CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 11264/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato E il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] \[OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del 3ostituto Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si associa alle conclusioni del Proc. Gen., conclude come da Conclusioni scritte che deposita, unitamente alla Nota spese. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso, chiede dichiararsi l'improcedibilità del reato e l'annullamento della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Milano ha confermato la dichiarazione di pena e responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 29 novembre 2019 dal Tribunale di Milano in relazione a fattispecie di truffa 2. Propone ricorso per cassazicne l'imputato [OSCURATO:PERSONA] Francesco con l'[OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Con il primo motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dichiarata penale responsabilità a titolo di truffa in quanto il titolo esecutivo, utilizzato dall'imputato un tamente alla prospettazione al destinatario »false affermazioni, avrebbe dovuto r tenersi in parte qua inesistente per effetto della asserita falsità delle firme apposte sulle procure relative agli atti introduttivi di primo e secondo grado del giudizio. Sul punto, la Corte avrebbe erroneamente disatteso gli esiti della consulenza tecnica di parte e avrebbe utilizzato argomenti logici incompatibili con la necessità di un accertamento dell'autenticità della firma. In sostanza, la parte civile non avreboe potuto essere considerata nella qualità di antistatario e mancherebbero quindi i presupposti per qualsivoglia dichiarazione di penale responsabilità. 2.2. Con il secondo motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione nella parte in cui la sentenza impugnata equipara la prova della consapevolezza dell'appello con la prova del conferimento di procura difettando sottoscrizione autentica nonché nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto sussistente un insanabile contraddizione tra le versioni sostenute nel presente procedimento e quelle riportate nel procedimento davanti al Tribunale di Ivrea. Si lamenta inoltre travisamen :o della prova nella valutazione dell'atto di opposizione alla richiesta di archiviazione depositato nella causa già pendente davanti al Tribunale di Ivrea avente [OSCURATO:PERSONA] 752/2012. 2.3. Con il terzo motivo, si lamer ta violazione di legge e vizio di motivazione in conseguenza del fatto che l'atività decettiva non avrebbe riguardato direttamente il condominio, unico soggetto che poteva ritenersi persona offesa, e quindi difetterebbe un elemento strutturale del reato per effetto dell'assenza dell'induzione in errore o del nesso causale tra induzione in errore e disposizione patrimoniale. 2.4. Con il quarto motivo, si lam,3nta violazione di legge vizio di motivazione affermando che la parte civile non po:eva considerarsi persona offesa dal reato e quindi non avrebbe potuto presentar€ querela. 2.5. Il ricorrente ha inoltre deaotto motivi nuovi con cui ha riproposto e ulteriormente illustrato le deduzioni articolate in sede di ricorso contestando altresì violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 cod pen e la giuridica inesistenza della querela. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo e il secondo motivo di ricorso sono manifestamente infondati. È incontestato che l'imputato abbié azionato lo stesso provvedimento che afferma di non avere tempestivamente conosciuto e di cui ipotizza la giuridica inesistenza e che pacificamente ha azionato. Va inoltre rilevato che anche le valutazioni dei giudici del merito in ordine alla insussistenza di elementi per ritenere la falsità della sottoscrizione della procura risultano logiche e congrue. In particolare, risulta assolutamente lineare la valutazione - operata sin dal primo g rado - della presenza, nella consulenza di parte le cui risultanze ancora si ripropongono in questa sede, di scritture di comparazione assolutamente inattenc ibili in ragione delle peculiarità che le stesse presentavano. Ulteriormente logica a3pare la considerazione da parte dei giudici del merito di una significativa serie d elementi processuali del tutto incompatibili con la condotta di chi si fosse trovatc di fronte ad una procura falsa riportante la propria sottoscrizione e della presenza di atti, precedenti e successivi alla formazione del giudicato nel procedimento in cui il titolo si è formato, del tutto incompatibili con la volontà di impugr are il provvedimento finale. 4. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato posto che la Corte territoriale si è per lo meno irriplici:amente conformata al principio di diritto, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2, Sentenza n. 43143 del 17/07/2013 - Rv. 257495 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 2281 del 06/10/2015 Rv. 265773 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 39958 del 19/07/2018 Rv. 273820 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 43119 del 21/10/2021 R. 282304 - 01), per cui Il delitto di truffa è configurabile anche quando il soggetto passivo del raggiro è diverso dal soggetto passivo del danno ed in difetto di contatti diretti tra il truffatore e il truffato, sempre che sussista un nesso di causalità tra i raggiri o artifizi posti in essere per indurre in errore il terzo, il profitto tratto dal cruffatore ed il danno patrimoniale patito dal truffato, risultando anche decisivo nel caso di specie il fatto che il soggetto materialmente ingannato avesse la possibilità di compiere atti aventi efficacia nella sfera patrimoniale aggredita (Sez. Sentenza n. 18968 del 18/01/2017 Rv. 271060 - 01). Risulta infatti conforme a logica l'affermazione secondo cui il SAVASTA sarebbe risultato nuncius senza potere decisionale mentre danneggiato fu solo la costituita parte civile. 5. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato posto che, anche su tale punto, la Corte territoriale si è conformata al consolidato principio di diritto espresso da questa Corte per cui anche il terzo danneggiato dal delitto di truffa, seppure nella forma dei mancato coiseguimento di un profitto, è legittimato a proporre querela (Sez. 2, Sentenza n. 43910 del 04/10/2019 Rv. 277712 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 20169 del 03/02;2015 Rv. 263520 - 01; Sez. F, Sentenza n. 33884 del 23/08/2012 Rv. 253474 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 27571 del 21/05/2009 Rv. 244665 - 01). 5. I motivi aggiunti risultano ulteriormente inammissibili sia perché, secondo quanto inequivocabilmente disposto dall'art.585, comma 4, cod. proc. pen., applicabile anche al ricorso per cassazione (Sez. 5, n. 166 del 13/01/1992, Palmieri, Rv. 191188), l'inammissibilità dell'impugnazione si estende anche ai motivi nuovi sia perché i motivi ivi articolati risultano manifestamente infondati come già evidenziato in sede di esame dei motivi di ricorso. 6. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ronché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00 nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 5.000,00 oltre accessori di legg€ P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso a condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessi euro 5.000,00 oltre accessori di legge.