CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 giugno 2023
Cassazione n. 25134/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 5215/2022R.G. proposto da: AGENZIA DELLE [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliatanei suoi uffici in Roma, Via dei Portoghesi n.-ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA],domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],in virtù di procura speciale in calce al controricorso -controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato - N. 5215/22R.G. avverso la sentenza del Tribunale di Pisa n. 1638 /202 1 depositata i l 20.12.2021; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 20.6.2023dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija . [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Pisa – nel contradditorio con [OSCURATO:PERSONA] e il Comune di S. [OSCURATO:PERSONA] – rigettò l’appello di Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER)avverso la sentenza del Giudice di pace di Pisa del 19.6.2020, che aveva ritenuto la nullità della notifica del preavviso di fermo amministrativo (in quanto effettuata da operatore postale privato, privo di licenza abilitativa) e conseguentemente dichiarato prescritto il credito portato dalla cartella. Avverso detta sentenza l’AdER ricorre per cassazione, sulla base di due motivi; [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, illustrato da memoria.Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. Ai sensi dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 – Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art.140 c.p.c. e dell’art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 261/1999, come modificato dall’art. 1 del d.lgs. n. 58/2011, nonché dell’art. 2948 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver il Tribunale ritenutol’invalidità della notifica del preavviso di fermo amministrativo per cui è processo, in quanto effettuata da gestore di posta privata. N. 5215/22R.G. 1.2 – Con il secondo motivo , in subordine, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c.,dell’art. 4 del d.lgs. n. 261/1999, nonché de gli artt. 156 e 160 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., giacché a tutto concedere, l’invio della raccomandata informativa da parte del gestore di posta privatapuò al più costituire una mera irregolarità, non già determinare la nullità o l’inesistenza della notificazione col rito degli irreperibili. 2.1 –Rileva anzitutto la Corte come debba rigettarsi la richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere(avanzata dal controricorrente in memoria) in relazione alla cartella di pagamento n. 08720110004388401000, chel’Agente asserisce notificata il 9.5.2011. Può infatti qui ribadirsi, come già rilevato da questa Corte in fattispecie analoga (Cass. n. 1151/2020), che l’ art. 4 del d.l. n. 119 /2018 , conv . in legge n. 136/2018, dispone che i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto (24 ottobre 2018), di importo non superiore a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, sono automaticamente annullati. La norma si applica ai debiti erariali risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. In proposito, questa Corte ha ritenuto che l'annullamento del debito disposto dallo ius superveniens oper i immediatamente, ipso iure , stante l'espressa automaticità degli effetti previsti dalla norma, pur nelle more - e indipendentemente -dalla successiva adozione, entro il termine ordinatorio del 31 dicembre 2018 stabilito dal medesimo art. 4, comma 1, del consequenziale provvedimento di sgravio da parte dell'agente di riscossione. Trattasi, infatti, di N. 5215/22R.G. un atto meramente dichiarativo e assolutamente dovuto, la cui formalizzazione non è necessaria per il verificarsi dell'effetto sostanziale dell'estinzione del debito (Cass.n. 15471/2019). Tuttavia, la causa speciale di estinzione del credito non può applicarsial caso di specie, come pretenderebbe il controricorrente, perché non è stato neppure adeguatamente dedotto che il credito di cui alla detta cartella (verosimilmente emessa nel 2011, stando a quanto evincibile dal numero sopra riportato), rivenga da carichi trasmessi all’agente della riscossione entro il 31.12.2010. Occorre dunque affrontare il merito cassatorio delle censure proposte da AdER, non prima di aver disatteso l’eccezione di inammissibilità sollevata dal controricorrente, ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. Invero, se non altro in relazione ai documenti che qui specificamente interessano (ossia, il preavviso di fermo e la relativa documentazione relativa alla notificazione), l’agente della riscossione ne ha specificamente indicato la consistenza (oltre a riprodurne in parte il contenuto in ricorso), precisando di averla prodotta sin dal primo grado di giudizio, evidentemente nel proprio fascicolo di parte: e tanto basta, ai fini di quanto disposto dalla citata norma processuale. 3.1 –Ciò posto, entrambi i motivi, da affrontarsi congiuntamente (nonostante il dichiarato vincolo di subordinazione)perché connessi, si rivelano infondati, per quanto la motivazione della sentenza impugnata debba essere integrata, ai sensi dell’art. 384, ult. comma, c.p.c. Infatti, il Tribunale di Pisa ha accertato –e ciò non è oggetto di contestazione da parte dell’Agenzia ricorrente, che anzi ribadisce l’assunto – che la notifica del preavviso di fermo venne effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c., secondo il rito N. 5215/22R.G. dell’irreperibilità relativa, e che l’operatore postale privato coinvolto nella vicenda, [OSCURATO:SOCIETA]., era all’epoca privo della prescritta licenza. Pertanto, disattesa la giurisprudenza ivi invocata dall’agente della riscossione(in quanto l’affidamento della notifica a [OSCURATO:SOCIETA] non era avvenuto ad opera di [OSCURATO:PERSONA]), il giudice d’appelloritenne non perfezionata la notifica del preavviso di fermo amministrativo, così ribadendo la declaratoria di prescrizione dei crediti già affermata dal giudice di primo grado. Ora, le doglianze della ricorrente possono essere disattese senza che occorra neppure soffermarsi sulla questione della legittimità del ricorso, ai fini della notifica degli atti di riscossione, ad operatore postale privatoprivo di abilitazione: questione che, pertanto, si lascia qui del tutto impregiudicata; infatti,è noto che “Ai fini della notificazione delle cartelle di pagamento, nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, il procedimento da seguire èquello disciplinato dall'art.140 c.p.c., che prevede la necessità che venga prodotta in giudizio, a prova delperfezionamento del procedimento notificatorio, l'avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) dellaraccomandata che d à atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale; avviso che,sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a ricevere l'avviso medesimo, è parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario.” (così, ex multis, Cass.n. 25351/2020) . Ebbene, da quanto emerge dal ricorso e dagli atti legittimamente consultabili da questa Corte, non risulta che la ricorrente abbia mai versato in atti –e neanche N. 5215/22R.G. adeguatamente dedotto di possederla – la cartolina di ricevimento della raccomandata informativa comunque inviata dall’operatore postale(pubblico o privato che fosse), sicché è evidente che, nella specie, la notifica del preavviso di fermo in questione in alcun modo può considerarsi perfezionata(difettandone la relativa prova), con ogni conseguenza che ne deriva, anche riguardo all’accertata maturazione del termine di prescrizione. 3.1 –In definitiva, il ricorso è rigettato, con integrazione della motivazione della sentenza impugnata.Tale ultima circostanza, in uno alla mancanza di precedenti editi sulla questione comunque qui lasciata impregiudicata, rende di giustizia l’integrale compensazione dele spese di lite. P. Q. M. la Corte rigetta il ricorsoe