CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 luglio 1981
Cassazione n. 46789/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso in ordine alla ritenuta responsabilità per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 con particolare riferimento al profilo della destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente è riproduttivo di censure confutate dalla Corte di merito con corrette argomentazioni giuridiche nella parte in cui ha apprezzato, da un canto, il quantitativo non irrilevante dello stupefacente del tipo cocaina rinvenuto al Ferri che consegnava spontaneamente l'involucro alla polizia giudiziaria, dall'altra, il rinvenimento sotto al sedile dove era seduto proprio il ricorrente di una busta di plastica con dei ritagli, un accendino ed un bilancino di precisione funzionale alla predisposizione in dosi della sostanza rinvenuta; che il ricorrente, a fronte di motivazione non illogica che ha inteso valorizzare la prossimità e diretta disponibilità del materiale idoneo alla preparazione delle dosi, rispetto alla presenza di altri soggetti in auto e del fatto che il mezzo non fosse di proprietà del ricorrente, prospetta una riduttiva lettura dei dati processuali che, seppure cita ed afferma di conoscere - ma di fatto non applica - quella parte della consolidata giurisprudenza che reputa inammissibile una prospettata lettura alternativa dei dati processuali, tenta di accreditare una solo ipotizzata responsabilità e possesso di quanto rinvenuto per la predisposizione in dosi in capo ad altri soggetti presenti in auto ma assolti per la detenzione di sostanza stupefacente di diverso tipo (marijuana); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec