CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25915/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2025 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che le imputate, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ne ha confermato la condanna per i reati di furto di generi alimentari in due esercizi commerciali; Considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - che contestano la sussistenza delle circostanze aggravanti della destrezza e dell'esposizione alla pubblica fede - sono manifestamente infondati, in considerazione, rispettivamente, degli orientamenti consolidati della giurisprudenza, secondo cui: «in tema di furto, sussiste la circostanza aggravante della destrezza nel caso in cui l'agente abbia posto in essere accorgimenti ulteriori rispetto a quanto essenziale al compimento dell'azione predatoria e idonei a sorprendere la vigilanza della persona offesa» (cfr. Sez. 5, n. 2236 del 17/11/2022, dep. 2023, Rv. 284116- 01) e secondo cui: «In tema di furto, la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videosorveglianza, mero strumento di ausilio per la successiva individuazione degli autori del reato non idoneo a garantire l'interruzione immediata dell'azione criminosa, mentre solo una sorveglianza specificamente efficace nell'impedire la sottrazione del bene consente di escludere l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen.» (cfr., tra le altre, Sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020, dep. 2021, Rv. 280157 - 01); Ritenuto che il terzo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - che contesta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità -, pure, è manifestamente infondato, in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza riportato nella sentenza impugnata (cfr. p. 5 della sentenza impugnata); Considerato che gli ulteriori motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - che invocano un giudizio di prevalenza ex art. 69 cod. pen. delle circostanze attenuanti generiche sulle circostanze aggravanti e lamentano l'eccessività della pena inflitta, superiore al minimo edittale e della stessa entità di quella irrogata alla coimputata, [OSCURATO:PERSONA], benché quest'ultima fosse gravata dalla recidiva - è manifestamente infondato, poiché le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze e la graduazione della pena anche tra i coimputati, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, come nella specie (cfr. pag.5 della sentenza impugnata), non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - che invoca un giudizio di prevalenza ex art. 69 cod. pen. delle circostanze attenuanti generiche sulle circostanze aggravanti contestate -, pure, è manifestamente infondato, poiché le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, come nella specie (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata), non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione; Considerato che il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - che contesta la configurabilità nel caso in esame del reato di furto tentato - è manifestamente infondato, perché in contrasto con la ricostruzione dei fatti così come emergente dalle risultanze processuali riportate nella sentenza impugnata; Ritenuto che gli ulteriori motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - che contestano il contributo dell'imputata nella commissione dei reati e il riconoscimento della causa di non punibilità della speciale tenuità del fatto - sono versati in fatto e nuovi; Rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M