Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/1973
ECLI:EU:C:1973:54
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61972C0082
CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA] 23 MAGGIO 1973 (
1
)
[OSCURATO:PERSONA] Presidente
,
[OSCURATO:PERSONA]
,
[OSCURATO:PERSONA] van Beroep, tribunale olandese di ultima istanza competente in materia di previdenza sociale, con ordinanza 14 dicembre 1972 decideva di sottoporre a questa Corte le seguenti questioni:
«Come vadano interpretati gli arrt. 5 e 6 e l'allegato D del regolamento n. 3.
a)
Se detto regolamento sostituisca i trattati bilaterali in materia sociale — non menzionati all'art. 6, n. 1, lettere a) e b); n. 2, lettere a) e b) né nell'allegato D — anche qualora detti trattati riservino all'interessato un trattamento più favorevole.
b)
In caso negativo: come si debba stabilire se, nel caso concreto, un tratta to sia più vantaggioso del regolamento. Si deve tener conto di quanto in ultima analisi l'interessato percepirà negli altri Stati membri?
c)
Come vadano interpretati in proposito gli artt. 6 e 7 e l'allegato II del regolamento n. 1408/71».
Per risolvere le suddette questioni sono necessarie alcune premesse.
[OSCURATO:PERSONA], attore nella causa di merito, cittadino olandese, dal 1954 residente nei Belgio, dal 1920 al 1954 ha lavorato in Olanda ed ai sensi della legge olandese sull'assicurazione invalidità e vecchiaia dei lavoratori subordinati, versava i contributi per un periodo di 75 settimane.
Al compimento dei 65 anni andava in pensione e richiedeva quindi all'ente previdenziale olandese il versamento di una pensione di vecchiaia. Con provvedimento 30 marzo 1971, questa gli veniva accordata con effetto dal 1
o
gennaio 1970. L'ente previdenziale, nel concedere la pensione applicava gli artt. 27 e 28 del regolamento n. 3 (
GU n. 30 del 16. 12. 1958
) relativo alla Previdenza sociale a favore dei lavoratori migranti e le disposizioni dell'allegato G III B a, in quanto il [OSCURATO:PERSONA] risultava lavoratore migrante ai sensi dello stesso regolamento. L'ente previdenziale ha ritenuto che i periodi assicurativi maturati in Olanda anteriormente al 1
o
. 1. 1957 dovessero essere equiparati ai periodi assicurativi contemplati dalla AOW cioè dovessero venir calcolati secondo il parametro stabilito dalla legge che — dal 1
o
gennaio 1957 — ha sostituito la vecchia disciplina previdenziale e per quanto riguarda la pensione di vecchiaia ha riconosciuto il diritto a pensione a tutti coloro che risiedono in Olanda, In tal modo gli veniva attribuita una pensione pari al 4 % della pensione di vecchiaia spettante al celibe a norma dell'AOW.
Tuttavia il [OSCURATO:PERSONA] non si riteneva soddisfatto. Egli sostiene che gli spetti una pensione più elevata, pari al 33,6 % di quella spettante al coniugato. Questa pretesa si fondava sull'applicazione della convenzione belgo-olandese 29 agosto 1947 in materia di Previdenza sociale ed inoltre della convenzione 21 aprile 1951 (ambedue modificate dalla convenzione 4 novembre 1957). L'esito di questo calcolo sarebbe stato più favorevole all'interessato in quanto si sarebbe tenuto conto non solo dei periodi d'occupazione nei [OSCURATO:PERSONA], ma della residenza in Olanda dell'avente diritto ed eventualmente della consorte anteriormente al 1
o
gennaio 1957.
Contro il provvedimento dell'ente previdenziale olandese, il [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso innanzi al [OSCURATO:PERSONA] van Beroep e impugnava poi la decisione a lui sfavorevole dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] van Beroep. Questo tribunale, presso il quale la causa è attualmente pendente, solleva la questione del rapporto tra combinato disposto del regolamento n. 3 e del successivo regolamento n. 1408/71 (
GU n. L 149 del 5. 7. 1971
) con le convenzioni bilaterali in materia di previdenza sociale. Si spiegano quindi le questioni summenzionate e, particolarmente quella riguardante l'interpretazione degli artt. 5 e 6 e dell'allegato D del regolamento n. 3.
Prima di affrontare questi problemi, mi sembra tuttavia opportuno ricordare quel che la Commissione (l'unica istituzione che partecipa a questo procedimento) ha affermato in merito all'evoluzione del diritto olandese in materia di Previdenza sociale (per quanto ci interessa) in merito alla struttura e agli sviluppi della convenzione belgo-olandese sulla Previdenza sociale e in merito all'innesto della disciplina del regolamento n. 3 su un sistema bilaterale già in vigore.
Sottolineo anzitutto che l'AOW entrata in vigore il 1
o
gennaio 1957, contiene certe disposizioni transitorie che offrono vantaggi agli interessati. A norma di queste disposizioni la residenza ed altri periodi trascorsi nei [OSCURATO:PERSONA] anteriormente al 1
o
gennaio 1957 sono stati assimilati ai periodi assicurativi contemplati dall'AOW. Conditio sine qua non era che l'interessato avesse risieduto nei [OSCURATO:PERSONA] dal 59
o
fino al 65
o
anno di età. Inoltre è importante sottolineare che la già menzionata convenzione belgo-olandese sulla Previdenza sociale contiene disposizioni che permettono di applicare le norme transitorie dell'AOW anche nel caso in cui il suddetto presupposto non ricorra, cioè persino nell'ipotesi in cui durante il periodo prescritto l'assicurato avesse avuto la sua residenza in Belgio. Questo accordo, nonostante l'entrata in vigore del regolamento n. 3, il quale, com'è noto, doveva sostituirlo, continuava dapprima a rimanere in vigore, in quanto le sue relative disposizioni erano state riprese nell'allegato D del regolamento n. 3 (versione originale della Gazzetta ufficiale 1958, pag. 588). Poiché l'applicazione di detta disciplina aveva dato luogo a complicazioni amministrative e giuridiche, i governi belga e olandese, il 23 maggio 1962, ai sensi dell'art. 54 n. 1 del regolamento n. 3, notificavano al presidente del Consiglio delle CC.EE. di aver deciso di stralciare dall'allegato D dello stesso regolamento n. 3 le disposizioni della convenzione belgo-olandesse relative al regime transitorio disposto dall'AOW. Ne sarebbe risultato che tutti i lavoratori già occupati nei [OSCURATO:PERSONA] sarebbero stati assoggettati soltanto al regime di cui agli artt. 27 e 28 del regolamento n. 3. La pensione spettante per periodi assicurativi maturati anteriormente al 1
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gennaio 1957 sarebbe stata calcolata in base alle disposizioni della legge previdenziale allora vigente; mentre le disposizioni dell'AOW si applicavano solo ai periodi assicurativi maturati successivamente al 1
o
gennaio 1957. Poiché però nemmeno questa si dimostrò essere una soluzione ideale, l'Olanda proponeva di controbilanciare la situazione includendo nell'allegato G III B del regolamento n. 3 una disciplina in virtù della quale si sarebbero dovuti equiparare — per l'applicazione degli artt. 27 e 28 del regolamento n. 3 — i periodi contributivi antecedenti al 1
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gennaio 1957, maturati in virtù della legge olandese in materia previdenziale, ai periodi assicurativi contemplati dall'AOW. La proposta veniva accolta e realizzata mediante il regolamento del Consiglio del 18 dicembre 1963, che modificava l'allegato G.
Infine, il regolamento del Consiglio n. 1408/71, che è recentemente subentrato al regolamento n. 3, prevedeva un trattamento più favorevole per i lavoratori migranti occupati nei [OSCURATO:PERSONA] anteriormente al 1
o
gennaio 1957. L'allegato V F 2 si ispira sostanzialmente al contenuto della convenzione previdenziale belgo-olandese ed in particolare ricalca la disciplina sull'assimilazione dei periodi di residenza in un altro Stato membro ai periodi di residenza nei [OSCURATO:PERSONA] tra il 59
o
ed il 65
o
anno, cosicché attualmente è possibile calcolare una pensione olandese di vecchiaia considerando la residenza nei [OSCURATO:PERSONA] anteriormente al 1
o
gennaio 1957.
Premesse queste considerazioni, vediamo ora la questione deferita dal «[OSCURATO:PERSONA] van Beroep».
1.
Anzitutto si devono interpretare gli artt. 5 e 6 del regolamento n. 3 ed il suo allegato D — cioè si deve stabilire se il regolamento sostituisca le convenzioni non specificate nell'art. 6, n. 1, lettere a) e b), n. 2, lettere a) e b) e nell'allegato D anche nel caso in cui l'applicazione di dette convenzioni implichi, per l'avente diritto alle prestazioni, dei vantaggi superiori a quelli derivanti dal regolamento comunitario.
La soluzione di tali quesiti, come la Commissione ha dimostrato, non comporta particolari difficoltà.
L'elemento fondamentale è l'art. 5 del regolamento n. 3, che recita: «A meno che sia diversamente stabilito in modo espresso nel presente regolamento, le disposizioni di questo si sostituiscono, per quanto riguarda le persone alle quali esso si applica, a quelle: a) delle convenzioni di sicurezza sociale intervenute tra due o più Stati membri e degli accordi complementari a tali convenzioni». La norma è vincolante e chiarissima; l'unica riserva è quella espressa nella frase iniziale. A questo proposito ricorderò l'art. 6, n. 2, dello stesso regolamento che stabilisce: «Nonostante le disposizioni del presente regolamento rimangono applicabili … e) altre disposizioni delle convenzioni di previdenza sociale in quanto siano indicate nell'allegato D del presente regolamento». Anche questa disposizione è chiara: essa impernia il sistema sull'allegato D, cioè il regolamento n. 3 subentra a tutte le disposizioni non esplicitamente menzionate in detto allegato.
Per di più si osserva da parte della Commissione che l'art. 6 non precisa in base a quali criteri una convenzione bilaterale debba venir inserita nell'allegato D. Anche se la disposizione è più favorevole per gli interessati, gli Stati membri o il Consiglio non sono affatto tenuti a includerla nell'allegato D. In verità al riguardo essi dispongono invece di un potere discrezionale, come risulta anche chiaramente dall'art. 6, n. 3, che ammette modifiche dell'allegato D, a condizione che gli Stati membri le «ritengano necessarie».
La prima questione va quindi risolta nel senso che, a norma del regolamento n. 3, questo si sostituisce alle convenzioni bilaterali che non siano menzionate nell'allegato D del regolamento, e ciò pure nel caso in cui l'applicazione di dette convenzioni implichi per l'interessato dei vantaggi superiori a quelli derivanti dal regolamento stesso.
2.
La seconda questione diviene priva di oggetto, in quanto è stata deferita nel caso in cui la prima questione venisse risolta in senso negativo. Visto il risultato del mio esame, essa cade automaticamente.
3.
Per la terza questione vertente sull'interpretazione degli artt. 6 e 7 del regolamento n. 1408/71 e del relativo allegato II si può far richiamo alla soluzione proposta al n. 1.
In verità l'art. 6 del regolamento n. 1408/71 corrisponde all'art. 5 del regolamento n. 3, in quanto stabilisce che il regolamento riguarda gli stessi destinatari cui già si riferivano le convenzioni previdenziali bilaterali o plurilaterali stipulate o vigenti in precedenza. L'art. 7, al quale si richiama una riserva contenuta nell'art. 6, elenca le disposizioni internazionali la cui efficacia non viene scalfita dal presente regolamento e al n. 2 (come l'art. 6 del regolamento n. 3) fa salve solo le disposizioni delle convenzioni di previdenza sociale menzionate nell'allegato II. Ma, come appare evidente dal testo della norma, una convenzione belgo-olandese non rientra in questa categoria, quindi non è nemmeno possibile, in virtù del regolamento n. 1408, appellarsi alla predetta convenzione.
4.
Concludendo vi propongo le seguenti soluzioni:
a)
Dovreste affermare che i destinatari delle disposizioni del regolamento n. 3 sono gli stessi ai quali già si applicavano le convenzioni in materia di previdenza sociale stipulate fra Stati membri che non siano menzionate nell'art. 6 e nell'allegato D.
b)
Dovreste inoltre affermare che la stessa soluzione va adottata per le disposizioni del regolamento n. 1408/71, ed in relazione alle convenzioni non espressamente contemplate nell'art. 7 e nell'allegato II.
(
1
) Traduzione dal tedesco.