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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 febbraio 2026

Cassazione n. 15338/2026

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ppresentata e difesa in forza di procura speciale in attidagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro temporerappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale delloStato- resistente -per la cassazione della sentenza della Commissione TributariaRegionale delle Marche n. 118/04/2020, depositata il 18/02/2020 enon notificataNumero registro generale 23251/2020Numero sezionale 1294/2026udita la relazione della causa svolta nell’adunanzaNumero di raccolta generale 15338/2026camerale del 10/02/2026 dal [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]La società ricorrente impugnava la cartella di pagamentonotificatale a seguito di iscrizione a ruolo conseguente alcontrollo effettuato sulla dichiarazione per il periodo d'imposta2012; con essa era contestata la spettanza del credito iva delperiodo d'imposta precedente il conseguente minor versamentoa saldo.Effettivamente, per errore materiale il modello unico 2012era stato inviato all'Ufficio finanziario privo del quadro IVA.Successivamente, allegata all'istanza di annullamento inautotutela la società aveva presentato tutta la documentazionenecessaria ad attestare l'effettiva esistenza del credito iva(registri iva, ricevute di versamento, ecc.).A fronte di ciò l'Ufficio emetteva un provvedimento disgravio parziale quanto all’iva, riconoscendo quindi lasussistenza del credito a fini di tale tributo, ma non per lesanzioni in ordine alla quali restava ferma la cartella impugnatache le irrogava nella misura del 30%, oltre agli interessi.La CTP di Pesaro rigettava il ricorso.Appellava la società; con la pronuncia qui gravata dalricorso per Cassazione il giudice di secondo grado haconfermato la statuizione del primo giudice.Ricorre a questa Corte la contribuente con atto affidato adue motivi di censura.L’Agenzia delle Entrate ha unicamente depositatomemoria di costituzione in vista della pubblica udienza.Ragioni della decisioneIl primo motivo di doglianza lamenta la violazione e/ofalsa applicazione dell'art. 13 c. 4 del d.

Lgs. n. 471 del 1997 inrelazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.; secondo la società,Numero registro generale 23251/2020Numero sezionale 1294/2026erroneamente i giudici di appello hanno ritenuto che l'omessaNumero di raccolta generale 15338/2026presentazione della dichiarazione iva (difettando il Dataq puuabbdlicraozio ne 20/05/2026relativo a tale tributo nel modello inviato) rappresenti un caso diutilizzo del credito in violazione delle modalità previste dalla leggetale da essere sanzionabile.Il secondo motivo di ricorso si incentra sulla violazione e falsaapplicazione del combinato disposto dell’art. 16 d.

Lgs. n. 472 del1997 e dell’art. 3 d.

Lgs. n. 427 del 1997 in relazione all’art. 360 c. 1n. 3 c.p.c. per avere la CTR mancato di annullare la cartellaimpugnata, in quanto la sanzione irrogata – non contestualmenteall’atto che richiedeva i maggiori tributi – doveva esser richiesta conun atto distinto e autonomo ex art. 16 del d.

Lgs. n. 472 del 1997.Rileva la Corte che la questione di diritto sottostante a entrambii motivi riguarda – in sintesi - l’applicabilità o meno della sanzione inargomento nel caso di riconoscimento del credito e della relativalegittimità quanto al suo utilizzo.Sul punto si rilevano due orientamenti interpretativi in seno allaSezione Tributaria.Un primo orientamento ritiene (Cass. n. 37146/2021 e Cass.1319/2026) che i requisiti formali del diritto a detrazione disciplinanole modalità e il controllo dell'esercizio del diritto medesimo.

L'eserciziodella detrazione rappresenta quindi una facoltà, che richiede lacontabilizzazione in liquidazione periodica e nella dichiarazioneannuale, previa annotazione nei registri IVA della fattura relativa, edeve essere eseguito, ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972,al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo aquello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistential momento della nascita del diritto medesimo.

Poiché la violazioneformale non punibile, ossia la violazione meramente formale,risponde a due concorrenti requisiti: non arrecare pregiudizioall'esercizio delle azioni di controllo e, al contempo, non incidere sulladeterminazione della base imponibile dell'imposta e sul versamentoNumero registro generale 23251/2020Numero sezionale 1294/2026del tributo (anche Cass. n. 2985/2012; conformi, Cass. n.Numero di raccolta generale 15338/202614402/2014; Cas. n. 27211/2014; Cass. n. 14767/2015), sebbenDeat ai lp ubblicazione 20/05/2026credito d'imposta sia sussistente, l'omessa dichiarazione hacomportato – secondo l’orientamento in argomento - il mancatoversamento di parte del tributo alle scadenze previste edeterminato il ritardato incasso erariale, con conseguente deficitdi cassa, sia pure transitorio, nel periodo infrannuale.Di qui – secondo tal primo orientamento - la legittimitàdella sanzione ai sensi dell'art. 13 del d.

Lgs. n. 471 del 1997.D’altro canto, un diverso secondo orientamento (Cass. n.27814/2022, in precedenza anche Cass. n. 25288/2019) ritieneche nel caso di riconoscimento del credito in argomento,vengono assorbite le questioni afferenti all’applicazione dellesanzioni, la cui debenza viene meno ove sia riconosciutolegittimo l’utilizzo del credito.Di qui – secondo tal secondo orientamento – l’illegittimitàdella sanzione ridetta.Pertanto, alla luce del contrasto interpretativo, risultaopportuna la trattazione della controversia in pubblica udienza:la stessa va quindi rinviata a nuovo ruolo P.Q.Mrinvia a nuovo ruolo.Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppresentata e difesa in forza di procura speciale in attidagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro temporerappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale delloStato- resistente -per la cassazione della sentenza della Commissione TributariaRegionale delle Marche n. 118/04/2020, depositata il 18/02/2020 enon notificataNumero registro generale 23251/2020Numero sezionale 1294/2026udita la relazione della causa svolta nell’adunanzaNumero di raccolta generale 15338/2026camerale del 10/02/2026 dal [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]La società ricorrente impugnava la cartella di pagamentonotificatale a seguito di iscrizione a ruolo conseguente alcontrollo effettuato sulla dichiarazione per il periodo d'imposta2012; con essa era contestata la spettanza del credito iva delperiodo d'imposta precedente il conseguente minor versamentoa saldo.Effettivamente, per errore materiale il modello unico 2012era stato inviato all'Ufficio finanziario privo del quadro IVA.Successivamente, allegata all'istanza di annullamento inautotutela la società aveva presentato tutta la documentazionenecessaria ad attestare l'effettiva esistenza del credito iva(registri iva, ricevute di versamento, ecc.).A fronte di ciò l'Ufficio emetteva un provvedimento disgravio parziale quanto all’iva, riconoscendo quindi lasussistenza del credito a fini di tale tributo, ma non per lesanzioni in ordine alla quali restava ferma la cartella impugnatache le irrogava nella misura del 30%, oltre agli interessi.La CTP di Pesaro rigettava il ricorso.Appellava la società; con la pronuncia qui gravata dalricorso per Cassazione il giudice di secondo grado haconfermato la statuizione del primo giudice.Ricorre a questa Corte la contribuente con atto affidato adue motivi di censura.L’Agenzia delle Entrate ha unicamente depositatomemoria di costituzione in vista della pubblica udienza.Ragioni della decisioneIl primo motivo di doglianza lamenta la violazione e/ofalsa applicazione dell'art. 13 c. 4 del d. Lgs. n. 471 del 1997 inrelazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.; secondo la società,Numero registro generale 23251/2020Numero sezionale 1294/2026erroneamente i giudici di appello hanno ritenuto che l'omessaNumero di raccolta generale 15338/2026presentazione della dichiarazione iva (difettando il Dataq puuabbdlicraozio ne 20/05/2026relativo a tale tributo nel modello inviato) rappresenti un caso diutilizzo del credito in violazione delle modalità previste dalla leggetale da essere sanzionabile.Il secondo motivo di ricorso si incentra sulla violazione e falsaapplicazione del combinato disposto dell’art. 16 d. Lgs. n. 472 del1997 e dell’art. 3 d. Lgs. n. 427 del 1997 in relazione all’art. 360 c. 1n. 3 c.p.c. per avere la CTR mancato di annullare la cartellaimpugnata, in quanto la sanzione irrogata – non contestualmenteall’atto che richiedeva i maggiori tributi – doveva esser richiesta conun atto distinto e autonomo ex art. 16 del d. Lgs. n. 472 del 1997.Rileva la Corte che la questione di diritto sottostante a entrambii motivi riguarda – in sintesi - l’applicabilità o meno della sanzione inargomento nel caso di riconoscimento del credito e della relativalegittimità quanto al suo utilizzo.Sul punto si rilevano due orientamenti interpretativi in seno allaSezione Tributaria.Un primo orientamento ritiene (Cass. n. 37146/2021 e Cass.1319/2026) che i requisiti formali del diritto a detrazione disciplinanole modalità e il controllo dell'esercizio del diritto medesimo. L'eserciziodella detrazione rappresenta quindi una facoltà, che richiede lacontabilizzazione in liquidazione periodica e nella dichiarazioneannuale, previa annotazione nei registri IVA della fattura relativa, edeve essere eseguito, ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972,al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo aquello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistential momento della nascita del diritto medesimo. Poiché la violazioneformale non punibile, ossia la violazione meramente formale,risponde a due concorrenti requisiti: non arrecare pregiudizioall'esercizio delle azioni di controllo e, al contempo, non incidere sulladeterminazione della base imponibile dell'imposta e sul versamentoNumero registro generale 23251/2020Numero sezionale 1294/2026del tributo (anche Cass. n. 2985/2012; conformi, Cass. n.Numero di raccolta generale 15338/202614402/2014; Cas. n. 27211/2014; Cass. n. 14767/2015), sebbenDeat ai lp ubblicazione 20/05/2026credito d'imposta sia sussistente, l'omessa dichiarazione hacomportato – secondo l’orientamento in argomento - il mancatoversamento di parte del tributo alle scadenze previste edeterminato il ritardato incasso erariale, con conseguente deficitdi cassa, sia pure transitorio, nel periodo infrannuale.Di qui – secondo tal primo orientamento - la legittimitàdella sanzione ai sensi dell'art. 13 del d. Lgs. n. 471 del 1997.D’altro canto, un diverso secondo orientamento (Cass. n.27814/2022, in precedenza anche Cass. n. 25288/2019) ritieneche nel caso di riconoscimento del credito in argomento,vengono assorbite le questioni afferenti all’applicazione dellesanzioni, la cui debenza viene meno ove sia riconosciutolegittimo l’utilizzo del credito.Di qui – secondo tal secondo orientamento – l’illegittimitàdella sanzione ridetta.Pertanto, alla luce del contrasto interpretativo, risultaopportuna la trattazione della controversia in pubblica udienza:la stessa va quindi rinviata a nuovo ruolo P.Q.Mrinvia a nuovo ruolo.Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2026.Il Presidente