CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 aprile 2026
Cassazione n. 10205/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ERMO n. 1034/2021 depositata il10/03/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/04/2026 dal RelatoreRemo Caponi.In data 22 agosto 2016 [OSCURATO:PERSONA] acquistava presso [OSCURATO:PERSONA].r.l. uno smartphone marchio HTC al prezzo di € 500,00. A partire dal mese diluglio 2017 si manifestavano malfunzionamenti del dispositivo, culminati neldefinitivo arresto dell'apparecchio nel mese di ottobre 2017. Consegnato losmartphone, su indicazione della venditrice, al centro assistenza [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 13548/2021Numero sezionale 873/2026Numero di raccolta generale 10205/2026Data pubblicazione 19/04/2026cala ai fini dell'invio al centro di distribuzione del produttore, emergeva che ilbene risultava attivato in data 5 maggio 2015, in epoca anteriore all'acquisto,con conseguente rifiuto dell'intervento in garanzia e formulazione di un preven-tivo di riparazione a pagamento di € 235,00. Con comunicazione PEC del 19 di-cembre 2017 il difensore della venditrice manifestava la disponibilità diquest’ultima a subentrare al produttore nell'esecuzione della garanzia, previaconsegna del bene e verifica dei vizi denunciati. Con successiva comunicazionePEC del 21 novembre 2018, nell'ambito di un procedimento di negoziazione as-sistita, dichiarava la volontà di procedere alla riparazione o alla sostituzione delbene, non subordinando la prestazione a ulteriori verifiche.mo, chiedendo la condanna alla riparazione o alla sostituzione dell'apparecchioe il risarcimento dei danni quantificati in € 3.000,00. La venditrice si costituivain giudizio e, nella comparsa di risposta, dichiarava che il danno lamentato ap-pariva riferibile all'hardware del cellulare e di non disporre di personale e stru-mentazione tecnica adeguata a ripristinare il bene. Nel 2019 il Giudice di pacerigettava le domande, rilevando che l'attrice non aveva fornito la prova dell'an-teriorità del difetto rispetto alla consegna.Il Tribunale di Palermo, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l'appello. Haosservato che, essendo il difetto emerso oltre il termine semestrale dalla con-segna, non poteva operare la presunzione di cui all'art. 132 co. 3 cod. consu-mo, nel testo ratione temporis applicabile, e che l'onere di provare l'anterioritàdel vizio ricadeva, secondo la regola generale di cui all'art. 2697 c.c., sul con-sumatore, onere che nella specie non risultava assolto; ha altresì censurato lacondotta dell'appellante per non avere consegnato il bene al venditore ai finidelle verifiche tecniche, alle quali quest'ultimo si era dichiarato disponibile conla comunicazione PEC del 19 dicembre 2017.Avverso la suddetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazioneaffidato a tre motivi, illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. è rimasta in-timata.Numero registro generale 13548/2021Numero sezionale 873/2026Numero di raccolta generale 10205/2026Data pubblicazione 19/04/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. - Con il primo motivo — rubricato «art. 360 n. 4 c.p.c. violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 130 e 132 codice del consumo, nonché dell'art. 2697c.c. ed altresì dei consolidati principi giurisprudenziali in materia di responsabi-lità del venditore e di onere della prova» — si censura la sentenza impugnataper avere ritenuto non assolto l'onere di prova gravante sul consumatore in or-dine all'anteriorità del difetto di conformità rispetto alla consegna del bene. Sisostiene che la dichiarazione della venditrice, resa nella comparsa di rispostanel giudizio di primo grado, secondo cui il danno lamentato appariva riferibileall'hardware del cellulare, unitamente all'offerta di riparazione o sostituzioneformalizzata con le comunicazioni PEC del 19 dicembre 2017 e del 21 novem-bre 2018, integri riconoscimento del difetto di conformità esistente sin dalmomento della consegna, idoneo a esonerare il consumatore dalla relativa pro-va. Si deduce altresì che l'attivazione dello smartphone in data anteriore all'ac-quisto configuri un autonomo difetto di conformità ai sensi dell'art. 129 cod.cons.Il motivo è infondato.In tema di vendita di beni di consumo, la disciplina applicabile ratione tem-poris al contratto concluso il 22 agosto 2016 è quella di cui agli artt. 128 e se-guenti del codice del consumo, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dald.lgs. 4 novembre 2021 n. 170. L'art. 132 co. 3 cod. cons., nella versione allo-ra vigente, stabiliva la presunzione di anteriorità del difetto di conformità nelcaso in cui questo si fosse manifestato entro sei mesi dalla consegna del bene(dopo le modifiche menzionate, il termine è di un anno: art. 135 co. 1 cod.cons.); decorso il termine semestrale, l'onere di provare l'anteriorità del vizioricade sul consumatore, secondo la regola generale di cui all'art. 2697 c.c.(Cass. 13148/2020; Cass. 27177/2022).Il Tribunale di Palermo ha applicato correttamente tale disciplina, indivi-duando il regime di riparto probatorio e ritenendo, sulla base di una valutazio-ne di fatto delle risultanze istruttorie, che l'onere probatorio gravante sull'ap-Numero registro generale 13548/2021Numero sezionale 873/2026Numero di raccolta generale 10205/2026Data pubblicazione 19/04/2026pellante non fosse stato assolto. Tale valutazione — che investe l'idoneità deglielementi acquisiti al processo a costituire prova, anche in via presuntiva,dell'esistenza del difetto alla data della consegna — attiene al merito e non èsindacabile in sede di legittimità sotto il profilo della violazione o falsa applica-zione di legge. Le deduzioni del ricorrente, lungi dal denunciare un'erronea ri-cognizione della fattispecie astratta, si risolvono in una sollecitazione a una ri-lettura del materiale istruttorio e a una diversa qualificazione dei fatti di causa:operazione che esula dal perimetro del giudizio di cassazione.In particolare, la dichiarazione della venditrice circa la riferibilità del malfun-zionamento all'hardware del dispositivo — formulata, nel contesto della com-parsa di risposta, in chiave di ricostruzione della vicenda stragiudiziale e corre-data dall'invito a rivolgersi al centro di assistenza del produttore — attesta ilmalfunzionamento, ma non che esso preesisteva alla consegna, ben potendoesso essersi verificato per incidenza di un fatto sopravvenuto. Parimenti, l'of-ferta di riparazione o sostituzione manifestata dalla venditrice con comunica-zione PEC del 19 dicembre 2017 risulta espressamente subordinata alla previaconsegna del bene per la verifica dei vizi e alla condizione che questi rientras-sero nella garanzia, onde non può essere intesa quale riconoscimento incondi-zionato della non conformità originaria. Né l'offerta incondizionata contenutanella successiva comunicazione PEC del 21 novembre 2018, inquadrata nelprocedimento di negoziazione assistita, vale a sovvertire la valutazione delgiudice di merito: essa esprime un comportamento compositivo orientato allasoluzione stragiudiziale della controversia e non un'ammissione qualificabile,sul piano probatorio, come riconoscimento dell'anteriorità del vizio, spettandocomunque al giudice di merito, in via esclusiva, l'apprezzamento della portataconfessoria o riconoscitiva delle condotte stragiudiziali e processuali delle parti.Quanto, infine, alla circostanza dell'attivazione anteriore del dispositivo — risul-tante dal preventivo del centro [OSCURATO:PERSONA] e dalla comunicazione delcentro assistenza del produttore — essa, pur astrattamente suscettibile di as-sumere valenza indiziaria, non è stata dal giudice di merito ritenuta idonea, daNumero registro generale 13548/2021Numero sezionale 873/2026Numero di raccolta generale 10205/2026Data pubblicazione 19/04/2026sola, a fondare la prova dell'anteriorità del difetto funzionale oggetto della con-troversia; anche sotto tale profilo la valutazione compiuta, ancorata all'insiemedelle risultanze istruttorie, sfugge al sindacato di legittimità.2. - Con il secondo motivo — rubricato «violazione e/o falsa applicazione vio-lazione dell'art. 360, 1° co., n. 5, c.p.c. in ordine a fatti controversi e decisiviche sono stati oggetto di discussione e contrapposizione tra le parti e dalla cuidiversa considerazione, o dalla cui considerazione omessa dal giudice di meri-to, ne sarebbe discesa una decisione diversa» — si denuncia l'omesso esame difatti decisivi oggetto di discussione tra le parti.Il motivo è inammissibile.La sentenza di primo grado e la sentenza in epigrafe hanno concordementerigettato le domande dell'acquirente sulla base della medesima ratio decidendi,ravvisata nel mancato assolvimento, da parte della consumatrice, dell'onere diprova dell'anteriorità del difetto rispetto alla consegna; ricorre pertanto l'ipote-si della doppia pronuncia conforme di cui all'art. 348-ter co. 5 c.p.c., nel testoratione temporis applicabile, che preclude la proposizione del motivo di ricorsoper cassazione di cui all'art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c.3. - Con il terzo motivo — rubricato «art. 360 n. 4 c.p.c. violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 1175, 1176, 1223 c.c., 130 e 132 codice del consumo,nonché del costante e granitico indirizzo nomofilattico in materia di risarcimen-to del danno» — si censura la sentenza impugnata per il mancato accoglimentodella domanda risarcitoria.Il motivo è assorbito dal rigetto del primo motivo, del quale postula logica-mente l'accoglimento: esclusa la violazione delle regole sulla garanzia per di-fetto di conformità, viene meno la premessa stessa della pretesa risarcitoria, laquale presuppone l'inadempimento del venditore agli obblighi di cui agli artt.129 e seguenti del codice del consumo.4. - In conclusione, il primo motivo è rigettato, il secondo è inammissibile, ilterzo è assorbito. Il ricorso deve essere integralmente rigettato. Nulla è dovutoin punto di spese, essendo rimasta intimata la parte controricorrente.Numero registro generale 13548/2021Numero sezionale 873/2026Numero di raccolta generale 10205/2026Data pubblicazione 19/04/2026Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricor-rente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, a norma dell'art. 13 co. 1-quater del d.p.r. 30 maggio 2002 n.115, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Si dà atto, ai sensi dell'art. 13 co. 1-quater del d.p.r. 30 maggio 2002 n.115, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile,l’8 aprile 2026.Il PresidenteGIUSEPPE GRASSO