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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 18 dicembre 1979

Cassazione n. 41524/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/12/1979 avverso l'ordinanza del 16/04/2024 del TRIBUNALE DI CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il differimento alle ore 11, 30 della trattazione ma alle 12.00 non risultava comparso, sicché il processo veniva, comunque, trattato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 tribunale per le misure cautelari reali di Catanzaro confermava il decreto di sequestro preventivo disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Previo riconoscimento del fumus 512-bis cod. pen. della società "Costa degli [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s." e dei relativi rapporti finanziari e conti correnti.

Il sequestro veniva disposto sia a fini impeditivi, che al fine di garantire la futura applicazione della confisca ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen..

2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1. violazione di legge (artt. 321 commi 1 e 2 cod. pen.): mancherebbe la dimostrazione del periculum in mora, tenuto conto della carenza motivazionale in ordine alla possibilità che i beni appresi potessero essere utilizzati in altre attività criminose, nonostante la consumazione del reato risalisse ad oltre sei anni prima e nonostante nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], persona interposta, fosse stata esclusa la gravità indiziaria; anche in relazione al periculum riferito al sequestro funzionale a garantire la confisca la motivazione sarebbe carente. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

1.1. Il collegio ribadisce quanto affermato autorevolmente dalle Sezioni unite secondo cui il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del perículum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege (Sez.

U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848 - 01)

1.2. Nel caso in esame, in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche, il tribunale forniva una motivazione accurata, esaustiva e pertinente in relazione ad entrambe le tipologie di sequestro applicate: (a) con riferimento al sequestro preventivo di natura "anticipatoria", previsto dall'art. 321, comma 2, del codice di rito, rilevava che la mancata apposizione del vincolo determinerebbe il concreto pericolo di dispersione dei cespiti, dato che l'indagato avrebbe potuto occultare o disperdere i beni sociali (ad esempio mediante la liquidazione dei beni strumentali), così da sottrarre il ricavato alla prevedibile applicazione di una misura di sicurezza patrimoniale; (b) con riferimento al periculum correlato al vincolo di natura "impeditiva", ovvero al sequestro previsto dall'art. 321, comma 1, del codice di rito, evidenziava che sussisteva il concreto pericolo che la libera disponibilità della società avrebbe determinato l'aggravamento delle conseguenze del reato, consentendo al ricorrente di gestire la società nella stagione turistica, generando ingenti guadagni, idonei a rimpinguare le casse della criminalità organizzata (pag. 7 del provvedimento impugnato).Il provvedimento impugnato offre, dunque, una motivazione pertinente ed adeguata in ordine al pericolo cautelare, che lo sottrae ad ogni censura in questa sede. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/12/1979 avverso l'ordinanza del 16/04/2024 del TRIBUNALE DI CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il differimento alle ore 11, 30 della trattazione ma alle 12.00 non risultava comparso, sicché il processo veniva, comunque, trattato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 tribunale per le misure cautelari reali di Catanzaro confermava il decreto di sequestro preventivo disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Previo riconoscimento del fumus 512-bis cod. pen. della società "Costa degli [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s." e dei relativi rapporti finanziari e conti correnti. Il sequestro veniva disposto sia a fini impeditivi, che al fine di garantire la futura applicazione della confisca ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen.. 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (artt. 321 commi 1 e 2 cod. pen.): mancherebbe la dimostrazione del periculum in mora, tenuto conto della carenza motivazionale in ordine alla possibilità che i beni appresi potessero essere utilizzati in altre attività criminose, nonostante la consumazione del reato risalisse ad oltre sei anni prima e nonostante nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], persona interposta, fosse stata esclusa la gravità indiziaria; anche in relazione al periculum riferito al sequestro funzionale a garantire la confisca la motivazione sarebbe carente. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. 1.1. Il collegio ribadisce quanto affermato autorevolmente dalle Sezioni unite secondo cui il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del perículum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege (Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848 - 01) 1.2. Nel caso in esame, in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche, il tribunale forniva una motivazione accurata, esaustiva e pertinente in relazione ad entrambe le tipologie di sequestro applicate: (a) con riferimento al sequestro preventivo di natura "anticipatoria", previsto dall'art. 321, comma 2, del codice di rito, rilevava che la mancata apposizione del vincolo determinerebbe il concreto pericolo di dispersione dei cespiti, dato che l'indagato avrebbe potuto occultare o disperdere i beni sociali (ad esempio mediante la liquidazione dei beni strumentali), così da sottrarre il ricavato alla prevedibile applicazione di una misura di sicurezza patrimoniale; (b) con riferimento al periculum correlato al vincolo di natura "impeditiva", ovvero al sequestro previsto dall'art. 321, comma 1, del codice di rito, evidenziava che sussisteva il concreto pericolo che la libera disponibilità della società avrebbe determinato l'aggravamento delle conseguenze del reato, consentendo al ricorrente di gestire la società nella stagione turistica, generando ingenti guadagni, idonei a rimpinguare le casse della criminalità organizzata (pag. 7 del provvedimento impugnato).Il provvedimento impugnato offre, dunque, una motivazione pertinente ed adeguata in ordine al pericolo cautelare, che lo sottrae ad ogni censura in questa sede. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il
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