CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 settembre 2026
Cassazione n. 06157/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che con requisitoria del 4/10/2025 ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli articoli 610 comma 5 e 611 comma 1 bis e seguenti del codice di procedura penale.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Roma ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina che il 21 maggio 2022 aveva disposto l'applicazione, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], della misura della custodia cautelare in carcere per i reati di rapina aggravata in concorso e porto d'armi. 2. L'[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, proponendo due motivi di impugnazione: 2.1. violazione di legge, con riferimento agli artt. 273 e 292 lett. C) cod. proc. pen. e vizio di motivazione perché manifestamente illogica, contraddittoria ed apparente, con riferimento al riconoscimento dei gravi indizi di colpevolezza; 2.2. violazione di legge, con riferimento agli artt. 292 lett. c) e c-bis) cod. proc. pen. e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, priva dell'esposizione e dell'autonoma valutazione delle esigenze cautelari. 3. Con ordinanza depositata in data 29 settembre 2026 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina ha sostituito la misura coercitiva della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari. 4. In data 15 ottobre 2025 il difensore dell'[OSCURATO:PERSONA] ha depositato a mezzo mail dichiarazione di rinuncia al ricorso a firma di quest'ultimo. 4.1. Nel considerare tale comunicazione, giova premettere che la rinuncia all'impugnazione è un atto processuale a carattere formale, che consiste in una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, da cui discende l'effetto della inammissibilità dell'impugnazione, una volta che l'atto sia pervenuto alla cancelleria dell'ufficio giudiziario. L'atto, non costituendo l'espressione dell'esercizio del diritto di difesa, richiede la manifestazione inequivoca della volontà dell'interessato, espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale (Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015, dep. 25/3/2016, Celso, Rv. 266244 - 01; Sez. 2, n. 5378 del 5/12/2014, dep. 5/2/2015, Preiti e altro, Rv. 262276 - 01; Sez. 1, n. 29202 del 23/5/2013, Maida, Rv. 256792 - 01; Sez. U., n. 18 del 5/10/1994, dep. 27/1/1995, Battaggia, Rv. 199805 - 01). Il difensore, di fiducia o d'ufficio, dell'indagato o dell'imputato, non munito di procura speciale non può effettuare una valida rinuncia, totale o parziale, all'impugnazione, anche se da lui autonomamente proposta, a meno che il rappresentato sia presente alla dichiarazione di rinuncia fatta in udienza e non vi si opponga. (Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015, dep. 2016, Celso, Rv. 266244 - 01) Sez. 2, n. 5378 del 05/12/2014, dep. 2015, Preiti, Rv. 262276 — 01).L'incaricato alla presentazione può essere il difensore e "può essere anche un procuratore legale non iscritto nell'albo dei patrocinanti davanti alla Corte di cassazione, non essendo richiesta dall'art. 582 cod. proc. pen., richiamato dall'art. 589 dello stesso codice, l'autenticazione della firma della parte privata che rinuncia" (Sez. 6, n. 3377 del 19/1/1994, Ferracin e altro, Rv. 197296 - 01). 4.2. Nel caso in esame l'atto trasmesso dal difensore dell'[OSCURATO:PERSONA] reca una sottoscrizione apparentemente di quest'ultimo, ma priva di autenticazione da parte del difensore che, invece, si è limitato a trasmettere l'atto a mezzo mail. L'atto di rinuncia, pertanto, è inidoneo a produrre effetti giuridici, in quanto è privo di sottoscrizione del ricorrente autenticata dal difensore o da pubblico ufficiale, né è stato sottoscritto e presentato da difensore munito di procura speciale 5. Il ricorso è, però, comunque inammissibile, in quanto i motivi addotti si discostano dai parametri dell'impugnazione di legittimità. In tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, Sentenza n. 11 del 22/03/2000, Rv. 215828 — 01). Il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato, pertanto, deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili ili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Rv 251516; Sez. 4, n. 22500 del 3/5/2007, Rv 237012). 5.1. Il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, perciò, consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito. (Sez. 2, Sentenza n. 27866 del 17/06/2019 Cc. (dep. 24/06/2019 ) Rv. 276976 — 01). Nel caso in esame il tribunale del riesame, senza incorrere in illogicità alcuna, ha rappresentato adeguatamente le ragioni poste a base della decisione adottata, descrivendo i tratti salienti della rapina con uso di armi posta in essere da cinque persone nell'abitazione della persona offesa, in Latina, con sottrazione del telefono cellulare della sorella della persona offesa, sopraggiunta nel corso dell'azione criminosa, e di un borsone nel quale veniva riposta refurtiva varia. Gravi indizi della partecipazione del ricorrente a tale rapina sono stati, poi, desunti dall'analisi del traffico telefonico insistente al momento del fatto sul "locus commissi delicti", che ha consentito di individuare alcune utenze telefoniche che agganciavano le celle della zona e, tra queste, quella dell'[OSCURATO:PERSONA], che ha generato un traffico telematico agganciando le celle radio- base sempre compatibili con il luogo del delitto, insieme ad altre appartenenti a soggetti allontanatisi verso Roma seguendo lo stesso percorso del ricorrente e fermandosi, insieme a questo, in zona compatibile con l'abitazione dell'[OSCURATO:PERSONA]. Successivamente, parte della refurtiva, costituita in particolare da una borsa [OSCURATO:PERSONA], poi riconosciuta come propria dalla persona offesa, è stata rinvenuta nell'autovettura del ricorrente. Senza incorrere in alcuna illogicità manifesta, pertanto, il provvedimento impugnato ha desunto gravi indizi della colpevolezza del ricorrente: dalla geolocalizzazione delle utenze riferibili ai vari indagati e dal traffico prodotto dalle stesse, che ha rivelato il collegamento telefonico prodromico alla partenza per Latina, il successivo arrivo degli indagati in prossimità dell'abitazione della persona offesa in orari compatibili con la rapina e, poi, il contestuale rientro verso Roma con ritrovo degli indagati verosimilmente presso l'abitazione dell'[OSCURATO:PERSONA]; dal rinvenimento della borsa [OSCURATO:PERSONA] provento della rapina nella disponibilità del ricorrente; dalla estrapolazione delle chat e dei messaggi contenuti nel telefono del coindagato Ahmetovic, dai quali è emersa l'attività di questo volta alla vendita di beni provento di reato, tra i quali un orologio Bulgari riconosciuto come proprio dalla persona offesa. Si tratta di un percorso argomentativo del tutto adeguato a rendere conto delle ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, aderenti ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. 5.2. Analogamente, quanto alle esigenze cautelari, senza incorrere in illogicità alcuna il Tribunale del riesame ha desunto un concreto ed attuale pericolo di reiterazione di condotte della stessa specie dalle modalità e circostanze del fatto, particolarmente grave perché commesso con uso di armi e legando la persona offesa ad una sedia con nastro adesivo, e dai precedenti penali specifici della stessa specie, da cui il ricorrente è gravato: tali elementi hanno indotto a ritenere adeguata a contenere la pericolosità del ricorrente la sola misura della custodia in carcere, poi sostituita in data 29 settembre 2026 con quella degli arresti domiciliari.6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deliberato in camera di consiglio, il 6 novembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA] D