. e dell'art. 100 c.p.c..

Deduce la ricorrente che, poiché la Parrocchia di Sant'[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] detta Cottolengo avevano accettato con beneficio d'inventario l'eredità di [OSCURATO:PERSONA] senza far redigere entro tre mesi l'inventario e senza chiedere entro tale termine la proroga, detta accettazione si sarebbe dovuta ritenere divenuta inefficace, non potendo esse accettare l'eredità puramente e semplicemente in quanto enti morali, con conseguente loro difetto di interesse e di legittimazione a proporre reclamo avverso il decreto del Tribunale di Piacenza che aveva dichiarato aperta la procedura di eredità giacente di [OSCURATO:PERSONA] nominandone il curatore, per cui il decreto impugnato aveva errato nel ritenere che le reclamanti avessero provato la loro qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], come del resto emergente dalla sentenza passata in giudicato del Tribunale di Milano n. 11067/2014. 5) In via pregiudiziale, ritiene la Corte, raccogliendo in tal senso anche l'eccezione preliminare sollevata dalla Parrocchia di Sant'[OSCURATO:PERSONA] in Sant'Antonio a Trebbia di Piacenza, di dover considerare che il provvedimento impugnato si è limitato a statuire esclusivamente sul reclamo avverso il decreto del Tribunale di Piacenza nella parte in cui aveva dichiarato aperta la procedura di eredità giacente di [OSCURATO:PERSONA] e nominato curatore della stessa l'avv. [OSCURATO:PERSONA].

Occorre, infatti, ricordare che i provvedimenti giurisdizionali emessi in forma diversa dalla sentenza sono impugnabili con il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., soltanto quando presentino, per la loro disciplina ed il loro contenuto, i caratteri della definitività e della decisorietà, ossia quando non siano soggetti, per quanto attiene al primo profilo, ad alcun altro rimedio, e siano altresì diretti, con riferimento al secondo requisito, alla risoluzione di una controversia concernente diritti soggettivi o "status", con piena attitudine a produrre, con efficacia di giudicato, effetti di diritto sostanziale e processuale, così che la loro eventuale ingiustizia comporterebbe per le parti un pregiudizio definitivo ed irreparabile ove non fosse loro consentito quel controllo di legittimità garantito dalla norma costituzionale richiamata (vedi Cass. ord. n. 29841/2023ed in motivazione Cass. sez. un. n. 1914/2016).

Nello stesso senso si é pronunciata ripetutamente questa Corte anche in altre fattispecie analoghe di volontaria giurisdizione (vedi Cass. 27.2.2012, n. 2986 , e Cass. 11.4.2017, n. 9348, in materia di revoca dell'amministratore condominiale; Cass. 23.6.2011, n. 13747, e Cass. 28.9.2017, n. 22693 , in materia di revoca di amministratore di sostegno; Cass. 14.2.2003, n. 2205 , e Cass.6.10.2010 n. 11019,in materia di revoca del tutore).

Alla luce di tali principi, appare evidente l’inammissibilità del ricorso per cassazione avverso il provvedimento in questa sede impugnato, che ha deciso un reclamo avverso il provvedimento solamente nella parte relativa alla chiusura della procedura di eredità giacente ed alla revoca della nomina del curatore dell'eredità giacente e cancellazione della trascrizione della relativa nomina dai registri immobiliari.

Il provvedimento in questione si caratterizza, invero , per l'efficacia meno intensa propria dei provvedimenti camerali di volontaria giurisdizione, i quali, come è noto, pur potendo riguardare posizioni di diritto soggettivo, chiudono un procedimento di tipo non contenzioso e sono soggetti a modifica o revoca da parte dello stesso giudice che li ha emessi sia per motivi sopravvenuti che per circostanze preesistenti (vedi in tal senso Cass. n. 29841/2023; Cass. n. 2099/2001).

Orbene, come già rilevato dall'ordinanza n. 29841 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] di questa Corte, se avverso i provvedimenti con i quali si determinino, da parte del giudice che lo ha nominato, i compensi spettanti al curatore dell'eredità giacente, si ritiene possibile che gli stessi siano oggetto, una volta esperiti i rimedi all'uopo previsti dal legislatore, di ricorso per cassazione, investendo la tutela di posizioni di diritto soggettivo, e con carattere di definitività e decisorietà, a diversa conclusione deve invece pervenirsi avverso le statuizioni che invece siano strettamente correlate alla giurisdizione volontaria in materia successoria.

Questa Corte (con altra pronuncia, la n.3942/1994) ha, infatti, affermato che è inammissibile il ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. avverso il decreto camerale che conferma, rigettando l'istanza di revoca ex art. 742 c.p.c., il decreto di cessazione dell'eredità giacente e di consegna del compendio ereditario agli eredi legittimi, in sede di reclamo avverso il provvedimento negativo del(l’allora) pretore, trattandosi di provvedimento privo dei caratteri della decisorietà e della definitività, insuscettibile come tale di passaggio in cosa giudicata.

Va solo puntualizzato che il provvedimento qui impugnato poteva al più essere suscettibile di ricorso ex art. 111 Cost. unicamente al capo attinente alle spese processuali.

Infatti, è stato affermato che (v.

Cass. n. 11503/2010) è legittima la condanna alle spese giudiziali nel procedimento promosso in sede di reclamo, ex art. 739 c.p.c., avverso provvedimento reso in camera di consiglio, atteso che ivi si profila comunque un conflitto tra parte impugnante e parte destinataria del reclamo, la cui soluzione implica una soccombenza che resta sottoposta alle regole dettate dall'art. 91 c.p.c., e seguenti (conf.

Cass. n.28331/2017).

La ricorribilitàper cassazione , quindi, è consentita solo avverso la statuizione relativa alla condanna al pagamento delle spese del procedimento, concernendo posizioni giuridiche soggettive di debito e credito discendenti da un rapporto obbligatorio autonomo rispetto a quello in esito al cui esame è stata adottata, e pertanto dotata dei connotati della decisione giurisdizionale con attitudine al giudicato, indipendentemente dalle caratteristiche del provvedimento cui accede (conf., ex multis , Cass. n. 2986/2012 , che ha escluso che tale soluzione contrasti con l'art. 13 [OSCURATO:PERSONA], il quale, nello stabilire che ogni persona i cui diritti e libertà riconosciuti nella Convenzione siano violati ha diritto di presentare un ricorso avanti ad una magistratura nazionale, non implica affatto che gli Stati debbano sempre ed in ogni caso accordare la tutela giurisdizionale fino al livello del rimedio di legittimità, la cui funzione ordinamentale non consiste nel tutelare l'"ius litigatoris", attribuendo al singolo ulteriori opportunità di verifica delle condizioni di fondatezza della sua pretesa, ma di garantire l'"ius constitutionis", cioè la nomofilachia e con essa l'uniformità dell'interpretazione giurisprudenziale; v. anche Cass. n. 9348/2017).

I motivi proposti però dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non riguardano la statuizione del Tribunale di compensazione delle spese processuali della procedura di reclamo, palesandosi pertanto inammissibili in ragione dell'accoglimento dell'indicata eccezione preliminare di rito. 6) In definitiva, alla stregua delle argomentazioni svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno liquidate – come in dispositivo - a favore di ciascuna delle parti controricorrenti.

Nulla va, invece,disposto per le parti intimate.

Poiché il ricorso è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n.228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto l'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate - a favore di ciascuna delle parti controricorrenti - nella somma di € 200,00 per esborsi e di € 3.000,00 per compensi, oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15% ciascuna.

Visto l'art. 13

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26775/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] n. 122, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che la rappresenta e difende per procura a margine del ricorso; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA]'ANTONIO A [OSCURATO:PERSONA], in persona del reverendo padre [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura in calce al controricorso, -controricorrente- e [OSCURATO:PERSONA], in persona del procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione e rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), per procura in calce al controricorso e con indicazione dell’indirizzo pec: [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante frate [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] n 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura in calce al controricorso ; -controricorrente- e [OSCURATO:PERSONA] quale curatrice dell’eredità giacente di [OSCURATO:PERSONA], ed [OSCURATO:PERSONA] ; -intimate- avverso il DECRETO d el TRIBUNALE di PIACENZA depositat o i l 9.2.2018in relazione al n. R.G. 1321/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27.2.2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con atto di citazione del 26.9.2006 la [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] avanzando, tra le altre , domanda ex art. 2932 cod. civ. per l'adempimento coattivo di un contratto preliminare di vendita immobiliare con la stessa stipulato. Il 13.1.2008 moriva a Piacenza la citata [OSCURATO:PERSONA], nubile e priva di discendenti, che - con testamento pubblico - aveva istituito eredi universali la [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di Torino, gli Ammalati di Lebbra della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] e la Chiesa di [OSCURATO:PERSONA] di Sant'Antonio a Trebbia ed aveva disposto di alcuni legati a favore della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] dell'Emilia. Nel giudizio intervenivano in prosecuzione la [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di Torino, la Parrocchia di Sant'[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] dell'Emilia, che sostenevano di essere eredi e di avere validamente accettato l'eredità di [OSCURATO:PERSONA]. La citata [OSCURATO:SOCIETA]. contestava la qualità di eredi degli intervenuti, osservando che la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] dell'Emilia era solo legataria e che gli altri due enti morali intervenuti, pur avendo accettato l'eredità, non avevano svolto nei termini di legge l'inventario, decadendo dal relativo beneficio e dalla qualità di eredi. Il Tribunale di Milano, ritenendo l'eccezione fondata, ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'erede legittimo di [OSCURATO:PERSONA], da individuarsi a cura della [OSCURATO:SOCIETA]., che citava in giudizio lo Stato [OSCURATO:PERSONA], il quale, però , costituendosi, eccepiva che non essendo ancora decorsi dieci anni dalla morte di [OSCURATO:PERSONA], non aveva ancora acquisito la qualità di erede della predetta, risultando quindi necessario chiedere la nomina di un curatore dell'eredità giacente della stessa [OSCURATO:PERSONA], ottenendo l'adesione a tale posizione anche della [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] dell'Emilia. Con sentenza n. 11067/2014, poi passata in giudicato per mancata impugnazione, il Tribunale di Milano dichiarava improcedibili le domande proposte dalla [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto la stessa non aveva provato l'inesistenza di ulteriori eredi legittimi di [OSCURATO:PERSONA], indispensabile per poter considerare erede lo Stato ex art. 586 cod. civ., ragion per cui sarebbe stato necessario procedere alla nomina del curatore dell'eredità giacente di [OSCURATO:PERSONA] ex art. 528 cod. civ. 2) Con ricorso del 6.9.2016 la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] chiedevano al Tribunale di Piacenza la nomina di un curatore dell'eredità giacente di [OSCURATO:PERSONA] ed il Tribunale di Piacenza con decreto del 14.9.2016 accoglieva la richiesta, nominando curatore l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che il [OSCURATO:DATA_NASCITA] prestava giuramento, con conseguente trascrizione dello stesso decreto nei registri immobiliari. 3) Contro tale decreto proponevano reclamo ex art. 739 c.p.c. al Tribunale di Piacenza il 2.8.2017 la Parrocchia di Sant'[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] detta Cottolengo, sostenendo che avevano accettato l'eredità di [OSCURATO:PERSONA] con beneficio d'inventario e che, già da tempo , erano nel possesso dei beni della defunta, chiedendo quindi la dichiarazione di cessazione o la revoca dell'eredità giacente e della nomina del curatore della stessa. Integrato il contraddittorio nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] dell'Emilia, che rappresentava di avere promosso un separato giudizio camerale ex art. 742 c.p.c. per ottenere la revoca e la conseguente cessazione dell'eredità giacente ed aderiva alle richieste delle reclamanti, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:SOCIETA]., quest'ultima eccepiva la tardività del reclamo ex art. 739 c.p.c. e, nel merito, negava la qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] delle reclamanti e della legataria chiamata in causa, invocando anche il giudicato della sentenza del Tribunale di Milano sopra citata. 4) Con decreto depositato il 9.02.2018 il Tribunale di Piacenza in composizione collegiale, disattesa l'eccezione di tardività del reclamo, accoglieva lo stesso, ritenendo che le reclamanti avessero provato di avere accettato con beneficio d'inventario tempestivamente l'eredità di [OSCURATO:PERSONA] e di essere già da tempo nel possesso dei beni ereditati e di avere compiuto atti di disposizione degli stessi e, pertanto , revocava la nomina dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] a curatore dell'eredità giacente di [OSCURATO:PERSONA], dichiarando cessate le sue funzioni; disponeva, quindi, anche la cancellazione delle trascrizioni del decreto di nomina del curatore dell'eredità giacente e compensava tra le parti le spese processuali per giusti motivi, stantela peculiarità delle questioni trattate e per la natura di volontaria giurisdizione del procedimento. 5) Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione - notificato il 10/14.9.2018 alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] dell'Emilia, alla [OSCURATO:PERSONA], il 10/[OSCURATO:DATA_NASCITA] alla Parrocchia di Sant'[OSCURATO:PERSONA] ed alla [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] detta Cottolengo, e per rifiuto della notifica in data 10/18.9.2018 alla curatela dell'eredità giacente di [OSCURATO:PERSONA]- la [OSCURATO:SOCIETA]., affidandosi a quattro motivi . Hanno resist ito, con distinti controricorsi, la Parrocchia di Sant'[OSCURATO:PERSONA] in Sant'Antonio a Trebbia di Piacenza, la [OSCURATO:PERSONA]Antonio dei [OSCURATO:PERSONA] (nella quale si é fusa la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] dell'Emilia) e la [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA]; sono , invece, rimaste intimate la [OSCURATO:PERSONA] e la curatela dell'eredità giacente di [OSCURATO:PERSONA]. Ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. la [OSCURATO:SOCIETA]. La causa é stata trattenuta in decisione nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] 1) Col primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360,comma primo n. 3) c.p.c., la violazione degli articoli 327 e 739 c.p.c., osservando che il Tribunale di Piacenza - a fronte di un decreto che ha dichiarato l'apertura dell'eredità giacente ed ha nominato il curatore della stessa del Tribunale di Piacenza pubblicato il 14.9.2016, e di un reclamo ex art. 739 c.p.c. depositato il 2.8.2017 - ha erroneamente ritenuto tempestivo tale reclamo perché in difetto di notifica ad istanza di parte del decreto reclamato, ha ritenuto applicabile il termine d'impugnazione di un anno dalla pubblicazione previsto dall'art. 327 c.p.c. vecchia formulazione, anziché il termine di sei mesi dalla pubblicazione previsto dallo stesso articolo nel testo modificato dall'art. 46, comma 17, della L. 18.6.2009 n. 69, che avrebbe invece dovuto applicare in base alla disposizione transitoria dell'art. 58 di quella legge in quanto il procedimento camerale di primo grado era stato introdotto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e dalla [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e,quindi, in data successiva al 4.7.2009. 2) Col secondo motivo la ricorrente deduce, in relazione all'art. 360,comma primo , n. 3) c.p.c., la violazione degli articoli 528 cod. civ., 739 e 747 c.p.c. e dell'art. 105 del D. Lgs. n. 51 del 1998, in quanto in base alla previsione dell'art. 739, comma 2° , c.p.c. il reclamo contro il decreto del Tribunale di Piacenza che aveva dichiarato aperta la procedura di eredità giacente di [OSCURATO:PERSONA] e nominato il curatore della stessa doveva essere proposto alla Corte d'Appello di Bologna e non allo stesso Tribunale di Piacenza in composizione collegiale (in tal senso si richiama Cass. 10.3.2006 n. 5274). 3) Col terzo motivo la ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360, comma primo , n. 3) c.p.c., la violazione degli articoli 2909 cod. civ. e dell'art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile, dell'art. 324 c.p.c. e dell'art. 528 cod. civ., sostenendo che il decreto impugnato abbia violato il giudicato implicito contenuto nella sentenza del Tribunale di Milano n. 11067/2014, che aveva dichiarato improcedibili le domande avanzate dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in quanto non era stata convenuta in giudizio la curatela dell'eredità giacente di [OSCURATO:PERSONA], la cui apertura era stata ritenuta indispensabile, con conseguente esclusione della qualità di eredi sia dell'intervenuta Parrocchia di Sant'[OSCURATO:PERSONA], che dell'intervenuta [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] detta Cottolengo, che a quel giudizio avevano partecipato. 4) Col quarto motivo la ricorrente prospetta, in relazione all'art. 360,comma primo, n. 3) c.p.c., la violazione degli articoli 473, 485 e 487 cod. civ. e dell'art. 100 c.p.c.. Deduce la ricorrente che, poiché la Parrocchia di Sant'[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] detta Cottolengo avevano accettato con beneficio d'inventario l'eredità di [OSCURATO:PERSONA] senza far redigere entro tre mesi l'inventario e senza chiedere entro tale termine la proroga, detta accettazione si sarebbe dovuta ritenere divenuta inefficace, non potendo esse accettare l'eredità puramente e semplicemente in quanto enti morali, con conseguente loro difetto di interesse e di legittimazione a proporre reclamo avverso il decreto del Tribunale di Piacenza che aveva dichiarato aperta la procedura di eredità giacente di [OSCURATO:PERSONA] nominandone il curatore, per cui il decreto impugnato aveva errato nel ritenere che le reclamanti avessero provato la loro qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], come del resto emergente dalla sentenza passata in giudicato del Tribunale di Milano n. 11067/2014. 5) In via pregiudiziale, ritiene la Corte, raccogliendo in tal senso anche l'eccezione preliminare sollevata dalla Parrocchia di Sant'[OSCURATO:PERSONA] in Sant'Antonio a Trebbia di Piacenza, di dover considerare che il provvedimento impugnato si è limitato a statuire esclusivamente sul reclamo avverso il decreto del Tribunale di Piacenza nella parte in cui aveva dichiarato aperta la procedura di eredità giacente di [OSCURATO:PERSONA] e nominato curatore della stessa l'avv. [OSCURATO:PERSONA]. Occorre, infatti, ricordare che i provvedimenti giurisdizionali emessi in forma diversa dalla sentenza sono impugnabili con il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., soltanto quando presentino, per la loro disciplina ed il loro contenuto, i caratteri della definitività e della decisorietà, ossia quando non siano soggetti, per quanto attiene al primo profilo, ad alcun altro rimedio, e siano altresì diretti, con riferimento al secondo requisito, alla risoluzione di una controversia concernente diritti soggettivi o "status", con piena attitudine a produrre, con efficacia di giudicato, effetti di diritto sostanziale e processuale, così che la loro eventuale ingiustizia comporterebbe per le parti un pregiudizio definitivo ed irreparabile ove non fosse loro consentito quel controllo di legittimità garantito dalla norma costituzionale richiamata (vedi Cass. ord. n. 29841/2023ed in motivazione Cass. sez. un. n. 1914/2016). Nello stesso senso si é pronunciata ripetutamente questa Corte anche in altre fattispecie analoghe di volontaria giurisdizione (vedi Cass. 27.2.2012, n. 2986 , e Cass. 11.4.2017, n. 9348, in materia di revoca dell'amministratore condominiale; Cass. 23.6.2011, n. 13747, e Cass. 28.9.2017, n. 22693 , in materia di revoca di amministratore di sostegno; Cass. 14.2.2003, n. 2205 , e Cass.6.10.2010 n. 11019,in materia di revoca del tutore). Alla luce di tali principi, appare evidente l’inammissibilità del ricorso per cassazione avverso il provvedimento in questa sede impugnato, che ha deciso un reclamo avverso il provvedimento solamente nella parte relativa alla chiusura della procedura di eredità giacente ed alla revoca della nomina del curatore dell'eredità giacente e cancellazione della trascrizione della relativa nomina dai registri immobiliari. Il provvedimento in questione si caratterizza, invero , per l'efficacia meno intensa propria dei provvedimenti camerali di volontaria giurisdizione, i quali, come è noto, pur potendo riguardare posizioni di diritto soggettivo, chiudono un procedimento di tipo non contenzioso e sono soggetti a modifica o revoca da parte dello stesso giudice che li ha emessi sia per motivi sopravvenuti che per circostanze preesistenti (vedi in tal senso Cass. n. 29841/2023; Cass. n. 2099/2001). Orbene, come già rilevato dall'ordinanza n. 29841 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] di questa Corte, se avverso i provvedimenti con i quali si determinino, da parte del giudice che lo ha nominato, i compensi spettanti al curatore dell'eredità giacente, si ritiene possibile che gli stessi siano oggetto, una volta esperiti i rimedi all'uopo previsti dal legislatore, di ricorso per cassazione, investendo la tutela di posizioni di diritto soggettivo, e con carattere di definitività e decisorietà, a diversa conclusione deve invece pervenirsi avverso le statuizioni che invece siano strettamente correlate alla giurisdizione volontaria in materia successoria. Questa Corte (con altra pronuncia, la n.3942/1994) ha, infatti, affermato che è inammissibile il ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. avverso il decreto camerale che conferma, rigettando l'istanza di revoca ex art. 742 c.p.c., il decreto di cessazione dell'eredità giacente e di consegna del compendio ereditario agli eredi legittimi, in sede di reclamo avverso il provvedimento negativo del(l’allora) pretore, trattandosi di provvedimento privo dei caratteri della decisorietà e della definitività, insuscettibile come tale di passaggio in cosa giudicata. Va solo puntualizzato che il provvedimento qui impugnato poteva al più essere suscettibile di ricorso ex art. 111 Cost. unicamente al capo attinente alle spese processuali. Infatti, è stato affermato che (v. Cass. n. 11503/2010) è legittima la condanna alle spese giudiziali nel procedimento promosso in sede di reclamo, ex art. 739 c.p.c., avverso provvedimento reso in camera di consiglio, atteso che ivi si profila comunque un conflitto tra parte impugnante e parte destinataria del reclamo, la cui soluzione implica una soccombenza che resta sottoposta alle regole dettate dall'art. 91 c.p.c., e seguenti (conf. Cass. n.28331/2017). La ricorribilitàper cassazione , quindi, è consentita solo avverso la statuizione relativa alla condanna al pagamento delle spese del procedimento, concernendo posizioni giuridiche soggettive di debito e credito discendenti da un rapporto obbligatorio autonomo rispetto a quello in esito al cui esame è stata adottata, e pertanto dotata dei connotati della decisione giurisdizionale con attitudine al giudicato, indipendentemente dalle caratteristiche del provvedimento cui accede (conf., ex multis , Cass. n. 2986/2012 , che ha escluso che tale soluzione contrasti con l'art. 13 [OSCURATO:PERSONA], il quale, nello stabilire che ogni persona i cui diritti e libertà riconosciuti nella Convenzione siano violati ha diritto di presentare un ricorso avanti ad una magistratura nazionale, non implica affatto che gli Stati debbano sempre ed in ogni caso accordare la tutela giurisdizionale fino al livello del rimedio di legittimità, la cui funzione ordinamentale non consiste nel tutelare l'"ius litigatoris", attribuendo al singolo ulteriori opportunità di verifica delle condizioni di fondatezza della sua pretesa, ma di garantire l'"ius constitutionis", cioè la nomofilachia e con essa l'uniformità dell'interpretazione giurisprudenziale; v. anche Cass. n. 9348/2017). I motivi proposti però dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non riguardano la statuizione del Tribunale di compensazione delle spese processuali della procedura di reclamo, palesandosi pertanto inammissibili in ragione dell'accoglimento dell'indicata eccezione preliminare di rito. 6) In definitiva, alla stregua delle argomentazioni svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno liquidate – come in dispositivo - a favore di ciascuna delle parti controricorrenti. Nulla va, invece,disposto per le parti intimate. Poiché il ricorso è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n.228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto l'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate - a favore di ciascuna delle parti controricorrenti - nella somma di € 200,00 per esborsi e di € 3.000,00 per compensi, oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15% ciascuna. Visto l'art. 13
Sentenza Cassazione n. 05908/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris