CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 ottobre 2022
Cassazione n. 00636/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso presentato da • COSTANZO Carmelo [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2021 della Corte di Appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 27/04/2021 la Corte di Appello di Catania, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di quella stessa città emessa il 19/10/2016, confermava la condanna dell'imputato appellante [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 636 cod. pen., rideterminando la pena. 2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore del Costanzo sulla base di un unico motivo con il quale ha eccepito l'estinzione del reato per decorso del termine massimo di prescrizione 3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo. 4. Il reato, infatti, risulta commesso in data 03/10/2013. Per la determinazione del termine massimo di prescrizione deve tenersi conto dell'applicazione da parte del giudice di merito della recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale (art. 99, comma quarto cod. pen.), con conseguente aumento di due terzi ai sensi del secondo comma dell'art. 161 cod. pen. Tale aumento non incide sul tempo necessario a prescrivere ex art. 157 cod. pen., comunque inferiore a sei anni, attesa la pena edittale massima di due anni prevista dall'art. 436 cod. pen., mentre rileva - contrariamente a quanto riportato in ricorso - su quello conseguente all'interruzione, da calcolarsi in quattro anni (due terzi di sei), ragion per cui il termine massimo di prescrizione risulta pari a (6+4) dieci anni, decorrenti dalla suddetta data di commissione del reato e con scadenza, quindi, al 3/10/2023, dopo la pronuncia della sentenza di secondo grado e dello stesso giudizio di legittimità. 5. L'inammissibilità del ricorso determina, infine, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 27 ottobre 2022 Il Consigliere esten