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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 15726/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI FIRENZEnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2024 del TRIBUNALE di LIVORNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ricorso trattato de plano [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena sopra indicata, il Procuratore generale lamenta la illegalità della pena in relazione al reato, così come contestato, di ricettazione di una bicicletta.

Non risultando la riqualificazione del fatto nell'ipotesi 'minore' di ricettazione, operazione peraltro preclusa dal valore del mezzo rubato, si sostiene nel ricorso, la pena risulta al di sotto della 'forbice' edittale prevista dall'art. 648 cod. pen..

2. Il ricorso, per lamentare la illegalità della pena, è costretto ad attaccare la qualificazione del fatto, dapprima negando che il giudice abbia proceduto al riconoscimento della circostanza attenuante che comporta la variazione del compasso edittale, ed in secondo luogo, escludendo in radice che detta operazione potesse essere in concreto effettuata, dato il valore della bici elettrica ricettata dal Ghignoli.

Esclusa quest'ultima valutazione dal novero delle questioni rilevanti, in quanto non necessaria ai fini della decisione e comunque non consentita a questa Corte, implicando una considerazione del fatto preclusa in sede di legittimità, per affrontare l'ulteriore questione sul tappeto, sono necessarie delle considerazioni di carattere generale sui i limiti di deducibilità della erronea qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. 3.

Sul punto va ribadito che, in tema di c.d. patteggiamento, il giudice ha l'obbligo di verificare la correttezza della qualificazione giuridica del fatto, dando conto, seppure nella maniera succinta tipica del rito, del percorso motivazionale seguito, soprattutto nel caso in cui, in sede di accordo delle parti, sia stata data al fatto una qualificazione giuridica diversa da quella formante oggetto dell'imputazione in origine contestata (sez. 3, n. 4453 del 14/1/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280373), non potendosi escludere tuttavia una valutazione che faccia riferimento, per relationem, alle ragioni ad accusationem mutandam, contenute nella proposta di patteggiamento, che abbia raccolto il consenso della parte pubblica.

Deve d'altra parte rilevarsi che la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (sez. 2, n. 14377 del 31/3/2021, Paolino, Rv. 281116; sez. 5, n. 33145 del 8/1/2020, Cari, Rv. 279842), evenienza che senz'altro è da escludersi nel caso di specie, ove, immutata la figura del reato, si discetta dell'eventuale applicazione dell'attenuante prevista dal quarto comma dell'art. 648 cod. pen..

Si è così riconosciuta l'inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione, precisandosi ulteriormente che la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. deve essere condotta esclusivamente sulla base del capo di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso (sez. 6, n. 25617 del 25/6/2020, Annas, Rv. 279573; sez. 3, n. 23150 del 17/4/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275971; sez. 1, n. 15553 del 20/3/2018, Maugeri, Rv. 272619).

4. Orbene, dando applicazione nel caso di specie ai principi sopra richiamati, è facile concludere che il vizio dedotto non sussista.t I Infatti, la sentenza fa esplicito riferimento alla correttezza della qualificazione giuridica della condotta, così riferendosi -si comprende dalla lettura della motivazione- alla richiesta avanzata in udienza dal procuratore speciale, su cui il pubblico ministero, si legge ancora, ha prestato il consenso.

Ebbene, la richiesta presentata in udienza si rinviene negli atti (cui questa Corte ha accesso, data la natura dell'eccezione sollevata: Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 nonché, da ultimo, Sez.

U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, non mass. sul punto) e da essa si desume che l'accordo, ratificato dal giudice, si fosse formato proprio sulla premessa del riconoscimento della circostanza attenuante dell'art. 648, quarto comma, cod. pen. (seppure indicato 'alla vecchia maniera' con riferimento al secondo comma della disposizione).

Ciò appare sufficiente, data la necessaria concatenazione degli atti, tra richiesta, verbale d'udienza, e recepimento in motivazione, per ritener integrata, pur in via sintetica e per relationem, la riqualificazione dell'atto.

P.Q.M. dichiara i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI FIRENZEnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2024 del TRIBUNALE di LIVORNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ricorso trattato de plano [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena sopra indicata, il Procuratore generale lamenta la illegalità della pena in relazione al reato, così come contestato, di ricettazione di una bicicletta. Non risultando la riqualificazione del fatto nell'ipotesi 'minore' di ricettazione, operazione peraltro preclusa dal valore del mezzo rubato, si sostiene nel ricorso, la pena risulta al di sotto della 'forbice' edittale prevista dall'art. 648 cod. pen.. 2. Il ricorso, per lamentare la illegalità della pena, è costretto ad attaccare la qualificazione del fatto, dapprima negando che il giudice abbia proceduto al riconoscimento della circostanza attenuante che comporta la variazione del compasso edittale, ed in secondo luogo, escludendo in radice che detta operazione potesse essere in concreto effettuata, dato il valore della bici elettrica ricettata dal Ghignoli. Esclusa quest'ultima valutazione dal novero delle questioni rilevanti, in quanto non necessaria ai fini della decisione e comunque non consentita a questa Corte, implicando una considerazione del fatto preclusa in sede di legittimità, per affrontare l'ulteriore questione sul tappeto, sono necessarie delle considerazioni di carattere generale sui i limiti di deducibilità della erronea qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. 3. Sul punto va ribadito che, in tema di c.d. patteggiamento, il giudice ha l'obbligo di verificare la correttezza della qualificazione giuridica del fatto, dando conto, seppure nella maniera succinta tipica del rito, del percorso motivazionale seguito, soprattutto nel caso in cui, in sede di accordo delle parti, sia stata data al fatto una qualificazione giuridica diversa da quella formante oggetto dell'imputazione in origine contestata (sez. 3, n. 4453 del 14/1/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280373), non potendosi escludere tuttavia una valutazione che faccia riferimento, per relationem, alle ragioni ad accusationem mutandam, contenute nella proposta di patteggiamento, che abbia raccolto il consenso della parte pubblica. Deve d'altra parte rilevarsi che la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (sez. 2, n. 14377 del 31/3/2021, Paolino, Rv. 281116; sez. 5, n. 33145 del 8/1/2020, Cari, Rv. 279842), evenienza che senz'altro è da escludersi nel caso di specie, ove, immutata la figura del reato, si discetta dell'eventuale applicazione dell'attenuante prevista dal quarto comma dell'art. 648 cod. pen.. Si è così riconosciuta l'inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione, precisandosi ulteriormente che la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. deve essere condotta esclusivamente sulla base del capo di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso (sez. 6, n. 25617 del 25/6/2020, Annas, Rv. 279573; sez. 3, n. 23150 del 17/4/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275971; sez. 1, n. 15553 del 20/3/2018, Maugeri, Rv. 272619). 4. Orbene, dando applicazione nel caso di specie ai principi sopra richiamati, è facile concludere che il vizio dedotto non sussista.t I Infatti, la sentenza fa esplicito riferimento alla correttezza della qualificazione giuridica della condotta, così riferendosi -si comprende dalla lettura della motivazione- alla richiesta avanzata in udienza dal procuratore speciale, su cui il pubblico ministero, si legge ancora, ha prestato il consenso. Ebbene, la richiesta presentata in udienza si rinviene negli atti (cui questa Corte ha accesso, data la natura dell'eccezione sollevata: Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 nonché, da ultimo, Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, non mass. sul punto) e da essa si desume che l'accordo, ratificato dal giudice, si fosse formato proprio sulla premessa del riconoscimento della circostanza attenuante dell'art. 648, quarto comma, cod. pen. (seppure indicato 'alla vecchia maniera' con riferimento al secondo comma della disposizione). Ciò appare sufficiente, data la necessaria concatenazione degli atti, tra richiesta, verbale d'udienza, e recepimento in motivazione, per ritener integrata, pur in via sintetica e per relationem, la riqualificazione dell'atto. P.Q.M. dichiara i