CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 agosto 2020
Cassazione n. 38361/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/saigite le conclusioni del PG C.—)...o dk la 7 cf2,-e2 s. , cet, Luiz_ eJ\CO‘ [OSCURATO:PERSONA] 1. Biagio BENCIVENGA proponeva istanza ex art. 670 cod. proc. pen. per ottenere la declaratoria di invalidità di titolo esecutivo costituito dalla sentenza di condanna emessa dal G.U.P. del Tribunale di Napoli in data 9 giugno 2020, depositata in data 11 agosto 2020 e irrevocabile dal 23 ottobre 2020 (l'ordine di esecuzione conseguente veniva emesso il 30 novembre 2020 e notificato il 2 dicembre successivo). Assumeva che la sentenza di primo grado non gli sarebbe stata comunicata, né notificata, in particolare con le modalità telematiche previste dalla disciplina emergenziale. Il titolo esecutivo avrebbe dovuto considerarsi invalido anche perché formatosi nonostante la non compiuta decorrenza dei 45 giorni di tempo previsti per impugnare la sentenza di primo grado alla data di presentazione dell'atto di appello (11 novembre 2020): sosteneva l'istante che, essendo stata depositata e notificata in data 11 agosto 2020 ordinanza di correzione di errore materiale del dispositivo (concernente le spese liquidate alle parti civili ammesse al gratuito patrocinio, da ridurre di un terzo), da quella data dovevano decorrere i termini (90 giorni) previsti per il deposito della sentenza, e, dal compimento dei 90 giorni, dovevano decorrere i 45 per impugnare; quindi, in base a questa prospettazione, l'atto di appello risultava non tardivo, ma depositato nei termini, sicché la sentenza di primo grado era stata illegittimamente dichiarata irrevocabile. 2. Con l'ordinanza in epigrafe, il G.I.P. del Tribunale di Napoli, deliberando in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza proposta dal BENCIVENGA. A ragione della decisione, osservava: 1) quanto alla "integrazione del dispositivo", l'istanza doveva reputarsi infondata, perché l'ordinanza, oltre ad essere stata notificata in data 11 agosto 2020, si riferiva alle sole statuizioni civili, sicché la difesa vi avrebbe avuto interesse, in astratto, solo se avesse voluto impugnare le statuizioni civili stesse; 2) quanto all'invocato prolungamento dei termini di impugnazione a causa dell'applicazione della sospensione per l'emergenza epidemiologica COVID-19 ex art. 83 d.l. n. 18/2020, esso non poteva trovare applicazione nel caso in esame, in cui i termini ordinari erano decorsi successivamente alla sospensione detta (64 gg.), la quale non poteva essere sommata ai 45 giorni previsti per esercitare il diritto di impugnazione. 3. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso l'interessato, per il tramite del difensore, articolato nei seguenti motivi. Con il primo, ci si duole della inconferenza del riferimento operato dal giudice adìto al "prolungamento" dei termini per impugnare, posto che la doglianza rappresentata nell'atto introduttivo dell'incidente atteneva alla omessa comunicazione/notificazione della sentenza di primo grado alla luce della disciplina emergenziale di cui ai commi 13, 14 e 15 dell'art. 83 d.l. n. 18/2020 e succ. mod.Con il secondo motivo, si insiste nella prospettazione dell'istanza sullo slittamento della decorrenza dei 90 giorni per il deposito della motivazione dall'Il agosto 2020, data di notifica dell'ordinanza correttiva dell'errore materiale del dispositivo che, ad avviso del difensore, avrebbe avuto ad oggetto una "modifica rilevante delle statuizioni civili". 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, discendente dalla fondatezza del primo motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza di entrambi i motivi. 2. Quanto al primo motivo, osserva il Collegio come sia stata la stessa difesa del ricorrente ad evidenziare che il Giudice di primo grado, nella sentenza emessa il 9 giugno 2020, si era riservato 90 giorni di tempo per il deposito della motivazione (con termine a scadere il 7 settembre 2020) e che aveva depositato la motivazione in anticipo, ossia in data 11 agosto 2020. Stando così le cose, essendo disciplinato il caso di specie dall'art. 544, comma 3, cod. proc. pen. e, quanto ai termini per impugnare (e relativa decorrenza), dall'art. 585, comma 1, lett. c) e comma 2, lett. c), cod. proc. pen., il difensore non aveva alcun titolo che giustificasse la comunicazione/notificazione nei suoi confronti della sentenza di condanna (poi appellata all'indomani della irrevocabilità) emessa nei confronti del suo assistito, men che meno con la modalità telematica di cui alla disciplina emergenziale: essendosi il Giudice di merito riservato 90 giorni di tempo per il deposito della motivazione e avendo effettuato detto deposito in anticipo sulla scadenza del 7 settembre 2020 (novantesimo giorno dal 9 giugno 2020), il difensore, senza aver diritto ad alcuna notifica o comunicazione dell'avviso di deposito, avrebbe dovuto impugnare la sentenza di condanna nei 45 giorni decorrenti dal 7 settembre 2020 (art. 585, comma 2, lett. c), cit.), quindi entro il 22 ottobre 2020. Del tutto correttamente, pertanto, a fronte di un appello tardivamente proposto in data 11 novembre 2020, la sentenza de qua è stata dichiarata irrevocabile. L'originaria inammissibilità dell'istanza per manifesta infondatezza, d'altro canto, rende ininfluenti eventuali inconferenze della motivazione del provvedimento impugnato. 3. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso, peraltro reiterativo dell'istanza originaria. Non è dato, infatti, comprendere le ragioni per le quali, essendo stata depositata, con anticipo sul termine riservato, la motivazione della sentenza nella stessa data (11 agosto 2020) in cui era stato depositato, con motivazione contestuale, il provvedimento correttivo del dispositivo (tra l'altro favorevole all'imputato, perché statuente la riduzione della misura delle spese processuali spettati alle parti civili), si sarebbero dovuti attendere 90 giorni di tempo per (/'5 il deposito della "motivazione", posto che tale adempimento, sia con riferimento alla sentenza che con riferimento all'ordinanza correttiva, era stato già svolto. Francamente azzardata, quindi, è la prospettata tesi difensiva tendente ad accreditare la necessità di attendere, per la decorrenza dei 45 giorni previsti per la proposizione dell'appello, altri 90 giorni a decorrere dall'il agosto 2020. 4. Dalla declaratoria d'inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ipotesi di esonero, al versamento di una ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma