CassazionedecretoSezione 6Decisione del 18 marzo 2021
Cassazione n. 00707/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 11497-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura a margine del ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce alla memoria difensiva; - resistente - per regolamento di competenza avverso la SENTENZA n. 717/2021 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato in data 16/4/2021, ha proposto regolamento di competenza avverso la sentenza con la quale il giudice di pace ha dichiarato la propria incompetenza per territorio e revocato il decreto ingiuntivo opposto. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con memorie difensive nelle quali ha dedotto l'inammissibilità del regolamento di competenza proposto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. La statuizione sulla competenza resa dal giudice di pace non può essere, infatti, impugnata con regolamento di competenza che, se proposto, dev'essere dichiarato inammissibile, stante il disposto dell'art. 46 c.p.c., secondo cui le disposizioni degli artt. 42 e 43 c.p.c. non si applicano nei giudizi davanti a quel giudice (Cass. n. 711 del 2021). La decisione con la quale il giudice di pace statuisca sulla propria competenza, può essere, invero, impugnata soltanto con l'appello, nei limiti e secondo le previsioni di cui all'art. 339 c.p.c., ma non con il regolamento di competenza (Cass. n. 23062 del 2018)i - aSe-/y' 4 -3 c2--z-L- ftiPc's 1 ) 2. Le spese del presente giudizio sono rimesse al merito. P.Q.M. La Corte così provvede: dichiara l'inammissibilità del ricorso; spese al merito. Così deciso, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile - 2, il 18 novembre 2021. [OSCURATO:PERSONA]/la [OSCURATO:PERSONA] 1 2 GEN 2022 LL C [OSCURATO:PERSONA] Vinc2:;zoI jMassirm ,41 cenzo [OSCURATO:PERSONA] resi Re