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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 gennaio 2025

Cassazione n. 09512/2025

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 11617/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Prefetto pro tempore domiciliata, ex lege, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, Via dei Portoghesi, 12; –resistente– avverso la sentenza n. 18540/2021 del TRIBUNALE di ROMA, pubblicata il 26/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/01/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Vista la sollecitazione di correzione d’ufficio d’errore materiale omissivo, per non essere stata disposta nel dispositivo dell’ordinanza n. 20403/2024 la distrazione delle spese in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi anticipatario; considerato che, in effetti, per mero materiale errore, la invocata distrazione non consta essere stata disposta, pur sussistendo il presupposto della dichiarazione di cui detto e che, per ovviare al fine, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 16037 del 7/7/2010), può procedersi, come in dispositivo, con le modalità della correzione degli errori materiali (artt. 287 e 288, cod. proc. civ.), anche allo scopo di cui all’art. 391 bis, cod. proc. civ.; P.Q.M dispone, a correzione di materiale errore omissivo, che nel dispositivo dell’ordinanza di questa Sezione n. 20403/2024, pubblicata il 23 luglio 2024, dopo le parole “che liquida”, debba aggiungersi l’espressione: “con distrazione in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]”, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.

Così deciso nella camer

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 11617/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Prefetto pro tempore domiciliata, ex lege, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, Via dei Portoghesi, 12; –resistente– avverso la sentenza n. 18540/2021 del TRIBUNALE di ROMA, pubblicata il 26/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/01/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Vista la sollecitazione di correzione d’ufficio d’errore materiale omissivo, per non essere stata disposta nel dispositivo dell’ordinanza n. 20403/2024 la distrazione delle spese in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi anticipatario; considerato che, in effetti, per mero materiale errore, la invocata distrazione non consta essere stata disposta, pur sussistendo il presupposto della dichiarazione di cui detto e che, per ovviare al fine, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 16037 del 7/7/2010), può procedersi, come in dispositivo, con le modalità della correzione degli errori materiali (artt. 287 e 288, cod. proc. civ.), anche allo scopo di cui all’art. 391 bis, cod. proc. civ.; P.Q.M dispone, a correzione di materiale errore omissivo, che nel dispositivo dell’ordinanza di questa Sezione n. 20403/2024, pubblicata il 23 luglio 2024, dopo le parole “che liquida”, debba aggiungersi l’espressione: “con distrazione in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]”, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti di legge. Così deciso nella camer