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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 aprile 2023

Cassazione n. 19954/2023

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29233/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato dalla [OSCURATO:PERSONA], in persona dell’amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore, affidataria dei servizi gestionali afferenti il patrimonio immobiliare dell’Ente previdenziale, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] F. [OSCURATO:PERSONA], 60 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]. 2019n. 29233 sez.

S3 - ud. 04 - 04 - 20 23 -2- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] C. Colombo 179 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende; -controricorrenti – avverso la sentenza n. 4011/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 17/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4/04/2023 dal cons. dott.ssaANTONIETTA SCRIMA . [OSCURATO:PERSONA] Nel 2007 l’INPS, rappresentato dalla procuratrice speciale [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per sentir accertare e dichiarare che i convenuti occupavano senza alcun titolo l’immobile sito in Roma, alla via Pescaglia n. 40, scala A, piano 7, int. 26, almeno dal giugno 2006 e conseguentemente condannare i predetti all’immediato rilascio, in favore dell’attore, di tale immobile nonché al pagamento, sempre in favore dell’attore, delle somme dovute a titolo di indennità di occupazione maturate dal giugno 2006.

A sostegno delle proposte domande la parte attrice dedusse che il custode del già indicato stabile aveva segnalato per iscritto che il predetto immobile, già condotto in locazione da [OSCURATO:PERSONA], deceduto nel 2005, era stato dapprima “frequentato” dalla figlia di questi, [OSCURATO:PERSONA], e, a seguito di trasferimento di quest’ultima, era stato occupato da [OSCURATO:PERSONA] e dalla sua compagna [OSCURATO:PERSONA].

I convenutisi costituirono chiedendo di chiamare in causa la Corsi (non provvedendo poi a notificare l’atto di chiamata in causa) e sostenendo di non essere occupanti abusivi dell’immobile in questione ma di essere custodi dello stesso su richiesta della medesima Corsi.

Ric. 2019n. 29233 sez.

S3 - ud. 04 - 04 - 20 23 -3- Il Tribunale adito, con sentenza n. 17024 d el 12.9.2012, accolse le domande e condannò i convenuti a rilasciare l’immobile, a risarcire la parte attrice del danno subito per il mancato godimento mediante il pagamento dell’importo di euro 48.000,00, oltre interessi compensativi dalla sentenza, nonché alle spese di lite.

Avverso tale decisione l’Olivieri e la Careddu propo sero impugnazione, dellaquale, costituendosi, chiese il rigetto la predetta rappresentante dell’INPS.

La Corte di appello di Roma, con sentenza n. 4011/2019 del 17.6.2010, accolse il gravame e, per l’effetto , in riforma della sentenza impugnata, rigettò le domande formulate dall’INPS in primo grado e condannò il predetto ente alle spese del grado di appello mentre compensò le spese di primo grado.

In particolare la Corte territoriale, ritenuti assorbenti i rilievi di cui ai motivi di appello secondo e quarto, evidenziò che: 1) l’Olivieri aveva sin dal primo grado di giudizio sempre contestato di essere occupante abusivo, deducendo l’esistenza di un valido contratto di locazione in ordine all’immobile in questione stipulato dall’INPS con [OSCURATO:PERSONA], cui, al suo decesso, era subentrata la figlia convivente, [OSCURATO:PERSONA], e che quest’ultima, dovendosi allontanare per qualche tempo gli aveva consegnato le chiavi dell’appartamento, chiedendogli di custodirlo, e c he, infine, la Corsi (o altri per la medesima) aveva continuato a corrispondere il canone di locazione nella misura determinata dall’ente locatore con i bollettini MAV regolarmente ricevuti; 2) l’INPS, con le memorie ex art. 183, n. 1, c.p.c. , non aveva contestato l’esistenza di un contratto di locazione relativo all’immobile in parola con la Corsi ma aveva ritenuto “ragionevolmente” che questa si fosse allontanata definitivamente; 3) nonostante l’ente convenuto, ottemperando all’ordine ex art. 210 Ric. 2019n. 29233 sez.

S3 - ud. 04 - 04 - 20 23 -4- c.p.c., avesse depositato il contratto con il Corsi e non avesse mai negato che la Corsi non avesse restituito le chiavi dell’immobile, il Tribunale aveva ritenuto che i convenuti non avessero dato la prova di detenere l’immobile in custodia per espressa richiesta della conduttrice e che venisse mensilmente assolto l’obbligo di pagamento del canone di locazione «da soggetto legittimato e non meglio identificato, non potendo valere in tal senso la mera esistenzadi un contratto di locazione che si sarebbe rinnovato in capo al legittimo conduttore»; 4) il ragionamento del Tribunale non era condivisibile, avendo l’INPS depositato il contratto di locazione con il Corsi e non avendo mai contestato che il rapporto locatizio fosse proseguito, alla morte di questi, con sua figlia né avendo mai il medesimo ente dedotto né provato che tale contratto fosse cessato per qualunque causa né che avesse agito in giudizio per sentirne dichiarare la risoluzione.

Premesso quanto sopra riportato, la Corte territoriale affermò che, pur potendo ritenersi pacifico (stante la sua irreperibilità da parte dell’Olivieri) che la Corsi si fosse allontanata dall’appartamento in parola e che non vi abitasse da tempo, doveva reputarsi che il contratto di locazione fosse ancora in corso e che la conduttrice si fosse resa inadempiente per aver abbandonato l’immobile senza riconsegnare le chiavi al locatore e per aver introdotto nello stesso terze persone, in violazione dell’art. 15 del contratto di locazione, che vieta la sublocazione o cessione dell’appartamento.

Evidenziato che, a fronte di tali adempimenti, l’INPS non aveva agito in giudizio nei confronti della Corsi per ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento, la Corte di merito ritenne che non poteva l’INPS agire direttamente nei confronti dell’asserito occupante senza titolo o, presumibilmente, subconduttore per ottenere il rilascio dell’immobile, Ric. 2019n. 29233 sez.

S3 - ud. 04 - 04 - 20 23 -5- e che, solo dopo aver ottenuto la risoluzione del contratto principale con il conduttore, il locatore avrebbe potuto pretendere dal subconduttore la consegna della cosa senza che questi potesse opporsi legittimamente alla richiesta richiamando il contratto derivato concluso con il conduttore e decise nei termini sopra riportati.

Avverso la sentenza della Corte di merito l’INPS, rappresentato dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p., ha proposto ricorso per cassazione sulla base di duemotivi. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso illustrato da memoria.

Il P.M. non ha depositato le sue conclusioni scritte [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo è così rubricato: « Passaggio in giudicato della parte della sentenza di primo grado, nella parte in cui afferma il diritto dell’INPS alla restituzione e rilascio dell’immobile occupato dai Sigg.ri Olivieri e Careddu.

Omesso esame del punto, rilevabile anche d’ufficio, da parte della Corte di Appello di Roma.

Violazione degli artt. 2909 c.c., 342 c.p.c. e sgg.».

Con tale mezzo la parte ricorrente, come dalla stessa sintetizzato a p. 2 del ricorso, lamenta che «La Corte di Appello di Roma non ha accertato che i Sigg.ri Olivieri e Careddu, in sede di appello, non hanno espressamente censurato ed impugnato la sentenza di primo grado del Tribunale di Roma n. 17024 del 2012, nella parte in cui il Tribunale di Roma ha accolto la domanda di rilascio/restituzione dell’immobile, sull’accertato presupposto che è emerso nel corso della fase di lite che i ISigg.ri Olivieri occupano l’immobile in Roma via Pescaglia n. 40m, scala A., int. 26 dal giugno del 2006 a seguito dell’abbandono dell’immobile da parte del conduttore; mentre le circostanze frapposte dai convenuti circa un incarico dagli stessi Ric. 2019n. 29233 sez.

S3 - ud. 04 - 04 - 20 23 -6- ricevuto dalla regolare conduttrice per la mera custodia del benesono rimaste all’esito del giudizio sfornite di ogni prova.

Sussiste quindi il diritto dell’INPS alla restituzione dell’immobile con accoglimento della relativa domanda di rilascio.

Tale statuizione contenuta nella sentenza di primo grado non è stata oggetto di impugnazione in appello ed è pertanto passata in giudicato, sicché la Corte di Appello di ROMA lo avrebbe dovuto rilevare anche d’ufficio e porre a fondamento della decisione [rif. art. 360, comma 1), nn. 3 e c.p.c]»[così testualmente].

2. C on il secondo motivo, rubricato « Omesso esame da parte della Corte di Appello di Roma di un fatto decisivo [rif.a ert. 360, comma 1), n. 3 e n. 5, c.p.c.», la parte ricorrente, come dalla stessa sintetizzato a p. 3 del ricorso, lamenta che «La Corte di Appello di ROMA, nella sentenza di appello che si impugna con ricorso per cassazione, ha del tutto omesso l’esame dei fatti decisivi assunti agli atti di causa.

Ci si riferisce, in particolare alla confessione giudiziale depositata dai Sigg.r.i Olivieri e Careddu, laddove gli stessi rappresentano di essere degli occupanti abusivi e chiedono la sanatoria dell’occupazione e la firma del contratto di locazione con l’INPS [rif. art. 360, comma 1), n. 3 e n. 5, c.p.c.]». 3.Il primo motivo è fondato e va, pertanto, accolto.

Ed invero i motivi di appello non censurano in alcun modo la statuizione del Tribunale nella parte in cui quel Giudice ha ritenuto sussistente il diritto dell’INPS ad ottenere la restituzione dell’immobile libero di cose e persone ma attengono alla quantificazione della somma oggetto di condanna (primo motivo) , alla mancata ammissione dell’interrogatorio formale (secondo motivo) , alla mancata contestazione dei pagamenti effettuati dai convenuti, all’inottemperanza dell’attore all’ordine di esibizione dei vaglia di Ric. 2019n. 29233 sez.

S3 - ud. 04 - 04 - 20 23 -7- pagamento (terzo motivo) , all’asserita erronea ap plicazione dell’art.2043 c.c., trattandosi nella specie, ad avviso degli appellanti non di responsabilità da fatto illecito madi responsabilità contrattuale ex art.1453 c.c. della Corsi, per aver l a medesima commesso un inadempimento contrattuale sublocando l’immobile in violazione dell’art. 2 della l. 392/781(quarto motivo), alla carenza di prova del danno (quinto motivo) ed alle spese del giudizio di primo grado(sesto motivo).

Ne consegue che vi è ormai giudicato sull’accoglimento della domanda di rilascio dell’immobile perché occupato da soggetti non legittimati, trattandosi di questione non posta in discussione con i motivi di appello.

4. L’accoglimento del primo motivo assorbe l’esame del secondo.

Per mera completezza si evidenzia comunque che anch e il mezzo da ultimo indicato, ove scrutinabile, sarebbe fondato nei limiti appresso indicati.

Effettivamente la Corte di merito non ha tenuto conto di quanto rappresentato dagli appellanti nel corso del giudizio di appello circa la loro qualità di occupanti abusivi (v. note difensive depositate il 2.10.2018 e riportate integralmente a p. 6 e sgg. del ricorso).

Tali note, rinvenibili nel fascicolo dell’INPS, non sono però sottoscritte dagli attuali ricorrenti ma soltanto dal loro difensore; pertanto, alla stregua del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto (Cass., o rd ., n. 23634 del 28/09/2018; Cass. n. 4908 del 27/02/2017 ; Cass. n. 15062 del 15/07/2005) non costituiscono confessione giudiziale – diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente - ma certamente costituiscono ammissioni liberamente valutabili dal Giudice del merito.

Ric. 2019n. 29233 sez.

S3 - ud. 04 - 04 - 20 23 -8-

5. Il ricorso deve essere, pertanto, accolto; la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata ad altra sezione della Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

6. Stante l’accoglimento del ricorso, va dato atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater , d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso , dichiara assorbito l’esame del secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Corte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29233/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato dalla [OSCURATO:PERSONA], in persona dell’amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore, affidataria dei servizi gestionali afferenti il patrimonio immobiliare dell’Ente previdenziale, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] F. [OSCURATO:PERSONA], 60 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]. 2019n. 29233 sez. S3 - ud. 04 - 04 - 20 23 -2- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] C. Colombo 179 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende; -controricorrenti – avverso la sentenza n. 4011/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 17/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4/04/2023 dal cons. dott.ssaANTONIETTA SCRIMA . [OSCURATO:PERSONA] Nel 2007 l’INPS, rappresentato dalla procuratrice speciale [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per sentir accertare e dichiarare che i convenuti occupavano senza alcun titolo l’immobile sito in Roma, alla via Pescaglia n. 40, scala A, piano 7, int. 26, almeno dal giugno 2006 e conseguentemente condannare i predetti all’immediato rilascio, in favore dell’attore, di tale immobile nonché al pagamento, sempre in favore dell’attore, delle somme dovute a titolo di indennità di occupazione maturate dal giugno 2006. A sostegno delle proposte domande la parte attrice dedusse che il custode del già indicato stabile aveva segnalato per iscritto che il predetto immobile, già condotto in locazione da [OSCURATO:PERSONA], deceduto nel 2005, era stato dapprima “frequentato” dalla figlia di questi, [OSCURATO:PERSONA], e, a seguito di trasferimento di quest’ultima, era stato occupato da [OSCURATO:PERSONA] e dalla sua compagna [OSCURATO:PERSONA]. I convenutisi costituirono chiedendo di chiamare in causa la Corsi (non provvedendo poi a notificare l’atto di chiamata in causa) e sostenendo di non essere occupanti abusivi dell’immobile in questione ma di essere custodi dello stesso su richiesta della medesima Corsi. Ric. 2019n. 29233 sez. S3 - ud. 04 - 04 - 20 23 -3- Il Tribunale adito, con sentenza n. 17024 d el 12.9.2012, accolse le domande e condannò i convenuti a rilasciare l’immobile, a risarcire la parte attrice del danno subito per il mancato godimento mediante il pagamento dell’importo di euro 48.000,00, oltre interessi compensativi dalla sentenza, nonché alle spese di lite. Avverso tale decisione l’Olivieri e la Careddu propo sero impugnazione, dellaquale, costituendosi, chiese il rigetto la predetta rappresentante dell’INPS. La Corte di appello di Roma, con sentenza n. 4011/2019 del 17.6.2010, accolse il gravame e, per l’effetto , in riforma della sentenza impugnata, rigettò le domande formulate dall’INPS in primo grado e condannò il predetto ente alle spese del grado di appello mentre compensò le spese di primo grado. In particolare la Corte territoriale, ritenuti assorbenti i rilievi di cui ai motivi di appello secondo e quarto, evidenziò che: 1) l’Olivieri aveva sin dal primo grado di giudizio sempre contestato di essere occupante abusivo, deducendo l’esistenza di un valido contratto di locazione in ordine all’immobile in questione stipulato dall’INPS con [OSCURATO:PERSONA], cui, al suo decesso, era subentrata la figlia convivente, [OSCURATO:PERSONA], e che quest’ultima, dovendosi allontanare per qualche tempo gli aveva consegnato le chiavi dell’appartamento, chiedendogli di custodirlo, e c he, infine, la Corsi (o altri per la medesima) aveva continuato a corrispondere il canone di locazione nella misura determinata dall’ente locatore con i bollettini MAV regolarmente ricevuti; 2) l’INPS, con le memorie ex art. 183, n. 1, c.p.c. , non aveva contestato l’esistenza di un contratto di locazione relativo all’immobile in parola con la Corsi ma aveva ritenuto “ragionevolmente” che questa si fosse allontanata definitivamente; 3) nonostante l’ente convenuto, ottemperando all’ordine ex art. 210 Ric. 2019n. 29233 sez. S3 - ud. 04 - 04 - 20 23 -4- c.p.c., avesse depositato il contratto con il Corsi e non avesse mai negato che la Corsi non avesse restituito le chiavi dell’immobile, il Tribunale aveva ritenuto che i convenuti non avessero dato la prova di detenere l’immobile in custodia per espressa richiesta della conduttrice e che venisse mensilmente assolto l’obbligo di pagamento del canone di locazione «da soggetto legittimato e non meglio identificato, non potendo valere in tal senso la mera esistenzadi un contratto di locazione che si sarebbe rinnovato in capo al legittimo conduttore»; 4) il ragionamento del Tribunale non era condivisibile, avendo l’INPS depositato il contratto di locazione con il Corsi e non avendo mai contestato che il rapporto locatizio fosse proseguito, alla morte di questi, con sua figlia né avendo mai il medesimo ente dedotto né provato che tale contratto fosse cessato per qualunque causa né che avesse agito in giudizio per sentirne dichiarare la risoluzione. Premesso quanto sopra riportato, la Corte territoriale affermò che, pur potendo ritenersi pacifico (stante la sua irreperibilità da parte dell’Olivieri) che la Corsi si fosse allontanata dall’appartamento in parola e che non vi abitasse da tempo, doveva reputarsi che il contratto di locazione fosse ancora in corso e che la conduttrice si fosse resa inadempiente per aver abbandonato l’immobile senza riconsegnare le chiavi al locatore e per aver introdotto nello stesso terze persone, in violazione dell’art. 15 del contratto di locazione, che vieta la sublocazione o cessione dell’appartamento. Evidenziato che, a fronte di tali adempimenti, l’INPS non aveva agito in giudizio nei confronti della Corsi per ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento, la Corte di merito ritenne che non poteva l’INPS agire direttamente nei confronti dell’asserito occupante senza titolo o, presumibilmente, subconduttore per ottenere il rilascio dell’immobile, Ric. 2019n. 29233 sez. S3 - ud. 04 - 04 - 20 23 -5- e che, solo dopo aver ottenuto la risoluzione del contratto principale con il conduttore, il locatore avrebbe potuto pretendere dal subconduttore la consegna della cosa senza che questi potesse opporsi legittimamente alla richiesta richiamando il contratto derivato concluso con il conduttore e decise nei termini sopra riportati. Avverso la sentenza della Corte di merito l’INPS, rappresentato dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p., ha proposto ricorso per cassazione sulla base di duemotivi. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso illustrato da memoria. Il P.M. non ha depositato le sue conclusioni scritte [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è così rubricato: « Passaggio in giudicato della parte della sentenza di primo grado, nella parte in cui afferma il diritto dell’INPS alla restituzione e rilascio dell’immobile occupato dai Sigg.ri Olivieri e Careddu. Omesso esame del punto, rilevabile anche d’ufficio, da parte della Corte di Appello di Roma. Violazione degli artt. 2909 c.c., 342 c.p.c. e sgg.». Con tale mezzo la parte ricorrente, come dalla stessa sintetizzato a p. 2 del ricorso, lamenta che «La Corte di Appello di Roma non ha accertato che i Sigg.ri Olivieri e Careddu, in sede di appello, non hanno espressamente censurato ed impugnato la sentenza di primo grado del Tribunale di Roma n. 17024 del 2012, nella parte in cui il Tribunale di Roma ha accolto la domanda di rilascio/restituzione dell’immobile, sull’accertato presupposto che è emerso nel corso della fase di lite che i ISigg.ri Olivieri occupano l’immobile in Roma via Pescaglia n. 40m, scala A., int. 26 dal giugno del 2006 a seguito dell’abbandono dell’immobile da parte del conduttore; mentre le circostanze frapposte dai convenuti circa un incarico dagli stessi Ric. 2019n. 29233 sez. S3 - ud. 04 - 04 - 20 23 -6- ricevuto dalla regolare conduttrice per la mera custodia del benesono rimaste all’esito del giudizio sfornite di ogni prova. Sussiste quindi il diritto dell’INPS alla restituzione dell’immobile con accoglimento della relativa domanda di rilascio. Tale statuizione contenuta nella sentenza di primo grado non è stata oggetto di impugnazione in appello ed è pertanto passata in giudicato, sicché la Corte di Appello di ROMA lo avrebbe dovuto rilevare anche d’ufficio e porre a fondamento della decisione [rif. art. 360, comma 1), nn. 3 e c.p.c]»[così testualmente]. 2. C on il secondo motivo, rubricato « Omesso esame da parte della Corte di Appello di Roma di un fatto decisivo [rif.a ert. 360, comma 1), n. 3 e n. 5, c.p.c.», la parte ricorrente, come dalla stessa sintetizzato a p. 3 del ricorso, lamenta che «La Corte di Appello di ROMA, nella sentenza di appello che si impugna con ricorso per cassazione, ha del tutto omesso l’esame dei fatti decisivi assunti agli atti di causa. Ci si riferisce, in particolare alla confessione giudiziale depositata dai Sigg.r.i Olivieri e Careddu, laddove gli stessi rappresentano di essere degli occupanti abusivi e chiedono la sanatoria dell’occupazione e la firma del contratto di locazione con l’INPS [rif. art. 360, comma 1), n. 3 e n. 5, c.p.c.]». 3.Il primo motivo è fondato e va, pertanto, accolto. Ed invero i motivi di appello non censurano in alcun modo la statuizione del Tribunale nella parte in cui quel Giudice ha ritenuto sussistente il diritto dell’INPS ad ottenere la restituzione dell’immobile libero di cose e persone ma attengono alla quantificazione della somma oggetto di condanna (primo motivo) , alla mancata ammissione dell’interrogatorio formale (secondo motivo) , alla mancata contestazione dei pagamenti effettuati dai convenuti, all’inottemperanza dell’attore all’ordine di esibizione dei vaglia di Ric. 2019n. 29233 sez. S3 - ud. 04 - 04 - 20 23 -7- pagamento (terzo motivo) , all’asserita erronea ap plicazione dell’art.2043 c.c., trattandosi nella specie, ad avviso degli appellanti non di responsabilità da fatto illecito madi responsabilità contrattuale ex art.1453 c.c. della Corsi, per aver l a medesima commesso un inadempimento contrattuale sublocando l’immobile in violazione dell’art. 2 della l. 392/781(quarto motivo), alla carenza di prova del danno (quinto motivo) ed alle spese del giudizio di primo grado(sesto motivo). Ne consegue che vi è ormai giudicato sull’accoglimento della domanda di rilascio dell’immobile perché occupato da soggetti non legittimati, trattandosi di questione non posta in discussione con i motivi di appello. 4. L’accoglimento del primo motivo assorbe l’esame del secondo. Per mera completezza si evidenzia comunque che anch e il mezzo da ultimo indicato, ove scrutinabile, sarebbe fondato nei limiti appresso indicati. Effettivamente la Corte di merito non ha tenuto conto di quanto rappresentato dagli appellanti nel corso del giudizio di appello circa la loro qualità di occupanti abusivi (v. note difensive depositate il 2.10.2018 e riportate integralmente a p. 6 e sgg. del ricorso). Tali note, rinvenibili nel fascicolo dell’INPS, non sono però sottoscritte dagli attuali ricorrenti ma soltanto dal loro difensore; pertanto, alla stregua del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto (Cass., o rd ., n. 23634 del 28/09/2018; Cass. n. 4908 del 27/02/2017 ; Cass. n. 15062 del 15/07/2005) non costituiscono confessione giudiziale – diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente - ma certamente costituiscono ammissioni liberamente valutabili dal Giudice del merito. Ric. 2019n. 29233 sez. S3 - ud. 04 - 04 - 20 23 -8- 5. Il ricorso deve essere, pertanto, accolto; la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata ad altra sezione della Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. 6. Stante l’accoglimento del ricorso, va dato atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater , d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso , dichiara assorbito l’esame del secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Corte
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