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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 agosto 1978

Cassazione n. 16429/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 02/08/1978 avverso l'ordinanza del 15/01/2026 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; PA-r udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso avverso il provvedimento in epigrafe, con cui la Corte di appello di Firenze, quale Giudice dell'esecuzione, rideterminava la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA], con sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze il 6 novembre 2019, nella misura di sei anni, due mesi di reclusione e 2.233,00 euro di multa. [OSCURATO:PERSONA] che la difesa del ricorrente chiede la rideterminazione della pena irrogata ad [OSCURATO:PERSONA] per la diversa configurazione della fattispecie contestata al ricorrente - che era stata erroneamente qualificata come consumata - e per l'applicazione dei principi affermati dalla sentenza della Corte costituzionale 13 maggio 2024, n. 86, che erano stati disattesi nel caso di specie dal Giudice dell'esecuzione. [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso in esame, articolato in due doglianze, non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare la rivalutazione dei presupposti per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio presupposto, che appaiono valutati nel rispetto delle emergenze processuali e dei principi affermati nella sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024. [OSCURATO:PERSONA] che la rapina considerata non poteva ritenersi tentata, atteso che l'imputato e il complice riuscivano a impossessarsi della somma di 1010,00 euro sottratti ai dipendenti del supermercato in cui il ricorrente irrompeva con un complice il 20 maggio 2019, con modalità particolarmente aggressive e l'impiego di una pistola, con cui veniva esploso un colpo, che impediva di ritenere connotata da lievi entità la condotta illecita dell'imputato.

Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiar P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 02/08/1978 avverso l'ordinanza del 15/01/2026 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; PA-r udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso avverso il provvedimento in epigrafe, con cui la Corte di appello di Firenze, quale Giudice dell'esecuzione, rideterminava la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA], con sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze il 6 novembre 2019, nella misura di sei anni, due mesi di reclusione e 2.233,00 euro di multa. [OSCURATO:PERSONA] che la difesa del ricorrente chiede la rideterminazione della pena irrogata ad [OSCURATO:PERSONA] per la diversa configurazione della fattispecie contestata al ricorrente - che era stata erroneamente qualificata come consumata - e per l'applicazione dei principi affermati dalla sentenza della Corte costituzionale 13 maggio 2024, n. 86, che erano stati disattesi nel caso di specie dal Giudice dell'esecuzione. [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso in esame, articolato in due doglianze, non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare la rivalutazione dei presupposti per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio presupposto, che appaiono valutati nel rispetto delle emergenze processuali e dei principi affermati nella sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024. [OSCURATO:PERSONA] che la rapina considerata non poteva ritenersi tentata, atteso che l'imputato e il complice riuscivano a impossessarsi della somma di 1010,00 euro sottratti ai dipendenti del supermercato in cui il ricorrente irrompeva con un complice il 20 maggio 2019, con modalità particolarmente aggressive e l'impiego di una pistola, con cui veniva esploso un colpo, che impediva di ritenere connotata da lievi entità la condotta illecita dell'imputato. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiar P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 16429/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris