CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 marzo 2022
Cassazione n. 35005/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Ritenuto che l'impugnazione deve essere dichiarata inammissibile perché l'unico motivo dedotto è manifestamente infondato. L'omessa formale assoluzione dalle violazioni formalmente ascritte diverse da quella relativa all'obbligo di soggiorno nel comune di Trani è stata superata dando prevalenza alla parte motivazionale che aveva espressamente limitato la condanna a quest'ultimo fatto -reato ed inflitto una pena commisurata ad un'unica violazione. Si tratta di scelta che non danneggia l'imputato impedendo comunque un nuovo esercizio dell'azione penale per i fatti reati diversi dall'unico per cui è intervenuto l'accertamento di responsabilità. Preferibile sarebbe stata la correzione del dispositivo della sentenza di primo con il formale inserimento della pronuncia assolutoria Ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] ritiene di non aggiungere ulteriori statuizioni, in ragione delle carenze argomentative, sia pure non decisive, contenute nella decisione di merito. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, in Roma 10 marzo 2022