CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 14027/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MARSALAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Marsala, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha applicato ex art. 183 disp.att.cod.proc.pen. a [OSCURATO:PERSONA] la pena accessoria della rimozione dal grado, prevista dall'art.33 codice penale militare di pace, in quanto predeterminata dalla legge nella specie e nella durata e conseguente di diritto alla condanna definitiva alla pena di anni tre mesi nove di reclusione pronunciata nei confronti del Bellanova con sentenza della Corte d'appello di Palermo divenuta irrevocabile il 26.02.2020 per il reato, tra gli altri, di falso ideologico commesso in qualità di pubblico ufficiale in veste di carabiniere scelto in servizio presso la stazione di Pantelleria. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, denunciando con unico motivo violazione di legge in relazione all'art. 1371 del codice dell'ordinamento militare, nonché vizio di motivazione con riguardo alla violazione del principio del ne bis in idem; deduce che l'Arma dei Carabinieri aveva già avviato il procedimento amministrativo per l'applicazione della sanzione disciplinare della rimozione dal grado, avente natura pregiudiziale e preclusiva dell'omologa pena accessoria prevista dal codice penale militare di pace, con conseguente violazione del divieto di punire un medesimo fatto più di una volta con sanzioni di differente specie; lamenta l'erronea applicazione della pena accessoria in relazione al quantum della pena principale inflitta, superiore a tre anni di reclusione ma irrogata cumulativamente anche per reati diversi dalla violazione dell'art. 476 cod.pen. costituente titolo di applicazione della rimozione dal grado alla condizione, tuttavia, che la pena della reclusione debba essere sostituita con la reclusione militare; deduce violazione dei principi affermati dalla Corte Europea di Giustizia e dalla CEDU sul divieto di cumulo di sanzioni di natura sostanzialmente penale, invoca il divieto per il datore di lavoro di esercitare più volte il potere disciplinare per i medesimi fatti accertati con la sentenza penale di condanna e richiama la pronuncia con cui la Consulta aveva dichiarato l'illegittimità degli artt. 12 lett. f) e 34 n. 7 della legge n. 1168 del 1961 nella parte in cui non subordinano la destituzione dal servizio al previo espletamento di procedimento disciplinare; rileva che per lo stesso fatto il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Palermo aveva a sua volta instaurato procedimento disciplinare ex artt. 16 e segg. disp.att.cod.proc.pen., così prospettando un'ulteriore violazione del principio del ne bis in idem. Il ricorrente prospetta questione di legittimità costituzionale dell'art. 33 comma 2 codice penale militare di pace, richiamando la sentenza della Consulta n. 268 del 2016, con riguardo alla natura irragionevole della destituzione di diritto e dell'estinzione automatica del rapporto di lavoro pubblico in assenza di celebrazione di un procedimento disciplinare assistito dalle garanzie di legge. (:» I 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato in ogni sua deduzione e deve essere rigettato, per le ragioni che seguono. 2. Come risulta evidente dalla motivazione del provvedimento impugnato, la pena accessoria della rimozione dal grado è stata applicata al Bellanova, in sede esecutiva ai sensi dell'art. 183 disp.att.cod.proc.pen., non già in relazione alla misura della pena principale inflitta con la sentenza penale di condanna, superiore complessivamente a tre anni di reclusione militare, secondo quanto previsto dall'art. 29 cod.pen.mil .pace (sul presupposto che il ricorrente rivestiva, prima della degradazione, la qualità di carabiniere scelto, e dunque di militare appartenente a una classe superiore all'ultima), ma in relazione al titolo di reato - falso ideologico punito dagli artt. 476 e 479 cod.pen. - per il quale, unitamente ad altri reati, egli è stato condannato in via definitiva, e dunque come effetto automatico della condanna per un delitto comune inserito nel catalogo previsto dall'art. 33 cod.pen.mil .pace, inflitta a un militare in servizio alle armi, così come stabilito da quest'ultima norma. Non assume rilevanza, pertanto, nel caso di specie, stabilire se la pena detentiva debba essere sostituita o meno, agli effetti esecutivi, dalla reclusione militare, secondo le previsioni dell'art. 63 cod.pen.mil .pace, perché il titolo di reato che ha determinato l'applicazione della pena accessoria è un reato comune punito ab origine con una delle pene indicate nell'art. 17 cod.pen. (la reclusione), che legittima (e impone) ex se la rimozione dal grado: sul punto, dunque, l'ordinanza gravata non è incorsa in alcuna violazione di legge o vizio di motivazione. 3. Sono infondate anche le censure che lamentano la violazione del divieto di bis in idem con riguardo agli esiti dei procedimenti disciplinari instaurati a carico del ricorrente per i medesimi fatti che ne hanno determinato la condanna penale. 3.1. Sul punto, occorre premettere che la pena accessoria della rimozione dal grado produce l'effetto, testualmente previsto dall'art. 29 cod.pen.mil .pace, di privare il militare condannato del grado da lui rivestito, facendolo discendere alla condizione di semplice soldato o di militare di ultima classe, ma non determina anche - in via automatica - la risoluzione o la cessazione del rapporto di servizio e di impiego pubblico, che può conseguire soltanto all'esito del procedimento disciplinare di natura amministrativa da svolgersi secondo le norme del codice dell'ordinamento militare contenute nel D.Lgs. n. 66 del 2010: si rivela perciò inconferente il richiamo operato dal ricorrente ai principi affermati nelle sentenze della Corte costituzionale, e in particolare nella più recente n. 286 del 2016 che ha dichiarato illegittimi, per violazione degli artt. 3, 24 e 97 Cost., gli artt. 866, ,» comma 1, 867, comma 3, e 923, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 66 del 2010, nella parte in cui non prevedono l'instaurarsi del procedimento disciplinare per la cessazione dal servizio per perdita del grado conseguente alla pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici, senza possibilità di graduazione proporzionale della sanzione disciplinare al caso concreto. E' infatti evidente che la pena accessoria applicata dal giudice penale costituisce bensì condizione e presupposto per l'instaurazione del procedimento disciplinare che potrà - ma non dovrà necessariamente - condurre all'emissione di un provvedimento amministrativo di cessazione dal servizio del Bellanova, ma non è idonea di per sé sola a produrre, automaticamente, l'effetto estintivo del rapporto di pubblico impiego, sfuggendo perciò alla censura di costituzionalità prospettata dal ricorrente, che si rivela manifestamente infondata se non addirittura irrilevante. 3.2. Neppure è configurabile alcuna violazione del principio sancito nell'art. 1371 del citato D.Lgs. n. 66 del 2010, rubricato "Divieto di sostituzione delle sanzioni disciplinari", in forza del quale un medesimo fatto non può essere punito più di una volta con sanzioni di differente specie, in quanto destinato ad operare esclusivamente nell'ambito del procedimento e delle sanzioni disciplinari, o dei principi affermati dalla CEDU in tema di divieto di cumulo di sanzioni di natura sostanzialmente penale. Come già affermato da questa Corte Suprema proprio sullo specifico tema in esame, con orientamento che merita piena condivisione e deve essere qui ribadito, nel caso di applicazione della pena accessoria della rimozione nei confronti di un militare rivestito di un grado o appartenente a una classe superiore all'ultima che abbia riportato condanna per taluno dei delitti previsti dagli artt. 476 e 493 cod.pen., non si configura un'ipotesi di violazione del principio del ne bis in idem qualora al predetto sia stata irrogata altresì la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio, atteso che la suindicata pena accessoria non comporta di per sé la cessazione dal servizio, che può essere disposta soltanto dall'autorità amministrativa all'esito del procedimento disciplinare incardinato sul fondamento dell'adozione della rimozione medesima; nessuna duplicazione sanzionatoria può, invero, ravvisarsi tra la rimozione e la sospensione dal servizio, in quanto disposte all'esito di procedimenti complementari, diretti al soddisfacimento di finalità giuridiche e sociali differenti e sottoposte a regole applicative distinte, in specie con riguardo alla valutazione della gravità del fatto che costituisce oggetto di apprezzamento in concreto nell'ambito del procedimento disciplinare, mentre nel procedimento penale la rimozione consegue ex lege alla sentenza di condanna (Sez. 1 n. 2969 del 26/09/2019, dep. 2020, Rv. 278118; Sez. 1 n. 2970 del 26/09/2019, dep. 2020, i Rv. 278479). Le pene accessorie, alla stregua del disposto dell'art. 20 cod.pen., conseguono di diritto alla condanna alla pena principale come effetti penali di essa (ex plurimis, Sez. 5 n. 8280 del 22/01/2008, Rv. 239474), costituendone effetto automatico e indefettibile da applicarsi ex officio dal giudice; la sanzione disciplinare, ancorché irrogata all'esito di un procedimento (di natura amministrativa e non penale) che trova la sua genesi originaria nell'applicazione della pena accessoria - ma che risponde a regole proprie dirette ad assicurare anche la proporzionalità della sanzione alla concreta gravità dell'illecito - non è invece caratterizzata dal medesimo automatismo ed assolve a finalità diverse ed autonome, volte essenzialmente alla tutela di esigenze proprie della funzione amministrativa e della pubblica amministrazione presso la quale il destinatario della sanzione presta servizio, così da escludere ogni coincidenza o sovrapponibilità tra i due differenti profili sanzionatori. L'ordinanza impugnata, che ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi, non merita perciò censura. 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle