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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2025

ECLI:EU:C:2025:141
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023CJ0575_RES

Causa C‑575/23 FT e a. contro [OSCURATO:PERSONA] belge [domanda di pronuncia pregiudiziale del Conseil d’[OSCURATO:PERSONA] (Consiglio di Stato, Belgio)] Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 6 marzo 2025 «Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Proprietà intellettuale – Diritto d’autore e diritti connessi – Artisti interpreti o esecutori assunti sulla base di uno statuto di diritto amministrativo – Cessione dei diritti connessi mediante regolamento – Direttiva 2001/29/CE – Articolo 2, lettera b), e articolo 3, paragrafo 2 – Diritto di riproduzione e di messa a disposizione del pubblico – Direttiva 2006/115/CE – Articoli da 7 a 9 – Diritti di fissazione, di radiodiffusione, di comunicazione al pubblico e di distribuzione – Direttiva (UE) 2019/790 – Articoli da 18 a 23– Equa remunerazione nell’ambito dei contratti di sfruttamento – Articolo 26 – Applicazione nel tempo – Nozioni di “atti conclusi” e di “diritti acquisiti”» Ravvicinamento delle legislazioni – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2019/790 – Applicazione nel tempo – Atti conclusi e diritti acquisiti anteriormente alla scadenza del termine di trasposizione della direttiva – Artisti interpreti o esecutori – Esecuzioni realizzate anteriormente alla scadenza del termine di trasposizione – Inapplicabilità della direttiva – Esecuzioni realizzate successivamente alla scadenza del termine di trasposizione – Applicazione della direttiva (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2019/790, art. 26, §§ 1 e 2) (v. punti 68‑80) Ravvicinamento delle legislazioni – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttive 2001/29, 2006/115 e 2019/790 – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione – Artisti interpreti o esecutori – Nozione – Artisti interpreti o esecutori assunti sulla base di uno statuto di diritto amministrativo – Inclusione [Direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/29, artt. 2, b), e 3, § 2, a), 2006/115, artt. 3, § 1, b), 7, § 1, 8, § 1, e 9, § 1, a), e 2019/790, artt. 18‑23] (v. punti 88‑102) Ravvicinamento delle legislazioni – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttive 2001/29 e 2006/115 – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione – Diritti di riproduzione, di messa a disposizione del pubblico, di fissazione, di radiodiffusione, di comunicazione al pubblico e di distribuzione – Eccezioni e limitazioni – Principio di una remunerazione adeguata e proporzionata – Cessione, mediante regolamento, dell’insieme dei diritti connessi di artisti interpreti o esecutori assunti sulla base di uno statuto di diritto amministrativo in un’orchestra nazionale – Assenza di consenso degli artisti interpreti o esecutori– Inammissibilità [Direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/29, artt. 2, b), e 3, § 2, a), 2006/115, artt. 3, § 1, b), 7, § 1, 8, § 1, e 9, § 1, a), e 2019/790, artt. 18‑23] (v. punti 104‑110, 114‑123, 126, 128 e dispositivo) [OSCURATO:PERSONA] in via pregiudiziale dal Conseil d’[OSCURATO:PERSONA] (Consiglio di Stato, Belgio), la Corte si pronuncia sulla possibilità per gli Stati membri di limitare, mediante regolamento, l’esercizio dei diritti connessi di artisti interpreti o esecutori assunti sulla base di uno statuto di diritto amministrativo.

Il 1 o giugno 2021 l’[OSCURATO:PERSONA] belge (Stato belga) ha adottato l’arrêté royal relatif aux droits voisins du personnel artistique de l’Orchestre national de Belgique (ONB) [regio decreto relativo ai diritti connessi del personale artistico dell’Orchestra nazionale del Belgio (ONB)] (in prosieguo: il «regio decreto del 1 o giugno 2021»), entrato in vigore il 4 giugno 2021.

Prima dell’adozione del regio decreto, lo sfruttamento dei diritti connessi dei musicisti dell’ONB era negoziato, caso per caso, nell’ambito di un comitato di concertazione.

Tra il 2016 e il 2021, l’ONB e le delegazioni sindacali dei musicisti di tale orchestra hanno condotto negoziati al fine di raggiungere un accordo sulla remunerazione equa, da parte dell’ONB, delle prestazioni di tali musicisti.

Dato che tali negoziati non hanno avuto alcun esito, lo Stato belga ha adottato il precitato regio decreto.

Ai sensi del regio decreto, l’artista interprete o esecutore cede all’ONB, dietro versamento di indennità compensative, i diritti connessi alle sue prestazioni eseguite nell’ambito delle sue funzioni al servizio di tale orchestra.

Sono in tal modo ceduti il diritto di comunicazione al pubblico nonché il diritto di riproduzione e di distribuzione di cui sono titolari i musicisti dell’ONB, per l’intera durata dei diritti connessi e a livello mondiale.

Alcuni musicisti hanno adito il Conseil d’[OSCURATO:PERSONA] (Consiglio di Stato) chiedendo l’annullamento del regio decreto del 1 o giugno 2021, facendo valere in particolare che le disposizioni di tale regio decreto violano il diritto dell’Unione ( 1 ).

È in tale contesto che il Conseil d’[OSCURATO:PERSONA] (Consiglio di Stato) ha deciso di sottoporre alla Corte questioni pregiudiziali dirette a stabilire, in sostanza, se le disposizioni di tale direttiva ostino al trasferimento, mediante regolamento, ai fini di uno sfruttamento da parte del datore di lavoro, dei diritti connessi di artisti interpreti o esecutori assunti nell’ambito di un rapporto di lavoro statutario, per le prestazioni eseguite nell’ambito delle loro funzioni al servizio di tale datore di lavoro, senza il loro consenso.

Giudizio della Corte In via preliminare, la Corte ricorda che, nell’ambito di una domanda di pronuncia pregiudiziale, spetta alla Corte estrarre dall’insieme degli elementi forniti dal giudice nazionale gli elementi del diritto dell’Unione che richiedono un’interpretazione tenuto conto dell’oggetto della controversia.

Nel caso di specie, sebbene le questioni pregiudiziali sollevate dal Conseil d’[OSCURATO:PERSONA] vertano unicamente sull’interpretazione di disposizioni della direttiva 2019/790, la Corte constata che tale direttiva si basa, integrandole, sulle norme stabilite in particolare dalle direttive 2001/29 ( 2 )e 2006/115 ( 3 ), di cui talune disposizioni ( 4 ) sono pertinenti al fine di rispondere alle questioni sollevate.

In primo luogo, la Corte verifica se il regio decreto del 1 o giugno 2021 sia escluso dall’ambito di applicazione ratione temporis della direttiva 2019/790, a causa della sua adozione e della sua entrata in vigore prima della scadenza del termine di recepimento di tale direttiva.

A tal riguardo, la Corte osserva, da un lato, che la direttiva si applica a tutte le opere e gli altri materiali protetti dal diritto nazionale nel settore del diritto d’autore a decorrere dal 7 giugno 2021 ( 5 ).

Dall’altro lato, giacché l’applicazione di tale direttiva, secondo la formulazione del suo articolo 26, paragrafo 2, avviene «fatti salvi gli atti conclusi e i diritti acquisiti prima del 7 giugno 2021», la Corte constata che tale direttiva non è destinata ad applicarsi agli atti di sfruttamento verificatisi prima del 7 giugno 2021 e per i quali siano stati validamente acquisiti diritti prima di tale data.

Nel caso di specie, la Corte ritiene che il regio decreto del 1 o giugno 2021, in quanto validamente adottato, possa aver fatto sorgere a favore dell’ONB, tra la sua entrata in vigore e la data di scadenza del termine di recepimento della direttiva 2019/790, diritti che non rientrano nell’ambito di applicazione ratione temporis di tale direttiva.

Ciò premesso, la Corte osserva che tale regio decreto non ha esaurito i suoi effetti giuridici alla data della sua entrata in vigore.

Infatti, tale regio decreto è destinato a produrre regolarmente i suoi effetti sulle esecuzioni degli artisti interpreti o esecutori interessati per tutta la durata della sua applicazione, anche dopo la scadenza del termine di recepimento della direttiva 2019/790.

La Corte conclude, pertanto, che tale direttiva è applicabile ratione temporis alla cessione, effettuata mediante il regio decreto del 1 o giugno 2021, dei diritti connessi dei musicisti dell’ONB relativi alle prestazioni effettuate da tali musicisti dopo il 7 giugno 2021.

In secondo luogo, la Corte esamina se la nozione di «artista interprete o esecutore», di cui alle direttive 2001/29, 2006/115 e 2019/790, includa i musicisti di un’orchestra assunti sulla base di uno statuto di diritto amministrativo.

Anzitutto, la Corte rileva che, in mancanza di volontà diversa espressa dal legislatore dell’Unione, alla nozione di «artista interprete o esecutore» deve essere riconosciuto lo stesso significato nel rispettivo contesto di tali direttive.

Per quanto riguarda l’interpretazione di tale nozione, la Corte osserva, anzitutto, che il tenore letterale delle disposizioni delle direttive 2001/29, 2006/115 e 2019/790 non esclude formalmente dal proprio ambito di applicazione gli artisti interpreti o esecutori assunti sulla base di uno statuto di diritto amministrativo.

Per quanto riguarda, poi, il contesto in cui si inseriscono tali disposizioni, la Corte ricorda che le disposizioni delle direttive in vigore nel settore della proprietà intellettuale devono essere interpretate alla luce del diritto internazionale, e in particolare del diritto convenzionale che esse mirano ad attuare.

Orbene, l’articolo 2, lettera a), del trattato dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi (in prosieguo: il «WPPT») ( 6 ) non stabilisce alcun requisito che abbia l’effetto di escludere dal suo ambito di applicazione gli artisti interpreti o esecutori assunti sulla base di uno statuto di diritto amministrativo.

Infine, la Corte ritiene che una siffatta interpretazione sia corroborata dagli obiettivi perseguiti dalle direttive 2001/29, 2006/115 e 2019/790.

Infatti, tali direttive prevedono, in sostanza, che ogni armonizzazione dei diritti connessi debba prendere le mosse da un alto livello di protezione, tenendo conto al contempo della necessità di adeguare tale protezione ai nuovi sviluppi economici e di garantire un reddito adeguato agli artisti interpreti o esecutori che tendono a trovarsi in una posizione contrattuale più debole.

In tali circostanze, la Corte considera che gli artisti interpreti o esecutori assunti sulla base di uno statuto di diritto amministrativo rientrano nella nozione di «artista interprete o esecutore», ai sensi delle disposizioni delle direttive 2001/29, 2006/115 e 2019/790.

In terzo luogo, la Corte verifica se le disposizioni delle direttive 2001/29 e 2006/115 ostino alla cessione, mediante regolamento, dei diritti connessi degli artisti interpreti o esecutori assunti sulla base di uno statuto di diritto amministrativo, senza il loro previo consenso.

Sotto un primo profilo, la Corte rileva che alla tutela conferita dalle disposizioni delle direttive 2001/29 e 2006/115 deve essere riconosciuta una portata ampia.

Pertanto, tale tutela non si limita al godimento dei diritti garantiti da dette disposizioni, ma si estende anche all’esercizio dei diritti stessi.

Sotto un secondo profilo, la Corte sottolinea che i diritti garantiti agli artisti interpreti o esecutori da tali disposizioni hanno natura preventiva, nel senso che l’utilizzo delle loro esecuzioni richiede il loro previo consenso.

Ne deriva che tali disposizioni ostano, in assenza di previo consenso dei titolari di diritti, alla cessione, mediante regolamento, dei diritti esclusivi ivi previsti, a meno che una siffatta cessione non rientri in una delle eccezioni o limitazioni previste da tali direttive ( 7 ).

Ebbene, secondo la Corte, le eccezioni e le limitazioni introdotte in maniera circoscritta dei diritti degli artisti interpreti o esecutori, come previste dalle suddette direttive, non consentono la cessione obbligatoria a carattere generale di tutti i diritti connessi di una categoria di artisti interpreti o esecutori.

Sotto un terzo profilo, la Corte ritiene che tale interpretazione sia corroborata dal contesto internazionale nel quale si inserisce la tutela dei diritti connessi degli artisti interpreti o esecutori nonché dagli obiettivi perseguiti dalle direttive 2001/29 e 2006/115.

In particolare, per quanto riguarda la protezione degli artisti interpreti o esecutori, non possono essere istituite licenze obbligatorie se non nella misura in cui siano compatibili con le disposizioni della convenzione di Roma ( 8 ), che produce effetti indiretti all’interno dell’Unione.

Orbene, tale convenzione prevede che la protezione da essa accordata a favore degli artisti interpreti o esecutori debba consentire, in linea di principio, di porre ostacolo alla radiodiffusione, alla comunicazione al pubblico o, ancora, alla riproduzione di una fissazione della loro esecuzione senza il loro previo consenso.

Se è vero che detta convenzione comporta eccezioni e limitazioni ai diritti esclusivi dei titolari dei diritti connessi, nessuna delle sue disposizioni consente una cessione obbligatoria di carattere generale di tali diritti.

Una siffatta cessione non è neppure autorizzata dalle disposizioni del WPPT.

Tenuto conto di tali considerazioni, la Corte dichiara che le disposizioni delle direttive 2001/29 e 2006/115 ostano ad una normativa nazionale che prevede la cessione, mediante regolamento, ai fini di uno sfruttamento da parte del datore di lavoro, dei diritti connessi di artisti interpreti o esecutori assunti sulla base di uno statuto di diritto amministrativo, per le prestazioni effettuate nell’ambito delle loro funzioni al servizio di tale datore di lavoro, in assenza di previo consenso di questi ultimi, come quella operata dal regio decreto 1 o giugno 2021.

In tali circostanze, la Corte ritiene che non occorra più esaminare se gli articoli da 18 a 23 della direttiva 2019/790 ostino parimenti a siffatta cessione. ( 1 ) Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE ( GU 2019, L 130, pag. 92 ). ( 2 ) Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione ( GU 2001, L 167, pag. 10 ). ( 3 ) Direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale ( GU L 2006, L 376, pag. 28 ). ( 4 ) Le disposizioni menzionate dalla Corte sono l’articolo 2, lettera b), e l’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/29 (in prosieguo: le «disposizioni della direttiva 2001/29»), nonché l’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), l’articolo 7, paragrafo 1, l’articolo 8, paragrafo 1, e l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/115 (in prosieguo: le «disposizioni della direttiva 2006/115»). ( 5 ) Data di scadenza del termine di recepimento della direttiva 2019/790, stabilito dall’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva menzionata. ( 6 ) Trattato dell’OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi, adottato a Ginevra il 20 dicembre 1996 e approvato a nome della Comunità europea con decisione n. 2000/278/CE del Consiglio, del 16 marzo 2000 ( GU 2000, L 89, pag. 6 ).

Ai sensi dell’articolo 2, lettera a), del trattato, la nozione di «artisti interpreti o esecutori» si riferisce all’insieme delle persone «che rappresentano, cantano, recitano, declamano, interpretano o eseguono in qualunque altro modo opere letterarie o artistiche o espressioni di folclore». ( 7 ) Articolo 5 della direttiva 2001/29 e in particolare articolo 10 della direttiva 2006/115. ( 8 ) Convenzione internazionale sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, firmata a Roma il 26 ottobre 1961.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CJ0575_RES Causa C‑575/23 FT e a. contro [OSCURATO:PERSONA] belge [domanda di pronuncia pregiudiziale del Conseil d’[OSCURATO:PERSONA] (Consiglio di Stato, Belgio)] Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 6 marzo 2025 «Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Proprietà intellettuale – Diritto d’autore e diritti connessi – Artisti interpreti o esecutori assunti sulla base di uno statuto di diritto amministrativo – Cessione dei diritti connessi mediante regolamento – Direttiva 2001/29/CE – Articolo 2, lettera b), e articolo 3, paragrafo 2 – Diritto di riproduzione e di messa a disposizione del pubblico – Direttiva 2006/115/CE – Articoli da 7 a 9 – Diritti di fissazione, di radiodiffusione, di comunicazione al pubblico e di distribuzione – Direttiva (UE) 2019/790 – Articoli da 18 a 23– Equa remunerazione nell’ambito dei contratti di sfruttamento – Articolo 26 – Applicazione nel tempo – Nozioni di “atti conclusi” e di “diritti acquisiti”» Ravvicinamento delle legislazioni – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2019/790 – Applicazione nel tempo – Atti conclusi e diritti acquisiti anteriormente alla scadenza del termine di trasposizione della direttiva – Artisti interpreti o esecutori – Esecuzioni realizzate anteriormente alla scadenza del termine di trasposizione – Inapplicabilità della direttiva – Esecuzioni realizzate successivamente alla scadenza del termine di trasposizione – Applicazione della direttiva (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2019/790, art. 26, §§ 1 e 2) (v. punti 68‑80) Ravvicinamento delle legislazioni – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttive 2001/29, 2006/115 e 2019/790 – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione – Artisti interpreti o esecutori – Nozione – Artisti interpreti o esecutori assunti sulla base di uno statuto di diritto amministrativo – Inclusione [Direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/29, artt. 2, b), e 3, § 2, a), 2006/115, artt. 3, § 1, b), 7, § 1, 8, § 1, e 9, § 1, a), e 2019/790, artt. 18‑23] (v. punti 88‑102) Ravvicinamento delle legislazioni – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttive 2001/29 e 2006/115 – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione – Diritti di riproduzione, di messa a disposizione del pubblico, di fissazione, di radiodiffusione, di comunicazione al pubblico e di distribuzione – Eccezioni e limitazioni – Principio di una remunerazione adeguata e proporzionata – Cessione, mediante regolamento, dell’insieme dei diritti connessi di artisti interpreti o esecutori assunti sulla base di uno statuto di diritto amministrativo in un’orchestra nazionale – Assenza di consenso degli artisti interpreti o esecutori– Inammissibilità [Direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/29, artt. 2, b), e 3, § 2, a), 2006/115, artt. 3, § 1, b), 7, § 1, 8, § 1, e 9, § 1, a), e 2019/790, artt. 18‑23] (v. punti 104‑110, 114‑123, 126, 128 e dispositivo) [OSCURATO:PERSONA] in via pregiudiziale dal Conseil d’[OSCURATO:PERSONA] (Consiglio di Stato, Belgio), la Corte si pronuncia sulla possibilità per gli Stati membri di limitare, mediante regolamento, l’esercizio dei diritti connessi di artisti interpreti o esecutori assunti sulla base di uno statuto di diritto amministrativo. Il 1 o giugno 2021 l’[OSCURATO:PERSONA] belge (Stato belga) ha adottato l’arrêté royal relatif aux droits voisins du personnel artistique de l’Orchestre national de Belgique (ONB) [regio decreto relativo ai diritti connessi del personale artistico dell’Orchestra nazionale del Belgio (ONB)] (in prosieguo: il «regio decreto del 1 o giugno 2021»), entrato in vigore il 4 giugno 2021. Prima dell’adozione del regio decreto, lo sfruttamento dei diritti connessi dei musicisti dell’ONB era negoziato, caso per caso, nell’ambito di un comitato di concertazione. Tra il 2016 e il 2021, l’ONB e le delegazioni sindacali dei musicisti di tale orchestra hanno condotto negoziati al fine di raggiungere un accordo sulla remunerazione equa, da parte dell’ONB, delle prestazioni di tali musicisti. Dato che tali negoziati non hanno avuto alcun esito, lo Stato belga ha adottato il precitato regio decreto. Ai sensi del regio decreto, l’artista interprete o esecutore cede all’ONB, dietro versamento di indennità compensative, i diritti connessi alle sue prestazioni eseguite nell’ambito delle sue funzioni al servizio di tale orchestra. Sono in tal modo ceduti il diritto di comunicazione al pubblico nonché il diritto di riproduzione e di distribuzione di cui sono titolari i musicisti dell’ONB, per l’intera durata dei diritti connessi e a livello mondiale. Alcuni musicisti hanno adito il Conseil d’[OSCURATO:PERSONA] (Consiglio di Stato) chiedendo l’annullamento del regio decreto del 1 o giugno 2021, facendo valere in particolare che le disposizioni di tale regio decreto violano il diritto dell’Unione ( 1 ). È in tale contesto che il Conseil d’[OSCURATO:PERSONA] (Consiglio di Stato) ha deciso di sottoporre alla Corte questioni pregiudiziali dirette a stabilire, in sostanza, se le disposizioni di tale direttiva ostino al trasferimento, mediante regolamento, ai fini di uno sfruttamento da parte del datore di lavoro, dei diritti connessi di artisti interpreti o esecutori assunti nell’ambito di un rapporto di lavoro statutario, per le prestazioni eseguite nell’ambito delle loro funzioni al servizio di tale datore di lavoro, senza il loro consenso. Giudizio della Corte In via preliminare, la Corte ricorda che, nell’ambito di una domanda di pronuncia pregiudiziale, spetta alla Corte estrarre dall’insieme degli elementi forniti dal giudice nazionale gli elementi del diritto dell’Unione che richiedono un’interpretazione tenuto conto dell’oggetto della controversia. Nel caso di specie, sebbene le questioni pregiudiziali sollevate dal Conseil d’[OSCURATO:PERSONA] vertano unicamente sull’interpretazione di disposizioni della direttiva 2019/790, la Corte constata che tale direttiva si basa, integrandole, sulle norme stabilite in particolare dalle direttive 2001/29 ( 2 )e 2006/115 ( 3 ), di cui talune disposizioni ( 4 ) sono pertinenti al fine di rispondere alle questioni sollevate. In primo luogo, la Corte verifica se il regio decreto del 1 o giugno 2021 sia escluso dall’ambito di applicazione ratione temporis della direttiva 2019/790, a causa della sua adozione e della sua entrata in vigore prima della scadenza del termine di recepimento di tale direttiva. A tal riguardo, la Corte osserva, da un lato, che la direttiva si applica a tutte le opere e gli altri materiali protetti dal diritto nazionale nel settore del diritto d’autore a decorrere dal 7 giugno 2021 ( 5 ). Dall’altro lato, giacché l’applicazione di tale direttiva, secondo la formulazione del suo articolo 26, paragrafo 2, avviene «fatti salvi gli atti conclusi e i diritti acquisiti prima del 7 giugno 2021», la Corte constata che tale direttiva non è destinata ad applicarsi agli atti di sfruttamento verificatisi prima del 7 giugno 2021 e per i quali siano stati validamente acquisiti diritti prima di tale data. Nel caso di specie, la Corte ritiene che il regio decreto del 1 o giugno 2021, in quanto validamente adottato, possa aver fatto sorgere a favore dell’ONB, tra la sua entrata in vigore e la data di scadenza del termine di recepimento della direttiva 2019/790, diritti che non rientrano nell’ambito di applicazione ratione temporis di tale direttiva. Ciò premesso, la Corte osserva che tale regio decreto non ha esaurito i suoi effetti giuridici alla data della sua entrata in vigore. Infatti, tale regio decreto è destinato a produrre regolarmente i suoi effetti sulle esecuzioni degli artisti interpreti o esecutori interessati per tutta la durata della sua applicazione, anche dopo la scadenza del termine di recepimento della direttiva 2019/790. La Corte conclude, pertanto, che tale direttiva è applicabile ratione temporis alla cessione, effettuata mediante il regio decreto del 1 o giugno 2021, dei diritti connessi dei musicisti dell’ONB relativi alle prestazioni effettuate da tali musicisti dopo il 7 giugno 2021. In secondo luogo, la Corte esamina se la nozione di «artista interprete o esecutore», di cui alle direttive 2001/29, 2006/115 e 2019/790, includa i musicisti di un’orchestra assunti sulla base di uno statuto di diritto amministrativo. Anzitutto, la Corte rileva che, in mancanza di volontà diversa espressa dal legislatore dell’Unione, alla nozione di «artista interprete o esecutore» deve essere riconosciuto lo stesso significato nel rispettivo contesto di tali direttive. Per quanto riguarda l’interpretazione di tale nozione, la Corte osserva, anzitutto, che il tenore letterale delle disposizioni delle direttive 2001/29, 2006/115 e 2019/790 non esclude formalmente dal proprio ambito di applicazione gli artisti interpreti o esecutori assunti sulla base di uno statuto di diritto amministrativo. Per quanto riguarda, poi, il contesto in cui si inseriscono tali disposizioni, la Corte ricorda che le disposizioni delle direttive in vigore nel settore della proprietà intellettuale devono essere interpretate alla luce del diritto internazionale, e in particolare del diritto convenzionale che esse mirano ad attuare. Orbene, l’articolo 2, lettera a), del trattato dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi (in prosieguo: il «WPPT») ( 6 ) non stabilisce alcun requisito che abbia l’effetto di escludere dal suo ambito di applicazione gli artisti interpreti o esecutori assunti sulla base di uno statuto di diritto amministrativo. Infine, la Corte ritiene che una siffatta interpretazione sia corroborata dagli obiettivi perseguiti dalle direttive 2001/29, 2006/115 e 2019/790. Infatti, tali direttive prevedono, in sostanza, che ogni armonizzazione dei diritti connessi debba prendere le mosse da un alto livello di protezione, tenendo conto al contempo della necessità di adeguare tale protezione ai nuovi sviluppi economici e di garantire un reddito adeguato agli artisti interpreti o esecutori che tendono a trovarsi in una posizione contrattuale più debole. In tali circostanze, la Corte considera che gli artisti interpreti o esecutori assunti sulla base di uno statuto di diritto amministrativo rientrano nella nozione di «artista interprete o esecutore», ai sensi delle disposizioni delle direttive 2001/29, 2006/115 e 2019/790. In terzo luogo, la Corte verifica se le disposizioni delle direttive 2001/29 e 2006/115 ostino alla cessione, mediante regolamento, dei diritti connessi degli artisti interpreti o esecutori assunti sulla base di uno statuto di diritto amministrativo, senza il loro previo consenso. Sotto un primo profilo, la Corte rileva che alla tutela conferita dalle disposizioni delle direttive 2001/29 e 2006/115 deve essere riconosciuta una portata ampia. Pertanto, tale tutela non si limita al godimento dei diritti garantiti da dette disposizioni, ma si estende anche all’esercizio dei diritti stessi. Sotto un secondo profilo, la Corte sottolinea che i diritti garantiti agli artisti interpreti o esecutori da tali disposizioni hanno natura preventiva, nel senso che l’utilizzo delle loro esecuzioni richiede il loro previo consenso. Ne deriva che tali disposizioni ostano, in assenza di previo consenso dei titolari di diritti, alla cessione, mediante regolamento, dei diritti esclusivi ivi previsti, a meno che una siffatta cessione non rientri in una delle eccezioni o limitazioni previste da tali direttive ( 7 ). Ebbene, secondo la Corte, le eccezioni e le limitazioni introdotte in maniera circoscritta dei diritti degli artisti interpreti o esecutori, come previste dalle suddette direttive, non consentono la cessione obbligatoria a carattere generale di tutti i diritti connessi di una categoria di artisti interpreti o esecutori. Sotto un terzo profilo, la Corte ritiene che tale interpretazione sia corroborata dal contesto internazionale nel quale si inserisce la tutela dei diritti connessi degli artisti interpreti o esecutori nonché dagli obiettivi perseguiti dalle direttive 2001/29 e 2006/115. In particolare, per quanto riguarda la protezione degli artisti interpreti o esecutori, non possono essere istituite licenze obbligatorie se non nella misura in cui siano compatibili con le disposizioni della convenzione di Roma ( 8 ), che produce effetti indiretti all’interno dell’Unione. Orbene, tale convenzione prevede che la protezione da essa accordata a favore degli artisti interpreti o esecutori debba consentire, in linea di principio, di porre ostacolo alla radiodiffusione, alla comunicazione al pubblico o, ancora, alla riproduzione di una fissazione della loro esecuzione senza il loro previo consenso. Se è vero che detta convenzione comporta eccezioni e limitazioni ai diritti esclusivi dei titolari dei diritti connessi, nessuna delle sue disposizioni consente una cessione obbligatoria di carattere generale di tali diritti. Una siffatta cessione non è neppure autorizzata dalle disposizioni del WPPT. Tenuto conto di tali considerazioni, la Corte dichiara che le disposizioni delle direttive 2001/29 e 2006/115 ostano ad una normativa nazionale che prevede la cessione, mediante regolamento, ai fini di uno sfruttamento da parte del datore di lavoro, dei diritti connessi di artisti interpreti o esecutori assunti sulla base di uno statuto di diritto amministrativo, per le prestazioni effettuate nell’ambito delle loro funzioni al servizio di tale datore di lavoro, in assenza di previo consenso di questi ultimi, come quella operata dal regio decreto 1 o giugno 2021. In tali circostanze, la Corte ritiene che non occorra più esaminare se gli articoli da 18 a 23 della direttiva 2019/790 ostino parimenti a siffatta cessione. ( 1 ) Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE ( GU 2019, L 130, pag. 92 ). ( 2 ) Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione ( GU 2001, L 167, pag. 10 ). ( 3 ) Direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale ( GU L 2006, L 376, pag. 28 ). ( 4 ) Le disposizioni menzionate dalla Corte sono l’articolo 2, lettera b), e l’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/29 (in prosieguo: le «disposizioni della direttiva 2001/29»), nonché l’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), l’articolo 7, paragrafo 1, l’articolo 8, paragrafo 1, e l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/115 (in prosieguo: le «disposizioni della direttiva 2006/115»). ( 5 ) Data di scadenza del termine di recepimento della direttiva 2019/790, stabilito dall’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva menzionata. ( 6 ) Trattato dell’OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi, adottato a Ginevra il 20 dicembre 1996 e approvato a nome della Comunità europea con decisione n. 2000/278/CE del Consiglio, del 16 marzo 2000 ( GU 2000, L 89, pag. 6 ). Ai sensi dell’articolo 2, lettera a), del trattato, la nozione di «artisti interpreti o esecutori» si riferisce all’insieme delle persone «che rappresentano, cantano, recitano, declamano, interpretano o eseguono in qualunque altro modo opere letterarie o artistiche o espressioni di folclore». ( 7 ) Articolo 5 della direttiva 2001/29 e in particolare articolo 10 della direttiva 2006/115. ( 8 ) Convenzione internazionale sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, firmata a Roma il 26 ottobre 1961.
Sentenza Corte di giustizia UE/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris