CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 10079/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NTENZA sulricorso propost o da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data12/11/2024 del la Corte di a ppello di Bari visti gli atti, la sentenza impugnata e ilricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusionidel Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] , che ha c oncluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; udito il difensore, l’avvocatoAntonella Marchetti del foro di Lanciano , in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l’accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 12 novembre 2024 la Corte di a ppello di Bari, in riforma della sentenza del Tribunale di Bariin data 22 giugno 2023, appellata da [OSCURATO:PERSONA], riduceva la pena inflittagli ad anni due e mesi uno di reclusione per il delitto di cui agli artt. 61 n. 10 e 368 cod. pen., disponendone la sostituzione con la pena sostitutiva della detenzione domiciliare per la stessa durata. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], mediante il proprio difensore di fiducia, articolandonove motivi principali che si sintetizzanodi seguito, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod proc. pen. . 2.1.Si deduce, con il primo motivo, violazione dell’art. 420-ter cod. proc. pen. (art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen.) e vizio di motivazione. La Corte di appello ha rigettato il motivo con il quale si rappresentava la nullità della sentenza di primo grado per violazione del diritto di difesa, in conseguenza della mancata valutazione dell’istanza di rinvio dell’udienza di primo grado del 6 ottobre 2022 di apertura del dibattimento. L’imputato aveva trasmesso a mezzo PEC istanza di rinvio in data 5 ottobre 2022, regolarmente ricevuta e gestita dalla cancelleria penale alle ore 8.30 del 6 ottobre 2022. Alle ore 11.02 di quello stesso giorno veniva chiamato il processo, che veniva celebrato in assenza dell’imputato e del suo difensore senza che fosse valutata l’istanza di rinvio. Contrariamente a quanto argomentato dalla Corte di merito, l’istanza era stata regolarmente inoltrata e ricevuta, ma non valutata del Tribunale. Non sono valide le osservazioni in merito alla certificazione medica allegata all’istanza da parte della Corte di appello, atteso che la mancata menzione e valutazione dell’istanza da parte del Tribunale costituisce grave ed irreparabile omissione. 2.2. Si deduce, con il secondo motivo, violazione dell’art. 420-ter cod. proc. pen. (art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.) e vizio di motivazione. L’udienza del 6 ottobre 2022 veniva rinviata all’udienza del 16 marzo 2023. Tuttavia, veniva tenuta alla diversa data del 9 marzo 2023, senza la presenza dell’imputato e del suo difensore. La Corte di appello ha ritenuto trattarsi di un mero errore materiale, come evincibile dal raffronto tra il verbale riassuntivo e il verbale stenotipico dell’udienza. Ma ciò che fa fede è il verbale di udienza stilato e siglato dal cancelliere e non quello stenotipico, che non è altro che la trascrizione delle registrazioni, senza alcuna attestazione né valore equiparabile all’atto pubblico. La PEC inoltrata all’imputato conteneva il rinvio all’udienza del 16 marzo 2023. 2.3. Si deduce, con il terzo motivo, violazione dell’art. 11 cod. proc. pen. (art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.) e vizio di motivazione. La Corte di appello ha rigettato l’eccezione preliminare e rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento relativa all’inapplicabilità dell’art. 11 cod. proc. pen., ritenendo che un magistrato avrebbe potuto potenzialmente acquisire la qualità di persona offesa. Ma il pubblico ministero D’Angelo aveva dapprima inoltrato al GIP l’opposizione alla richiesta di archiviazione, e poi aveva iscritto copia della stessa a mod. 45 per poi trasmetterla alla Procura della Repubblica di Bari. Dunque, il magistrato D’Angelo non avrebbe potuto assumere la qualità di persona offesa. Risulterebbe irrituale e contra legem la valutazione di potenziale reato effettuata dallo stesso pubblico ministero che si sarebbe poi auto-individuato quale persona offesa, contravvenendo all’art. 52 cod. proc. pen. ed ai più basilari principi di incompatibilità o almeno di opportunità. Il pubblico min i stero D’Angelo, proprio perché riteneva inesistente qualunque fattispecie di reato, per mera formalità disponeva l’iscrizione a mod. 45, seppure, in assenza dei presupposti ex art. 11 cod. proc. pen. disponendo la trasmissione degli atti a Bari. 2.4. Si deduce, con il quarto motivo, violazione di legge in relazione agli artt. 368 e 61 n. 10 cod. pen. e 238 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte di merito, l’imputato avrebbe esercitato, in proprio,con l’opposizione alla richiesta di archiviazione, nell’ambito del proc. penale n. 2897/19 RGNR, apertosi a Campobasso sulla base di una sua querela, un suo diritto. I giudici del merito avrebbero basato le proprie decisioni di condanna sulla base degli atti del predetto fascicolo, inutilizzabili ai sensi dell’art.238 cod. proc. pen.D’altra parte, la potenziale persona offesa aveva qualificato l’opposizione alla richiesta di archiviazione nel mod. 45 titolato “doglianza del [OSCURATO:PERSONA]”, senza mai astenersi e senza mai partecipare al processo quale potenziale persona offesa. Lo stesso GIP,che aveva proceduto alla archiviazione del procedimento,non aveva ritenuto di disporre nulla in merito alla opposizione alla archiviazione, pur avendola processualmente vagliata. La Corte di appello avrebbe ritenuto la sussistenza dell’elemento oggettivo del reato di calunnia estrapolando alcune frasi dal contenuto dell’opposizione alla archiviazione, decontestualizzandole, mentre, invece, si trattava di una mera critica, aspra e decisa, tanto che l’opponente si era riservato la comunicazione agli organi di controllo ministeriali, certamente non titolari dell’azione penale in quanto tali. Neppure il capo di imputazione formulato riesce ad identificare una fattispecie di reato certa da attribuire al [OSCURATO:PERSONA], ricorrendo a formulazioni ipotetiche o alternative. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe mai inteso accusare o denunciare ilD’Angelo, ma solo proporre opposizione ad un atto giudiziario, una richiesta di archiviazione, ritenuta ingiusta e illegittima. Anche sotto il profilo dell’elemento soggettivo del reato, la Corte barese avrebbe utilizzato argomenti illogici e contrari alla legge, descrivendo un reato putativo, il cui dolo si evincerebbe in via indiziaria, ma senza indicare gli indizi. 2.5. Si deduce, con il quinto motivo, violazione degli artt. 595, 598 cod. pen. e 192 cod. proc. pen. (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.) e vizio di motivazione. La Corte di appello avrebbe erroneamente escluso la derubricazione del reato di calunnia in quello meno grave di diffamazione e la conseguente applicazione delle esimenti, con motivazione del tutto carente, limitandosi ad invocare il rapportodi specialità del reato di calunnia rispetto alla diffamazione, con la conseguente inapplicabilità dell’esimente di cui all’art. 598 cod. pen. e dell’art. 51 cod. pen.In particolare, poi, non sarebbe stata apprezzata l’assenza di querela, che esclude la configurabilità del reato quando la condotta risulti inidonea a determinare l’avvio di un procedimento penale. 2.6. Si deduce, con il sesto motivo, violazione di legge in relazione all’art. 131-bis cod. pen. e vizio di motivazione. La Corte di merito avrebbe erroneamente escluso l’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. con motivazione illogica, basata esclusivamente sulle qualifiche professionali delle parti, pur potendosi riconoscere la indicata causa di non punibilità sulla base delle modifiche introdotte dalla [OSCURATO:PERSONA], come del resto riconosciuto dalla stessa Corte barese. 2.7. Si deduce, con il settimo motivo, la violazione dell’art. 62-bis cod. pen. e il vizio di motivazione. La Corte di appello avrebbe negato le circostanze attenuanti generiche con motivazione manifestamente illogica e contraddittoria, limitandosi ad affermare l’assenza di elementi positivi, senza una reale valutazione delle peculiarità del caso concreto. 2.8. Si deduce, con l’ottavo motivo, violazione degli artt. 61 n. 10 e 69 cod. pen. (art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.) e vizio di motivazione. La Corte barese avrebbe erroneamente applicato la circostanza aggravante di cui all’art. 61 n. 10 cod. pen., operando una ingiusta duplicazione valutativa, avendo considerato la qualità di pubblico ufficiale sia come elemento costitutivo dei reati presupposti (abuso di ufficio/falso ideologico), sia come circostanza aggravante (violazione del principio del bis in idemvalutativo 2.9. Si deduce, con il nono motivo, violazione dell’art. 20-biscod. pen. e degli artt. 56-bis, 56-tere 58 della legge n. 689 del 1981 (art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.) e vizio di motivazione. La Corte di appello di Bari, pur accogliendo la richiesta ex art. 20-bis cod. pen., avanzata dall’imputato, che prestava il consenso ai lavori di pubblica utilità, avrebbe ingiustamente disposto la pena sostitutiva più grave della detenzione domiciliare, con motivazione illogica, basata esclusivamente su una precedente condanna per peculato, a pena sospesa, risalente a oltre 17 anni fa. 3. Con atto pervenuto in data 12 gennaio 2026 sono stati presentati, nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], i seguenti motivi nuovi e aggiunti. 3.1. Con il primo motivo si eccepisce la prescrizione del reato, che, come emerge da pag. 1 della sentenza impugnata, sarebbe stato commesso in data 11 settembre 2019, sicchè la prescrizione ordinaria sarebbe maturata in data 11 settembre 2025. 3.2. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione degli artt. 2, comma 2, e 368 cod. pen. Il reato presupposto (abuso di ufficio) è stato abrogato con la legge n. 114 del 2024, ne consegue che sarebbe venuto meno per abolitio criminis anche il reato contestato al [OSCURATO:PERSONA]. 3.3. Con il terzo motivo si denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 417, comma 1, lett. b), 429 cod. proc. pen. con riguardo all’art. 178, lett. c), cod. proc. pen., art. 24 Cost. e art. 6 CEDU, nonché art. 521 cod. proc. pen. (art. 606, comma1, lett. c), cod. proc. pen.). Il capo di imputazione risulterebbe affetto da nullità per violazione deiprincipi di determinatezza e tassatività, avendo il pubblico ministero formulato l’accusa in termini alternativi (“abuso di ufficio e/o falso ideologico”) in spregio alle norme processuali. 3.4. Con il quarto motivo si denuncia violazione dell’art. 368 cod. pen. e dell’art. 192 cod. proc. pen. (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., e vizio di motivazione. Si ribadiscono sostanzialmente le argomentazioni esposte nel quarto e nel quinto motivo principale, evidenziando l’inoffensività della condotta (art. 49 cod. pen.) e la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] agiva esercitando il suo diritto di critica rispetto ad una verità putativa, in ogni caso in assenza di elemento soggettivo. 3.5. Con il quinto motivo si denuncia violazione dell’art. 58 legge n. 689 del 1981 (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.). La Corte di appello avrebbe violato la legge applicando all’imputato la detenzione domiciliare sostitutiva in luogo del lavoro di pubblica utilità sostitutivo espressamente richiesto dall’imputato, in violazione dei principi di gradualità, proporzionalità e minor sacrificio della libertà personale che governano le scelte delle pene sostitutive, nonché in difetto di motivazione circa l’inidoneità della misura meno afflittiva. 3.6. Con il sesto motivo si denuncia violazione degli artt. 61 n. 10 e 84 cod. pen. (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.), per l’illegittima duplicazione valutativa e violazione del principio di specialità, ribadendo gli argomenti già esposti nell’ottavo motivo principale. 3.7. Con il settimo motivo si deduce violazione dell’art. 131-bis cod. pen. e vizio di motivazione. La Corte di appello avrebbe escluso l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. con motivazione illogica, basata esclusivamente sulle qualifiche professionali delle parti, anziché sui criteri legali previsti. 3.8. Con l’ottavo motivo si deduce violazione dell’art. 133 cod. pen. in relazione all’eccessiva determinazione della pena, non tenendo adeguatamente conto dei parametri previsti dalla norma indicata. 3.9. Con il nono motivo si deduce violazione degli artt. 192 e 238 cod. proc. pen. (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.) in relazione alla ritenuta inutilizzabilità degli atti del fascicolo n. 2897/19 RGNR Procura di Campobasso. 4. E’ pervenuta requisitoria scritta del Procuratore generale e memoria di replica difensiva. 5. Il procedimento si è svolto con trattazione orale e le parti, dopo la discussione, hanno concluso come in epigrafe riportato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ilricorso va accolto limitatamente al motivo che attiene all’applicazione della pena sostitutiva, con rigetto nel resto. 2. Si procede ad esamina re i motivi collegando, tendenzialmente, quelli aggiunti ai principali. 3. Il primo motivo aggiunto è inammissibile perché manifestamente infondato. Dall’imputazionee dalla visione diretta del documento corpo di reato emerge innanzitutto che il reato risulta commesso in data 11 settembre 2020, sicché, pronunciata sentenza di condanna di primo grado in data 22 giugno 2023, il corso della prescrizione è cessato ai sensi dell’art. 161-bis cod. pen. e viene in rilievo il diverso termine di improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione ai sensi dell’art. 344-bis cod. proc. pen., termine non decorso, né in relazione al giudizio di appello, nè con riguardo al giudizio di cassazione. In ogni caso, ove anche la data del commesso reato fosse individuabile nell’11 settembre 2019, il termine massimo di prescrizione, pari ad anni sette e mesi sei, anche senza considerare la sospensione ai sensidell’art. 159, comma 2, cod. pen., nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017 (vedi Sez. U., n.20989 del 12/12/2024, dep. 2025,Polichetti, Rv. 288175 ), non sarebbe ancora decorso. 4.Il primo motivo principale è infondato. 4.1. Dall’esame degli atti, consultabili essendo stato prospettato error in procedendo (Sez. U., n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Riv. 220092-01), emerge che il [OSCURATO:PERSONA] trasmetteva personalmente in data 5 ottobre 2022, ore 22.11, a mezzo PEC all’indirizzo , istanza di rinvio del processo, la cui udienza risultava fissata per il giorno successivo. Alle ore 8.30 del 6 ottobre 2022 dal predetto indirizzo PEC veniva comunicato al [OSCURATO:PERSONA], sempre a mezzo PEC, che l’istanza sarebbe stata girata “al dibattimento cui compete”. Pervenuta l’istanza all’indirizzo PEC , alle ore 10.47 la stessa veniva definitivamente trasmessa all’attenzione del cancelliere di udienza [OSCURATO:PERSONA] sempre a mezzo PEC alle ore 10.47. Sull’istanza risulta apposto a penna dal cancelliere di udienza l’appunto “pervenuto il giorno dell’udienza”, senza indicazione oraria. Il processo a carico del [OSCURATO:PERSONA] veniva chiamato e celebrato alle ore 11.02 del 6 ottobre 2022. Solo alla successiva udienza, il giudice dava atto che era pervenuta istanza di rinvio, non esaminata, e che, pertanto, si era provveduto a comunicare, sempre al medesimo indirizzo PEC dal quale era stata trasmessa l’istanza, all’imputato il verbale di udienza contenente la data del rinvio. 4.2. Così ricostruita in fatto la vicenda, deve innanzitutto osservarsi che è onere dell’imputato che intende chiedere il rinvio dell’udienza rappresentare il prima possibile l’impedimento e, comunque, in tempo utile affinché l’istanza pervenga all’attenzione del giudice che procede, accertandosi di ciò, ove l’istanza non venga presentata in udienza, ma inviata attraverso mezzi di trasmissione “virtuali” (telefax, posta elettronica, PEC..). Per come emerge dagli atti, il [OSCURATO:PERSONA] trasmetteva l’istanza di rinvio a mezzo PEC soltanto nella tarda serata del giorno antecedente l’udienza, benché l’impedimento risalisse ad alcuni giorni prima (il certificato medico allegato all’istanza portava la data del 22 settembre 2022). A causa di ciò, l’istanza non perveniva in tempo utile all’attenzione del giudice, per come dallo stesso attestato all’udienza successiva,il quale, come argomentato dalla Corte territoriale, legittimamente trattava il processo.D’altra parte, l’istanza veniva girata all’indirizzo di posta elettronica del cancelliere di udienza soltanto alle ore 10.47 del giorno dell’udienza, quando ragionevolmente il funzionario si trovava già in udienza, sicché non aveva modo di ricevere e mettere a disposizione del giudice l’istanza prima della chiamata del processo, che avveniva alle ore 11.02.Non a caso, infatti, sull’istanza il cancelliere apponeva l’attestazione di pervenuto il giorno dell’udienza, senza indicazione di orario. D’altronde, come opportunamente osservato dalla Corte di appello, l’imputato non avvisava del suo impedimento neppure il suo difensore, che non lo rappresentava né all’udienza del 6 ottobre 2022 né a quella successiva, nel corso della quale il [OSCURATO:PERSONA] non compariva. In ogni caso, il ricorrente non si confronta in maniera specifica con le argomentazioni della sentenza impugnata, che ha ritenuto comunque l’asserito impedimento non adeguatamente motivato e documentato in punto di assolutezza. In conclusione, il motivo è nel complesso infondato. 5. Il secondo motivo principale è manifestamente infondato. Dalla consultazione degli atti, ancora una volta possibile essendo prospettata la violazione della legge processuale, emerge che,alla prima udienza del 6 ottobre 2022,il [OSCURATO:PERSONA], difeso da un difensore di ufficio, veniva dichiarato assente e si ammettevano le prove. Il verbale di udienza riportava come data del rinvio il 16 marzo 2023. All’udienza successiva, indicata nel verbale riassuntivo come tenutasi in data 9 marzo 2023, mentre nella trascrizione della fonoregistrazione risulta indicata come data il 16marzo 2023, il giudice dava atto che alla precedente udienza era pervenuta istanza di rinvio del [OSCURATO:PERSONA], che non era stata esaminata. Il giudice aveva disposto la notifica allo stesso indirizzo di posta elettronica dal quale era stata inoltrata l’istanza di rinvio del verbale di udienza contenente la data del rinvio del 16 marzo 2023. Tuttavia, benchéfosse stato calendarizzato anche l’esame del [OSCURATO:PERSONA] per quella udienza, l’imputato non era comparso, e neppure il suo difensore sapeva fornire indicazioni,e rimaneva assente per tutto il processo. Orbene, è evidente la divergenza tra il verbale riassuntivo , che portava l’indicazione come data dell’udienza del 9 marzo 2023, e la trascrizione della fonoregistrazione, che riportava come data di udienza quella del 16 marzo 2023. Secondo la giurisprudenza più recente, che questo collegio condivide, in caso di discordanza tra ilverbale redatto in forma riassuntiva e quello stenotipico, non soccorre un criterio assoluto di prevalenza dell'uno o dell'altro, ma occorre rifarsi ad un principio flessibile che tenga conto delle diverse situazioni del caso concreto e la valutazione effettuata dal giudice di merito in ordine alla maggiore affidabilità di uno dei due documenti, ove adeguatamente argomentata, non è sindacabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 1517 del 03/12/2013, dep. 2014, Rv. 288514-01). In caso di discordanza tra il verbale realizzato mediante trascrizione della registrazione fonografica e quello redatto in forma riassuntiva, quest'ultimo prevale nel solo caso in cui la registrazione non sia stata formata in modo compiuto e intellegibile (Sez. 1, n. 26615 del 15/05/2024, Rv. 286715-01: fattispecie relativa ad imputato dichiarato "assente" dal presidente del collegio, così come risultava dai verbali stenotipici, ed indicato, invece, come "presente" e poi come "non comparso" nei verbali riassuntivi delle diverse udienze dibattimentali). La Corte di appello, con motivazione immune da censure logiche e giuridiche, ha considerato mero errore materiale l’indicazione della data riportata sul verbale riassuntivo, attribuendo affidabilità alla data riportata nella trascrizione della fonoregistrazione dell’intera udienza, peraltro completa e pienamente leggibile. A fronte di ciò, il ricorrente non si confronta con le argomentazioni della sentenza impugnata, limitandosi ad affermare l’assoluta prevalenza del verbale riassuntivo rispetto alla trascrizione della fonoregistrazione dell’udienza, affermazione non conforme alla richiamata giurisprudenza di questa Corte. 6. Anche il terzo motivo principale è manifestamente infondato. Il delitto di calunnia ha natura plurioffensiva, in quanto lede non solo l'interesse primario dello Stato, soggetto passivo principale, alla corretta amministrazione della giustizia, ma anche il diritto all'onore dell'incolpato, che assume la veste di concorrentepersona offesa (Sez. 6, n. 10535 del 21/02/2007, Rv. 235929-01; da ultimo Sez. 6, n. 49740 del 25/07/2017, Rv. 271506-01). Ne consegue che il magistrato inquirente in servizio presso la Procura della Repubblica di Campobasso, verso il quale si indirizzavano le false incolpazioni, riveste la qualifica di persona offesa e, pertanto, legittimamente il processo è stato incardinatopresso l’Autorità giudiziaria di Bari ai sensi dell’art. 11 cod. proc. pen. 7. Il secondo motivo aggiunto è parimenti inammissibile perché manifestamente infondato. L'assunto difensivo si fonda sul rilievo che l'intervenuta depenalizzazione della condotta di abuso di ufficio ad opera della legge n. 114 del 2024 impedirebbe, altresì,di ravvisare il delitto di calunnia, avente ad oggetto l'incolpazione di abuso di ufficio, quale conseguenza dell'applicazione del criterio strutturale, ai fini dell'applicazione dell'art. 2 cod. pen., e della retroattività della norma di favore. In realtà, come chiarito ancora di recente da questa Corte (vedi Sez. 6, n. 35617 del 05/05/2022, non mass.), è consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui il delitto di calunnia è ravvisabile anche nel caso di successiva abrogazione del reato oggetto della falsa incolpazione (sul punto: Sez. 6, n. 39981 del 17/05/2018, D'agostino, Rv. 273844; Sez. 6, n. 7729 del 10/02/2016, Zappalaglio, Rv. 266653; Sez. 6, n. 14352 del 08/04/2002, dep. 2003, Bassetti, Rv. 226425; Sez. 6, n. 8827 del 21/05/1999, Zini, Rv. 214674; Sez. 6, n. 12673 del 21/11/1988, Caronna, Rv. 180011). Alla base di tale rilievo vi è la constatazione che il reato presupposto costituisce elemento di fatto della fattispecie, che contempla un reato di pericolo, volto ad impedire l'instaurazione di procedimenti penali a carico di un innocente, reato che si consuma nel momento in cui si determina la possibilità dell'insorgere di un procedimento. Conseguentemente la valutazione va compiuta al momento della consumazione del reato, non assumendo rilievo la successiva abrogazione della norma che prevede il reato oggetto di incolpazione, a fronte del fatto che quest'ultima era comunque in grado di esporre l'innocente al rischio di sottoposizione a procedimento. Ciò valequanto dire che il fatto è integrato dalla falsa incolpazione di un reato in quel momento previsto come tale, non venendo meno il disvalore del fatto per effetto della successiva depenalizzazione. Tali rilievi condivisi dalla sentenza Magera delle Sezioni Unite (Sez. U. n. 2451 del 27/09/2007, dep. 2008, Magera, non massimata sul punto), non possono dirsi smentiti da un approccio basato sul criterio strutturale (secondo le indicazioni fornite da Sez. U. n. 24468 del 26/02/2009, Rizzoli, Rv. 243585). Va,infatti, rimarcato che il riferimento al reato, contenuto nella fattispecie della calunnia, influisce ai fini della qualificazione dell'oggetto dell'incolpazione, nel momento in cui questa avviene, essendo detta fattispecie insensibile, nel suo funzionamento, ad ipotesi di depenalizzazione sopravvenuta, che, come detto,lascia immutati il disvalore del fatto e la ragione della sua punizione. In altre parole, il profilo della valenza definitoria, insite nel riferimento al reato, oggetto di incolpazione, non assume una persistente connotazione astratta, disgiunta dalla concreta condotta, ma va valutato unitamente ad essa, per cui è il momento della condotta che vale nel contempo ad attribuire definitivo rilievo a quella qualificazione. Tutto ciò non implica il disconoscimento del principio per cui la norma di favore va applicata retroattivamente: la qualificazione come reato, infatti , si consolida e resta impressa nella condotta nel momento in cui la stessa è tenuta, non essendo ravvisabile ai fini del delitto di calunnia una modifica mediata, operante in astratto e tale da riverberarsi anche su una condotta tenuta in precedenza. 8. Inammissibile è anche il terzo motivo aggiunto. Premesso che la doglianza non si ricollega ad alcuno dei motivi principali, e ciò ne determina di per sé l’inammissibilità (Sez. U., n. 4683 del 25/02/1998, Bono, Rv. 210259-01), in ogni caso, lanullità dell ’atto che contiene l’imputazione (richiesta di rinvio a giudizio e decreto di citazione a giudizio) per la sua indeterminatezzae genericità ha natura relativa e, in quanto tale, non è rilevabile d'ufficio e deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine previsto dall'art. 491 cod. proc. pen.(ex plurimis Sez. 3, n. 19649 del 27/02/2019, Rv. 275749-01). Non emergendo che l’eccezione contenuta nel predetto motivo aggiunto sia mai stata formulata entro il termine di cui all’art. 491 cod. proc. pen., e riproposta con apposito motivo nel giudizio di appello, la stessa è comunquetardiva e rende il motivo aggiunto del tutto inammissibile. 9. Manifestamente infondato, e, quindi, inammissibile in parte il quarto motivo principale e il nono motivo aggiunto. Dalla lettura della sentenza impugnata emerge che la Corte barese si limitava ad utilizzare e valutare il corpo del reato di calunnia, costituito dall’opposizione alla richiesta di archiviazione proposta dall’imputato nell’ambito del procedimento penale pendente presso la Procura della Repubblica di Campobasso, e non emerge che abbia preso in esame altri atti contenuti nel fascicolo riguardante tale procedimento penale. In ogni caso, il ricorrente non specifica in quali termini l’utilizzo di tali atti avesse assunto decisività ai fini della pronuncia dei Giudici di merito. 10. E’ inammissibile anche l’ottavo motivo aggiunto. In materia di impugnazioni, la facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali, di cui i primi devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, ma sempre ricollegabili ai capi eai punti già dedotti, sicché sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l'ambito del predetto "petitum", introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione (Sez. 6, n. 36206 del 30/09/2020, Rv. 280294-01). Sotto questo profilo, il motivo inerente lamera commisurazione della pena non risulta proposto in via principale, avendo censurato il ricorrente la sentenza impugnata, con i motivi originari, sotto il generale profilo del trattamento sanzionatorio, in relazione ai punti concernenti l’omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (settimo motivo principale), il riconoscimento della circostanza aggravante di cui all’art. 61 n. 10 cod. pen. (ottavo motivo principale), la pena sostitutiva (nono motivo principale), punti distinti rispettoa quello che concerne la determinazione della pena in applicazione dell’art. 133 cod. pen. Come è noto, infatti, il principio "tantum devolutum quantum appellatum", pur non precludendo in modo assoluto al giudice dell'impugnazione di esaminare anche i punti non espressamente indicati nei motivi, impone tuttavia, perché l'esame possa eccezionalmente estendersi anche a detti punti, che questi siano connessi con vincolo di carattere essenziale a quelli specificamente impugnati. Tale connessione non ricorre tra la determinazione della misura della pena e la decisione sull'esistenza di una qualsiasi circostanza aggravante o attenuante (Sez. 5, n. 2179 del 07/12/1983, dep. 1984, Rv. 163043-01). 11. Infondati sono il quarto e il quinto motivo principale e il quarto motivo aggiunto. 11.1. La Corte di appello ha argomentato in maniera adeguata e logica sulla natura calunniosa dell’atto di opposizione alla richiesta di archiviazione, corpo del reato, escludendo che possa dare luogo al diverso reato di diffamazione, in quanto tale non punibile per difetto di querela. Invero, con motivazione incensurabile in questa sede, perché non manifestamente illogica, la Corte del merito ha ritenuto che le espressioni utilizzate dal ricorrente, che agiva, peraltro, in proprio, e non come difensore di una parte processuale,risultassero inequivocabilmente riferite non già all’ufficio giudiziario di appartenenza del D’Angelo, bensì alla persona fisica del magistrato inquirente. Inoltre, con le stesse si attribuivano intenzionalmente al predetto magistrato condotte astrattamente integranti l’oramai abrogato delitto di abuso di ufficio (la commissione, nell’esercizio delle sue funzioni di magistrato inquirente, e, quindi, di pubblico ufficiale, in violazione di specifiche regole di condotta, di comportamenti tali da arrecare all’imputato un danno ingiusto) , e ciò rende configurabile il contestato delitto di calunnia, in luogo del delitto di diffamazione. Come è noto, infatti, non è configurabile il concorso tra il delitto dicalunnia e quello didiffamazione, in quanto la denuncia della commissione di un reato nella consapevolezza dell'innocenza dell'incolpato, necessariamente consistente nell'attribuzione di un fatto disonorevole, determina l'assorbimento del meno grave reato didiffamazione (Sez. 6, n. 31601 del 11/05/2017, Rv. 270749 - 01) . 11.2. Non potendosi configurare il diverso delitto di diffamazione, ma il contestato reato di calunnia, la Corte ha correttamente escluso la possibilità di configurare l’esimente di cui all’art. 598 cod. pen. Al riguardo, giova rilevare che l'esimente di cui all'art. 598 cod. pen. -per il quale non sono punibili le offese contenute negli scritti e nei discorsi pronunciati dinanzi alle autorità giudiziarie o amministrative - non si applica allorché l'esposizione infedele espressa con la consapevolezza dell'innocenza dell'accusato integri un fatto costitutivo di illecito penale (calunnia), essendo, in tal caso, del tutto irrilevante la circostanza di avere agito nell'espletamento di condotta difensiva(Sez. 5, n. 31115 del 30/06/2011, Rv. 250587-01; in senso conforme più di recente Sez. 5, n. 32823 del 06/02/2019, Rv. 276773-01). 11.3. Quanto al diritto di critica, esso non può mai spingersi fino ad incolpare qualcuno di uno specifico reato pur sapendolo innocente, come ancora una volta, con motivazione immune da censure, ha argomentato la Corte barese, né il delitto in esame risulta privo di offensività ai sensi dell’art. 49 cod. pen., ove si consideri che, ai fini della configurabilità del reato di calunnia,non è necessario l'inizio di un procedimento penale a carico del calunniato, occorrendo soltanto che la falsa incolpazione contenga in sé gli elementi necessari e sufficienti per l'esercizio dell'azione penale nei confronti di una persona univocamente e agevolmente individuabile, cosicché, soltanto nel caso di addebito che non rivesta i caratteri della serietà, ma si compendi in circostanze assurde, inverosimili o grottesche, tali da non poter ragionevolmente adombrare, perché in contrasto con i più elementari principi della logica e del buon senso, la concreta ipotizzabilità del reato denunciato, deve escludersi la materialità del delitto di calunnia(ex plurimis Sez. 6, n. 20064 del 03/04/2024, Rv. 286509-01), circostanze, queste ultime, da escludersi sulla base delle congrue e logiche argomentazioni della sentenza impugnata. 12. Manifestamente infondato è l’ottavo motivo principale e il sesto motivo aggiunto. Come correttamente argomentato dalla Corte di merito, va rilevata l’autonomia concettuale del delit to di calunnia, nei suoi elementi costitutivi, rispetto alla circostanza aggravante di cui all’art. 61 n. 10 cod. pen., che va tenuta distinta dal reato falsamente attribuito al calunniato (nel caso di specie, l’abrogato abuso di ufficio). 13. Privi di pregio il sesto motivo principale e il settimo motivo aggiunto. La Corte di appello ha escluso la possibilità di assolvere l’imputato ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. considerando, da un lato, la gravità della falsa accusa mossa al magistrato inquirente, da un lato, la professione svolta dall’imputato (esercente la professione di avvocato), che gli consentiva, in maniera più qualificata, di percepire ed apprezzare l’antigiuridicità della propria condotta. Trattasi, ancora, una volta di motivazione congrua e logica, e, pertanto, immune da censure in questa sede, in ogni caso non disarticolata dalle generiche doglianze poste nei motivi di ricorso. 14. Inammissibile per genericitàil settimo motivo principale. La Corte di appello ha escluso la possibilità di riconoscere le circostanze attenuanti generiche sulla base di una duplice argomentazione: il precedente penale a carico dell’imputato e la mancata allegazione di elementi positivi suscettibili di essere valorizzati al riguardo. Trattasi di motivazione incensurabile in questa sede, specie ove si consideri la genericità del motivo di ricorso, che si appella solo ad esigenze rieducative della pena, senza ancorarle, però, a precisi elementi di fatto trascurati dalla Corte del merito e tali da rendere carenti o manifestamente illogiche le argomentazioni della sentenza impugnata. 15. Sono, invece, fondati, nei termini di seguito precisati, il nono motivo principale e il quinto motivo aggiunto. 15.1. Nell’interesse dell’imputato veniva formulata istanza per l’applicazione di una delle pene sostitutive previste dall’art. 20-bis cod. pen. nei motivi aggiunti di appello. In particolare, veniva richiesta la sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria sostitutiva, oppure con il lavoro di pubblica utilità sostitutivo, oppure ancora con una delle pene sostitutive previste dal codice penale. All’udienza dinanzi alla Corte di appello, nel corso della quale il difensore del ricorrente si riportava ai motivi di appello e a quelli aggiunti chiedendone l’accoglimento, era presente il [OSCURATO:PERSONA]. Ciò detto, alla Corte territoriale veniva prospettata la possibilità di sostituzione della pena detentiva con una delle pene sostitutive, non con una specifica pena sostitutiva. Ai sensi dell’art. 58, commi 2 e 4, della legge n. 689 del 1981, il giudice deve scegliere tra le pene sostitutive quella più idonea alla rieducazione e al reinserimento sociale del condannato con il minor sacrificio della libertà personale, indicando i motivi che giustificano l’applicazione della pena sostitutiva e la scelta del tipo, tenendo presente che, quando applica la semilibertà o la detenzione domiciliare sostitutiva, il giudice deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonei nel caso concreto il lavoro di pubblica utilità o la pena pecuniaria. Dunque, in tema di sanzioni sostitutive, il giudice di primo grado, in sede di condanna dell'imputato, ovvero il giudice di appello, sono tenuti a valutare i criteri direttivi di cui all'art. 133 cod. pen. sia ai fini della determinazione della pena da infliggere sia, subito dopo, ai fini dell'individuazione della pena sostitutiva exart. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689, come riformato dal d.lgs. n. 150 del 2022, dovendo esservi tra i due giudizi continuità e non contraddittorietà e favorendosi l'applicazione di una delle sanzioni previste dall'art. 20-bis cod. pen. quanto minore risulti la pena in concreto inflitta rispetto ai limiti edittali(Sez. 2, n. 8794 del 14/02/2024, Rv. 286006-01).Inoltre, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice, nell'esercitare il potere discrezionale previsto dall'art. 58, comma 2, legge 24 novembre 1981, n. 689, è tenuto a contemperare le istanze retributive e di prevenzione generale e speciale con l'esigenza di assicurare la proporzionalità "quantitativa" e "qualitativa" della pena,scegliendo la sanzione più idonea alla rieducazione e al reinserimento sociale del condannato che comportasse il minor sacrificio della libertà personale, in conformità ai principi stabiliti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 139 del 2025(Sez. 6, n. 1034 del 02/12/2025, dep. 2026, Rv. 289169-01). 15.2. [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:PERSONA] meritevole della sostituzione della pena detentiva, ed esclusa la possibilità, per l’entità della sanzione, di sostituirla con la pena pecuniaria sostitutiva, la Corte di appello ha escluso la possibilità di sostituire la pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità sostitutivo con motivazione apparente, valorizzando, in particolare, oltre alla gravità del fatto, ma ciò contrasta con la pena detentiva in concreto irrogata, sostanzialmente calibrata sul minimo edittale, una precedente, datata, condanna dell’imputato per il delitto di peculato, senza chiarire, in maniera puntuale e logica, da un lato, l’incidenza di tale precedente rispetto alle modalità esecutive del lavoro di pubblica utilità, dall’altra, il collegamento tra tale condanna e la previsione negativa circa il rispetto di eventuali, opportune, prescrizioni imposte al fine di prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. E’ necessario, dunque, che, ferma restando l’irrevocabilità dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen., su questo specifico punto altra Sezione della Corte di appello di Bari, in sede di rinvio, torni a pronunciarsi, tenendo presente il principio di diritto come sopra esposto. P.Q.M Annulla