CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 marzo 2022
Cassazione n. 23020/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 202,4 Ritenuto che con sentenza depositata il i2 novembre 2021; la Corte d'appello di Napoli riformava parzialmente la sentenza del giorno 22 ottobre 2020 con cui il Tribunale di Napoli aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 4 mesi 8 di reclusione ed C 20.000,00 di multa, riducendo la pena precedentemente inflitta in complessivi anni 4 e mesi 2 di reclusione ed C 18.000,00 di multa, avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto, affidandolo ad un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta equivalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla contestata recidiva. Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato; osserva il Collegio che la Corte territoriale, con motivazione ampia ed argomenti esenti da vizi logici o giuridici, ha correttamente escluso la possibilità di considerare prevalenti le circostanze attenuanti generiche sulla contestata recidiva dando rilievo alle circostanze ostative alla concessione di cui all'art. 69, comma IV, cod. pen. che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 marzo 2022 Il Consigliere estensore il