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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22414/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, è inammissibile perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scandito da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, la quale, nel fare corretta applicazione del principio, recentemente ribadito dalle Sezioni Unite, secondo cui, per l'individuazione della soglia oltre la quale è configurabile la circostanza aggravante dell'ingente quantità, continuano ad essere validi, anche successivamente alla riforma operata dal d.l. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, i criteri basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile fissati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 36258 del 24 maggio 2012, Biondi (Sez.

U, n. 14722 del 30/01/2020, Polito, Rv. 279005), ha confermato la sussistenza dei presupposti integranti la circostanza aggravante dell'ingente quantità" evidenziando l'elevato quantitativo di cocaina sequestrata, suddivisa in sette panetti da un kg. l'uno, pari a 3,6 kg. di sostanza pura (ben superiore, quindi, alla soglia dei due kg. indicati dalla sentenza Biondi), da cui erano ricavabili oltre 24.000 dosi: un quantitativo all'evidenza idoneo a rifornire un'ampia cerchia di consumatori per un lungo periodo; la Corte di merito, inoltre, ha correttamente ritenuto irrilevante, per escludere l'aggravante, la pretesa marginalità di ruolo di corriere rivestito dall'imputato e il comportamento collaborativo assunto in sede processuale, trattandosi di elementi che non incidono sulla nozione di "ingente quantità", e che, invece, possono essere valutati ai fini della determinazione del complessivo trattamento punitivo, come è avvenuto nella specie, avendo i giudici di merito riconosciuto all'imputato le circostanze attenuanti generiche; osservato che il secondo motivo, che lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo sia al diniego di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto all'indicata aggravante, sia all'eccessività della pena inflitta, è parimenti inammissibile perché la motivazione, sul punto, non presenta profili di illogicità manifesta, avendo la Corte di merito evidenziato che il ricorrente non ha dedotto alcun elemento in grado di mitigare ulteriormente la pena, peraltro determinata in misura lievemente superiore al minimo edittale, a fronte di un fatto che, in considerazione dell'ingente quantitativo di sostanza stupefacente sequestrata, certamente presenta profili di particolare allarme sociale; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, è inammissibile perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scandito da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, la quale, nel fare corretta applicazione del principio, recentemente ribadito dalle Sezioni Unite, secondo cui, per l'individuazione della soglia oltre la quale è configurabile la circostanza aggravante dell'ingente quantità, continuano ad essere validi, anche successivamente alla riforma operata dal d.l. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, i criteri basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile fissati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 36258 del 24 maggio 2012, Biondi (Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020, Polito, Rv. 279005), ha confermato la sussistenza dei presupposti integranti la circostanza aggravante dell'ingente quantità" evidenziando l'elevato quantitativo di cocaina sequestrata, suddivisa in sette panetti da un kg. l'uno, pari a 3,6 kg. di sostanza pura (ben superiore, quindi, alla soglia dei due kg. indicati dalla sentenza Biondi), da cui erano ricavabili oltre 24.000 dosi: un quantitativo all'evidenza idoneo a rifornire un'ampia cerchia di consumatori per un lungo periodo; la Corte di merito, inoltre, ha correttamente ritenuto irrilevante, per escludere l'aggravante, la pretesa marginalità di ruolo di corriere rivestito dall'imputato e il comportamento collaborativo assunto in sede processuale, trattandosi di elementi che non incidono sulla nozione di "ingente quantità", e che, invece, possono essere valutati ai fini della determinazione del complessivo trattamento punitivo, come è avvenuto nella specie, avendo i giudici di merito riconosciuto all'imputato le circostanze attenuanti generiche; osservato che il secondo motivo, che lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo sia al diniego di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto all'indicata aggravante, sia all'eccessività della pena inflitta, è parimenti inammissibile perché la motivazione, sul punto, non presenta profili di illogicità manifesta, avendo la Corte di merito evidenziato che il ricorrente non ha dedotto alcun elemento in grado di mitigare ulteriormente la pena, peraltro determinata in misura lievemente superiore al minimo edittale, a fronte di un fatto che, in considerazione dell'ingente quantitativo di sostanza stupefacente sequestrata, certamente presenta profili di particolare allarme sociale; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C
Sentenza Cassazione n. 22414/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris