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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 04934/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE del RIESAME di PIACENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, Olga MIGNOLO, che ha concluso per il rigetto del ricorso. - Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 ^w [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del Riesame di Piacenza ha rigettato l'istanza di riesame proposta, a norma dell'art. 318 cod. proc. pen., da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con la quale il G.I.P. del Tribunale di quella stessa città aveva disposto il sequestro conservativo su beni mobili e immobili di proprietà del ricorrente, per un valore pari ad euro 150.000.

1.1. Il decreto di sequestro conservativo è stato adottato nell'ambito del procedimento per bancarotta fraudolenta per il quale [OSCURATO:PERSONA] è stato rinviato a giudizio, quale amministratore delegato della fallita società sportiva [OSCURATO:PERSONA] s.p.a, per avere concorso a distrarre e/o dissipare fondi societari ammontanti complessivamente alla somma di 1.370.000, attraverso il pagamento di fatture per operazioni inesistenti relative alla presunta segnalazione di calciatori professionisti e non professionisti, militanti in campionati europei.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con il ministero del difensore di fiducia, il quale svolge tre motivi.

2.1. Con il primo e il terzo motivo denuncia violazione dell'art. 319 comma secondo cod. proc. pen., e correlato vizio della motivazione ( mancante, contraddittoria e manifestamente illogica), dolendosi che il Tribunale del Riesame ha rigettato la richiesta della Difesa di offrire una cauzione proporzionata al valore delle cose in sequestro, sulla considerazione che non era stato dimostrato il requisito della proporzionalità della cauzione rispetto al valore delle cose sequestrate, laddove, invece, a fronte di un sequestro ammontante a euro 150.000, era stato allegato un certificato catastale da cui emerge un patrimonio immobiliare di ben 22 beni immobili ( comprensivi di terreni e fabbricati siti nel territorio di Piacenza e provincia).

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente si duole dell'erronea applicazione dell'art. 316 co.2 cod. proc. pen., per avere il Tribunale distrettuale ravvisato il periculum in mora alla luce dell'inadempimento contrattuale e dell'incapienza del patrimonio del ricorrente, ignorando che la cauzione offerta era dimostrativa di una riacquisita disponibilità patrimoniale atta a far venir meno il rischio di dispersione delle garanzie delle obbligazioni civili derivanti da reato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso propone motivi manifestamente infondati. 1.Come premesso, il ricorrente sostiene l'arbitrarietà del provvedimento con cui il Tribunale del riesame ha rigettato l'istanza con la quale il ricorrente aspirava alla restituzione del ben sequestrati dimostrandosi disponibile ad offrire una congrua cauzione, anche per la insussistenza del ravvisato periculum in mora.

1.1. Ricordato che si vede in materia di cautela reale, per cui è ammessa la sola denuncia di violazioni di legge ( anche in termini di motivazione apparente o assente), ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., il ricorso propone motivi che, al di là della formale prospettazione, finiscono per incentrarsi sul vizio di motivazione, come detto, non proponibile dinanzi al Giudice di legittimità, peraltro incorrendo nella genericità delle doglianze, alla luce dell'insegnamento proveniente dalle Sezioni Unite "Galtelli" ( Sez.

U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822).Omette il ricorrente di misurarsi con le valide e salde argomentazioni con le quali il Giudice distrettuale ha rigettato l'istanza, con cui il ricorrente chiedeva di essere autorizzato a offrire cauzione sui beni in sequestro, per la genericità della stessa, giacchè nulla chiariva con riguardo sia all'effettiva consistenza dell'offerta che alle relative modalità e tempistiche.

In effetti, stando a quanto emerge dal provvedimento impugnato, la parte più che offrire una cauzione, si è limitata a formulare una sorta di generica dichiarazione di intenti, senza una effettiva concretizzazione della proposta, così da consentire di valutarne la necessaria idoneità.

Affinchè possa congruamente valutarsi la cauzione come "idonea" ad offrire una valida garanzia ai creditori, come richiede la legge, non può, invero, prescindersi da una specifica offerta da parte dell'interessato, poiché solo così può essere vagliata sia, appunto, la congruità rispetto alla garanzia, che la capacità del debitore di farvi fronte.

1.3. Quanto al periculum in mora, il Tribunale distrettuale l'ha ricavato dall'ingiustificato, pacifico, inadempimento contrattuale, di cui il ricorrente si è reso responsabile rispetto all'accordo transattivo precedentemente perfezionatosi con la parte civile curatela fallimentare - avente a oggetto il versamento della somma di euro 150.000 - considerandolo, del tutto ragionevolmente, un dato indicativo della probabilità di porre in essere, da parte del ricorrente, atti di dispersione del suo patrimonio a svantaggio delle ragioni creditorie della curatela.

La valutazione è corretta e coerente con la giurisprudenza di questa Corte che, con riferimento al disposto normativo "manchino o si disperdano le garanzie", ha già chiarito come "può farsi riferimento alla "mancanza" di garanzie quando sussista la certezza dell'attuale insufficienza del patrimonio del debitore a far fronte interamente all'obbligazione nel suo ammontare presumibilmente accertato.

Può parlarsi invece di "dispersione" delle garanzie quando l'atteggiamento assunto dal debitore sia tale da far ipotizzare l'eventualità di un depauperamento di un patrimonio attualmente sufficiente ad assicurare la garanzia.

E' evidente, allora, che in questo caso si debba fare riferimento al comportamento del debitore idoneo a non assicurare l'adempimento dell'obbligazione." (Sez. 5 n. 11945 del 15/11/2019, in motivazione).

Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, le due suindicate ipotesi possono rilevare autonomamente (come espresso, con la formula disgiunta, dalla lettera del primo comma dell'art. 316 cod. proc. pen.), sicché «per l'adozione de/sequestro conservativo è sufficiente che vi sia il fondato motivo per ritenere che manchino le garanzie del credito, ossia che il patrimonio del debitore sia attualmente insufficiente per l'adempimento delle obbligazioni di cui all'art. 316, commi 1 e 2, cod. proc. pen., non occorrendo invece che sia simultaneamente configurabile un futuro depauperamento del debitore» (Sez.

U, n. 51660 del 25/09/2014, Zannbito, Rv. 261118).

Si è precisato, altresì, che l'applicazione del sequestro conservativo presuppone un giudizio prognostico che faccia fondatamente ritenere che le garanzie possano venire a mancare o essere disperse, sia per fatti indipendenti dalla volontà e, quindi, dal comportamento del debitore (garanzie che «manchino»), sia per comportamenti addebitabili più strettamente al debitore (garanzie che «si disperdano»), atteso che il legislatore ha voluto coprire tutta la possibile gamma delle ipotesi che, in astratto, potrebbero portare alla perdita delle garanzie, avendo avuto l'obiettivo primario di garantire e proteggere comunque il credito (dell'erario e/o dei privati) - (Sez. 2, n. 6973 del 26/01/2011, Rv. 249663).

1.4. Non coglie nel segno neppure la deduzione difensiva che vorrebbe ravvisare nella offerta della cauzione un segnale del reintegro del patrimonio dell'istante, e, quindi, della capacità dello stesso di fronteggiare, o comunque garantire, le pretese creditorie, giacchè, per la già rilevata genericità della stessa offerta, essa si rivela inidonea a superare i dati di allarme provenienti dalla condotta inadempiente del ricorrente, anche per l'assenza di elementi, non evincibili dalla documentazione allegata, dimostrativi della capienza patrimoniale.

1.5. Quelle spese dal Tribunale sono motivate ragioni per il rigetto dell'istanza, così che non è integrato alcuno dei vizi denunciati dalla difesa, tenuto conto che le valutazioni circa lo status patrimoniale del debitore sono frutto di accertamenti di fatto e di valutazioni di merito che non possono essere sottoposte alla valutazione di questa Corte in presenza di una motivazione esistente e non certo apparente sul punto (Sez. 2, n. 51576 del 4/12/2019, in motivazione).

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si stima equo individuare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 15 novembre 2021 IliConsigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE del RIESAME di PIACENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, Olga MIGNOLO, che ha concluso per il rigetto del ricorso. - Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 ^w [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del Riesame di Piacenza ha rigettato l'istanza di riesame proposta, a norma dell'art. 318 cod. proc. pen., da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con la quale il G.I.P. del Tribunale di quella stessa città aveva disposto il sequestro conservativo su beni mobili e immobili di proprietà del ricorrente, per un valore pari ad euro 150.000. 1.1. Il decreto di sequestro conservativo è stato adottato nell'ambito del procedimento per bancarotta fraudolenta per il quale [OSCURATO:PERSONA] è stato rinviato a giudizio, quale amministratore delegato della fallita società sportiva [OSCURATO:PERSONA] s.p.a, per avere concorso a distrarre e/o dissipare fondi societari ammontanti complessivamente alla somma di 1.370.000, attraverso il pagamento di fatture per operazioni inesistenti relative alla presunta segnalazione di calciatori professionisti e non professionisti, militanti in campionati europei. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con il ministero del difensore di fiducia, il quale svolge tre motivi. 2.1. Con il primo e il terzo motivo denuncia violazione dell'art. 319 comma secondo cod. proc. pen., e correlato vizio della motivazione ( mancante, contraddittoria e manifestamente illogica), dolendosi che il Tribunale del Riesame ha rigettato la richiesta della Difesa di offrire una cauzione proporzionata al valore delle cose in sequestro, sulla considerazione che non era stato dimostrato il requisito della proporzionalità della cauzione rispetto al valore delle cose sequestrate, laddove, invece, a fronte di un sequestro ammontante a euro 150.000, era stato allegato un certificato catastale da cui emerge un patrimonio immobiliare di ben 22 beni immobili ( comprensivi di terreni e fabbricati siti nel territorio di Piacenza e provincia). 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente si duole dell'erronea applicazione dell'art. 316 co.2 cod. proc. pen., per avere il Tribunale distrettuale ravvisato il periculum in mora alla luce dell'inadempimento contrattuale e dell'incapienza del patrimonio del ricorrente, ignorando che la cauzione offerta era dimostrativa di una riacquisita disponibilità patrimoniale atta a far venir meno il rischio di dispersione delle garanzie delle obbligazioni civili derivanti da reato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso propone motivi manifestamente infondati. 1.Come premesso, il ricorrente sostiene l'arbitrarietà del provvedimento con cui il Tribunale del riesame ha rigettato l'istanza con la quale il ricorrente aspirava alla restituzione del ben sequestrati dimostrandosi disponibile ad offrire una congrua cauzione, anche per la insussistenza del ravvisato periculum in mora. 1.1. Ricordato che si vede in materia di cautela reale, per cui è ammessa la sola denuncia di violazioni di legge ( anche in termini di motivazione apparente o assente), ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., il ricorso propone motivi che, al di là della formale prospettazione, finiscono per incentrarsi sul vizio di motivazione, come detto, non proponibile dinanzi al Giudice di legittimità, peraltro incorrendo nella genericità delle doglianze, alla luce dell'insegnamento proveniente dalle Sezioni Unite "Galtelli" ( Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822).Omette il ricorrente di misurarsi con le valide e salde argomentazioni con le quali il Giudice distrettuale ha rigettato l'istanza, con cui il ricorrente chiedeva di essere autorizzato a offrire cauzione sui beni in sequestro, per la genericità della stessa, giacchè nulla chiariva con riguardo sia all'effettiva consistenza dell'offerta che alle relative modalità e tempistiche. In effetti, stando a quanto emerge dal provvedimento impugnato, la parte più che offrire una cauzione, si è limitata a formulare una sorta di generica dichiarazione di intenti, senza una effettiva concretizzazione della proposta, così da consentire di valutarne la necessaria idoneità. Affinchè possa congruamente valutarsi la cauzione come "idonea" ad offrire una valida garanzia ai creditori, come richiede la legge, non può, invero, prescindersi da una specifica offerta da parte dell'interessato, poiché solo così può essere vagliata sia, appunto, la congruità rispetto alla garanzia, che la capacità del debitore di farvi fronte. 1.3. Quanto al periculum in mora, il Tribunale distrettuale l'ha ricavato dall'ingiustificato, pacifico, inadempimento contrattuale, di cui il ricorrente si è reso responsabile rispetto all'accordo transattivo precedentemente perfezionatosi con la parte civile curatela fallimentare - avente a oggetto il versamento della somma di euro 150.000 - considerandolo, del tutto ragionevolmente, un dato indicativo della probabilità di porre in essere, da parte del ricorrente, atti di dispersione del suo patrimonio a svantaggio delle ragioni creditorie della curatela. La valutazione è corretta e coerente con la giurisprudenza di questa Corte che, con riferimento al disposto normativo "manchino o si disperdano le garanzie", ha già chiarito come "può farsi riferimento alla "mancanza" di garanzie quando sussista la certezza dell'attuale insufficienza del patrimonio del debitore a far fronte interamente all'obbligazione nel suo ammontare presumibilmente accertato. Può parlarsi invece di "dispersione" delle garanzie quando l'atteggiamento assunto dal debitore sia tale da far ipotizzare l'eventualità di un depauperamento di un patrimonio attualmente sufficiente ad assicurare la garanzia. E' evidente, allora, che in questo caso si debba fare riferimento al comportamento del debitore idoneo a non assicurare l'adempimento dell'obbligazione." (Sez. 5 n. 11945 del 15/11/2019, in motivazione). Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, le due suindicate ipotesi possono rilevare autonomamente (come espresso, con la formula disgiunta, dalla lettera del primo comma dell'art. 316 cod. proc. pen.), sicché «per l'adozione de/sequestro conservativo è sufficiente che vi sia il fondato motivo per ritenere che manchino le garanzie del credito, ossia che il patrimonio del debitore sia attualmente insufficiente per l'adempimento delle obbligazioni di cui all'art. 316, commi 1 e 2, cod. proc. pen., non occorrendo invece che sia simultaneamente configurabile un futuro depauperamento del debitore» (Sez. U, n. 51660 del 25/09/2014, Zannbito, Rv. 261118). Si è precisato, altresì, che l'applicazione del sequestro conservativo presuppone un giudizio prognostico che faccia fondatamente ritenere che le garanzie possano venire a mancare o essere disperse, sia per fatti indipendenti dalla volontà e, quindi, dal comportamento del debitore (garanzie che «manchino»), sia per comportamenti addebitabili più strettamente al debitore (garanzie che «si disperdano»), atteso che il legislatore ha voluto coprire tutta la possibile gamma delle ipotesi che, in astratto, potrebbero portare alla perdita delle garanzie, avendo avuto l'obiettivo primario di garantire e proteggere comunque il credito (dell'erario e/o dei privati) - (Sez. 2, n. 6973 del 26/01/2011, Rv. 249663). 1.4. Non coglie nel segno neppure la deduzione difensiva che vorrebbe ravvisare nella offerta della cauzione un segnale del reintegro del patrimonio dell'istante, e, quindi, della capacità dello stesso di fronteggiare, o comunque garantire, le pretese creditorie, giacchè, per la già rilevata genericità della stessa offerta, essa si rivela inidonea a superare i dati di allarme provenienti dalla condotta inadempiente del ricorrente, anche per l'assenza di elementi, non evincibili dalla documentazione allegata, dimostrativi della capienza patrimoniale. 1.5. Quelle spese dal Tribunale sono motivate ragioni per il rigetto dell'istanza, così che non è integrato alcuno dei vizi denunciati dalla difesa, tenuto conto che le valutazioni circa lo status patrimoniale del debitore sono frutto di accertamenti di fatto e di valutazioni di merito che non possono essere sottoposte alla valutazione di questa Corte in presenza di una motivazione esistente e non certo apparente sul punto (Sez. 2, n. 51576 del 4/12/2019, in motivazione). 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si stima equo individuare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 15 novembre 2021 IliConsigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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