Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 6Decisione del 23 febbraio 2021

Cassazione n. 22252/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24790/2021 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Artena, [OSCURATO:PERSONA] n. 13. -RICORRENTE- contro [OSCURATO:PERSONA]. -INTIMATO- avverso l’ordinanza del Tribunale di Velletri n. 1695/2021, pubblicata in data 23.2.2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 1.7.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA].

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/2002, avverso il decreto con cui il Tribunale di Velletri ha liquidato in favore di Ernesto del Angelis l’importo di € 43.300,00 a titolo di compenso per le attività di c.t.u. svolte dall’opposto nell’ambito del procedimento civile n. 6253/2012.

Oggetto: compensi professionali Fissata l’udienza di comparizione delle parti per il giorno 23.2.2021 e non essendo comparsa alcuna delle parti, il giudice ha dichiarato l’improcedibilità dell’opposizione, disponendone l’archiviazione.

Per la cassazione dell’ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ricorso affidato ad un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese.

Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso poteva essere definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

2. L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt.181, 307 e 309 c.p.c. con riferimento all'art. 360 n. 4 cpc, sostenendo che anche al procedimento di opposizione a decreto di liquidazione dei compensi degli ausiliari del giudice si applica l’art. 181 c.p.c., per cui, in caso di mancata comparizione delle parti, il giudice non può immediatamente definire il processo con statuizione in rito, ma deve rinviare la causa, con avviso alle parti.

Va dichiara d’ufficio la nullità del provvedimento per violazione del contraddittorio.

Dall’esame del ricorso ex art. 170 D.P.R. 115/2002 si evince che l’opposizione era stata proposta nei soli confronti di Ernesto de Angelis, senza evocare in causa anche le parti del processo in cui era stata espletata la consulenza.

Il resistente era stato nominato c.t.u. in una controversia successoria proposta dall’Arpaia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], litisconsorti necessari del giudizio di opposizione alla liquidazione.

Questa Corte ha difatti stabilito che ciascuna delle parti processuali ha interesse a partecipare al giudizio ex art. 170 D.P.R. 115/2002, potendo risultare soccombente all’esito del giudizio ed essere eventualmente condannata al pagamento dei compensi dal c.t.u., dato che il provvedimento che, liquidando il compenso, lo ponga a carico di una o di entrambe, è destinato ad essere definitivamente superato dalla statuizione sulle spese adottata all’esito del giudizio.

Ne consegue che l'omessa notifica del ricorso in opposizione e del decreto di comparizione ad una di tali parti determina la nullità della decisione (Cass. 31072/2018; Cass. 23192/2012; Cass.29721/2017).

Essendosi il giudizio svolto a contraddittorio non integro e non avendo il Tribunale neppure implicitamente pronunciato sulla regolarità del rapporto processuale, è consentito rilevare d’ufficio la violazione dell’art. 102 c.p.c., conseguendone l’annullamento dell’ordinanza, con rinvio della causa al Tribunale di Velletri, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

P.Q.M. pronunciando sul ricorso, annulla l’ordinanza impugnata per violazione dell’art. 102 c.p.c. e rinvia la causa al Tribunale di Velletri, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione seconda, della Suprema Cor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24790/2021 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Artena, [OSCURATO:PERSONA] n. 13. -RICORRENTE- contro [OSCURATO:PERSONA]. -INTIMATO- avverso l’ordinanza del Tribunale di Velletri n. 1695/2021, pubblicata in data 23.2.2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 1.7.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]. 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/2002, avverso il decreto con cui il Tribunale di Velletri ha liquidato in favore di Ernesto del Angelis l’importo di € 43.300,00 a titolo di compenso per le attività di c.t.u. svolte dall’opposto nell’ambito del procedimento civile n. 6253/2012. Oggetto: compensi professionali Fissata l’udienza di comparizione delle parti per il giorno 23.2.2021 e non essendo comparsa alcuna delle parti, il giudice ha dichiarato l’improcedibilità dell’opposizione, disponendone l’archiviazione. Per la cassazione dell’ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ricorso affidato ad un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso poteva essere definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio. 2. L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt.181, 307 e 309 c.p.c. con riferimento all'art. 360 n. 4 cpc, sostenendo che anche al procedimento di opposizione a decreto di liquidazione dei compensi degli ausiliari del giudice si applica l’art. 181 c.p.c., per cui, in caso di mancata comparizione delle parti, il giudice non può immediatamente definire il processo con statuizione in rito, ma deve rinviare la causa, con avviso alle parti. Va dichiara d’ufficio la nullità del provvedimento per violazione del contraddittorio. Dall’esame del ricorso ex art. 170 D.P.R. 115/2002 si evince che l’opposizione era stata proposta nei soli confronti di Ernesto de Angelis, senza evocare in causa anche le parti del processo in cui era stata espletata la consulenza. Il resistente era stato nominato c.t.u. in una controversia successoria proposta dall’Arpaia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], litisconsorti necessari del giudizio di opposizione alla liquidazione. Questa Corte ha difatti stabilito che ciascuna delle parti processuali ha interesse a partecipare al giudizio ex art. 170 D.P.R. 115/2002, potendo risultare soccombente all’esito del giudizio ed essere eventualmente condannata al pagamento dei compensi dal c.t.u., dato che il provvedimento che, liquidando il compenso, lo ponga a carico di una o di entrambe, è destinato ad essere definitivamente superato dalla statuizione sulle spese adottata all’esito del giudizio. Ne consegue che l'omessa notifica del ricorso in opposizione e del decreto di comparizione ad una di tali parti determina la nullità della decisione (Cass. 31072/2018; Cass. 23192/2012; Cass.29721/2017). Essendosi il giudizio svolto a contraddittorio non integro e non avendo il Tribunale neppure implicitamente pronunciato sulla regolarità del rapporto processuale, è consentito rilevare d’ufficio la violazione dell’art. 102 c.p.c., conseguendone l’annullamento dell’ordinanza, con rinvio della causa al Tribunale di Velletri, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. P.Q.M. pronunciando sul ricorso, annulla l’ordinanza impugnata per violazione dell’art. 102 c.p.c. e rinvia la causa al Tribunale di Velletri, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione seconda, della Suprema Cor
Decreto Cassazione n. 22252/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris