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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 settembre 2021

Cassazione n. 36899/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia per il delitto di tentato furto aggravato in luogo di privata dimora, commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 6 agosto 2012.

2. Il ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato è affidato a tre motivi

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Il primo motivo, che contesta la dichiarazione di responsabilità dell'imputato per il delitto ascrittogli sia sotto il profilo della violazione di legge che sotto il profilo del vizio di motivazione, è affidato a doglianze generiche, ossia prive di confronto critico con le ragioni poste a sostegno della decisione sul punto, e non consentite nel giudizio di legittimità, giacché dirette, attraverso una diretta esibizione delle fonti di prova, a sollecitarne una rivalutazione e/o alternativa rilettura, al di fuori dell'allegazione di loro specifici travisamenti (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944) - neppure dedotti nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Rv. 270071) - e in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), come evincibile dal tenore dell'argomentazione ostesa alle pagg. 4-5 della sentenza impugnata.

3.2. Anche il secondo motivo è generico, perché formulato senza svolgere alcuna consentita ed effettiva critica all'ampia motivazione spiegata nella sentenza impugnata in punto di conferma dell'applicazione all'imputato della contestata recidiva: motivazione che risulta, peraltro, assolutamente in linea con l'obbligo argomentativo posto a carico del giudice di merito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 15/02/2012, Rv. 251690.

3.3. Il terzo motivo non è consentito in questa sede ed è, comunque, manifestamente infondato.

E' appena il caso di ricordare che, in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di loro comparazione, e per quanto riguarda la determinazione della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la cosiddetta motivazione implicita (Sez. 6, n. 36382 del 04/07/2003, Dell'Anna, Rv. 22714201) o con formule sintetiche (del tipo «si ritiene congrua», Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 25620101; Sez. 6, n. 9120 del 02/07/1998, Urrata, Rv. 21158301), ma afferma anche che la ratio della disposizione di cui all'art. 62-bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, vieppiù ove la stessa pecchi di genericità per indeterminatezza.

4. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia per il delitto di tentato furto aggravato in luogo di privata dimora, commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 6 agosto 2012. 2. Il ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato è affidato a tre motivi 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo, che contesta la dichiarazione di responsabilità dell'imputato per il delitto ascrittogli sia sotto il profilo della violazione di legge che sotto il profilo del vizio di motivazione, è affidato a doglianze generiche, ossia prive di confronto critico con le ragioni poste a sostegno della decisione sul punto, e non consentite nel giudizio di legittimità, giacché dirette, attraverso una diretta esibizione delle fonti di prova, a sollecitarne una rivalutazione e/o alternativa rilettura, al di fuori dell'allegazione di loro specifici travisamenti (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944) - neppure dedotti nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Rv. 270071) - e in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), come evincibile dal tenore dell'argomentazione ostesa alle pagg. 4-5 della sentenza impugnata. 3.2. Anche il secondo motivo è generico, perché formulato senza svolgere alcuna consentita ed effettiva critica all'ampia motivazione spiegata nella sentenza impugnata in punto di conferma dell'applicazione all'imputato della contestata recidiva: motivazione che risulta, peraltro, assolutamente in linea con l'obbligo argomentativo posto a carico del giudice di merito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 15/02/2012, Rv. 251690. 3.3. Il terzo motivo non è consentito in questa sede ed è, comunque, manifestamente infondato. E' appena il caso di ricordare che, in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di loro comparazione, e per quanto riguarda la determinazione della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la cosiddetta motivazione implicita (Sez. 6, n. 36382 del 04/07/2003, Dell'Anna, Rv. 22714201) o con formule sintetiche (del tipo «si ritiene congrua», Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 25620101; Sez. 6, n. 9120 del 02/07/1998, Urrata, Rv. 21158301), ma afferma anche che la ratio della disposizione di cui all'art. 62-bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, vieppiù ove la stessa pecchi di genericità per indeterminatezza. 4. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]
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