Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 04672/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21348/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliatiex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]; -intimati- Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 2045/2023depositata il 08/05/2023 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/06/2025 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA]

1. Nel maggio 2014, la [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva, dinanzi al Tribunale di Avellino, azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], quale socio accomandatario della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., nonché dei figli Antonio, Filomeno e [OSCURATO:PERSONA], al fine di ottenere la declaratoria di inefficacia, nei propri confronti, dell’atto di donazione immobiliare stipulato il 19 giugno 2013 e trascritto il 5 luglio 2013.

A fondamento della domanda, l’attrice deduceva di vantare un credito di € 37.383,81 per forniture risalenti al 2012, già azionato con ricorso monitorio definito con decreto ingiuntivo n. 1645/2013 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

Con sentenza n. 1621/2017, il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo necessario, ai fini dell’ammissibilità dell’azione revocatoria, l’accertamento della fondatezza del credito vantato dall’attrice, previamente azionato in sede monitoria.

2. Con sentenza n. 2045/2023, la Corte d’appello di Napoli, pronunciandosi sull’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]., dichiarava inammissibile l’appello.

3. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la [OSCURATO:SOCIETA]. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi, illustrati da memoria.

Resistono con controricorsoi Masucci . [OSCURATO:PERSONA]

4.1. Con il primo motivo la ricorrente denunzia la violazione degli artt. 100 e 105 c.p.c., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato inammissibile il motivo d’appello concernente la partecipazione al giudizio della società debitrice [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] che detta partecipazione sia avvenuta in assenza di una valida vocatio in ius e in difetto dei presupposti per l’intervento adesivo autonomo, atteso che la società era estranea al rapporto sostanziale oggetto dell’azione revocatoria, promossa nei confronti del socio accomandatario illimitatamente responsabile e dei donatari, unici litisconsorti necessari ex art. 2901 c.c.

Lamenta, pertanto, che l’intervento abbia determinato un indebito ampliamento del thema decidendum, avendo la società introdotto questioni attinenti alla fondatezza del credito azionato in sede monitoria, pur non avendone interesse giuridicamente rilevante.

4.2. Con il secondo motivo denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 342 c.p.c. e 2901 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

Censura la sentenza impugnata per avere la Corte d’appello dichiarato inammissibile, per asserito difetto di specificità, il motivo di gravame volto a contestare la violazione dell’art. 2901 c.c. da parte del primo giudice, che aveva ritenuto pregiudizialmente necessario l’accertamento della fondatezza del credito azionato.

Deduce che l’atto di appello conteneva puntuale critica alla ratio decidendi della sentenza di primo grado, fondata sull’erronea assimilazione tra il presupposto dell’azione revocatoria – rappresentato dalla semplice titolarità del credito – e l’accertamento giudiziale della sua fondatezza.

Rileva, in particolare, che la legittimazione all’esercizio dell’actio pauliana presuppone un credito certo quanto alla sua esistenza storica, ancorché non definitivamente accertato, potendo trattarsi anche di credito litigioso o eventuale, purché sorto anteriormente all’atto dispositivo, secondo l’orientamento consolidato di questa Corte.

Sottolinea, infine, che il credito vantato era stato azionato con decreto ingiuntivo e successivamente accertato con sentenza passata in giudicato, e che tale credito era sorto in epoca anteriore all’atto di donazione impugnato, con conseguente sussistenza dei presupposti di legge per l’esperibilità dell’azione.

Lamenta, pertanto, che la Corte d’appello, trascurando tali circostanze e i richiamati principi di diritto, abbia illegittimamente dichiarato inammissibile il gravame, restringendo indebitamente l’ambito applicativo dell’art. 2901 c.c.

5. I motivi di ricorso, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi sono inammissibili.

Ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., il ricorso per cassazione deve contenere l’esposizione di motivi specifici, completi e chiaramente riferiti alla decisione impugnata.

In difetto, la doglianza si risolve in un “non motivo”, inidoneo a realizzare la funzione nomofilattica propria dell’impugnazione in sede di legittimità, con conseguente declaratoria di inammissibilità (v.

Cass. civ., Sez.

III, ord. 16 gennaio 2025, n. 1033; Sez.

V, ord. 7 gennaio 2025, n. 161; Sez.

I, ord. 30 dicembre 2024, n. 35012).

Nel caso di specie, la ricorrente ha omesso di confrontarsi in modo puntuale e specifico con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a reiterare le medesime censure già sollevate in sede di appello, senza cogliere la ratio decidendi adottata dalla Corte territoriale, né indicare le ragioni per cui tale decisione contrasterebbe con i principi di diritto richiamati.

Inoltre, il primo motivo difetta del requisito dell’autosufficienza, in quanto la ricorrente non ha riportato, né direttamente né indirettamente – ossia mediante specifica indicazione della fonte e della sede processuale – il contenuto degli atti su cui fonda le proprie censure.

In particolare, non sono stati richiamati né trascritti gli atti rilevanti ai fini dell’indagine sull’esistenza di una disposizione a titolo gratuito effettuata dal socio accomandatario illimitatamente responsabile, sig. [OSCURATO:PERSONA], in favore dei figli, con conseguente riduzione della garanzia patrimoniale su cui avrebbero potuto soddisfarsi i creditori sociali; né è stato illustrato il contenuto del decreto ingiuntivo a sostegno della pretesa creditoria vantata, né chiarito il rapporto cronologico rispetto agli atti di disposizione.

In tal modo, il motivo risulta formulato in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (cfr. Cass. civ., Sez.

V, ord. 4 febbraio 2025, n. 2655; Sez.

III, ord.17 dicembre 2024, n. 33008; Sez. lav., ord. 15 dicembre 2024, n. 32647).

La motivazione resa dalla Corte d’appello si presenta adeguata, intellegibile e conforme al c.d. minimo costituzionale, non potendo ritenersi nulla per il solo fatto di non coincidere con le aspettative della parte soccombente o per non aver accolto le tesi da essa sostenute.

La doglianza si risolve, in realtà, in una sollecitazione a una nuova valutazione del merito e delle risultanze probatorie, operazione preclusa in sede di legittimità.

Va ribadito, in proposito, il consolidato principio per cui la valutazione delle fonti di prova, la scelta degli elementi ritenuti rilevanti ai fini del decidere e la ricostruzione dei fatti rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., qui non ricorrenti.

La corte di merito ha puntualmente rilevato che l’appellante, nel secondo motivo di gravame, si era limitata a dolersi della mancata valutazione del presupposto soggettivo della scientia damni, senza confrontarsi con la effettiva ratio decidendi della sentenza di primo grado, incentrata, come testualmente riportato, sulla «mancanza di elementi per valutare se la pretesa della [OSCURATO:SOCIETA]. fosse pretestuosa o, al contrario, probabile».

Il giudice d’appello ha dunque correttamente applicato l’art. 342 c.p.c., secondo il quale i motivi di appello devono specificamente individuare le parti della decisione impugnata e le relative doglianze, non potendo limitarsi ad affermazioni generiche o a contestazioni che eludano il nucleo motivazionale della sentenza gravata.

Anche in questa sede di legittimità la ricorrente ripropone, senza invero una puntuale critica della decisione d’appello, le medesime argomentazioni già formulate in appello, reiterando la tesi secondo cui sarebbe irrilevante la fondatezza del credito ai fini dell’azione revocatoria, potendo questa essere esercitata anche in presenza di crediti eventuali, litigiosi o potenziali.

Orbene, questa Corte ha già avuto modo di porre in rilievo che, pur non essendo richiesto un credito certo, liquido ed esigibile, è necessario che la pretesa non si presenti prima facie come manifestamente infondata o pretestuosa ma sia supportata da elementi oggettivi che ne dimostrino la serietà e la concreta probabilità di accoglimento (cfr. Cass., sez.

III, 15 maggio 2018, n. 11755).

Nel caso di specie, come accertato dal Tribunale di Avellino e confermato dalla corte territoriale, parte attrice non ha fornito alcun elemento concreto a sostegno della propria pretesa creditoria, né ha depositato documentazione idonea (quale fatture, DDT, scritture contabili o altri elementi probatori) da cui desumere l’esistenza, anche solo potenziale, del credito vantato.

Il primo giudice ha pertanto escluso, con valutazione di merito congrua e immune da vizi logici o giuridici, che vi fossero i presupposti minimi per ritenere fondata, ancorché in via potenziale, la pretesa dedotta a sostegno dell’azione revocatoria.

Né la successiva sentenza n. 1241/2023 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con cui sarebbe stata accertata la fondatezza del credito, può valere a retroagire sulla correttezza della pronuncia impugnata, dovendosi valutare la legittimità della decisione impugnata ex tunc, con riferimento alla situazione processuale e probatoria esistente al momento della decisione.

Ne consegue che correttamente il giudice d’appello ha rilevato la carenza di specificità del motivo di gravame e, comunque, la mancanza, all’epoca del giudizio di merito, di idonei elementi a sorreggere l’azione ex art. 2901 c.c., il cui esercizio presuppone la deduzione di una ragione creditoria dotata di un sufficiente grado di probabilità, anche se non ancora accertata giudizialmente. 6.Le spese del giudizio di cassazione, liquidat e come in dispositivo in favore dei controricorrenti, seguono la soccombenza.

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 5.200,00 ( di cui 5.000,00 per onorari ) , oltre a spese generali e accessori di legge,in favore dei controricorrenti.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unifica

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21348/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliatiex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]; -intimati- Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 2045/2023depositata il 08/05/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/06/2025 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel maggio 2014, la [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva, dinanzi al Tribunale di Avellino, azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], quale socio accomandatario della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., nonché dei figli Antonio, Filomeno e [OSCURATO:PERSONA], al fine di ottenere la declaratoria di inefficacia, nei propri confronti, dell’atto di donazione immobiliare stipulato il 19 giugno 2013 e trascritto il 5 luglio 2013. A fondamento della domanda, l’attrice deduceva di vantare un credito di € 37.383,81 per forniture risalenti al 2012, già azionato con ricorso monitorio definito con decreto ingiuntivo n. 1645/2013 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Con sentenza n. 1621/2017, il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo necessario, ai fini dell’ammissibilità dell’azione revocatoria, l’accertamento della fondatezza del credito vantato dall’attrice, previamente azionato in sede monitoria. 2. Con sentenza n. 2045/2023, la Corte d’appello di Napoli, pronunciandosi sull’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]., dichiarava inammissibile l’appello. 3. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la [OSCURATO:SOCIETA]. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi, illustrati da memoria. Resistono con controricorsoi Masucci . [OSCURATO:PERSONA] 4.1. Con il primo motivo la ricorrente denunzia la violazione degli artt. 100 e 105 c.p.c., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato inammissibile il motivo d’appello concernente la partecipazione al giudizio della società debitrice [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] che detta partecipazione sia avvenuta in assenza di una valida vocatio in ius e in difetto dei presupposti per l’intervento adesivo autonomo, atteso che la società era estranea al rapporto sostanziale oggetto dell’azione revocatoria, promossa nei confronti del socio accomandatario illimitatamente responsabile e dei donatari, unici litisconsorti necessari ex art. 2901 c.c. Lamenta, pertanto, che l’intervento abbia determinato un indebito ampliamento del thema decidendum, avendo la società introdotto questioni attinenti alla fondatezza del credito azionato in sede monitoria, pur non avendone interesse giuridicamente rilevante. 4.2. Con il secondo motivo denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 342 c.p.c. e 2901 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. Censura la sentenza impugnata per avere la Corte d’appello dichiarato inammissibile, per asserito difetto di specificità, il motivo di gravame volto a contestare la violazione dell’art. 2901 c.c. da parte del primo giudice, che aveva ritenuto pregiudizialmente necessario l’accertamento della fondatezza del credito azionato. Deduce che l’atto di appello conteneva puntuale critica alla ratio decidendi della sentenza di primo grado, fondata sull’erronea assimilazione tra il presupposto dell’azione revocatoria – rappresentato dalla semplice titolarità del credito – e l’accertamento giudiziale della sua fondatezza. Rileva, in particolare, che la legittimazione all’esercizio dell’actio pauliana presuppone un credito certo quanto alla sua esistenza storica, ancorché non definitivamente accertato, potendo trattarsi anche di credito litigioso o eventuale, purché sorto anteriormente all’atto dispositivo, secondo l’orientamento consolidato di questa Corte. Sottolinea, infine, che il credito vantato era stato azionato con decreto ingiuntivo e successivamente accertato con sentenza passata in giudicato, e che tale credito era sorto in epoca anteriore all’atto di donazione impugnato, con conseguente sussistenza dei presupposti di legge per l’esperibilità dell’azione. Lamenta, pertanto, che la Corte d’appello, trascurando tali circostanze e i richiamati principi di diritto, abbia illegittimamente dichiarato inammissibile il gravame, restringendo indebitamente l’ambito applicativo dell’art. 2901 c.c. 5. I motivi di ricorso, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi sono inammissibili. Ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., il ricorso per cassazione deve contenere l’esposizione di motivi specifici, completi e chiaramente riferiti alla decisione impugnata. In difetto, la doglianza si risolve in un “non motivo”, inidoneo a realizzare la funzione nomofilattica propria dell’impugnazione in sede di legittimità, con conseguente declaratoria di inammissibilità (v. Cass. civ., Sez. III, ord. 16 gennaio 2025, n. 1033; Sez. V, ord. 7 gennaio 2025, n. 161; Sez. I, ord. 30 dicembre 2024, n. 35012). Nel caso di specie, la ricorrente ha omesso di confrontarsi in modo puntuale e specifico con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a reiterare le medesime censure già sollevate in sede di appello, senza cogliere la ratio decidendi adottata dalla Corte territoriale, né indicare le ragioni per cui tale decisione contrasterebbe con i principi di diritto richiamati. Inoltre, il primo motivo difetta del requisito dell’autosufficienza, in quanto la ricorrente non ha riportato, né direttamente né indirettamente – ossia mediante specifica indicazione della fonte e della sede processuale – il contenuto degli atti su cui fonda le proprie censure. In particolare, non sono stati richiamati né trascritti gli atti rilevanti ai fini dell’indagine sull’esistenza di una disposizione a titolo gratuito effettuata dal socio accomandatario illimitatamente responsabile, sig. [OSCURATO:PERSONA], in favore dei figli, con conseguente riduzione della garanzia patrimoniale su cui avrebbero potuto soddisfarsi i creditori sociali; né è stato illustrato il contenuto del decreto ingiuntivo a sostegno della pretesa creditoria vantata, né chiarito il rapporto cronologico rispetto agli atti di disposizione. In tal modo, il motivo risulta formulato in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (cfr. Cass. civ., Sez. V, ord. 4 febbraio 2025, n. 2655; Sez. III, ord.17 dicembre 2024, n. 33008; Sez. lav., ord. 15 dicembre 2024, n. 32647). La motivazione resa dalla Corte d’appello si presenta adeguata, intellegibile e conforme al c.d. minimo costituzionale, non potendo ritenersi nulla per il solo fatto di non coincidere con le aspettative della parte soccombente o per non aver accolto le tesi da essa sostenute. La doglianza si risolve, in realtà, in una sollecitazione a una nuova valutazione del merito e delle risultanze probatorie, operazione preclusa in sede di legittimità. Va ribadito, in proposito, il consolidato principio per cui la valutazione delle fonti di prova, la scelta degli elementi ritenuti rilevanti ai fini del decidere e la ricostruzione dei fatti rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., qui non ricorrenti. La corte di merito ha puntualmente rilevato che l’appellante, nel secondo motivo di gravame, si era limitata a dolersi della mancata valutazione del presupposto soggettivo della scientia damni, senza confrontarsi con la effettiva ratio decidendi della sentenza di primo grado, incentrata, come testualmente riportato, sulla «mancanza di elementi per valutare se la pretesa della [OSCURATO:SOCIETA]. fosse pretestuosa o, al contrario, probabile». Il giudice d’appello ha dunque correttamente applicato l’art. 342 c.p.c., secondo il quale i motivi di appello devono specificamente individuare le parti della decisione impugnata e le relative doglianze, non potendo limitarsi ad affermazioni generiche o a contestazioni che eludano il nucleo motivazionale della sentenza gravata. Anche in questa sede di legittimità la ricorrente ripropone, senza invero una puntuale critica della decisione d’appello, le medesime argomentazioni già formulate in appello, reiterando la tesi secondo cui sarebbe irrilevante la fondatezza del credito ai fini dell’azione revocatoria, potendo questa essere esercitata anche in presenza di crediti eventuali, litigiosi o potenziali. Orbene, questa Corte ha già avuto modo di porre in rilievo che, pur non essendo richiesto un credito certo, liquido ed esigibile, è necessario che la pretesa non si presenti prima facie come manifestamente infondata o pretestuosa ma sia supportata da elementi oggettivi che ne dimostrino la serietà e la concreta probabilità di accoglimento (cfr. Cass., sez. III, 15 maggio 2018, n. 11755). Nel caso di specie, come accertato dal Tribunale di Avellino e confermato dalla corte territoriale, parte attrice non ha fornito alcun elemento concreto a sostegno della propria pretesa creditoria, né ha depositato documentazione idonea (quale fatture, DDT, scritture contabili o altri elementi probatori) da cui desumere l’esistenza, anche solo potenziale, del credito vantato. Il primo giudice ha pertanto escluso, con valutazione di merito congrua e immune da vizi logici o giuridici, che vi fossero i presupposti minimi per ritenere fondata, ancorché in via potenziale, la pretesa dedotta a sostegno dell’azione revocatoria. Né la successiva sentenza n. 1241/2023 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con cui sarebbe stata accertata la fondatezza del credito, può valere a retroagire sulla correttezza della pronuncia impugnata, dovendosi valutare la legittimità della decisione impugnata ex tunc, con riferimento alla situazione processuale e probatoria esistente al momento della decisione. Ne consegue che correttamente il giudice d’appello ha rilevato la carenza di specificità del motivo di gravame e, comunque, la mancanza, all’epoca del giudizio di merito, di idonei elementi a sorreggere l’azione ex art. 2901 c.c., il cui esercizio presuppone la deduzione di una ragione creditoria dotata di un sufficiente grado di probabilità, anche se non ancora accertata giudizialmente. 6.Le spese del giudizio di cassazione, liquidat e come in dispositivo in favore dei controricorrenti, seguono la soccombenza. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 5.200,00 ( di cui 5.000,00 per onorari ) , oltre a spese generali e accessori di legge,in favore dei controricorrenti. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unifica
Decreto Cassazione n. 04672/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris