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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 luglio 2022

Cassazione n. 36329/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ottobrs-e_. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona dele pennaioi che ha confermato la condanna riportata in primo grado dalla predetta in ordine al reato di cui all'art. 624 e 625 n. 7 cod. pen. .

Nel ricorso, che ha richiamato gli atti contenuti nel .fascicolo del dibattimento, ella ha richiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta remissione della querela, ritualmente accettata.

Ebbene, l'entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia ha determinato un mutamento del regime di procedibilità del reato di furto aggravato dall'esposizione della cosa alla pubblica fede; in particolare, l'art. 2 comma 1° lett. i) del d.lgs. 150/2022 ha modificato il comma 3 0 dell'art. 624 cod. pen., rendendo il delitto procedibile - salve alcune eccezioni che non ricorrono nel caso di specie - a querela della persona offesa.

Pertanto, assume rilevanza, allo stato, la remissione di querela formalizzata il 16 febbraio 2018 dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] (come emerge da pag. 2 della motivazione della sentenza impugnata e come direttamente riscontrato dal collegio con la consultazione degli atti del fascicolo), accettata dall'odierna ricorrente il 7 marzo 2018; l'estinzione del reato, conseguente all'operatività della remissione di querela, deve essere dichiarata ove non sussistano, come nel caso in esame, i presupposti per un proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129 comma 2 cod. proc. pen. (sez.5, n. 42260 del 06/10/2004, il P.M. in proc.

Lena, Rv.230140).

La memoria difensiva, depositata dalla ricorrente il 5 luglio 2022, nulla apporta alle valutazioni così eseguite.

Ai sensi dell'art. 340 comma 4 cod. proc. pen. le spese del procedimento devono essere poste a carico dell'imputata, già querelata.

P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela.

Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 12 luglio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ottobrs-e_. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona dele pennaioi che ha confermato la condanna riportata in primo grado dalla predetta in ordine al reato di cui all'art. 624 e 625 n. 7 cod. pen. . Nel ricorso, che ha richiamato gli atti contenuti nel .fascicolo del dibattimento, ella ha richiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta remissione della querela, ritualmente accettata. Ebbene, l'entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia ha determinato un mutamento del regime di procedibilità del reato di furto aggravato dall'esposizione della cosa alla pubblica fede; in particolare, l'art. 2 comma 1° lett. i) del d.lgs. 150/2022 ha modificato il comma 3 0 dell'art. 624 cod. pen., rendendo il delitto procedibile - salve alcune eccezioni che non ricorrono nel caso di specie - a querela della persona offesa. Pertanto, assume rilevanza, allo stato, la remissione di querela formalizzata il 16 febbraio 2018 dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] (come emerge da pag. 2 della motivazione della sentenza impugnata e come direttamente riscontrato dal collegio con la consultazione degli atti del fascicolo), accettata dall'odierna ricorrente il 7 marzo 2018; l'estinzione del reato, conseguente all'operatività della remissione di querela, deve essere dichiarata ove non sussistano, come nel caso in esame, i presupposti per un proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129 comma 2 cod. proc. pen. (sez.5, n. 42260 del 06/10/2004, il P.M. in proc. Lena, Rv.230140). La memoria difensiva, depositata dalla ricorrente il 5 luglio 2022, nulla apporta alle valutazioni così eseguite. Ai sensi dell'art. 340 comma 4 cod. proc. pen. le spese del procedimento devono essere poste a carico dell'imputata, già querelata. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 12 luglio
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