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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1972

ECLI:EU:C:1972:87
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61972C0014

CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA] 19 OTTOBRE 1972 (

1 ) [OSCURATO:PERSONA] Presidente ,

[OSCURATO:PERSONA]

, I — [OSCURATO:PERSONA] antefatti Con tre ordinanze del 1 o marzo 1972, il Bundessozialgericht di Kassel, vi ha deferito alcune questioni pregiudiziali a norma dell'art. 177 del trattato di Roma.

Vi si chiede l'interpretazione del regolamento n. 3 del Consiglio della Comunità economica europea, che disciplinava il sistema di previdenza sociale a favore dei lavoratori migranti (cause 14-73, 15-72 e 16-72).

Vediamo per quali motivi il giudice tedesco è stato indotto ad interpellarvi.

Nella Repubblica federale tedesca ogni persona colpita da tubercolosi, sia essa cittadino tedesco o meno, affiliata ad un sistema previdenziale o meno, in forza della legge federale del 30 giugno 1961, che disciplina l'assistenza sociale, ha diritto a prestazioni, tra le quali rientrano l'assistenza medica o il ricovero in ospedale, un sussidio finanziario alimentare ed un contributo per il reinserimento nella vita attiva.

Il finanziamento di tali prestazioni è posto a carico non solo degli enti assistenziali, ma anche degli organi competenti in materia di assicurazioni e di pensioni.

L'art. 1244 a) del regolamento tedesco in materia di previdenza sociale (Reichsversicherungsordnung — RVO) obbliga questi enti ad intervenire a favore degli assicurati o dei loro aventi causa, se gli affiliati hanno versato contributi, in virtù di un'attività soggetta ad assicurazione obbligatoria, svolta per almeno 6 mesi (computati civilmente) nei due anni che precedono la constatazione della malattia oppure se gli affiliati hanno maturato il periodo generale d'attesa di 60 mesi prescritto dalla legge per ottenere la pensione d'invalidità professionale.

A — L'attore della prima causa di merito, l'Heinze, cittadino tedesco, ha lavorato in Germania per 36 mesi, dal 1950 al 1953, poi in Lussemburgo, per 84 mesi, dal 1953 al 1960.

Nel 1966 la moglie e il figlio dell'Heinze venivano colpiti da tubercolosi contagiosa, malattia che deve esser scrupolosamente curata. [OSCURATO:PERSONA] pensioni di Düsseldorf rifiutava di accollarsi le spese relative, poiché l'Heinze in Germania non aveva versato il minimo di contributi assicurativi obbligatori per poter ottenere le prestazioni di cui all'art. 1244 a) del regolamento tedesco in materia.

Adito in primo grado, il [OSCURATO:PERSONA] di Dusseldorf riteneva invece che — in virtù degli artt. 16 e seguenti del regolamento n. 3 del Consiglio della Comunità economica europea, i periodi durante i quali l'interessato aveva lavorato in Lussemburgo dovessero venir cumulati con i periodi d'affiliazione maturati in Germania, quindi i componenti della famiglia dell'Heinze avevano diritto alle prestazioni previdenziali per la cura della tubercolosi. [OSCURATO:PERSONA] pensioni impugnava la sentenza e il Landessozialgericht confermava in appello la pronuncia, però non in virtù dell'art. 16 del regolamento n. 3, bensì richiamandosi agli artt. 24 e seguenti relativi al cumulo dei periodi assicurativi per le prestazioni d'invalidità.

B — Nella seconda causa, il Land della [OSCURATO:PERSONA], rappresentato dall'ufficio dell'assistenza sociale, ha convenuto in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] assicurazioni-pensioni di Hannover per ottenere il rimborso delle spese di ricovero in ospedale di [OSCURATO:PERSONA], cittadino italiano, colpito da tubercolosi contagiosa che richiedeva lunghe cure.

L'interessato era stato affiliato al regime previdenziale italiano per 8 anni, dal 1956 al 1964.

Inoltre egli aveva versato anche i contributi per l'assicurazione antitubercolare, tipica del sistema italiano, fino al 31 marzo 1965.

Poi si trasferiva in Germania, ove veniva assunto in un posto per il quale era prescritta l'assicurazione obbligatoria malattia e pensione.

Dichiarato ammalato nell'agosto 1965, egli veniva ricoverato in un istituto clinico; le spese di ricovero furono pagate dall'ufficio per l'assistenza sociale della [OSCURATO:PERSONA], che a sua volta ne chiedeva il rimborso alla [OSCURATO:PERSONA] assicurazioni-pensioni, alla quale il [OSCURATO:PERSONA] era affiliato. [OSCURATO:PERSONA] di Hannover riconosceva il diritto a rimborso dell'ufficio assistenziale; la prestazione litigiosa costituiva una «prestazione di malattia» e in virtù dell'art. 16 del regolamentò n. 3 si dovevano cumulare i periodi assicurativi maturati in Germania ed in Italia.

In sede di appello, il Landessozialgericht della [OSCURATO:PERSONA] ha confermato questa pronuncia, applicando però le disposizioni del regolamento comunitario relative alle «prestazioni d'invalidità».

C — La terza controversia di merito è stata promossa dalla [OSCURATO:PERSONA] malattia di Amburgo contro la [OSCURATO:PERSONA] assicurazionipensioni dello Schleswig-Holstein per ottenere il rimborso delle spese di ricovero in ospedale della figlia di un cittadino italiano, [OSCURATO:PERSONA], colpita da tubercolosi nel maggio 1965.

Questo lavoratore ha maturato in Germania periodi assicurativi che sarebbero di per sé insufficienti a conferire il diritto a chiamare in causa un ente previdenziale per il pagamento delle spese di ricovero in ospedale della figlia.

L'interessato però ha maturato periodi assicurativi in Italia, in Lussemburgo e in Svizzera. [OSCURATO:PERSONA] di Amburgo ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] assicurazioni-pensioni a rimborsare le spese di ricovero, riconoscendo il cumulo dei periodi assicurativi maturati dal [OSCURATO:PERSONA], in quanto le prestazioni contemplate dall'art. 1244 a) del regolamento tedesco sarebbero prestazioni di invalidità ai sensi degli artt. 26 e 27 del regolamento n. 3.

In sede di appello, il Landessozialgericht di Amburgo ha confermato la pronuncia.

Il giudice proponente vi chiede anzitutto, deferendovi una questione comune alle tre cause, se gli artt. 26 e 27 del regolamento n. 3, che contemplano il cumulo dei periodi di assicurazione contro l'invalidità, siano applicabili per analogia alle disposizioni della legislazione tedesca sulla lotta antitubercolare, dal momento che i provvedimenti di rinvio affermano che «in virtù della disciplina vigente in Germania, le disposizioni non riguardano prestazioni previdenziali, ma un obbligo che, nell'ambito della profilassi, incombe in certi casi agli enti assicurativi».

Il giudice proponente aggiunge che le prestazioni di cui trattasi non hanno l'indole di pensioni, non sono ripartite in rapporto ai rispettivi periodi assicurativi maturati, ma sono fornite indipendentemente dall'invalidità effettiva o temuta dell'assicurato; infine, l'onere imposto agli enti previdenziali dipende da una durata minima dell'affiliazione degli interessati, però, se i lavoratori hanno maturato il periodo minimo prescritto, le prestazioni non dipendono dalla durata del versamento dei contributi.

Nelle cause 15 e 16 vi sono ancora state deferite due ulteriori questioni complementari; il loro esame dipende dà un' eventuale risposta affermativa alla questione comune alle tre ordinanze di rinvio.

II — Applicabilità del regolamento n. 3 Questioni di principio Le controversie di merito sono conseguenza della ripartizione di competenze tra enti assistenziali e Casse assicurazioni-pensioni operata dalla legislazione tedesca in materia antitubercolare.

Contrariamente a quanto avviene in altri paesi, come la Francia, ove la protezione antitubercolare rientra nel sistema generale di malattia, i provvedimenti emanati per la cura dei tubercolosi ed il loro reinserimento nella vita sociale, in Germania sono oggetto di disposizioni speciali ed autonome contenute in un primo tempo nel regolamento dell'8 settembre 1942, in cui si precisava d'altronde che i vantaggi previsti non rientravano nell'ambito dell'assistenza pubblica.

Queste disposizioni sono poi state riunite nella legge 23 luglio 1959 sull'aiuto antitubercolare, surrogata due anni dopo dalla legge federale sull'assistenza sociale del 30 giugno 1961.

Nel titolo III, sezione 8, questa norma riunisce ora tutte le disposizioni vigenti, sia in materia di assistenza medica a domicilio o di ricovero in ospedale, che in materia di aiuti in denaro, come il sussidio alimentare, il sussidio di integrazione — o di reintegrazione — nella vita attiva o infine in materia di prestazioni speciali, come il sussidio per il personale sostitutivo oppure un sussidio di alloggio.

Queste provvidenze, che si ritiene facciano parte dell'assistenza sociale, valgono per tutti indipendentemente dalla nazionalità e dall'esercizio di un'attività professionale.

Tuttavia gli enti assistenziali intervengono solo in via sussidiaria, cioè solo allorché le persone bisognose non possono fruire delle prestazioni di altri enti previdenziali e particolarmente di un ente di assicurazioni-pensioni.

Lo stesso avviene nei casi urgenti: se non è stato possibile determinare immediatamente da quale ente dipende il malato, l'ufficio di assistenza sociale si accolla le spese di cura, ma in via provvisoria poiché l'organo competente dovrà poi rimborsare le spese anticipate dall'ente assistenziale.

Per quanto riguarda i lavoratori affiliati al sistema previdenziale obbligatorio ed i loro aventi causa, l'art. 1244 a), inserito nel 1959 nel regolamento sulla previdenza sociale, prescrive che le Casse di assicurazioni-pensioni devono accollarsi tutte le spese relative alle prestazioni fornite a chi è colpito da tubercolosi.

Il secondo capoverso dello stesso articolo prescrive che il diritto a prestazioni è subordinato al versamento di quote spettanti di diritto all'ente dal momento che l'interessato ha un'occupazione o svolge un'attività per la quale è prescritta l'assicurazione obbligatoria.

Il minimo previsto è fissato in 6 mesi computati, civilmente sugli ultimi 24 mesi che hanno preceduto la constatazione di uno stato di salute che richiede cure sanitarie.

Se questo presupposto non si verifica, deve trascorrere il periodo d'attesa generale di 60 mesi, condizione necessaria per riscuotere una prestazione d'invalidità.

Queste disposizioni, che hanno soltanto la funzione di stabilire quale ente dovrà sostenere in definitiva l'onere finanziario, non hanno alcun rilievo quanto alla risposta da dare alla prima questione deferita dal Bundessozialgericht.

La questione mira piuttosto a far classificare ai sensi del regolamento n. 3 le prestazioni poste dalla legge a carico delle Casse assicurazioni-pensioni.

La norma comunitaria non deve tener conto della suddivisione delle competenze tra gli organi sul piano nazionale.

I criteri cui essa si ispira si fondano unicamente sull'indole materiale dei vantaggi riconosciuti ai lavoratori e alla loro famiglia. — In effetti la nostra indagine deve approfondire due punti ben determinati: anzitutto si tratta di definire la sfera d'applicazione del regolamento n. 3.

I vantaggi contemplati dalla legge tedesca rientrano tra le «prestazioni previdenziali» di cui all'art. 2, n. 1, di detto regolamento? — In secondo luogo si deve determinare se, ed in virtù di quali disposizioni del regolamento, la norma del cumulo dei periodi assicurativi maturati in vari Stati membri — nella fattispecie Germania, Italia e Lussemburgo — sia applicabile qualora venga riconosciuto un diritto a queste specifiche prestazioni.

Il primo punto presenta analogie con il problema già sollevato dal Tribunal du travail di Bruxelles e su cui vi siete pronunciati il 22 giugno 1972 (causa 1-72, sig.ra [OSCURATO:PERSONA]).

I termini in cui il Bundessozialgericht ha posto il problema principale rivelano chiaramente che, ai suoi occhi, il particolare sistema tedesco delle prestazioni fornite ai malati di tubercolosi rientrerebbe nella sfera della politica sanitaria, dell'azione profilattica e non della previdenza sociale.

La motivazione del provvedimento di rinvio porta a pensare che tale regime, istituito e disciplinato dalla legge federale sull'assistenza sociale del 1961 rientra nell' «assistenza medico-sociale».

È noto che il regolamento n. 3, vigente nel momento in cui il Bundessozialgericht ha deferito le presenti questioni, esclude esplicitamente questa forma di protezione dalla propria sfera d'applicazione.

Come avevo già sostenuto nella causa [OSCURATO:PERSONA], non vi sono criteri rigidi per distinguere nettamente le due nozioni complementari di «previdenza sociale» e di «assistenza», non definite esattamente né dall'art. 51 del trattato di Roma, né dal regolamento n. 3, che ne costituisce un riflesso.

Il tenore del regolamento e più specialmente delle disposizioni generali che ne delimitano la sfera d'applicazione, dimostra che il Consiglio ha inteso conferire alla nozione di «previdenza sociale» il significato più ampio, mentre invece l'esclusione dell'assistenza sociale e medica può venir interpretata solo in modo restrittivo.

La vostra giurisprudenza ha questo orientamento; avete sempre interpretato con molta liberalità il regolamento n. 3, come conferma la vostra sentenza dello scorso 22 giugno, ancorandovi solidamente ai principi sanciti dall'art. 51 del trattato, che hanno la funzione di garantire l'attuazione pratica della libertà di circolazione e di impiego dei lavoratori della Comunità sul territorio di ciascuno degli Stati membri.

Questo scopo può essere raggiunto solo con il riconoscimento del loro diritto a tutte le prestazioni previdenziali, indipendentemente dalla loro natura, nonché mediante il cumulo dei periodi assicurativi maturati sotto l'egida delle varie legislazioni nazionali.

L'analisi della legislazione tedesca induce a pensare che le prestazioni fornite ai tubercolosi rientrino in questa nozione comunitaria di previdenza sociale, almeno nei limiti in cui di tali prestazioni fruiscano i lavoratori affiliati al regime obbligatorio di previdenza oppure i loro aventi causa.

1. Senza annettere troppa importanza al fatto che l'art. 1244 a) — che conferisce in merito una competenza particolare agli enti assicurazioni-pensioni — è integrato in una legislazione che disciplina il settore previdenziale, cioè il regolamento sulle assicurazioni previdenziali, è opportuno rilevare che questa norma, che istituisce un diritto soggettivo alle prestazioni, stabilisce un rapporto diretto e preciso tra l'affiliazione al regime assicurazione-pensioni e il diritto che ne scaturisce, mentre tale vincolo non sussiste sul piano della pura assistenza sociale.

Il semplice fatto di essere colpito da tubercolosi implica che cure ed aiuti debbono essere prestati anzitutto dall'ente assicurazioni-pensioni, mentre la legge federale sull'assistenza sociale attribuisce un carattere semplicemente sussidiano all'intervento dell'organo assistenziale.

In secondo luogo, qualunque sia il tipo di prestazioni fornite (cure mediche o ricovero in ospedale, sussidi alimentari, aiuti per il reinserimento nella vita attiva), tutte rientrano, per la loro natura, nella sfera d'applicazione dell'art. 2, n. 1, del regolamento comunitario, senza bisogno di stabilire in linea di massima — almeno in questa fase del sillogismo — se tali prestazioni vadano considerate prestazioni di malattia (lettera a) oppure prestazioni d'invalidità, ivi comprese quelle che hanno lo scopo di conservare o migliorare le capacità lavorative (lettera b).

Secondo il buon senso, tali prestazioni, che devono consentire la cura ed il reinserimento sociale del tubercoloso, non differiscono — per natura — dalle altre prestazioni di malattia; il carattere contagioso della malattia, che costituisce una reale minaccia per tutta la popolazione, il fatto che tale infermità richieda lunghe cure e che i malati debbano esser sottoposti a meticolosa sorveglianza medica, anche dopo la guarigione, non possono evidentemente modificare l'indole di dette prestazioni.

È poi logico che i provvedimenti così adottati, sia nell'ambito della legge sull' assistenza sociale, sia nell'ambito dell'assicurazione-pensioni, si integrino in un' azione generale di profilassi (ad esempio si precisa che le istituzioni previdenziali in alcuni casi possono impartire istruzioni ai loro affiliati colpiti da tubercolosi) tanto è vero che la maggior parte degli interventi previdenziali rientrano necessariamente nella politica sanitaria generale.

D'altro canto — pur se la tubercolosi rappresenta una piaga sociale — vi sono altre malattie contagiose che — pur senza essere altrettanto pericolose — conferiscono il diritto alle prestazioni dell'assicurazione malattia, il cui scopo principale è indubbiamente quello di consentire ai malati di curarsi e di recuperare la loro capacità lavorativa, ma che hanno contemporaneamente l'effetto di affiancare un'azione profilattica.

Il fatto che in Germania vi sia un regime di protezione antitubercolare speciale non può far sì che le relative prestazioni esulino dalla nozione di previdenza sociale, ai sensi del regolamento n. 3.

Concludo proponendovi di rispondere affermativamente alla prima questione?

2. Se quindi riconoscete che il regolamento n. 3 è applicabile in linea di massima alle prestazioni di cui trattasi, è opportuno stabilire in virtù di quale disposizione si dovrebbe effettuare il cumulo dei periodi assicurativi.

Ma nel nostro caso si può parlare di un cumulo reale, come avviene per le pensioni di vecchiaia e d'invalidità, giacché le prestazioni non sono fornite «pro rata temporis», la loro entità non dipende dalla durata dell'affiliazione e le prestazioni comprendono — oltre a determinati sussidi in denaro — il totale pagamento delle spese di assistenza medica e di ricovero in ospedale? Il problema si pone solo in quanto il sorgere del diritto è subordinato ad un versamento di contributi per un periodo minimo prestabilito, ma questa condizione non vale per il calcolo delle prestazioni.

La natura stessa delle prestazioni induce a chiedersi se la norma del cumulo si possa fondare, nel nostro caso, sugli artt. 16 e seguenti del regolamento n. 3 (capo I del titolo III) relativi alle prestazioni malattia oppure sulle disposizioni del capo 2 — articoli 24 e seguenti — riguardanti le prestazioni d'invalidità.

Pur se il giudice proponente si è limitato a sollevare il problema sotto il profilo degli artt. 26 e 27, schierandosi, a quanto pare, tra i fautori dell'applicazione del regime d'invalidità, non ritengo che questa presa di posizione possa essere impegnativa nei vostri confronti.

Anzi, è vostro compito preciso indicare esattamente la posizione che dovrà assumere il giudice nazionale una volta che disponga di una corretta interpretazione del diritto comunitario.

Premetterò che sono decisamente favorevole all'applicazione del principio del cumulo dei periodi assicurativi, indipendentemente dalla disposizione del regolamento sulla quale fonderete una tale asserzione.

Il principio è una conseguenza diretta dell'art. 51 del trattato, che ha introdotto questa regola onde garantire la libera circolazione dei lavoratori e, pur se non ravviserete la possibilità di desumere dal regolamento n. 3 una norma che tecnicamente si adatti al caso delle prestazioni contemplate dalla legge tedesca a favore dei tubercolosi, non dovrete dimenticare che il cumulo in ogni caso si opera per legge.

Nella vostra sentenza 27 ottobre 1971 (causa 23-71 — [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. 1971, pag. 859 ) non avete esitato a seguire lo stesso filo logico, ammettendo che gli «ausiliari» nel settore agricolo, figura espressamente prevista dal diritto belga, possono invocare i periodi maturati come lavoratori subordinati, sotto la legislazione di un altro Stato membro, onde fruire dei vantaggi in campo assicurativo malattia-invalidità di cui godono i lavoratori indipendenti ed avete chiaramente motivato la vostra asserzione con questo ragionamento: «Lo scopo degli artt. 48-51 non sarebbe affatto raggiunto, se i periodi assicurativi maturati in conformità alle leggi di uno Stato membro venissero perduti dal lavoratore che, profittando della libertà di circolazione garantitagli, si sposta in un altro luogo di lavoro e si trova perciò sottoposto al regime previdenziale di un altro Stato membro.» Tuttavia dovete definire le prestazioni di cui trattasi e fornire al Bundessozialgericht lumi circa il tipo di cumulo da applicare, cioè quello delle prestazioni di malattia oppure quello dell'invalidità.

Le pronunce di merito dipenderanno in un certo senso dalla vostra scelta.

Per conto mio ritengo che le prestazioni fornite in virtù dell'art. 1244 a) del regolamento tedesco vanno classificate come prestazioni di malattia, come hanno riconosciuto due dei tribunali.aditi in primo grado.

La conclusione può essere corroborata da vari argomenti: — questi vantaggi non sono evidentemente pensioni d'invalidità in senso stretto.

Non sono sussidi destinati a compensare un'incapacità lavorativa.

Le prestazioni sono fornite, come si vede, indipendentemente da una eventuale riduzione della capacità lavorativa e dalla necessità di ristabilire o di migliorare detta capacità.

Se su questo punto si avessero dubbi per quanto riguarda il sussidio alimentare, nessuno potrà sostenere che l'accollarsi le spese mediche o le spese di ricovero in ospedale sia assimilabile ad una pensione d'invalidità.

Si tratta di prestazioni in natura, che rientrano nel regime che disciplina i rischi di malattia. — Inoltre non si può dimenticare che nella maggior parte degli Stati membri la tutela degli iscritti alla previdenza antitubercolare si imposta sulle norme che disciplinano le prestazioni di malattia, salvo in Francia, ove la tutela è più completa ed eventualmente può protrarsi per periodi più lunghi.

Ciò dimostra quale importanza si attribuisca alla lotta contro la tubercolosi, malattia particolarmente grave e contagiosa.

Pur se in Italia si pratica un'assicurazione speciale antitubercolare, la cui gestione è affidata all'INPS, il regime è disciplinato dalle norme ordinarie in materia di assicurazione malattia.

Il cumulo dei periodi assicurativi si opera da parte delle autorità italiane nei confronti dei lavoratori comunitari in base agli artt. 16 e 17 del regolamento n. 3. — Infine, come sottolinea la Commissione, le autorità amministrative tedesche stesse, dal 1969, hanno registrato un aumento delle spese per il ricovero in ospedale di lavoratori migranti o di membri delle loro famiglie colpiti da tubercolosi, il che ha fatto aumentare l'onere medio per assistito delle prestazioni in natura fornite in virtù dell'assicurazione malattia.

Si deve infine ricordare che prima della stipulazione del trattato di Roma e, di conseguenza, dell'entrata in vigore del regolamento n. 3, tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale il 5 maggio 1953, era stata stipulata a Roma una convenzione in materia previdenziale.

L'art. 7 di questo accordo, che garantisce ai cittadini di uno Stato sul territorio dell'altro il diritto alle prestazioni previdenziali contemplate nel paese in cui si trovano gli interessati, assimila sotto ogni aspetto le prestazioni antitubercolari a quelle del regime generale di malattia.

Sulla scorta di questa disposizione dell' accordo, il Bundessozialgericht, con sentenza 26 ottobre 1967, ha stabilito che le prestazioni di cui all'art. 1244 a) del regolamento tedesco riguardano il rischio di malattia ed ha riconosciuto l'opportunità di tener conto dei periodi di assicurazione tubercolosi maturati in Italia onde poter riconoscere in Germania il diritto alle prestazioni fornite in questo settore.

Detta convenzione rientra tra quelle contemplate dall'art. 6, 2 o , e), del regolamento n. 3, che stabilisce che rimangano in vigore alcune «disposizioni» delle convenzioni di sicurezza sociale in quanto siano «indicate nell'allegato D del presente regolamento».

Nella versione originale di questo allegato era riportato l'art. 7 della convenzione italo-tedesca del 5 maggio 1953.

Il fatto che l'articolo non sia più riprodotto dopo l'emanazione del regolamento del Consiglio n. 130/63 non significa che i lavoratori migranti italiani e tedeschi non godono più dei vantaggi offerti da detta disposizione.

Essa veniva a costituire un doppione delle disposizioni contenute nel regolamento n. 3, qualcuno anzi ha giudicato la disposizione della convenzione bilaterale meno favorevole della disciplina comunitaria.

Per questi motivi il giudice di rinvio dovrebbe ammettere il cumulo dei periodi assicurativi in base all'art. 16, che dispone: «Ai fini del mantenimento o del recupero del diritto alle prestazioni, quando un lavoratore subordinato o assimilato è stato sottoposto successivamente o alternativamente alla legislazione di due o più Stati membri, i periodi di assicurazione e i periodi equivalenti compiuti in virtù della legislazione di ciascuno degli Stati membri sono totalizzati, in quanto non si sovrappongano.» Sarebbe dunque sufficiente che gli interessati dimostrassero di aver maturato il minimo di periodi d'affiliazione prescritto dalla disciplina previdenziale, sommando sia i periodi maturati in Germania che in un altro Stato membro; ciò consentirebbe loro di acquistare il diritto alle prestazioni di cui all'art. 1244 a) del regolamento tedesco oppure — di riflesso — gli enti di assicurazione-pensioni, di cui sono tributari, dovrebbero accollarsi l'onere di dette prestazioni.

Tuttavia, l'art. 17 del regolamento n. 3, paragrafo 1, 2 o capoverso, implica una restrizione al principio del cumulo, in quanto richiede che non sia trascorso più di un mese tra la conclusione del periodo assicurativo maturato nello stato in cui il lavoratore aveva la sua ultima occupazione e l'inizio del rapporto assicurativo nello Stato membro sul cui territorio il lavoratore si è trasferito.

Questa disposizione pare faccia sorgere una difficoltà nella causa n. 14-72.

Se si è verificata un'interruzione superiore ad un mese nel versamento dei contributi, come pare sia avvenuto per quel che riguarda gli aventi causa dell'Heinze (che ha terminato la sua attività in Lussemburgo nel 1960 e non pare abbia occupato in Germania un posto per il quale era obbligatoria l'assicurazione) ne risulterebbe che il cumulo dei periodi assicurativi in questo caso non si potrebbe effettuare almeno in virtù del regolamento n. 3.

Pur se il Bundessozialgericht non ha espressamente deferito il problema, che quindi non siete tenuti ad affrontare, credo opportuno sottolineare, come ha fatto la Commissione nelle sue osservazioni scritte, che l'art. 18 del regolamento n. 1408/71, che abroga e si surroga al regolamento n. 3, non contempla più limitazioni circa l'interruzione del versamento dei contributi dell'assicurazione-malattia, fatta eccezione per i lavoratori stagionali.

Questo nuovo regolamento è entrato in vigore il 1 o ottobre 1972.

All'art. 94, esso stabilisce che non conferisce alcun diritto per il periodo precedente la sua entrata in vigore.

In altri termini, esso non ha effetto retroattivo, non consente di riporre sul tappeto controversie che ormai sono già composte amministrativamente o risolte giurisdizionalmente a questa data.

Il n. 3 dello stesso articolo però precisa — fatte salve le disposizioni del n. 1 — che un diritto si può acquisire, anche se l'evento rischioso si è verificato in precedenza.

Mi pare dunque che la disposizione vada intesa nel senso che si applica a diritti sorti in seguito al verificarsi di eventi rischiosi anteriori all'entrata in vigore del regolamento, nei cui confronti però non è ancora stato emanato alcun provvedimento definitivo.

Mi è parso utile, affrontando questo argomento, far cenno anche a questa difficoltà.

III — Questioni sussidiarie La questione di principio, comune alle tre cause, dovrebbe essere risolta in modo affermativo, se intendete accogliere le mie proposte.

Vediamo ora i problemi sussidiari relativi alle cause 15 e 16-72.

Sul primo problema la vostra giurisprudenza consente facilmente di dare una risposta: a norma dell'art. 28, n. 2, prima frase, del regolamento n. 4 della Commissione, che costituisce la norma di applicazione del regolamento n. 3 recita: «Se i periodi d'assicurazione e i periodi equivalenti compiuti in base alla legislazione di uno degli Stati membri non raggiungono complessivamente sei mesi, non è concessa alcuna prestazione in base a tale legislazione».

In questo caso i periodi anzidetti sono presi in considerazione per l'acquisto, la conservazione ed il ricupero del diritto alle prestazioni da parte degli altri Stati membri, ma non per la determinazione dell'ammontare dovuto al pro rata, a norma dell'art. 28, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (n. 3).

Questa norma non ha ne come oggetto, né come effetto, la soppressione della possibilità di cumulo dei periodi inferiori ai 6 mesi a danno dei lavoratori migranti.

L'unico scopo è quello di semplificare le operazioni di pagamento delle pensioni, specie di evitare all'ente debitore di una pensione di sobbarcarsi spese di liquidazione ed eventualmente di versamento che talvolta potrebbero essere superiori all'ammontare della pensione stessa.

Nella vostra sentenza 1 o dicembre 1970 avete sostenuto questa tesi (causa 32/70, Union nationale des mutualités socialistes contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. 1970, pag. 987 ) pronunciandovi su una questione pregiudiziale deferita dalla Commissione reclami di Liegi relativamente all'assicurazione obbligatoria contro le malattie e l'invalidità, ricordando che «se è vero che l'art. 28, n. 2, del regolamento n. 4 si propone di semplificare le cose sul piano amministrativo, ciò non può comunque avvenire se non nell'ambito ed entro i limiti dell'obbligo di cumulo imposto dall'art. 51 del trattato e senza che ne subiscano pregiudizio i diritti che questo attribuisce ai singoli».

Nella controversia di merito in cui è parte il [OSCURATO:PERSONA], è questione di prestazioni in natura per le quali è impossibile immaginare una ripartizione per quote: l'art. 28, n. 2, del regolamento n. 4 non può applicarsi.

La risposta sarà quindi inevitabilmente negativa.

Nella causa n. 16/72, il Bundessozialgericht vi ha deferito, in subordine, il problema del se si debba tener conto, nel cumulare i periodi come prescrive il regolamento n. 3, dei periodi assicurativi di cui uno Stato membro diverso dalla Germania — nel nostro caso l'Italia — dovrebbe tener conto per calcolare le prestazioni in virtù di una convenzione stipulata con uno Stato terzo, come ad esempio la Svizzera.

La risposta dovrà fondarsi sul tenore del regolamento n. 3, sulla sfera d'applicazione territoriale del trattato CEE e sullo spirito dell'art. 51.

Anzitutto il tenore: in tutte le disposizioni in materia di cumulo dei periodi assi curativi, vale a dire nell'art. 16 o negli artt. 27, 32 e 33, il regolamento contempla solo i periodi maturati «in virtù della legislazione di ciascuno degli Stati membri» ed evidentemente sono escluse le disposizioni degli stati terzi.

In secondo luogo la sfera d'applicazione territoriale del Trattato è necessariamente delimitata, sia per quanto riguarda la previdenza sociale a favore dei lavoratori migranti, sia per il diritto di stabilimento che per ogni altra disposizione.

In particolare gli artt. 48-51 non possono venir applicati al di fuori del territorio della Comunità, come le norme sul cumulo del regolamento n. 3 non possono applicarsi a periodi assicurativi maturati sul territorio di uno Stato terzo.

L'art. 51, poi, garantisce la libera circolazione dei lavoratori comunitari, ma certo solo nell'ambito dei territori della Comunità.

Poichè il trattato di Roma non ha pregiudicato, in campo previdenziale, la facoltà di uno Stato membro di stipulare convenzioni con uno stato terzo e di riconoscere la validità dei periodi assicurativi maturati in questo stato dai propri cittadini, non è ammissibile che, con l'aiuto di una convenzione bilaterale, esso giunga ad imporre agli altri Stati membri il rispetto di impegni esulanti da quelli imposti dal diritto comunitario.

Propongo che a questa questione si risponda negativamente.

Dovreste quindi affermare per diritto quanto segue: 1 o Sub questione comune alle cause nn. 14, 15, 16-72 — Le disposizioni di legge della Repubblica federale tedesca, che attribuiscono il diritto a prestazioni a favore dei lavoratori e dei loro aventi causa colpiti da tubercolosi attiva che richiede cure sanitarie, a condizione che i lavoratori abbiano maturato i periodi assicurativi minimi prescritti da dette norme, rientrano nella sfera d'applicazione del regolamento n. 3 del Consiglio, poiché dette prestazioni vanno considerate «prestazioni di malattia» ai sensi dell'art. 2, n. 1, lettera a) di detto regolamento; — di conseguenza, il cumulo dei periodi assicurativi maturati «in virtù della legislazione di uno Stato membro» deve effettuarsi a norma degli artt. 16 e seguenti del regolamento n. 3. 2 o Sulla questione sussidiaria della causa n. 15-72 — Le disposizioni dell'art. 28, n. 2 del regolamento n. 4 in virtù delle quali «se i periodi di assicurazione e i periodi equivalenti compiuti in base alla legislazione di uno degli Stati membri non raggiungono complessivamente sei mesi, non è concessa alcuna prestazione in base a tale legislazione …» non sono applicabili alle prestazioni contemplate dalla summenzionata legislazione della Repubblica federale tedesca. 3 o Sulla questione sussidiaria della causa n. 16-72 — Uno Stato membro è tenuto a prendere in considerazione periodi assicurativi di cui dovrebbe tener conto un altro Stato membro in virtù di un accordo stipulato tra quest'ultimo ed uno Stato terzo. ( 1 ) Traduzione dal francese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61972C0014 CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA] 19 OTTOBRE 1972 ( 1 ) [OSCURATO:PERSONA] Presidente , [OSCURATO:PERSONA] , I — [OSCURATO:PERSONA] antefatti Con tre ordinanze del 1 o marzo 1972, il Bundessozialgericht di Kassel, vi ha deferito alcune questioni pregiudiziali a norma dell'art. 177 del trattato di Roma. Vi si chiede l'interpretazione del regolamento n. 3 del Consiglio della Comunità economica europea, che disciplinava il sistema di previdenza sociale a favore dei lavoratori migranti (cause 14-73, 15-72 e 16-72). Vediamo per quali motivi il giudice tedesco è stato indotto ad interpellarvi. Nella Repubblica federale tedesca ogni persona colpita da tubercolosi, sia essa cittadino tedesco o meno, affiliata ad un sistema previdenziale o meno, in forza della legge federale del 30 giugno 1961, che disciplina l'assistenza sociale, ha diritto a prestazioni, tra le quali rientrano l'assistenza medica o il ricovero in ospedale, un sussidio finanziario alimentare ed un contributo per il reinserimento nella vita attiva. Il finanziamento di tali prestazioni è posto a carico non solo degli enti assistenziali, ma anche degli organi competenti in materia di assicurazioni e di pensioni. L'art. 1244 a) del regolamento tedesco in materia di previdenza sociale (Reichsversicherungsordnung — RVO) obbliga questi enti ad intervenire a favore degli assicurati o dei loro aventi causa, se gli affiliati hanno versato contributi, in virtù di un'attività soggetta ad assicurazione obbligatoria, svolta per almeno 6 mesi (computati civilmente) nei due anni che precedono la constatazione della malattia oppure se gli affiliati hanno maturato il periodo generale d'attesa di 60 mesi prescritto dalla legge per ottenere la pensione d'invalidità professionale. A — L'attore della prima causa di merito, l'Heinze, cittadino tedesco, ha lavorato in Germania per 36 mesi, dal 1950 al 1953, poi in Lussemburgo, per 84 mesi, dal 1953 al 1960. Nel 1966 la moglie e il figlio dell'Heinze venivano colpiti da tubercolosi contagiosa, malattia che deve esser scrupolosamente curata. [OSCURATO:PERSONA] pensioni di Düsseldorf rifiutava di accollarsi le spese relative, poiché l'Heinze in Germania non aveva versato il minimo di contributi assicurativi obbligatori per poter ottenere le prestazioni di cui all'art. 1244 a) del regolamento tedesco in materia. Adito in primo grado, il [OSCURATO:PERSONA] di Dusseldorf riteneva invece che — in virtù degli artt. 16 e seguenti del regolamento n. 3 del Consiglio della Comunità economica europea, i periodi durante i quali l'interessato aveva lavorato in Lussemburgo dovessero venir cumulati con i periodi d'affiliazione maturati in Germania, quindi i componenti della famiglia dell'Heinze avevano diritto alle prestazioni previdenziali per la cura della tubercolosi. [OSCURATO:PERSONA] pensioni impugnava la sentenza e il Landessozialgericht confermava in appello la pronuncia, però non in virtù dell'art. 16 del regolamento n. 3, bensì richiamandosi agli artt. 24 e seguenti relativi al cumulo dei periodi assicurativi per le prestazioni d'invalidità. B — Nella seconda causa, il Land della [OSCURATO:PERSONA], rappresentato dall'ufficio dell'assistenza sociale, ha convenuto in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] assicurazioni-pensioni di Hannover per ottenere il rimborso delle spese di ricovero in ospedale di [OSCURATO:PERSONA], cittadino italiano, colpito da tubercolosi contagiosa che richiedeva lunghe cure. L'interessato era stato affiliato al regime previdenziale italiano per 8 anni, dal 1956 al 1964. Inoltre egli aveva versato anche i contributi per l'assicurazione antitubercolare, tipica del sistema italiano, fino al 31 marzo 1965. Poi si trasferiva in Germania, ove veniva assunto in un posto per il quale era prescritta l'assicurazione obbligatoria malattia e pensione. Dichiarato ammalato nell'agosto 1965, egli veniva ricoverato in un istituto clinico; le spese di ricovero furono pagate dall'ufficio per l'assistenza sociale della [OSCURATO:PERSONA], che a sua volta ne chiedeva il rimborso alla [OSCURATO:PERSONA] assicurazioni-pensioni, alla quale il [OSCURATO:PERSONA] era affiliato. [OSCURATO:PERSONA] di Hannover riconosceva il diritto a rimborso dell'ufficio assistenziale; la prestazione litigiosa costituiva una «prestazione di malattia» e in virtù dell'art. 16 del regolamentò n. 3 si dovevano cumulare i periodi assicurativi maturati in Germania ed in Italia. In sede di appello, il Landessozialgericht della [OSCURATO:PERSONA] ha confermato questa pronuncia, applicando però le disposizioni del regolamento comunitario relative alle «prestazioni d'invalidità». C — La terza controversia di merito è stata promossa dalla [OSCURATO:PERSONA] malattia di Amburgo contro la [OSCURATO:PERSONA] assicurazionipensioni dello Schleswig-Holstein per ottenere il rimborso delle spese di ricovero in ospedale della figlia di un cittadino italiano, [OSCURATO:PERSONA], colpita da tubercolosi nel maggio 1965. Questo lavoratore ha maturato in Germania periodi assicurativi che sarebbero di per sé insufficienti a conferire il diritto a chiamare in causa un ente previdenziale per il pagamento delle spese di ricovero in ospedale della figlia. L'interessato però ha maturato periodi assicurativi in Italia, in Lussemburgo e in Svizzera. [OSCURATO:PERSONA] di Amburgo ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] assicurazioni-pensioni a rimborsare le spese di ricovero, riconoscendo il cumulo dei periodi assicurativi maturati dal [OSCURATO:PERSONA], in quanto le prestazioni contemplate dall'art. 1244 a) del regolamento tedesco sarebbero prestazioni di invalidità ai sensi degli artt. 26 e 27 del regolamento n. 3. In sede di appello, il Landessozialgericht di Amburgo ha confermato la pronuncia. Il giudice proponente vi chiede anzitutto, deferendovi una questione comune alle tre cause, se gli artt. 26 e 27 del regolamento n. 3, che contemplano il cumulo dei periodi di assicurazione contro l'invalidità, siano applicabili per analogia alle disposizioni della legislazione tedesca sulla lotta antitubercolare, dal momento che i provvedimenti di rinvio affermano che «in virtù della disciplina vigente in Germania, le disposizioni non riguardano prestazioni previdenziali, ma un obbligo che, nell'ambito della profilassi, incombe in certi casi agli enti assicurativi». Il giudice proponente aggiunge che le prestazioni di cui trattasi non hanno l'indole di pensioni, non sono ripartite in rapporto ai rispettivi periodi assicurativi maturati, ma sono fornite indipendentemente dall'invalidità effettiva o temuta dell'assicurato; infine, l'onere imposto agli enti previdenziali dipende da una durata minima dell'affiliazione degli interessati, però, se i lavoratori hanno maturato il periodo minimo prescritto, le prestazioni non dipendono dalla durata del versamento dei contributi. Nelle cause 15 e 16 vi sono ancora state deferite due ulteriori questioni complementari; il loro esame dipende dà un' eventuale risposta affermativa alla questione comune alle tre ordinanze di rinvio. II — Applicabilità del regolamento n. 3 Questioni di principio Le controversie di merito sono conseguenza della ripartizione di competenze tra enti assistenziali e Casse assicurazioni-pensioni operata dalla legislazione tedesca in materia antitubercolare. Contrariamente a quanto avviene in altri paesi, come la Francia, ove la protezione antitubercolare rientra nel sistema generale di malattia, i provvedimenti emanati per la cura dei tubercolosi ed il loro reinserimento nella vita sociale, in Germania sono oggetto di disposizioni speciali ed autonome contenute in un primo tempo nel regolamento dell'8 settembre 1942, in cui si precisava d'altronde che i vantaggi previsti non rientravano nell'ambito dell'assistenza pubblica. Queste disposizioni sono poi state riunite nella legge 23 luglio 1959 sull'aiuto antitubercolare, surrogata due anni dopo dalla legge federale sull'assistenza sociale del 30 giugno 1961. Nel titolo III, sezione 8, questa norma riunisce ora tutte le disposizioni vigenti, sia in materia di assistenza medica a domicilio o di ricovero in ospedale, che in materia di aiuti in denaro, come il sussidio alimentare, il sussidio di integrazione — o di reintegrazione — nella vita attiva o infine in materia di prestazioni speciali, come il sussidio per il personale sostitutivo oppure un sussidio di alloggio. Queste provvidenze, che si ritiene facciano parte dell'assistenza sociale, valgono per tutti indipendentemente dalla nazionalità e dall'esercizio di un'attività professionale. Tuttavia gli enti assistenziali intervengono solo in via sussidiaria, cioè solo allorché le persone bisognose non possono fruire delle prestazioni di altri enti previdenziali e particolarmente di un ente di assicurazioni-pensioni. Lo stesso avviene nei casi urgenti: se non è stato possibile determinare immediatamente da quale ente dipende il malato, l'ufficio di assistenza sociale si accolla le spese di cura, ma in via provvisoria poiché l'organo competente dovrà poi rimborsare le spese anticipate dall'ente assistenziale. Per quanto riguarda i lavoratori affiliati al sistema previdenziale obbligatorio ed i loro aventi causa, l'art. 1244 a), inserito nel 1959 nel regolamento sulla previdenza sociale, prescrive che le Casse di assicurazioni-pensioni devono accollarsi tutte le spese relative alle prestazioni fornite a chi è colpito da tubercolosi. Il secondo capoverso dello stesso articolo prescrive che il diritto a prestazioni è subordinato al versamento di quote spettanti di diritto all'ente dal momento che l'interessato ha un'occupazione o svolge un'attività per la quale è prescritta l'assicurazione obbligatoria. Il minimo previsto è fissato in 6 mesi computati, civilmente sugli ultimi 24 mesi che hanno preceduto la constatazione di uno stato di salute che richiede cure sanitarie. Se questo presupposto non si verifica, deve trascorrere il periodo d'attesa generale di 60 mesi, condizione necessaria per riscuotere una prestazione d'invalidità. Queste disposizioni, che hanno soltanto la funzione di stabilire quale ente dovrà sostenere in definitiva l'onere finanziario, non hanno alcun rilievo quanto alla risposta da dare alla prima questione deferita dal Bundessozialgericht. La questione mira piuttosto a far classificare ai sensi del regolamento n. 3 le prestazioni poste dalla legge a carico delle Casse assicurazioni-pensioni. La norma comunitaria non deve tener conto della suddivisione delle competenze tra gli organi sul piano nazionale. I criteri cui essa si ispira si fondano unicamente sull'indole materiale dei vantaggi riconosciuti ai lavoratori e alla loro famiglia. — In effetti la nostra indagine deve approfondire due punti ben determinati: anzitutto si tratta di definire la sfera d'applicazione del regolamento n. 3. I vantaggi contemplati dalla legge tedesca rientrano tra le «prestazioni previdenziali» di cui all'art. 2, n. 1, di detto regolamento? — In secondo luogo si deve determinare se, ed in virtù di quali disposizioni del regolamento, la norma del cumulo dei periodi assicurativi maturati in vari Stati membri — nella fattispecie Germania, Italia e Lussemburgo — sia applicabile qualora venga riconosciuto un diritto a queste specifiche prestazioni. Il primo punto presenta analogie con il problema già sollevato dal Tribunal du travail di Bruxelles e su cui vi siete pronunciati il 22 giugno 1972 (causa 1-72, sig.ra [OSCURATO:PERSONA]). I termini in cui il Bundessozialgericht ha posto il problema principale rivelano chiaramente che, ai suoi occhi, il particolare sistema tedesco delle prestazioni fornite ai malati di tubercolosi rientrerebbe nella sfera della politica sanitaria, dell'azione profilattica e non della previdenza sociale. La motivazione del provvedimento di rinvio porta a pensare che tale regime, istituito e disciplinato dalla legge federale sull'assistenza sociale del 1961 rientra nell' «assistenza medico-sociale». È noto che il regolamento n. 3, vigente nel momento in cui il Bundessozialgericht ha deferito le presenti questioni, esclude esplicitamente questa forma di protezione dalla propria sfera d'applicazione. Come avevo già sostenuto nella causa [OSCURATO:PERSONA], non vi sono criteri rigidi per distinguere nettamente le due nozioni complementari di «previdenza sociale» e di «assistenza», non definite esattamente né dall'art. 51 del trattato di Roma, né dal regolamento n. 3, che ne costituisce un riflesso. Il tenore del regolamento e più specialmente delle disposizioni generali che ne delimitano la sfera d'applicazione, dimostra che il Consiglio ha inteso conferire alla nozione di «previdenza sociale» il significato più ampio, mentre invece l'esclusione dell'assistenza sociale e medica può venir interpretata solo in modo restrittivo. La vostra giurisprudenza ha questo orientamento; avete sempre interpretato con molta liberalità il regolamento n. 3, come conferma la vostra sentenza dello scorso 22 giugno, ancorandovi solidamente ai principi sanciti dall'art. 51 del trattato, che hanno la funzione di garantire l'attuazione pratica della libertà di circolazione e di impiego dei lavoratori della Comunità sul territorio di ciascuno degli Stati membri. Questo scopo può essere raggiunto solo con il riconoscimento del loro diritto a tutte le prestazioni previdenziali, indipendentemente dalla loro natura, nonché mediante il cumulo dei periodi assicurativi maturati sotto l'egida delle varie legislazioni nazionali. L'analisi della legislazione tedesca induce a pensare che le prestazioni fornite ai tubercolosi rientrino in questa nozione comunitaria di previdenza sociale, almeno nei limiti in cui di tali prestazioni fruiscano i lavoratori affiliati al regime obbligatorio di previdenza oppure i loro aventi causa. 1. Senza annettere troppa importanza al fatto che l'art. 1244 a) — che conferisce in merito una competenza particolare agli enti assicurazioni-pensioni — è integrato in una legislazione che disciplina il settore previdenziale, cioè il regolamento sulle assicurazioni previdenziali, è opportuno rilevare che questa norma, che istituisce un diritto soggettivo alle prestazioni, stabilisce un rapporto diretto e preciso tra l'affiliazione al regime assicurazione-pensioni e il diritto che ne scaturisce, mentre tale vincolo non sussiste sul piano della pura assistenza sociale. Il semplice fatto di essere colpito da tubercolosi implica che cure ed aiuti debbono essere prestati anzitutto dall'ente assicurazioni-pensioni, mentre la legge federale sull'assistenza sociale attribuisce un carattere semplicemente sussidiano all'intervento dell'organo assistenziale. In secondo luogo, qualunque sia il tipo di prestazioni fornite (cure mediche o ricovero in ospedale, sussidi alimentari, aiuti per il reinserimento nella vita attiva), tutte rientrano, per la loro natura, nella sfera d'applicazione dell'art. 2, n. 1, del regolamento comunitario, senza bisogno di stabilire in linea di massima — almeno in questa fase del sillogismo — se tali prestazioni vadano considerate prestazioni di malattia (lettera a) oppure prestazioni d'invalidità, ivi comprese quelle che hanno lo scopo di conservare o migliorare le capacità lavorative (lettera b). Secondo il buon senso, tali prestazioni, che devono consentire la cura ed il reinserimento sociale del tubercoloso, non differiscono — per natura — dalle altre prestazioni di malattia; il carattere contagioso della malattia, che costituisce una reale minaccia per tutta la popolazione, il fatto che tale infermità richieda lunghe cure e che i malati debbano esser sottoposti a meticolosa sorveglianza medica, anche dopo la guarigione, non possono evidentemente modificare l'indole di dette prestazioni. È poi logico che i provvedimenti così adottati, sia nell'ambito della legge sull' assistenza sociale, sia nell'ambito dell'assicurazione-pensioni, si integrino in un' azione generale di profilassi (ad esempio si precisa che le istituzioni previdenziali in alcuni casi possono impartire istruzioni ai loro affiliati colpiti da tubercolosi) tanto è vero che la maggior parte degli interventi previdenziali rientrano necessariamente nella politica sanitaria generale. D'altro canto — pur se la tubercolosi rappresenta una piaga sociale — vi sono altre malattie contagiose che — pur senza essere altrettanto pericolose — conferiscono il diritto alle prestazioni dell'assicurazione malattia, il cui scopo principale è indubbiamente quello di consentire ai malati di curarsi e di recuperare la loro capacità lavorativa, ma che hanno contemporaneamente l'effetto di affiancare un'azione profilattica. Il fatto che in Germania vi sia un regime di protezione antitubercolare speciale non può far sì che le relative prestazioni esulino dalla nozione di previdenza sociale, ai sensi del regolamento n. 3. Concludo proponendovi di rispondere affermativamente alla prima questione? 2. Se quindi riconoscete che il regolamento n. 3 è applicabile in linea di massima alle prestazioni di cui trattasi, è opportuno stabilire in virtù di quale disposizione si dovrebbe effettuare il cumulo dei periodi assicurativi. Ma nel nostro caso si può parlare di un cumulo reale, come avviene per le pensioni di vecchiaia e d'invalidità, giacché le prestazioni non sono fornite «pro rata temporis», la loro entità non dipende dalla durata dell'affiliazione e le prestazioni comprendono — oltre a determinati sussidi in denaro — il totale pagamento delle spese di assistenza medica e di ricovero in ospedale? Il problema si pone solo in quanto il sorgere del diritto è subordinato ad un versamento di contributi per un periodo minimo prestabilito, ma questa condizione non vale per il calcolo delle prestazioni. La natura stessa delle prestazioni induce a chiedersi se la norma del cumulo si possa fondare, nel nostro caso, sugli artt. 16 e seguenti del regolamento n. 3 (capo I del titolo III) relativi alle prestazioni malattia oppure sulle disposizioni del capo 2 — articoli 24 e seguenti — riguardanti le prestazioni d'invalidità. Pur se il giudice proponente si è limitato a sollevare il problema sotto il profilo degli artt. 26 e 27, schierandosi, a quanto pare, tra i fautori dell'applicazione del regime d'invalidità, non ritengo che questa presa di posizione possa essere impegnativa nei vostri confronti. Anzi, è vostro compito preciso indicare esattamente la posizione che dovrà assumere il giudice nazionale una volta che disponga di una corretta interpretazione del diritto comunitario. Premetterò che sono decisamente favorevole all'applicazione del principio del cumulo dei periodi assicurativi, indipendentemente dalla disposizione del regolamento sulla quale fonderete una tale asserzione. Il principio è una conseguenza diretta dell'art. 51 del trattato, che ha introdotto questa regola onde garantire la libera circolazione dei lavoratori e, pur se non ravviserete la possibilità di desumere dal regolamento n. 3 una norma che tecnicamente si adatti al caso delle prestazioni contemplate dalla legge tedesca a favore dei tubercolosi, non dovrete dimenticare che il cumulo in ogni caso si opera per legge. Nella vostra sentenza 27 ottobre 1971 (causa 23-71 — [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. 1971, pag. 859 ) non avete esitato a seguire lo stesso filo logico, ammettendo che gli «ausiliari» nel settore agricolo, figura espressamente prevista dal diritto belga, possono invocare i periodi maturati come lavoratori subordinati, sotto la legislazione di un altro Stato membro, onde fruire dei vantaggi in campo assicurativo malattia-invalidità di cui godono i lavoratori indipendenti ed avete chiaramente motivato la vostra asserzione con questo ragionamento: «Lo scopo degli artt. 48-51 non sarebbe affatto raggiunto, se i periodi assicurativi maturati in conformità alle leggi di uno Stato membro venissero perduti dal lavoratore che, profittando della libertà di circolazione garantitagli, si sposta in un altro luogo di lavoro e si trova perciò sottoposto al regime previdenziale di un altro Stato membro.» Tuttavia dovete definire le prestazioni di cui trattasi e fornire al Bundessozialgericht lumi circa il tipo di cumulo da applicare, cioè quello delle prestazioni di malattia oppure quello dell'invalidità. Le pronunce di merito dipenderanno in un certo senso dalla vostra scelta. Per conto mio ritengo che le prestazioni fornite in virtù dell'art. 1244 a) del regolamento tedesco vanno classificate come prestazioni di malattia, come hanno riconosciuto due dei tribunali.aditi in primo grado. La conclusione può essere corroborata da vari argomenti: — questi vantaggi non sono evidentemente pensioni d'invalidità in senso stretto. Non sono sussidi destinati a compensare un'incapacità lavorativa. Le prestazioni sono fornite, come si vede, indipendentemente da una eventuale riduzione della capacità lavorativa e dalla necessità di ristabilire o di migliorare detta capacità. Se su questo punto si avessero dubbi per quanto riguarda il sussidio alimentare, nessuno potrà sostenere che l'accollarsi le spese mediche o le spese di ricovero in ospedale sia assimilabile ad una pensione d'invalidità. Si tratta di prestazioni in natura, che rientrano nel regime che disciplina i rischi di malattia. — Inoltre non si può dimenticare che nella maggior parte degli Stati membri la tutela degli iscritti alla previdenza antitubercolare si imposta sulle norme che disciplinano le prestazioni di malattia, salvo in Francia, ove la tutela è più completa ed eventualmente può protrarsi per periodi più lunghi. Ciò dimostra quale importanza si attribuisca alla lotta contro la tubercolosi, malattia particolarmente grave e contagiosa. Pur se in Italia si pratica un'assicurazione speciale antitubercolare, la cui gestione è affidata all'INPS, il regime è disciplinato dalle norme ordinarie in materia di assicurazione malattia. Il cumulo dei periodi assicurativi si opera da parte delle autorità italiane nei confronti dei lavoratori comunitari in base agli artt. 16 e 17 del regolamento n. 3. — Infine, come sottolinea la Commissione, le autorità amministrative tedesche stesse, dal 1969, hanno registrato un aumento delle spese per il ricovero in ospedale di lavoratori migranti o di membri delle loro famiglie colpiti da tubercolosi, il che ha fatto aumentare l'onere medio per assistito delle prestazioni in natura fornite in virtù dell'assicurazione malattia. Si deve infine ricordare che prima della stipulazione del trattato di Roma e, di conseguenza, dell'entrata in vigore del regolamento n. 3, tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale il 5 maggio 1953, era stata stipulata a Roma una convenzione in materia previdenziale. L'art. 7 di questo accordo, che garantisce ai cittadini di uno Stato sul territorio dell'altro il diritto alle prestazioni previdenziali contemplate nel paese in cui si trovano gli interessati, assimila sotto ogni aspetto le prestazioni antitubercolari a quelle del regime generale di malattia. Sulla scorta di questa disposizione dell' accordo, il Bundessozialgericht, con sentenza 26 ottobre 1967, ha stabilito che le prestazioni di cui all'art. 1244 a) del regolamento tedesco riguardano il rischio di malattia ed ha riconosciuto l'opportunità di tener conto dei periodi di assicurazione tubercolosi maturati in Italia onde poter riconoscere in Germania il diritto alle prestazioni fornite in questo settore. Detta convenzione rientra tra quelle contemplate dall'art. 6, 2 o , e), del regolamento n. 3, che stabilisce che rimangano in vigore alcune «disposizioni» delle convenzioni di sicurezza sociale in quanto siano «indicate nell'allegato D del presente regolamento». Nella versione originale di questo allegato era riportato l'art. 7 della convenzione italo-tedesca del 5 maggio 1953. Il fatto che l'articolo non sia più riprodotto dopo l'emanazione del regolamento del Consiglio n. 130/63 non significa che i lavoratori migranti italiani e tedeschi non godono più dei vantaggi offerti da detta disposizione. Essa veniva a costituire un doppione delle disposizioni contenute nel regolamento n. 3, qualcuno anzi ha giudicato la disposizione della convenzione bilaterale meno favorevole della disciplina comunitaria. Per questi motivi il giudice di rinvio dovrebbe ammettere il cumulo dei periodi assicurativi in base all'art. 16, che dispone: «Ai fini del mantenimento o del recupero del diritto alle prestazioni, quando un lavoratore subordinato o assimilato è stato sottoposto successivamente o alternativamente alla legislazione di due o più Stati membri, i periodi di assicurazione e i periodi equivalenti compiuti in virtù della legislazione di ciascuno degli Stati membri sono totalizzati, in quanto non si sovrappongano.» Sarebbe dunque sufficiente che gli interessati dimostrassero di aver maturato il minimo di periodi d'affiliazione prescritto dalla disciplina previdenziale, sommando sia i periodi maturati in Germania che in un altro Stato membro; ciò consentirebbe loro di acquistare il diritto alle prestazioni di cui all'art. 1244 a) del regolamento tedesco oppure — di riflesso — gli enti di assicurazione-pensioni, di cui sono tributari, dovrebbero accollarsi l'onere di dette prestazioni. Tuttavia, l'art. 17 del regolamento n. 3, paragrafo 1, 2 o capoverso, implica una restrizione al principio del cumulo, in quanto richiede che non sia trascorso più di un mese tra la conclusione del periodo assicurativo maturato nello stato in cui il lavoratore aveva la sua ultima occupazione e l'inizio del rapporto assicurativo nello Stato membro sul cui territorio il lavoratore si è trasferito. Questa disposizione pare faccia sorgere una difficoltà nella causa n. 14-72. Se si è verificata un'interruzione superiore ad un mese nel versamento dei contributi, come pare sia avvenuto per quel che riguarda gli aventi causa dell'Heinze (che ha terminato la sua attività in Lussemburgo nel 1960 e non pare abbia occupato in Germania un posto per il quale era obbligatoria l'assicurazione) ne risulterebbe che il cumulo dei periodi assicurativi in questo caso non si potrebbe effettuare almeno in virtù del regolamento n. 3. Pur se il Bundessozialgericht non ha espressamente deferito il problema, che quindi non siete tenuti ad affrontare, credo opportuno sottolineare, come ha fatto la Commissione nelle sue osservazioni scritte, che l'art. 18 del regolamento n. 1408/71, che abroga e si surroga al regolamento n. 3, non contempla più limitazioni circa l'interruzione del versamento dei contributi dell'assicurazione-malattia, fatta eccezione per i lavoratori stagionali. Questo nuovo regolamento è entrato in vigore il 1 o ottobre 1972. All'art. 94, esso stabilisce che non conferisce alcun diritto per il periodo precedente la sua entrata in vigore. In altri termini, esso non ha effetto retroattivo, non consente di riporre sul tappeto controversie che ormai sono già composte amministrativamente o risolte giurisdizionalmente a questa data. Il n. 3 dello stesso articolo però precisa — fatte salve le disposizioni del n. 1 — che un diritto si può acquisire, anche se l'evento rischioso si è verificato in precedenza. Mi pare dunque che la disposizione vada intesa nel senso che si applica a diritti sorti in seguito al verificarsi di eventi rischiosi anteriori all'entrata in vigore del regolamento, nei cui confronti però non è ancora stato emanato alcun provvedimento definitivo. Mi è parso utile, affrontando questo argomento, far cenno anche a questa difficoltà. III — Questioni sussidiarie La questione di principio, comune alle tre cause, dovrebbe essere risolta in modo affermativo, se intendete accogliere le mie proposte. Vediamo ora i problemi sussidiari relativi alle cause 15 e 16-72. Sul primo problema la vostra giurisprudenza consente facilmente di dare una risposta: a norma dell'art. 28, n. 2, prima frase, del regolamento n. 4 della Commissione, che costituisce la norma di applicazione del regolamento n. 3 recita: «Se i periodi d'assicurazione e i periodi equivalenti compiuti in base alla legislazione di uno degli Stati membri non raggiungono complessivamente sei mesi, non è concessa alcuna prestazione in base a tale legislazione». In questo caso i periodi anzidetti sono presi in considerazione per l'acquisto, la conservazione ed il ricupero del diritto alle prestazioni da parte degli altri Stati membri, ma non per la determinazione dell'ammontare dovuto al pro rata, a norma dell'art. 28, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (n. 3). Questa norma non ha ne come oggetto, né come effetto, la soppressione della possibilità di cumulo dei periodi inferiori ai 6 mesi a danno dei lavoratori migranti. L'unico scopo è quello di semplificare le operazioni di pagamento delle pensioni, specie di evitare all'ente debitore di una pensione di sobbarcarsi spese di liquidazione ed eventualmente di versamento che talvolta potrebbero essere superiori all'ammontare della pensione stessa. Nella vostra sentenza 1 o dicembre 1970 avete sostenuto questa tesi (causa 32/70, Union nationale des mutualités socialistes contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. 1970, pag. 987 ) pronunciandovi su una questione pregiudiziale deferita dalla Commissione reclami di Liegi relativamente all'assicurazione obbligatoria contro le malattie e l'invalidità, ricordando che «se è vero che l'art. 28, n. 2, del regolamento n. 4 si propone di semplificare le cose sul piano amministrativo, ciò non può comunque avvenire se non nell'ambito ed entro i limiti dell'obbligo di cumulo imposto dall'art. 51 del trattato e senza che ne subiscano pregiudizio i diritti che questo attribuisce ai singoli». Nella controversia di merito in cui è parte il [OSCURATO:PERSONA], è questione di prestazioni in natura per le quali è impossibile immaginare una ripartizione per quote: l'art. 28, n. 2, del regolamento n. 4 non può applicarsi. La risposta sarà quindi inevitabilmente negativa. Nella causa n. 16/72, il Bundessozialgericht vi ha deferito, in subordine, il problema del se si debba tener conto, nel cumulare i periodi come prescrive il regolamento n. 3, dei periodi assicurativi di cui uno Stato membro diverso dalla Germania — nel nostro caso l'Italia — dovrebbe tener conto per calcolare le prestazioni in virtù di una convenzione stipulata con uno Stato terzo, come ad esempio la Svizzera. La risposta dovrà fondarsi sul tenore del regolamento n. 3, sulla sfera d'applicazione territoriale del trattato CEE e sullo spirito dell'art. 51. Anzitutto il tenore: in tutte le disposizioni in materia di cumulo dei periodi assi curativi, vale a dire nell'art. 16 o negli artt. 27, 32 e 33, il regolamento contempla solo i periodi maturati «in virtù della legislazione di ciascuno degli Stati membri» ed evidentemente sono escluse le disposizioni degli stati terzi. In secondo luogo la sfera d'applicazione territoriale del Trattato è necessariamente delimitata, sia per quanto riguarda la previdenza sociale a favore dei lavoratori migranti, sia per il diritto di stabilimento che per ogni altra disposizione. In particolare gli artt. 48-51 non possono venir applicati al di fuori del territorio della Comunità, come le norme sul cumulo del regolamento n. 3 non possono applicarsi a periodi assicurativi maturati sul territorio di uno Stato terzo. L'art. 51, poi, garantisce la libera circolazione dei lavoratori comunitari, ma certo solo nell'ambito dei territori della Comunità. Poichè il trattato di Roma non ha pregiudicato, in campo previdenziale, la facoltà di uno Stato membro di stipulare convenzioni con uno stato terzo e di riconoscere la validità dei periodi assicurativi maturati in questo stato dai propri cittadini, non è ammissibile che, con l'aiuto di una convenzione bilaterale, esso giunga ad imporre agli altri Stati membri il rispetto di impegni esulanti da quelli imposti dal diritto comunitario. Propongo che a questa questione si risponda negativamente. Dovreste quindi affermare per diritto quanto segue: 1 o Sub questione comune alle cause nn. 14, 15, 16-72 — Le disposizioni di legge della Repubblica federale tedesca, che attribuiscono il diritto a prestazioni a favore dei lavoratori e dei loro aventi causa colpiti da tubercolosi attiva che richiede cure sanitarie, a condizione che i lavoratori abbiano maturato i periodi assicurativi minimi prescritti da dette norme, rientrano nella sfera d'applicazione del regolamento n. 3 del Consiglio, poiché dette prestazioni vanno considerate «prestazioni di malattia» ai sensi dell'art. 2, n. 1, lettera a) di detto regolamento; — di conseguenza, il cumulo dei periodi assicurativi maturati «in virtù della legislazione di uno Stato membro» deve effettuarsi a norma degli artt. 16 e seguenti del regolamento n. 3. 2 o Sulla questione sussidiaria della causa n. 15-72 — Le disposizioni dell'art. 28, n. 2 del regolamento n. 4 in virtù delle quali «se i periodi di assicurazione e i periodi equivalenti compiuti in base alla legislazione di uno degli Stati membri non raggiungono complessivamente sei mesi, non è concessa alcuna prestazione in base a tale legislazione …» non sono applicabili alle prestazioni contemplate dalla summenzionata legislazione della Repubblica federale tedesca. 3 o Sulla questione sussidiaria della causa n. 16-72 — Uno Stato membro è tenuto a prendere in considerazione periodi assicurativi di cui dovrebbe tener conto un altro Stato membro in virtù di un accordo stipulato tra quest'ultimo ed uno Stato terzo. ( 1 ) Traduzione dal francese.
Sentenza Corte di giustizia UE/1972 — Fons Iuris — Fons Iuris